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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6600/2024RG
DA
, nata a [...] il [...], e residente in [...] C.da Cotoniera n. 8, Parte_1 cod. fisc. , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Maria Elena Giannazzo.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTE-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con ricorso depositato il dì 08.07.2024, ha impugnato la comunicazione del 09.05.2023, con la quale l' le ha chiesto la restituzione di somme indebitamente percepite sulla pensione CP_1 numero 07248653, categoria INVCIV, nel periodo dal 1.12.2021 al 31.05.2023, per un importo complessivo di € 15.586,62. Ha premesso di essere stata riconosciuta invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e che a seguito di visita di revisione, sebbene avesse ottemperato alla richiesta di integrazione della documentazione sanitaria, la Commissione medica la riconosceva
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%” Percentuale 75%
e revisione nel mese di Ottobre 2022. Ha rappresentato che la prestazione numero 07248653, Cat.
INVCIV, con provvedimento del 9.05.2023, veniva riliquidata e che avverso il suddetto ricalcolo aveva proposto, in data 07.08.2023, ricorso amministrativo respinto con delibera del 13.09.2023. Ha precisato di aver sempre puntualmente dichiarato i propri redditi,
Ha eccepito illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione essendosi, l' CP_1 limitato, ad affermare di aver corrisposto una somma ulteriore, rispetto al quantum spettante relativamente alla pensione di invalidità ed all'indennità di accompagnamento. Ha, inoltre eccepito l'irripetibilità delle somme richieste, ai sensi dell'art. 52 L. 88/1986, stante l'assenza di dolo in capo alla ricorrente. Infine, trattandosi di indebito assistenziale, ha richiamato i recenti pronunciamenti della suprema Corte in materia di indebito assistenziale, volti ad escludere la ripetibilità delle somme, in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabili all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Ha concluso chiedendo: a) Accertare e dichiarare CP_ illegittima la ripetizione di indebito disposta e contestata dall' con il provvedimento oggi impugnato, alla sig.ra , per il periodo dal 01.12.2021 al 31.05.2023 per un importo Parte_1 complessivo pari ad € 15.586,62; b) per l'effetto accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria dell'istituto previdenziale di cui al provvedimento impugnato del 09.05.2023; c)
Condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute nelle more del presente CP_1 giudizio;
d) Con la condanna alle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. CP_ Si è costituita, con memorie depositate il 26.05.2025, l' il quale ha premesso che l'indebito contestato scaturisce da un provvedimento di riliquidazione della prestazione cat. INVCIV, a seguito di un cambio fascia inv. Civ. scaturente da una revisione. In particolare, ha precisato che alla ricorrente, titolare di pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento, a seguito di visita di revisione, del 22.11.2021; le è stata riconosciuta un'invalidità del 75%, passando, sul piano del requisito sanitario, da uno stato di invalidità totale a parziale. Ha precisato, quindi, che la nuova fascia sanitaria, cioè l'invalidità parziale, per cui è previsto un limite reddituale annuo più basso rispetto a quello previsto per l'invalidità totale, ha comportato, la perdita del diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità, a partire da dicembre 2021. Ha, inoltre, precisato che, il riconoscimento dell'invalidità al 75% non ha implicato la ricorrenza dei presupposti per l'assegno di invalidità, per carenza del requisito reddituale. Ha rilevato che il verbale di visita è stato notificato alla ricorrente in data 15.12.2021 e che l'istituto ha prontamente provveduto alla formazione e notifica dell'indebito. Ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, d.l. n. 269/2003. Ha contestato l'eccezione di difetto di motivazione. Ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul ricorrente, in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti richiesti per godere del beneficio e l'inapplicabilità al caso in esame della normativa in tema di irripetibilità dell'indebito di cui all'art. 52, legge n. 88/1989. Ritiene che nella specie debba trovare applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., mancando ab origine i presupposti per il riconoscimento della prestazione, indennità di accompagnamento e pensione di inabilità. Ha evidenziato che la comunicazione dei dati reddituali da parte dell'interessata è assolutamente ininfluente ai fini dell'indebito in oggetto, in quanto non è in discussione -per non essere stato richiesto in ricorso- il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, rispetto al quale la ricorrente non possiede il requisito reddituale, bensì la sussistenza dei presupposti per l'indennità di accompagnamento e per la pensione di inabilità, rispetto ai quali è venuto meno, per effetto della revisione, il requisito sanitario Ha precisato che nessuna indagine va effettuata in ordine alla presunta buona fede e che la revoca della prestazione è conseguente alla verifica sanitaria. Ha comunque rilevato che, nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna buona fede o affidamento, stante la regolare notifica del verbale di visita e la conseguente consapevolezza della ricorrente di non avere diritto alla percezione della provvidenza. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato, con conferma del provvedimento di indebito impugnato.
Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con provvedimento del 19.09.2025 la causa veniva delegata al sottoscritto giudicante per la decisione e con decreto del 22.09.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente va rigetta l'eccezione di decadenza formulata dall' . Oggetto del presente CP_1 ricorso non è il riconoscimento di una prestazione, ma il diritto a trattenere la prestazione già ricevuta,
e quindi la legittimità della richiesta di restituzione di somme avanzata dall' . La decadenza di CP_1 cui all'art. 42, d.l. n. 269/2003, cit., riguarda provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento di benefici e quindi i provvedimenti con cui tali benefici vengono negati o revocati,
e non può estendersi all'atto con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, venga comunicata all'assistito la formazione di un qualche indebito, dal momento che l'eventuale indebito costituisce propriamente una conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla revoca del beneficio, che trova disciplina autonoma nel diverso e apposito sottosistema normativo che sovraintende alla sua ripetizione in materia assistenziale (si veda Cass. 26845/2020).
Parte ricorrente ha preliminarmente eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
L'eccezione è da ritenersi infondata e non merita accoglimento. Si osserva che nella richiesta di restituzione di somme oggetto di impugnazione risulta indicata la prestazione in oggetto (pensione cat. INVCIV n. 07248653) e il periodo di riferimento della prestazione (dal 01/12/2021 al 31/05/2023). Nella stessa è dato leggere: Gentile Signora, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/12/2021 al 31/05/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07248653 per un importo complessivo di euro 15.586,62 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi e' superiore ai limiti stabiliti dalla legge –
Nella delibera N. 2314612 del 13/09/2023 (allegata da entrambe le parti), emessa all'esito del ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente in data 07/08/2023 risultano ampiamente esplicitate le ragioni dell'indebito ed indicate le somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento e a titolo di pensione di inabilità.
Infine, va rilevato che l' , nella memoria di costituzione ha ulteriormente specificato e precisato CP_1 le ragioni che hanno determinato l'indebito.
Si ritiene quindi, che l' sia pure sinteticamente abbia fornito alla ricorrente le indicazioni CP_1 necessario per effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa vantata dall' e di CP_1 formulare in ricorso precise e puntuali difese.
Si richiama infine, quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “Atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (Ord. Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018,
(ud. 20/12/2017, dep.14/03/2018), n. 6375).
Per quanto sopra esposto va rigetta l'eccezione di difetto di motivazione. CP_ Ciò posto oggetto di giudizio è la legittimità del provvedimento con cui l' ha comunicato alla ricorrente che nel periodo dal 1.12.2021 al 31.05.2023, è stato corrisposto un pagamento non dovuto sulla pensione numero 07248653 categoria INVCIV per un importo di € 15.586,62, chiedendone la restituzione. Dalla documentazione in atti prodotta è emerso, che la ricorrente, già titolare di pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento, a seguito di visita di revisione con verbale del
22.11.2021 veniva riconosciuta dalla Commissione Medica invalido nella misura del 75% con CP_ decorrenza 22.11.2021 (doc. 1 fasc . Pertanto, non le veniva riconosciuto la sussistenza del requisito per godere dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità E'altresì, documentato che il suddetto verbale veniva comunicato alla ricorrente in data 15.12.2021 CP_ (doc 1 fasc. .
Risulta, pertanto, una piena conoscenza della ricorrente dell'esito del verbale di visita del 22.11.2021
e della carenza del requisito sanitario, con decorrenza novembre 2021, per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.
