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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/10/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
FR RD, al termine dell'udienza del 29/10/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv.
[...]
nell'interesse di e dall'avv. ANTONINO Parte_1 Controparte_1
RIZZO nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato CP_2 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 554/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani ed elettivamente in
Palermo, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/02/2025, la sig.ra , contestando le Controparte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_2 dalla legge per la percezione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_2 cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va respinto.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve avere un'età compresa tra i 18 e i 67 anni, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al
74%, deve possedere un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il dott. , sulla base dell'accertamento sanitario e dall'analisi Persona_2 della documentazione medica prodotta, ha ritenuto la sig.ra invalido nella Controparte_1 misura del 60% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il ctu nominato, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “La perizianda Controparte_1 nata il [...] a [...] ed ivi residente in C/da Fornara 384 , vista la documentazione agli atti , visto l'esame obiettivo è da considerare : ID 60% ( EN ) , motivo per cui non ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto dell'assegno d'invalidità ex art. 13 L. 118/71 , in quanto la capacità lavorativa della ricorrente , in occupazioni confacenti alle sue attitudini non è ridotta in modo permanente in misura superiore al 2/3 del totale.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e le condivisibili osservazioni svolte, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_2 separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara parte ricorrente non è in possesso requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971; dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite;
pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_2
Così deciso in Marsala, il 29/10/2025 IL GIUDICE
FR RD
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. FR RD, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.