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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1962/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1962/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 10.51 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. ADAMI MANUELE oggi sostituito dall'avv. Niccolò Scopetani Parte_1
Per l'avv. CRUCIANI SUSANNA oggi sostituito dall'avv. Monica Controparte_1
Moscatelli
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1962/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ADAMI MANUELE, che lo/a rappresenta Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. CRUCIANI SUSANNA che lo/a Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con due distinti ricorsi in opposizione il sig. sia in proprio che in qualità di socio Parte_1
accomandatario della società Lualda sas di ET UC e ES & C ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 depositato in data 01/02/2019 il ricorrente impugnava avanti al Giudice di Pace di l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. 38 del 21/01/2019 (assegnata al Dott. RG n. 344/2019), e la n. 820 del Controparte_2
27.12.2018 (assegnata al Dott. RG n. 345/2019), emesse dal CP_3 Controparte_4
e per sentir dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità. Nessuno si costituiva per il
[...]
nella causa n. 344/2019 R.G., mentre nella causa n. 345/2019 R.G. il Controparte_1 CP_1
si costituiva tardivamente. La causa assegnata al Dott. n. 345/2019 R.G. veniva
[...] CP_3
assegnata successivamente al Dott. per le valutazioni in ordine alla riunione al Controparte_2
fascicolo RG n. 344/2019 pendente avanti lo stesso Giudice. Le cause non venivano riunite ed in data
8/07/19, il Giudice di Pace di , dr. visto l'art. 22 bis lett. c L. 689/1981, per CP_1 Controparte_2
entrambi i giudizi, con ordinanza, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del pagina 2 di 9 Tribunale di Grosseto concedendo alle parti termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Entrambe le cause venivano riassunte innanzi al Tribunale di Grosseto ma mai riunite;
nel presente fascicolo con il numero 1962/2018 R.G. il ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 820 del 27.12.2018 con cui veniva contestato al sig. , in qualità di socio Parte_1
accomandatario della società Lualda di ET UC e ES & C. s.a.s., il mancato pagamento della sanzione irrorata dal suddetto ente con verbale di contestazione n. 6490 (4/14) dell'11/1/2014 elevato da personale preposto appartenente alla Polizia Municipale di . CP_1
Il ricorrente eccepiva la tardività della costituzione del , il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva dell'opponente e l'inapplicabilità del concorso di persone ex art. 5 L. 689/1981.
In entrambi i giudizi si costituiva tardivamente l'Amministrazione Comunale contestando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
All'udienza dell'13.03.2025 venivano discusse entrambe le cause previo deposito di note conclusive per le quali verranno depositate separate sentenze.
In ordine al presente fascicolo il ricorrente impugnava l'ordinanza n. 820 del 27.12.2018 con cui veniva contestato al ricorrente il mancato pagamento della sanzione irrorata dal suddetto ente con verbale di contestazione n. 6490 (4/14) dell'11/1/2014 elevato da personale preposto appartenente alla Polizia
Municipale di . CP_1
Va preliminarmente analizzata l'eccezione di tardività della costituzione del . Controparte_1
La Cassazione per giurisprudenza ormai costante ha evidenziato come nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. n. 9545 del 2018; conf., Cass.
n. 16853 del 2016, con riferimento al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disciplinato dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 cit.). (cfr. ordinanza n. 32226/22).
Nel caso di specie il si è costituito tardivamente (oltre il termine di 10 giorni Controparte_1
pagina 3 di 9 prima dell'udienza) sia nel procedimento avanti al Giudice di Pace sia nell'odierno giudizio avanti al
Tribunale; è di tutta evidenza pertanto la tardività della costituzione del convenuto. Va detto CP_1
tuttavia in merito ai documenti depositati dal resistente che la copia del verbale prodotto con la memoria di costituzione avanti al Tribunale di Grosseto poteva essere depositato senza limitazioni temporali per cui l'Amministrazione non è incorsa in alcuna decadenza.
