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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/05/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2792/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, nella persona del dott. Giuseppe Laghezza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2792 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023,
trattenuta in decisione con ordinanza del 14.04.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giannitalo Papa (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
dell'avv. Stefano Puccinelli sito in Pontedera (PI) via G. Mazzini n. 68
- APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._3
atti, dall'avv. Flavio Tenerani (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
studio di quest'ultimo sito in Pontedera via Palestro n. 31
-APPELLATO OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE- APPELLO AVVERSO
SENTENZA n. 107/2023 (R.G. 1008/2022) DEL GIUDICE DI PACE DI PONTEDERA DEL
05/06/2023.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta del 15.01.2025 (per parte appellante) e come da foglio di precisazione delle conclusioni a data 10.01.2025 (per parte appellata).
*****************************
Breve excursus processuale
In data 6.6.2022 veniva notificato a il decreto ingiuntivo n. 302/2022, R.G. 82/2022, Parte_1
emesso il 09.05.2022 dal Giudice di Pace di Pontedera, con il quale veniva ingiunto, al Pt_1
medesimo, di pagare, in favore del ricorrente , la somma di € 4.500,00 oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, oltre a spese e compensi della procedura: ciò a titolo di competenze professionali per l'assistenza e la difesa asseritamente prestate dall'avv. CP_1
in favore del , nel procedimento penale n. 1123/18/mod. 21 R.G.N.R., svoltosi dinanzi al Pt_1
Tribunale di Genova.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.07.2022 il proponeva opposizione, Pt_1
avverso detto decreto, nanti il Giudice di Pace di Pontedera (procedimento R.G. n. 1008/2022),
eccependo di avere già provveduto all'integrale pagamento di tutte le somme dovute all'avv.
per le causali di cui al ricorso a partire dal gennaio 2018, corrispondendo al suindicato CP_1
legale l'importo di €. 1.500,00 in contanti, in tre soluzioni, senza mai ottenere alcuna fattura o ricevuta dell'avvenuto pagamento, e successivamente con bonifici bancari per la complessiva somma di €
1.000,00.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice di Pace di
Pontedera, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa, in accoglimento
dell'opposizione proposta con il presente atto, previa assoluta contestazione ed opposizione ad ogni
eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, 1) ACCERTARE E DICHIARARE che, per le causali delle quali in narrativa, a nessun titolo e/o ragione,
nulla è dovuto dal Sig. in favore di parte opposta, relativamente all'importo Parte_2
di cui all'opposto decreto ingiuntivo;
conseguentemente 2) REVOCARE il decreto ingiuntivo n.
302/2022, R.G. 382/2022, emesso il 09/05/2022 dal Giudice di Pace Dott. Lorenzo Caruso, su
richiesta del Sig. vv. , a carico del Sig. ; Vittoria di CP_1 CP_1 Parte_2 Pt_1
spese e competenze di causa. Con ogni altro consequenziale provvedimento di Legge dovuto, anche
se non espressamente richiesto”.
Si costituiva il creditore opposto, contestando la fondatezza dell'opposizione per le ragioni meglio illustrate in comparsa di risposta e concludendo come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito,
reietta ogni contraria istanza, richiesta o eccezione, respingere integralmente le domande dell'attore
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 302/2022 emesso dal Giudice di Pace di Pontedera
in data 09/05/2022. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Rigettate, dal Giudice di Pace, sia la richiesta di ammissione delle prove orali dedotte dall'opponente in quanto inammissibilmente volte a dimostrare l'esistenza di pagamenti di somme di denaro, da provarsi documentalmente, sia -ritenendo la causa matura per la decisione- la richiesta dell'ingiungente di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e, trattenuta la causa in decisione, con sentenza n.
107/2023 emessa in data 06.06.2023, depositata in pari data e comunicata alle parti il 08.06.2023, il giudicante così disponeva: “
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pontedera, Dott. Lorenzo Caruso,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
respinge la domanda attrice e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 302/22
del 09/05/22 del Giudice di Pace di Pontedera, ivi comprese le spese di lite come liquidate nella fase
monitoria. Condanna l'opponente alla refusione a favore dell'opposto delle spese di lite del presente
giudizio di opposizione, che si liquidano ex DM. 147/22 in funzione del valore del decisum in complessivi € 1.265,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%); Iva e Cap come per
legge”.
