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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1031/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza del 29.5.2025 depositate in data 16 maggio 2025 dalla difesa di parte attrice e in data 28.5.2025 dalla società convenuta;
rilevato che, alla luce di quanto evidenziato con l'ordinanza del 21.2.2025, le parti hanno concluso congiuntamente per la richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1031/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, in persona del socio accomandatario Parte_1
(P. IVA ) elettivamente domiciliata in Siderno, Parte_1 P.IVA_1 alla via M. Pagano, n. 29 presso lo Studio dell'avv. CARLO CARMELO
TROPIANO che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORE-
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
(P. IVA elettivamente domiciliata in Locri, alla via P.IVA_2
Cosmano, n. 57 presso lo studio dell'avv. ANNA VITELLO che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA -
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI A COSE
Conclusioni delle parti: alla udienza del 29.5.2025 svoltasi con modalità cartolari le parti hanno chiesto congiuntamente che la causa venga decisa con declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite
FATTO E DIRITTO
I.- Omesso lo svolgimento del processo, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583;
Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463).
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione
Civile, Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei
2 a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc".
Peraltro, l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000, n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. Iav., 27 aprile 2000, n.
5393 già citata).
Orbene, con le dichiarazioni concordi rese con le note scritte per l'udienza del 29.5.2025 è venuto meno ogni contrasto in ordine all'oggetto della controversia essendo stata definita la vertenza in questa sede avendo dichiarato le parti di voler dare seguito all'accordo già raggiunto in sede di mediazione del 22.4.2024 (allegato in atti) anche con riferimento alle spese di lite (nel senso della integrale compensazione). Invero, in sede di mediazione le parti avevano statuito come segue: “La parte convenuta
pur non ritenendosi responsabile del danno, mossa Controparte_1 da spirito conciliativo ed in accordo con la parte istante, si impegna a ripristinare a proprie spese la parte di muro crollata, ben conosciuta dalle parti, per come meglio rappresentata nei fascicoli fotografici depositati nel giudizio civile, da cui ha preso avvio l'odierna mediazione. La parte convenuta si impegna ad eseguire i lavori di ripristino entro la data del 20 agosto 2024. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti definiscono l'insorgenda controversia oggetto di mediazione e dichiarano di essere pienamente soddisfatte e di null'altro avere a pretendere al riguardo, rinunciando agli atti di causa in ragione dell'intervenuto accordo”. Orbene, nonostante le iniziali contestazioni di parte attrice circa un parziale inadempimento degli accordi di mediazione (così opponendosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da parte convenuta), deve rilevarsi che – a seguito della propria ordinanza del
3 21.2.2025 -, melius re perpensa ha dato atto che la si Controparte_1 era impegnata a ripristinare, a proprie spese, solo la parte di muro crollata e che quest'ultima ha adempiuto tempestivamente al proprio obbligo dichiarandosi attualmente soddisfatta (cfr. note scritte per l'udienza del
16.5.2025).
Pertanto, è evidente che deve ritenersi cessata la materia del contendere.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott.ssa Mariagrazia Galati, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1031/2023 r.g., ogni diversa istanza, domanda, eccezione disattesa:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 04.6.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza del 29.5.2025 depositate in data 16 maggio 2025 dalla difesa di parte attrice e in data 28.5.2025 dalla società convenuta;
rilevato che, alla luce di quanto evidenziato con l'ordinanza del 21.2.2025, le parti hanno concluso congiuntamente per la richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1031/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, in persona del socio accomandatario Parte_1
(P. IVA ) elettivamente domiciliata in Siderno, Parte_1 P.IVA_1 alla via M. Pagano, n. 29 presso lo Studio dell'avv. CARLO CARMELO
TROPIANO che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORE-
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
(P. IVA elettivamente domiciliata in Locri, alla via P.IVA_2
Cosmano, n. 57 presso lo studio dell'avv. ANNA VITELLO che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA -
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI A COSE
Conclusioni delle parti: alla udienza del 29.5.2025 svoltasi con modalità cartolari le parti hanno chiesto congiuntamente che la causa venga decisa con declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite
FATTO E DIRITTO
I.- Omesso lo svolgimento del processo, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583;
Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463).
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cassazione
Civile, Sezione lavoro, 27 aprile 2000, n. 5390, che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei
2 a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc".
Peraltro, l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura, non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2000, n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. Iav., 27 aprile 2000, n.
5393 già citata).
Orbene, con le dichiarazioni concordi rese con le note scritte per l'udienza del 29.5.2025 è venuto meno ogni contrasto in ordine all'oggetto della controversia essendo stata definita la vertenza in questa sede avendo dichiarato le parti di voler dare seguito all'accordo già raggiunto in sede di mediazione del 22.4.2024 (allegato in atti) anche con riferimento alle spese di lite (nel senso della integrale compensazione). Invero, in sede di mediazione le parti avevano statuito come segue: “La parte convenuta
pur non ritenendosi responsabile del danno, mossa Controparte_1 da spirito conciliativo ed in accordo con la parte istante, si impegna a ripristinare a proprie spese la parte di muro crollata, ben conosciuta dalle parti, per come meglio rappresentata nei fascicoli fotografici depositati nel giudizio civile, da cui ha preso avvio l'odierna mediazione. La parte convenuta si impegna ad eseguire i lavori di ripristino entro la data del 20 agosto 2024. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti definiscono l'insorgenda controversia oggetto di mediazione e dichiarano di essere pienamente soddisfatte e di null'altro avere a pretendere al riguardo, rinunciando agli atti di causa in ragione dell'intervenuto accordo”. Orbene, nonostante le iniziali contestazioni di parte attrice circa un parziale inadempimento degli accordi di mediazione (così opponendosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da parte convenuta), deve rilevarsi che – a seguito della propria ordinanza del
3 21.2.2025 -, melius re perpensa ha dato atto che la si Controparte_1 era impegnata a ripristinare, a proprie spese, solo la parte di muro crollata e che quest'ultima ha adempiuto tempestivamente al proprio obbligo dichiarandosi attualmente soddisfatta (cfr. note scritte per l'udienza del
16.5.2025).
Pertanto, è evidente che deve ritenersi cessata la materia del contendere.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott.ssa Mariagrazia Galati, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1031/2023 r.g., ogni diversa istanza, domanda, eccezione disattesa:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 04.6.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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