Entrando nel merito della questione, entrambe le ordinanze ingiunzione traggono origine dal sopralluogo effettuato in data 19/09/2013, l Parte_2 CP_1 [...]
, in seguito al quale veniva inviata al Comando Parte_3
della Polizia Municipale la nota n. 111454 del 09/10/2019 relativa all'accesso ai locali dell'attività
[...]
, gestita dalla società Lualda di ET UC e ES & C. s.a.s. Parte_4
Sulla base dei rilievi emersi dalla menzionata nota, ed a seguito di successivi accertamenti, risultava non essere stata presentata la comunicazione di aggiornamento prevista dal Reg. (CE) 852/04 art. 6 punto 2 comma 2 dei nuovi locali adibiti a bar, e sala somministrazione il cui Parte_5
utilizzo era stato verificato in corso di sopralluogo dal personale . Pt_2
In considerazione di ciò, il sig. , in qualità di socio accomandatario della società Lualda di Parte_1
ET UC e ES & C. s.a.s., era stato ritenuto responsabile della fattispecie illecita prevista e punita dal combinato disposto degli artt. 42 comma 2 e 103 comma 2 della L. Reg. Toscana n. 28/2005, non avendo rispettato, nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, le vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
La medesima sanzione (ordinanza ingiunzione n. 819 del 27/12/2018) veniva irrogata sulla base del verbale di contestazione n. 6487 elevato dalla Polizia Municipale, ed a seguito dello stesso controllo del personale e della medesima correlata nota n. 111454, al sig. ET UC, altro socio Pt_2
accomandatario della società Lualda di ET UC e ES & C. s.a.s., che in data 28/1/2019 provvedeva regolarmente al pagamento dell'importo ingiunto.
L'art. 3 della L. 689/1981 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Si deve, in ogni caso, tener presente, come ricorda la sentenza della Cassazione, Sez. L., n. 12459 del
1998, con riferimento ad un caso in cui si verte su una società in accomandita semplice, che pur essendo a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 responsabile di una violazione pagina 4 di 9 amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, vi è comunque la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del 1981).
La persona giuridica come la società non può essere chiamata a rispondere direttamente come autore di una violazione amministrativa (Cass. n. 3879 del 2012). La circostanza che la persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
Va tuttavia precisato che essendo responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne tutti i soci amministratori, “essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale”(Cass. Ordinanza 28/11/2018 n. 30766 per una società persone). Ne deriva che il soggetto attivo dell'illecito, cui è riferibile l'azione o l'omissione che ha determinato la violazione, deve essere identificato anche in presenza di infrazioni avvenute nell'ambito di organi sociali formati da una pluralità di persone. Poiché per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere, salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione. Solo qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, può rilevare il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione dell'adempimento) (Cass., Sez. L., n. 12459 del
1998, cit., relativa ad una S.a.s. in cui i poteri di gestione erano attribuiti ad entrambi i soci accomandatari).
Pertanto, occorre distinguere ai fini di individuare l'autore dell'illecito se la violazione è dovuta ad una condotta illecita di natura commissiva, che indica la presenza di un comportamento attivo idoneo ad offendere l'interesse protetto da una norma, o omissiva, vale a dire un comportamento passivo che consiste nel non compiere l'azione che un soggetto ha il dovere di compiere.
Nel caso in cui sia richiesto un comportamento attivo, la responsabilità incide sul soggetto che materialmente lo ha posto in essere, salvo l'eventuale concorso di altre figure, nel qual caso ciascuna di esse dovrà soggiacere alla sanzione, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (si veda in proposito il concorso di persone, di cui all'art. 5 della legge n. 689 del 1981 “recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore, o ai pagina 5 di 9 coautori, dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, anche se esclusivamente sul piano psichico” (Cass. n. 143 del 2016). Di conseguenza la pena pecuniaria è applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti possono non essere illeciti e sempre che sussista nei singoli partecipi la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito.