Averso detta decisione, notificata il 18.7.2023, interponeva tempestivo appello, con atto di citazione notificato il 15.09.2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa, 1)
ACCOGLIERE in toto, con qualsiasi motivazione, l'appello proposto con il presente atto dal Sig.
, avverso la Sentenza n. 107/2023, nel giudizio n. R.G. 1008/2022, emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Pontedera, nella persona del Sig. Giudice Avv. Lorenzo Caruso, il 05/06/2023,
depositata in Cancelleria in pari data e comunicata alle parti l'08/06/2023, notificata in data
18/07/2023 da parte del Sig. Avv. al procuratore costituito;
e, in riforma CP_1 CP_1
dell'impugnata Sentenza, 2) ACCERTARE E DICHIARARE che, per le causali delle quali in
narrativa, a nessun titolo e/o ragione, nulla è dovuto dal Sig. in favore di parte Parte_2
appellata, relativamente all'importo di cui al decreto ingiuntivo in oggetto;
conseguentemente 3)
REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 302/2022, R.G. 382/2022, emesso il 09/05/2022 dal Giudice di
Pace Dott. Lorenzo Caruso, su richiesta del Sig. Avv. , a carico del Sig. CP_1 CP_1
Vittoria di spese e competenze di causa, per entrambi i gradi di giudizio” . Parte_2 Pt_1
Si costituiva in giudizio l'appellato, rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni: “ “Voglia l'ill.mo
Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice d'Appello, rigettare integralmente l'impugnazione proposta
perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare
integralmente la sentenza n. 107/2023, emessa dal Giudice di Pace di Pontedera nel giudizio RG
1008/2022 il 05.06.2023 e depositata in data 08.06.2023, con vittoria di spese ed onorari anche del
presente grado di giudizio”.
Respinta da questo giudice, con ordinanza del 29.05.2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avanzata dall'appellante, e fissata, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 20.3.2025 -da tenersi in trattazione scritta- con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 14.04.2025 la causa veniva, in effetti, trattenuta in decisione.
**********************
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che l'appellante, con la proposta impugnazione, lamenta i seguenti pretesi vizi della sentenza impugnata : a) contraddittorietà della motivazione;
b) omessa valutazione di circostanze fattuali rilevanti ai fini della definizione della presente controversia;
c) omessa o apparente motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori formulati;
d) erroneità, in ogni caso, della sentenza impugnata anche in punto di spese di lite.
Di contro l'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito essere la gravata pronuncia immune -per le ragioni indicate, in dettaglio, in comparsa di costituzione e risposta- da ogni censura, chiedendo di conseguenza il rigetto dell'impugnazione con integrale conferma della suindicata decisione.
Ciò posto, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere disatteso per le ragioni che si vengono ad illustrare.
E, invero, quanto in primo luogo all'asserita contraddittorietà della motivazione della sentenza, è da rilevare che il , a sostegno di tale motivo di gravame, censura la decisione del giudice di Pt_1
prime cure là dove ha valutato come inammissibili i mezzi istruttori da lui richiesti -e, segnatamente,
la prova testimoniale articolata in atti- e ha ritenuto, nel contempo, che all'esito dell'espletata istruttoria egli non abbia fornito riscontro delle eccezioni formulate a supporto della proposta opposizione.
Secondo l'appellante, infatti, proprio detta valutazione di inammissibilità dei mezzi istruttori da lui richiesti gli avrebbe, di fatto, impedito di fornire la prova della fondatezza dell'opposizione medesima
(“La palese contraddittorietà della motivazione, evincibile già ad una mera lettura della Sentenza in
esame, non consente a questa parte di poter conoscere il percorso logico deduttivo seguito dal
Giudicante per addivenire alle proprie conclusioni, così limitando, peraltro, il diritto di difesa dell'odierno appellante, che non può adeguatamente formulare e motivare le proprie
argomentazioni”).
Peraltro dalle risultanze degli atti non appare emergere alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata sotto l'aspetto in esame, risultando anzi tale motivazione chiara e immune da vizi logico giuridici là dove, in particolare, il giudicante ha ritenuto dirimenti, ai fini della decisione, le emergenze dell'allegata documentazione, ritenendo al tempo stesso inammissibili e ultronee le prove orali chieste dall'opponente.