Nell'ambito delle condotte omissive, anche la c. d. colpa in vigilando per il fatto illecito altrui è fonte di responsabilità, rispondendo secondo la S.C. ai principi di personalità e di causalità psichica dell'evento (formale o materiale) dal momento che nel caso di amministrazione congiunta (pur se di fatto disgiunta) delle società, l'amministratore che deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito materialmente commesso dal coamministratore e con questi, quindi, ne risponde “per fatto proprio, ancorché a titolo di colpa, supposto che questa sia, nella materia necessaria e non sia, invece, sufficiente, la coscienza e la volontarietà della condotta, omissiva o commissiva”
(Cass. n. 10668 del 1996).
Ciò posto va detto che la contestazione nasce dalla violazione, nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, delle vigenti norme in materia igienico sanitaria ed in particolare degli art. 42, comma 2, e 103 , comma 2, della L.R. Toscana 28/2005 (Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande) in quanto, a seguito di un controllo, non era presente l'avvenuta certificazione ed attestazione di abitabilità/agibilità dei nuovi locali adibiti a bar, laboratorio gelateria e sala somministrazione di alimenti e bevande, il cui utilizzo era stato verificato nel corso del sopralluogo effettuato dal personale dell' . Parte_2
L'art. 42 al comma 2 prevede che: “L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali”.
Il ricorrente sostiene il difetto di legittimazione passiva in quanto i poteri di rappresentanza ed amministrazione della s.a.s., attribuiti congiuntamente e disgiuntamente ad entrambi i soci accomandatari sono stati modificati con il patto sociale del 19/11/2012 nel quale si prevedeva che unico responsabile verso gli enti previdenziali ed assicurativi obbligatori e per le eventuali sanzioni amministrative in materia di lavoro è il socio ET UC e non anche il socio . Tale Parte_1
pagina 6 di 9 modifica societaria veniva specificamente trascritta in Camera di Commercio nella sezione relativa ai poteri associati alla carica di amministratori, rendendola pertanto opponibile a terzi, in quanto pubblicizzata presso il pubblico registro delle imprese.
Parte resistente invece ritiene che l'ordinanza - ingiunzione n. 820/2018 era stata emessa a carico del signor in qualità di socio accomandatario della Lualda di ET UC e ES e C. sas. I Parte_1
soci amministratori, e dunque solo i soci accomandatari, sono i legali rappresentanti della società.
Questa funzione spetta a tutti gli accomandatari, a meno che l'atto costitutivo della SAS non abbia disposto diversamente nel senso di attribuirla solo ad uno o alcuni di essi, circostanza questa che non è avvenuta. Il patto sociale a cui fa riferimento controparte riguarda la responsabilità e l'amministrazione non la rappresentanza della sas;
infatti, l'amministratore è colui che ha il potere di gestione della società, cioè il potere di decidere il compimento degli atti sociali (tale potere ha rilevanza interna), il rappresentante, invece, è colui che ha il potere di agire in nome e per conto della società e tale potere ha rilevanza esterna. Quindi i poteri di rappresentanza della società spettano a ciascun socio amministratore, disgiuntamente e congiuntamente. L'Amministrazione sostiene che viga il principio della solidarietà di cui all'art. 6 comma 3, Legge 689/1981 in quanto l'autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica e la circostanza che tale persona abbia agito come rappresentante della società comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale della società stessa.
Parte resistente sostiene che sussista anche il concorso di più persone nell'illecito e che è regolato dall'art. 5 della legge 689/1981 [per cui quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questo disposta, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge] e questo differisce dalla fattispecie prevista dall'art. 6 sia perché ciascun concorrente soggiace all'intera sanzione, sia perché il pagamento da parte di uno non estingue l'obbligazione degli altri.
L'art. 5 recepisce i principi fissati dall'art. 110 codice penale e quindi occorre che ciascuno abbia offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, autonomamente considerati, possono non essere illeciti, sempre che in ciascuno di loro sussista la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti e cioè la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito perseguito da tutti (Cass. Sez. III
18.2.2000 nr. 1876 e Cass. Sez. I 19.7.2001 nr. 9837).
pagina 7 di 9 È necessario premettere che nel caso di specie come risulta dalla documentazione presente in atti l'atto costitutivo della s.a.s. e dal successivo patto sociale, il regime di amministrazione vigente tra i soci accomandatari sia quello disgiunto e congiunto per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione individuando poi il solo sig. ET UC come unico responsabile verso gli enti previdenziali ed assicurativi obbligatori e per le eventuali sanzioni amministrative in materia di lavoro.
Può quindi accadere che uno o più soci accomandatari, pur dovendo rispondere solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, non detengano i poteri gestori di amministrazione della
S.a.s., e ciò in relazione soltanto a talune specifiche attività, come nel caso di specie.
Tuttavia, l'art. 2266 cod. civ. applicabile alle SAS in virtù del rimando contenuto nell'art. 2315 cod. civ. prevede che nelle società in accomandita semplice il ruolo di rappresentante legale spetta a tutti i soci accomandatari e si estende a tutti gli atti societari.
Questa è la regola generale che però vale solo se l'atto costitutivo non contiene una regolamentazione diversa. La legge consente infatti la limitazione solo ad alcuni dei soci accomandatari della funzione di rappresentanza.
Il socio accomandatario che agisce in qualità di amministratore e rappresentante della società, ha responsabilità illimitata nei confronti dei creditori sociali e dei terzi in genere
Pertanto, non avendo il ricorrente dedotto detta esclusione e/o limitazione in capo al sig. , Parte_1 il ha correttamente notificato l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata al sig. Controparte_1 [...]
in qualità di legale rappresentate pro tempore della società unitamente all'altro socio ET Pt_1
UC, anch'esso legale rappresentante, a nulla rilevando la delega conferita al sig. seppur Parte_1
trascritta. Infatti, sebbene la delega possa limitare la responsabilità individuale dell'amministratore per le azioni del delegato, non elimina la responsabilità complessiva della società, per cui anche se un amministratore ha delegato alcune funzioni, la società e per essa il socio accomandatario rimane solidale per qualsiasi debito o obbligazione derivante da atti svolti nell'ambito delle funzioni delegate.
Il sig. è responsabile per la condotta illecita tenuta, al pari del sig. ET UC, nel caso di Parte_1
specie si ravvisa per la condotta omissiva tenuta da ciascun amministratore, gli estremi del concorso, poiché nessuno ha fornito la prova di non aver violato la normativa oggi contestata e di aver adempiuto agli obblighi loro imposti.
Anche entrando nello specifico della questione occorre precisare che la contestazione nasce dalla violazione della normativa in materia igienico-sanitaria, in quanto a seguito di un controllo non era presente non era presente l'avvenuta certificazione ed attestazione di abitabilità/agibilità dei nuovi pagina 8 di 9 locali adibiti a bar, laboratorio e sala somministrazione di alimenti e bevande, il cui utilizzo è Parte_4 stato verificato nel corso del sopralluogo effettuato dal personale dell' , non Parte_2
riguardando , come sostenuto dal ricorrente, alcuna norma in relazione < ambienti di lavoro o la corretta applicazione degli obblighi ed accorgimenti prescritti dalla vigente e futura normativa in materia di ambiente, prevenzione e sicurezza sul lavoro>> risultando pertanto esclusa dall'art. 6 dell'atto della società Lualda s.a.s. del 19/11/2012 in base al quale l'unico soggetto che possa essere ritenuto responsabile per le correlate sanzioni amministrative è il socio accomandatario ET UC, e non anche il socio accomandatario . Parte_1
L'opposizione va pertanto respinta e confermato l'atto impugnato.