In particolare, il Giudice di Pace ha considerato risolutivi della vertenza -come chiaramente esposto in sentenza- sia il preventivo in forma semplificata redatto, ex art. 13 co. 5 L. n. 247/12, dall'avv.
sottoscritto peraltro per accettazione proprio dal (doc. 3 del fascicolo di parte CP_1 Pt_1
opposta), sia la corrispondenza intercorsa tra le parti.
Da tale documentazione si evince infatti, in modo chiaro e inequivoco, come i pagamenti ricevuti dal professionista con modalità rateale si riferiscano a un procedimento penale (R.G. Dib. 5336/2018)
precedente e diverso, seppur scaturente dalla medesima notizia di reato, rispetto a quello inerente al ricorso monitorio cui ha fatto seguito il decreto ingiuntivo n. 302/2022: ciò in quanto è risultato provato che per tale attività era stato emesso il progetto di notula del 30.09.2019 per l'importo di €
2.518,66 (doc. 30 del fascicolo di parte opposta), integralmente saldato dall'opponente seppur in modalità dilazionata, così come si ricava dalla documentazione in atti.
Pertanto i versamenti effettuati dal , e addotti a fondamento dell'opposizione, sono risultati Pt_1
riferibili a tale primo preventivo, inerente a un diverso giudizio, tenuto conto del fatto che il preventivo semplificato del 29.11.2019 per euro 4.500,00, posto a fondamento del ricorso monitorio,
era chiaramente riferito al giudizio dibattimentale successivo, e l'efficacia di piena prova del predetto documento risulta oggetto di corretta motivazione, da parte del giudice di primo grado, nella parte della sua decisione in cui ha ritenuto dirimente la correzione a penna, riportata sul preventivo in questione, consistita nella cancellazione del numero del vecchio procedimento e nell'indicazione del numero del nuovo procedimento dibattimentale, accompagnata dalla firma del , da questi mai Pt_1
disconosciuta.
Del tutto condivisibilmente, pertanto, il Giudice di Pace afferma che l'esame della corrispondenza consente di escludere “in maniera tranchant che i pagamenti siano stati eseguiti ad altro titolo e
possano imputarsi al corrispettivo vantato per il secondo processo penale, che ha visto sempre quale
imputato innanzi al Tribunale di Genova il sig. (…)”. Infine la stessa corrispondenza Parte_2
prodotta, chiara ed in equivoca, consente al Giudice di escludere senza ombra di dubbio ogni diversa
conclusione anche “con l'assunzione delle prove orali dedotte in giudizio dall'opponente (…) in
quanto volte a provare tramite testimonianze l'esecuzione di pagamenti in denaro, peraltro tutti
corrispondenti a singole fatture via via emesse dallo stesso opposto”.
Ritiene quindi lo scrivente che il giudice di prime cure abbia espresso in modo chiaro, logico ed esauriente il proprio convincimento circa l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta dal
, evidenziandone nel contempo l'inutilità poiché, anche laddove ammessa, non idonea a Pt_1
consentire di escludere la corretta imputazione dei pagamenti eseguiti dal cliente, tutti fatturati dal professionista, all'opera prestata, da quest'ultimo, relativamente al primo giudizio penale definito.
Da quanto precede discende, necessariamente, il rigetto degli ulteriori motivi di gravame dedotti dal
, ovvero l'asserita “omessa valutazione di circostanze fattuali rilevanti ai fini della decisione” Pt_1
e “la mancata ammissione delle prove orali dedotte da parte appellante”.
E, in effetti, l'appellante, a sostegno del primo dei motivi testè richiamati, asserisce che il Giudice di
Pace non avrebbe valutato l'esistenza dei pagamenti allegati nel corso del giudizio e idonei, a suo dire, ad estinguere in tutto o in parte il credito azionato in via monitoria dal CP_1
In realtà, come ampiamente argomentato, i pagamenti di cui trattasi sono stati valutati dal Giudice di
Pace, che ha tuttavia giustamente ritenuto, alla luce delle prove documentali in atti, di doverli imputare ai compensi dovuti all'avv. per l'attività svolta nel diverso processo penale CP_1
R.G. Dib. 5336/2018, per un totale di 2518,66 euro come da progetto di notula (doc. 30 di parte opposta), compensi riportati tutti nelle rispettive fatture (docc. 31 – 36 di parte opposta). Parimenti priva di pregio si appalesa, quale necessaria conseguenza di quanto esposto nella presente parte motiva, la doglianza espressa, dall'appellante, riguardo all'asserita immotivata valutazione di inammissibilità della prova orale chiesta dall'opponente, non potendosi che richiamare quanto puntualmente affermato, dal primo giudice, circa il fatto che “Infine la stessa corrispondenza
prodotta, chiara ed in equivoca, consente al Giudice di escludere senza ombra di dubbio ogni diversa
conclusione anche “con l'assunzione delle prove orali dedotte in giudizio dall'opponente (…) in
quanto volte a provare tramite testimonianze l'esecuzione di pagamenti in denaro, peraltro tutti
corrispondenti a singole fatture via via emesse dallo stesso opposto”.