Compensa le spese di lite stante l'identità delle questioni trattate nel presente fascicolo ed in quello recante n. 1961/2019 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1962/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 10.51 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. ADAMI MANUELE oggi sostituito dall'avv. Niccolò Scopetani Parte_1
Per l'avv. CRUCIANI SUSANNA oggi sostituito dall'avv. Monica Controparte_1
Moscatelli
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1962/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ADAMI MANUELE, che lo/a rappresenta Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. CRUCIANI SUSANNA che lo/a Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con due distinti ricorsi in opposizione il sig. sia in proprio che in qualità di socio Parte_1
accomandatario della società Lualda sas di ET UC e ES & C ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 depositato in data 01/02/2019 il ricorrente impugnava avanti al Giudice di Pace di l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. 38 del 21/01/2019 (assegnata al Dott. RG n. 344/2019), e la n. 820 del Controparte_2
27.12.2018 (assegnata al Dott. RG n. 345/2019), emesse dal CP_3 Controparte_4
e per sentir dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità. Nessuno si costituiva per il
[...]
nella causa n. 344/2019 R.G., mentre nella causa n. 345/2019 R.G. il Controparte_1 CP_1
si costituiva tardivamente. La causa assegnata al Dott. n. 345/2019 R.G. veniva
[...] CP_3
assegnata successivamente al Dott. per le valutazioni in ordine alla riunione al Controparte_2
fascicolo RG n. 344/2019 pendente avanti lo stesso Giudice. Le cause non venivano riunite ed in data
8/07/19, il Giudice di Pace di , dr. visto l'art. 22 bis lett. c L. 689/1981, per CP_1 Controparte_2
entrambi i giudizi, con ordinanza, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del pagina 2 di 9 Tribunale di Grosseto concedendo alle parti termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Entrambe le cause venivano riassunte innanzi al Tribunale di Grosseto ma mai riunite;
nel presente fascicolo con il numero 1962/2018 R.G. il ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 820 del 27.12.2018 con cui veniva contestato al sig. , in qualità di socio Parte_1
accomandatario della società Lualda di ET UC e ES & C. s.a.s., il mancato pagamento della sanzione irrorata dal suddetto ente con verbale di contestazione n. 6490 (4/14) dell'11/1/2014 elevato da personale preposto appartenente alla Polizia Municipale di . CP_1
Il ricorrente eccepiva la tardività della costituzione del , il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva dell'opponente e l'inapplicabilità del concorso di persone ex art. 5 L. 689/1981.
In entrambi i giudizi si costituiva tardivamente l'Amministrazione Comunale contestando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
All'udienza dell'13.03.2025 venivano discusse entrambe le cause previo deposito di note conclusive per le quali verranno depositate separate sentenze.
In ordine al presente fascicolo il ricorrente impugnava l'ordinanza n. 820 del 27.12.2018 con cui veniva contestato al ricorrente il mancato pagamento della sanzione irrorata dal suddetto ente con verbale di contestazione n. 6490 (4/14) dell'11/1/2014 elevato da personale preposto appartenente alla Polizia
Municipale di . CP_1
Va preliminarmente analizzata l'eccezione di tardività della costituzione del . Controparte_1
La Cassazione per giurisprudenza ormai costante ha evidenziato come nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. n. 9545 del 2018; conf., Cass.
n. 16853 del 2016, con riferimento al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disciplinato dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 cit.). (cfr. ordinanza n. 32226/22).
Nel caso di specie il si è costituito tardivamente (oltre il termine di 10 giorni Controparte_1
pagina 3 di 9 prima dell'udienza) sia nel procedimento avanti al Giudice di Pace sia nell'odierno giudizio avanti al
Tribunale; è di tutta evidenza pertanto la tardività della costituzione del convenuto. Va detto CP_1
tuttavia in merito ai documenti depositati dal resistente che la copia del verbale prodotto con la memoria di costituzione avanti al Tribunale di Grosseto poteva essere depositato senza limitazioni temporali per cui l'Amministrazione non è incorsa in alcuna decadenza.
Entrando nel merito della questione, entrambe le ordinanze ingiunzione traggono origine dal sopralluogo effettuato in data 19/09/2013, l Parte_2 CP_1 [...]
, in seguito al quale veniva inviata al Comando Parte_3
della Polizia Municipale la nota n. 111454 del 09/10/2019 relativa all'accesso ai locali dell'attività
[...]
, gestita dalla società Lualda di ET UC e ES & C. s.a.s. Parte_4
Sulla base dei rilievi emersi dalla menzionata nota, ed a seguito di successivi accertamenti, risultava non essere stata presentata la comunicazione di aggiornamento prevista dal Reg. (CE) 852/04 art. 6 punto 2 comma 2 dei nuovi locali adibiti a bar, e sala somministrazione il cui Parte_5
utilizzo era stato verificato in corso di sopralluogo dal personale . Pt_2
In considerazione di ciò, il sig. , in qualità di socio accomandatario della società Lualda di Parte_1
ET UC e ES & C. s.a.s., era stato ritenuto responsabile della fattispecie illecita prevista e punita dal combinato disposto degli artt. 42 comma 2 e 103 comma 2 della L. Reg. Toscana n. 28/2005, non avendo rispettato, nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, le vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
La medesima sanzione (ordinanza ingiunzione n. 819 del 27/12/2018) veniva irrogata sulla base del verbale di contestazione n. 6487 elevato dalla Polizia Municipale, ed a seguito dello stesso controllo del personale e della medesima correlata nota n. 111454, al sig. ET UC, altro socio Pt_2
accomandatario della società Lualda di ET UC e ES & C. s.a.s., che in data 28/1/2019 provvedeva regolarmente al pagamento dell'importo ingiunto.
L'art. 3 della L. 689/1981 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Si deve, in ogni caso, tener presente, come ricorda la sentenza della Cassazione, Sez. L., n. 12459 del
1998, con riferimento ad un caso in cui si verte su una società in accomandita semplice, che pur essendo a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 responsabile di una violazione pagina 4 di 9 amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, vi è comunque la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del 1981).
La persona giuridica come la società non può essere chiamata a rispondere direttamente come autore di una violazione amministrativa (Cass. n. 3879 del 2012). La circostanza che la persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
Va tuttavia precisato che essendo responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne tutti i soci amministratori, “essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale”(Cass. Ordinanza 28/11/2018 n. 30766 per una società persone). Ne deriva che il soggetto attivo dell'illecito, cui è riferibile l'azione o l'omissione che ha determinato la violazione, deve essere identificato anche in presenza di infrazioni avvenute nell'ambito di organi sociali formati da una pluralità di persone. Poiché per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere, salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione. Solo qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, può rilevare il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione dell'adempimento) (Cass., Sez. L., n. 12459 del
1998, cit., relativa ad una S.a.s. in cui i poteri di gestione erano attribuiti ad entrambi i soci accomandatari).
Pertanto, occorre distinguere ai fini di individuare l'autore dell'illecito se la violazione è dovuta ad una condotta illecita di natura commissiva, che indica la presenza di un comportamento attivo idoneo ad offendere l'interesse protetto da una norma, o omissiva, vale a dire un comportamento passivo che consiste nel non compiere l'azione che un soggetto ha il dovere di compiere.
Nel caso in cui sia richiesto un comportamento attivo, la responsabilità incide sul soggetto che materialmente lo ha posto in essere, salvo l'eventuale concorso di altre figure, nel qual caso ciascuna di esse dovrà soggiacere alla sanzione, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (si veda in proposito il concorso di persone, di cui all'art. 5 della legge n. 689 del 1981 “recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore, o ai pagina 5 di 9 coautori, dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, anche se esclusivamente sul piano psichico” (Cass. n. 143 del 2016). Di conseguenza la pena pecuniaria è applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti possono non essere illeciti e sempre che sussista nei singoli partecipi la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito.