L'appellante censura, infine, la gravata sentenza relativamente al capo che ha disposto la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, senza tuttavia indicare le specifiche ragioni per le quali si giustificherebbe, di contro, la compensazione, tra le parti, di tali spese.
Peraltro l'addossamento, al , dell'intero ammontare delle spese sostenute dall'ingiungente Pt_1
opposto è pienamente giustificato dalla totale soccombenza, in esito al giudizio, dell'opponente -cui consegue, quindi, l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.-, non essendo ravvisabile nella specie alcuno dei motivi di compensazione delle spese medesime individuati dall'art. 92 c.p.c..
Deve inoltre notarsi come anche la doglianza avente ad oggetto l'eccessività dell'ammontare di dette spese liquidato dal Giudice di Pace sia infondata, essendo tale liquidazione conforme alle previsioni delle vigenti tariffe professionali relative a cause del valore di quella in questione.
L'interposto gravame deve, pertanto, essere disatteso in toto, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione e condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e successivi aggiornamenti tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
Stante l'integrale rigetto della proposta impugnazione, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo, a titolo di contributo unificato,
pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
I) RESPINGE l'appello interposto da avverso la sentenza n. 107/2023 resa, Parte_1
inter partes, dal Giudice di Pace di Pontedera in data 6.6.2023, confermando per l'effetto,
integralmente, l'impugnata decisione;
II) CONDANNA l'appellante a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.700,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché
IVA e CPA come per legge;
III) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Pisa, il 23.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, nella persona del dott. Giuseppe Laghezza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2792 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023,
trattenuta in decisione con ordinanza del 14.04.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giannitalo Papa (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
dell'avv. Stefano Puccinelli sito in Pontedera (PI) via G. Mazzini n. 68
- APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._3
atti, dall'avv. Flavio Tenerani (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
studio di quest'ultimo sito in Pontedera via Palestro n. 31
-APPELLATO OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE- APPELLO AVVERSO
SENTENZA n. 107/2023 (R.G. 1008/2022) DEL GIUDICE DI PACE DI PONTEDERA DEL
05/06/2023.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta del 15.01.2025 (per parte appellante) e come da foglio di precisazione delle conclusioni a data 10.01.2025 (per parte appellata).
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Breve excursus processuale
In data 6.6.2022 veniva notificato a il decreto ingiuntivo n. 302/2022, R.G. 82/2022, Parte_1
emesso il 09.05.2022 dal Giudice di Pace di Pontedera, con il quale veniva ingiunto, al Pt_1
medesimo, di pagare, in favore del ricorrente , la somma di € 4.500,00 oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, oltre a spese e compensi della procedura: ciò a titolo di competenze professionali per l'assistenza e la difesa asseritamente prestate dall'avv. CP_1
in favore del , nel procedimento penale n. 1123/18/mod. 21 R.G.N.R., svoltosi dinanzi al Pt_1
Tribunale di Genova.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.07.2022 il proponeva opposizione, Pt_1
avverso detto decreto, nanti il Giudice di Pace di Pontedera (procedimento R.G. n. 1008/2022),
eccependo di avere già provveduto all'integrale pagamento di tutte le somme dovute all'avv.
per le causali di cui al ricorso a partire dal gennaio 2018, corrispondendo al suindicato CP_1
legale l'importo di €. 1.500,00 in contanti, in tre soluzioni, senza mai ottenere alcuna fattura o ricevuta dell'avvenuto pagamento, e successivamente con bonifici bancari per la complessiva somma di €
1.000,00.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice di Pace di
Pontedera, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa, in accoglimento
dell'opposizione proposta con il presente atto, previa assoluta contestazione ed opposizione ad ogni
eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, 1) ACCERTARE E DICHIARARE che, per le causali delle quali in narrativa, a nessun titolo e/o ragione,
nulla è dovuto dal Sig. in favore di parte opposta, relativamente all'importo Parte_2
di cui all'opposto decreto ingiuntivo;
conseguentemente 2) REVOCARE il decreto ingiuntivo n.