Nell'ambito delle condotte omissive, anche la c. d. colpa in vigilando per il fatto illecito altrui è fonte di responsabilità, rispondendo secondo la S.C. ai principi di personalità e di causalità psichica dell'evento (formale o materiale) dal momento che nel caso di amministrazione congiunta (pur se di fatto disgiunta) delle società, l'amministratore che deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito materialmente commesso dal coamministratore e con questi, quindi, ne risponde “per fatto proprio, ancorché a titolo di colpa, supposto che questa sia, nella materia necessaria e non sia, invece, sufficiente, la coscienza e la volontarietà della condotta, omissiva o commissiva”
(Cass. n. 10668 del 1996).
Ciò posto va detto che la contestazione nasce dalla violazione, nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, delle vigenti norme in materia igienico sanitaria ed in particolare degli art. 42, comma 2, e 103 , comma 2, della L.R. Toscana 28/2005 (Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande) in quanto, a seguito di un controllo, non era presente l'avvenuta certificazione ed attestazione di abitabilità/agibilità dei nuovi locali adibiti a bar, laboratorio gelateria e sala somministrazione di alimenti e bevande, il cui utilizzo era stato verificato nel corso del sopralluogo effettuato dal personale dell' . Parte_2
L'art. 42 al comma 2 prevede che: “L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali”.
Il ricorrente sostiene il difetto di legittimazione passiva in quanto i poteri di rappresentanza ed amministrazione della s.a.s., attribuiti congiuntamente e disgiuntamente ad entrambi i soci accomandatari sono stati modificati con il patto sociale del 19/11/2012 nel quale si prevedeva che unico responsabile verso gli enti previdenziali ed assicurativi obbligatori e per le eventuali sanzioni amministrative in materia di lavoro è il socio ET UC e non anche il socio . Tale Parte_1
pagina 6 di 9 modifica societaria veniva specificamente trascritta in Camera di Commercio nella sezione relativa ai poteri associati alla carica di amministratori, rendendola pertanto opponibile a terzi, in quanto pubblicizzata presso il pubblico registro delle imprese.
Parte resistente invece ritiene che l'ordinanza - ingiunzione n. 820/2018 era stata emessa a carico del signor in qualità di socio accomandatario della Lualda di ET UC e ES e C. sas. I Parte_1
soci amministratori, e dunque solo i soci accomandatari, sono i legali rappresentanti della società.
Questa funzione spetta a tutti gli accomandatari, a meno che l'atto costitutivo della SAS non abbia disposto diversamente nel senso di attribuirla solo ad uno o alcuni di essi, circostanza questa che non è avvenuta. Il patto sociale a cui fa riferimento controparte riguarda la responsabilità e l'amministrazione non la rappresentanza della sas;
infatti, l'amministratore è colui che ha il potere di gestione della società, cioè il potere di decidere il compimento degli atti sociali (tale potere ha rilevanza interna), il rappresentante, invece, è colui che ha il potere di agire in nome e per conto della società e tale potere ha rilevanza esterna. Quindi i poteri di rappresentanza della società spettano a ciascun socio amministratore, disgiuntamente e congiuntamente. L'Amministrazione sostiene che viga il principio della solidarietà di cui all'art. 6 comma 3, Legge 689/1981 in quanto l'autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica e la circostanza che tale persona abbia agito come rappresentante della società comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale della società stessa.
Parte resistente sostiene che sussista anche il concorso di più persone nell'illecito e che è regolato dall'art. 5 della legge 689/1981 [per cui quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questo disposta, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge] e questo differisce dalla fattispecie prevista dall'art. 6 sia perché ciascun concorrente soggiace all'intera sanzione, sia perché il pagamento da parte di uno non estingue l'obbligazione degli altri.