302/2022, R.G. 382/2022, emesso il 09/05/2022 dal Giudice di Pace Dott. Lorenzo Caruso, su
richiesta del Sig. vv. , a carico del Sig. ; Vittoria di CP_1 CP_1 Parte_2 Pt_1
spese e competenze di causa. Con ogni altro consequenziale provvedimento di Legge dovuto, anche
se non espressamente richiesto”.
Si costituiva il creditore opposto, contestando la fondatezza dell'opposizione per le ragioni meglio illustrate in comparsa di risposta e concludendo come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito,
reietta ogni contraria istanza, richiesta o eccezione, respingere integralmente le domande dell'attore
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 302/2022 emesso dal Giudice di Pace di Pontedera
in data 09/05/2022. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Rigettate, dal Giudice di Pace, sia la richiesta di ammissione delle prove orali dedotte dall'opponente in quanto inammissibilmente volte a dimostrare l'esistenza di pagamenti di somme di denaro, da provarsi documentalmente, sia -ritenendo la causa matura per la decisione- la richiesta dell'ingiungente di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e, trattenuta la causa in decisione, con sentenza n.
107/2023 emessa in data 06.06.2023, depositata in pari data e comunicata alle parti il 08.06.2023, il giudicante così disponeva: “
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pontedera, Dott. Lorenzo Caruso,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
respinge la domanda attrice e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 302/22
del 09/05/22 del Giudice di Pace di Pontedera, ivi comprese le spese di lite come liquidate nella fase
monitoria. Condanna l'opponente alla refusione a favore dell'opposto delle spese di lite del presente
giudizio di opposizione, che si liquidano ex DM. 147/22 in funzione del valore del decisum in complessivi € 1.265,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%); Iva e Cap come per
legge”.
Averso detta decisione, notificata il 18.7.2023, interponeva tempestivo appello, con atto di citazione notificato il 15.09.2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa, 1)
ACCOGLIERE in toto, con qualsiasi motivazione, l'appello proposto con il presente atto dal Sig.
, avverso la Sentenza n. 107/2023, nel giudizio n. R.G. 1008/2022, emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Pontedera, nella persona del Sig. Giudice Avv. Lorenzo Caruso, il 05/06/2023,
depositata in Cancelleria in pari data e comunicata alle parti l'08/06/2023, notificata in data
18/07/2023 da parte del Sig. Avv. al procuratore costituito;
e, in riforma CP_1 CP_1
dell'impugnata Sentenza, 2) ACCERTARE E DICHIARARE che, per le causali delle quali in
narrativa, a nessun titolo e/o ragione, nulla è dovuto dal Sig. in favore di parte Parte_2
appellata, relativamente all'importo di cui al decreto ingiuntivo in oggetto;
conseguentemente 3)
REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 302/2022, R.G. 382/2022, emesso il 09/05/2022 dal Giudice di
Pace Dott. Lorenzo Caruso, su richiesta del Sig. Avv. , a carico del Sig. CP_1 CP_1
Vittoria di spese e competenze di causa, per entrambi i gradi di giudizio” . Parte_2 Pt_1
Si costituiva in giudizio l'appellato, rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni: “ “Voglia l'ill.mo
Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice d'Appello, rigettare integralmente l'impugnazione proposta
perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare
integralmente la sentenza n. 107/2023, emessa dal Giudice di Pace di Pontedera nel giudizio RG
1008/2022 il 05.06.2023 e depositata in data 08.06.2023, con vittoria di spese ed onorari anche del
presente grado di giudizio”.
Respinta da questo giudice, con ordinanza del 29.05.2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avanzata dall'appellante, e fissata, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 20.3.2025 -da tenersi in trattazione scritta- con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 14.04.2025 la causa veniva, in effetti, trattenuta in decisione.