L'art. 5 recepisce i principi fissati dall'art. 110 codice penale e quindi occorre che ciascuno abbia offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, autonomamente considerati, possono non essere illeciti, sempre che in ciascuno di loro sussista la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti e cioè la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito perseguito da tutti (Cass. Sez. III
18.2.2000 nr. 1876 e Cass. Sez. I 19.7.2001 nr. 9837).
pagina 7 di 9 È necessario premettere che nel caso di specie come risulta dalla documentazione presente in atti l'atto costitutivo della s.a.s. e dal successivo patto sociale, il regime di amministrazione vigente tra i soci accomandatari sia quello disgiunto e congiunto per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione individuando poi il solo sig. ET UC come unico responsabile verso gli enti previdenziali ed assicurativi obbligatori e per le eventuali sanzioni amministrative in materia di lavoro.
Può quindi accadere che uno o più soci accomandatari, pur dovendo rispondere solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, non detengano i poteri gestori di amministrazione della
S.a.s., e ciò in relazione soltanto a talune specifiche attività, come nel caso di specie.
Tuttavia, l'art. 2266 cod. civ. applicabile alle SAS in virtù del rimando contenuto nell'art. 2315 cod. civ. prevede che nelle società in accomandita semplice il ruolo di rappresentante legale spetta a tutti i soci accomandatari e si estende a tutti gli atti societari.
Questa è la regola generale che però vale solo se l'atto costitutivo non contiene una regolamentazione diversa. La legge consente infatti la limitazione solo ad alcuni dei soci accomandatari della funzione di rappresentanza.
Il socio accomandatario che agisce in qualità di amministratore e rappresentante della società, ha responsabilità illimitata nei confronti dei creditori sociali e dei terzi in genere
Pertanto, non avendo il ricorrente dedotto detta esclusione e/o limitazione in capo al sig. , Parte_1 il ha correttamente notificato l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata al sig. Controparte_1 [...]
in qualità di legale rappresentate pro tempore della società unitamente all'altro socio ET Pt_1
UC, anch'esso legale rappresentante, a nulla rilevando la delega conferita al sig. seppur Parte_1
trascritta. Infatti, sebbene la delega possa limitare la responsabilità individuale dell'amministratore per le azioni del delegato, non elimina la responsabilità complessiva della società, per cui anche se un amministratore ha delegato alcune funzioni, la società e per essa il socio accomandatario rimane solidale per qualsiasi debito o obbligazione derivante da atti svolti nell'ambito delle funzioni delegate.
Il sig. è responsabile per la condotta illecita tenuta, al pari del sig. ET UC, nel caso di Parte_1
specie si ravvisa per la condotta omissiva tenuta da ciascun amministratore, gli estremi del concorso, poiché nessuno ha fornito la prova di non aver violato la normativa oggi contestata e di aver adempiuto agli obblighi loro imposti.
Anche entrando nello specifico della questione occorre precisare che la contestazione nasce dalla violazione della normativa in materia igienico-sanitaria, in quanto a seguito di un controllo non era presente non era presente l'avvenuta certificazione ed attestazione di abitabilità/agibilità dei nuovi pagina 8 di 9 locali adibiti a bar, laboratorio e sala somministrazione di alimenti e bevande, il cui utilizzo è Parte_4 stato verificato nel corso del sopralluogo effettuato dal personale dell' , non Parte_2
riguardando , come sostenuto dal ricorrente, alcuna norma in relazione < ambienti di lavoro o la corretta applicazione degli obblighi ed accorgimenti prescritti dalla vigente e futura normativa in materia di ambiente, prevenzione e sicurezza sul lavoro>> risultando pertanto esclusa dall'art. 6 dell'atto della società Lualda s.a.s. del 19/11/2012 in base al quale l'unico soggetto che possa essere ritenuto responsabile per le correlate sanzioni amministrative è il socio accomandatario ET UC, e non anche il socio accomandatario . Parte_1
L'opposizione va pertanto respinta e confermato l'atto impugnato.
Compensa le spese di lite stante l'identità delle questioni trattate nel presente fascicolo ed in quello recante n. 1961/2019 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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