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Motivi in fatto e in diritto della decisione
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che l'appellante, con la proposta impugnazione, lamenta i seguenti pretesi vizi della sentenza impugnata : a) contraddittorietà della motivazione;
b) omessa valutazione di circostanze fattuali rilevanti ai fini della definizione della presente controversia;
c) omessa o apparente motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori formulati;
d) erroneità, in ogni caso, della sentenza impugnata anche in punto di spese di lite.
Di contro l'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito essere la gravata pronuncia immune -per le ragioni indicate, in dettaglio, in comparsa di costituzione e risposta- da ogni censura, chiedendo di conseguenza il rigetto dell'impugnazione con integrale conferma della suindicata decisione.
Ciò posto, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere disatteso per le ragioni che si vengono ad illustrare.
E, invero, quanto in primo luogo all'asserita contraddittorietà della motivazione della sentenza, è da rilevare che il , a sostegno di tale motivo di gravame, censura la decisione del giudice di Pt_1
prime cure là dove ha valutato come inammissibili i mezzi istruttori da lui richiesti -e, segnatamente,
la prova testimoniale articolata in atti- e ha ritenuto, nel contempo, che all'esito dell'espletata istruttoria egli non abbia fornito riscontro delle eccezioni formulate a supporto della proposta opposizione.
Secondo l'appellante, infatti, proprio detta valutazione di inammissibilità dei mezzi istruttori da lui richiesti gli avrebbe, di fatto, impedito di fornire la prova della fondatezza dell'opposizione medesima
(“La palese contraddittorietà della motivazione, evincibile già ad una mera lettura della Sentenza in
esame, non consente a questa parte di poter conoscere il percorso logico deduttivo seguito dal
Giudicante per addivenire alle proprie conclusioni, così limitando, peraltro, il diritto di difesa dell'odierno appellante, che non può adeguatamente formulare e motivare le proprie
argomentazioni”).
Peraltro dalle risultanze degli atti non appare emergere alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata sotto l'aspetto in esame, risultando anzi tale motivazione chiara e immune da vizi logico giuridici là dove, in particolare, il giudicante ha ritenuto dirimenti, ai fini della decisione, le emergenze dell'allegata documentazione, ritenendo al tempo stesso inammissibili e ultronee le prove orali chieste dall'opponente.
In particolare, il Giudice di Pace ha considerato risolutivi della vertenza -come chiaramente esposto in sentenza- sia il preventivo in forma semplificata redatto, ex art. 13 co. 5 L. n. 247/12, dall'avv.
sottoscritto peraltro per accettazione proprio dal (doc. 3 del fascicolo di parte CP_1 Pt_1
opposta), sia la corrispondenza intercorsa tra le parti.
Da tale documentazione si evince infatti, in modo chiaro e inequivoco, come i pagamenti ricevuti dal professionista con modalità rateale si riferiscano a un procedimento penale (R.G. Dib. 5336/2018)
precedente e diverso, seppur scaturente dalla medesima notizia di reato, rispetto a quello inerente al ricorso monitorio cui ha fatto seguito il decreto ingiuntivo n. 302/2022: ciò in quanto è risultato provato che per tale attività era stato emesso il progetto di notula del 30.09.2019 per l'importo di €
2.518,66 (doc. 30 del fascicolo di parte opposta), integralmente saldato dall'opponente seppur in modalità dilazionata, così come si ricava dalla documentazione in atti.
Pertanto i versamenti effettuati dal , e addotti a fondamento dell'opposizione, sono risultati Pt_1
riferibili a tale primo preventivo, inerente a un diverso giudizio, tenuto conto del fatto che il preventivo semplificato del 29.11.2019 per euro 4.500,00, posto a fondamento del ricorso monitorio,
era chiaramente riferito al giudizio dibattimentale successivo, e l'efficacia di piena prova del predetto documento risulta oggetto di corretta motivazione, da parte del giudice di primo grado, nella parte della sua decisione in cui ha ritenuto dirimente la correzione a penna, riportata sul preventivo in questione, consistita nella cancellazione del numero del vecchio procedimento e nell'indicazione del numero del nuovo procedimento dibattimentale, accompagnata dalla firma del , da questi mai Pt_1
disconosciuta.
Del tutto condivisibilmente, pertanto, il Giudice di Pace afferma che l'esame della corrispondenza consente di escludere “in maniera tranchant che i pagamenti siano stati eseguiti ad altro titolo e
possano imputarsi al corrispettivo vantato per il secondo processo penale, che ha visto sempre quale
imputato innanzi al Tribunale di Genova il sig. (…)”. Infine la stessa corrispondenza Parte_2
prodotta, chiara ed in equivoca, consente al Giudice di escludere senza ombra di dubbio ogni diversa
conclusione anche “con l'assunzione delle prove orali dedotte in giudizio dall'opponente (…) in
quanto volte a provare tramite testimonianze l'esecuzione di pagamenti in denaro, peraltro tutti
corrispondenti a singole fatture via via emesse dallo stesso opposto”.
Ritiene quindi lo scrivente che il giudice di prime cure abbia espresso in modo chiaro, logico ed esauriente il proprio convincimento circa l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta dal
, evidenziandone nel contempo l'inutilità poiché, anche laddove ammessa, non idonea a Pt_1
consentire di escludere la corretta imputazione dei pagamenti eseguiti dal cliente, tutti fatturati dal professionista, all'opera prestata, da quest'ultimo, relativamente al primo giudizio penale definito.
Da quanto precede discende, necessariamente, il rigetto degli ulteriori motivi di gravame dedotti dal
, ovvero l'asserita “omessa valutazione di circostanze fattuali rilevanti ai fini della decisione” Pt_1
e “la mancata ammissione delle prove orali dedotte da parte appellante”.
E, in effetti, l'appellante, a sostegno del primo dei motivi testè richiamati, asserisce che il Giudice di
Pace non avrebbe valutato l'esistenza dei pagamenti allegati nel corso del giudizio e idonei, a suo dire, ad estinguere in tutto o in parte il credito azionato in via monitoria dal CP_1
In realtà, come ampiamente argomentato, i pagamenti di cui trattasi sono stati valutati dal Giudice di
Pace, che ha tuttavia giustamente ritenuto, alla luce delle prove documentali in atti, di doverli imputare ai compensi dovuti all'avv. per l'attività svolta nel diverso processo penale CP_1
R.G. Dib. 5336/2018, per un totale di 2518,66 euro come da progetto di notula (doc. 30 di parte opposta), compensi riportati tutti nelle rispettive fatture (docc. 31 – 36 di parte opposta). Parimenti priva di pregio si appalesa, quale necessaria conseguenza di quanto esposto nella presente parte motiva, la doglianza espressa, dall'appellante, riguardo all'asserita immotivata valutazione di inammissibilità della prova orale chiesta dall'opponente, non potendosi che richiamare quanto puntualmente affermato, dal primo giudice, circa il fatto che “Infine la stessa corrispondenza
prodotta, chiara ed in equivoca, consente al Giudice di escludere senza ombra di dubbio ogni diversa
conclusione anche “con l'assunzione delle prove orali dedotte in giudizio dall'opponente (…) in
quanto volte a provare tramite testimonianze l'esecuzione di pagamenti in denaro, peraltro tutti
corrispondenti a singole fatture via via emesse dallo stesso opposto”.
L'appellante censura, infine, la gravata sentenza relativamente al capo che ha disposto la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, senza tuttavia indicare le specifiche ragioni per le quali si giustificherebbe, di contro, la compensazione, tra le parti, di tali spese.
Peraltro l'addossamento, al , dell'intero ammontare delle spese sostenute dall'ingiungente Pt_1
opposto è pienamente giustificato dalla totale soccombenza, in esito al giudizio, dell'opponente -cui consegue, quindi, l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.-, non essendo ravvisabile nella specie alcuno dei motivi di compensazione delle spese medesime individuati dall'art. 92 c.p.c..
Deve inoltre notarsi come anche la doglianza avente ad oggetto l'eccessività dell'ammontare di dette spese liquidato dal Giudice di Pace sia infondata, essendo tale liquidazione conforme alle previsioni delle vigenti tariffe professionali relative a cause del valore di quella in questione.
L'interposto gravame deve, pertanto, essere disatteso in toto, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione e condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e successivi aggiornamenti tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
Stante l'integrale rigetto della proposta impugnazione, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo, a titolo di contributo unificato,
pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
I) RESPINGE l'appello interposto da avverso la sentenza n. 107/2023 resa, Parte_1
inter partes, dal Giudice di Pace di Pontedera in data 6.6.2023, confermando per l'effetto,
integralmente, l'impugnata decisione;
II) CONDANNA l'appellante a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.700,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché
IVA e CPA come per legge;
III) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Pisa, il 23.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza
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