2.1 Nella specie ricorre l'ipotesi di indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario. Ed invero l'indebito trae origine dal venir meno del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, a seguito della visita di revisione.
In merito all'applicabilità, in tema di indebito assistenziale, della regola generale, dettata dall'art. 2033 c.c. occorre richiamare la Giurisprudenza della Suprema Corte in tema d'indebito assistenziale, secondo cui nel giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, non trova applicazione il principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e piuttosto deve “darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale,
a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
14. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando
(con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). La
Corte Costituzionale ha evidenziato che ” […] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
15. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che <[…] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla […] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale>>.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
17. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L.
448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici
(in tal senso Cass. 28771 del 2018).” – sentenza Cass 20 maggio 2021, n. 13916 ( si veda anche Corte di Appello Catania n.833/2023 pubblicata il 19.07.2023)
La giurisprudenza ha individuato in relazione alle diverse fattispecie di indebito assistenziale una disciplina differenziata, ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione)
o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, sent. Sez. Lavoro n. 29419 anno 2018).
La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Con riferimento all'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data della visita di revisione che ha accertato l'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca;
il sistema normativo così interpretato
è conforme all'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2019, n. 34013). Si osserva, inoltre, che la Corte di Cassazione, recentemente, nella sentenza n. 24180 del 4.08.2022 ha precisato, che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
…”.
Nel caso in esame, risulta che già dalla data del 15.12.2021 la ricorrente aveva perfetta conoscenza del verbale di visita di revisione del 22.11.2021 e quindi dell'esito della visita di revisione. Ne consegue che non è dato riscontrare un suo affidamento incolpevole sulla persistenza del requisito sanitario legittimante l'erogazione della prestazione indennità di accompagnamento e pensione di inabilità, dalla sopra citata data del 15.12.2021.
Nella specie l'indebito attiene all'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, cui la ricorrente non ha diritto per carenza del requisito sanitario.
In seguito all'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario necessario per il godimento della prestazione, il diritto della ricorrente, dal momento della comunicazione dell'esito di detto accertamento, deve considerarsi inesistente così come le somme devono ritenersi indebitamente percepite, stante la piena conoscenza della mancanza del diritto da parte della stessa a percepire l'indennità di accompagnamento.
Per quanto sopra il ricorso non merita accoglimento e va pertanto rigettato.
3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite, alla peculiarità concreta della fattispecie e all'evoluzione giurisprudenziale, si ritiene che le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6600/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso. compensa le spese di lite.
Catania, 9 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6600/2024RG
DA
, nata a [...] il [...], e residente in [...] C.da Cotoniera n. 8, Parte_1 cod. fisc. , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Maria Elena Giannazzo.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTE-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con ricorso depositato il dì 08.07.2024, ha impugnato la comunicazione del 09.05.2023, con la quale l' le ha chiesto la restituzione di somme indebitamente percepite sulla pensione CP_1 numero 07248653, categoria INVCIV, nel periodo dal 1.12.2021 al 31.05.2023, per un importo complessivo di € 15.586,62. Ha premesso di essere stata riconosciuta invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e che a seguito di visita di revisione, sebbene avesse ottemperato alla richiesta di integrazione della documentazione sanitaria, la Commissione medica la riconosceva
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%” Percentuale 75%
e revisione nel mese di Ottobre 2022. Ha rappresentato che la prestazione numero 07248653, Cat.
INVCIV, con provvedimento del 9.05.2023, veniva riliquidata e che avverso il suddetto ricalcolo aveva proposto, in data 07.08.2023, ricorso amministrativo respinto con delibera del 13.09.2023. Ha precisato di aver sempre puntualmente dichiarato i propri redditi,
Ha eccepito illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione essendosi, l' CP_1 limitato, ad affermare di aver corrisposto una somma ulteriore, rispetto al quantum spettante relativamente alla pensione di invalidità ed all'indennità di accompagnamento. Ha, inoltre eccepito l'irripetibilità delle somme richieste, ai sensi dell'art. 52 L. 88/1986, stante l'assenza di dolo in capo alla ricorrente. Infine, trattandosi di indebito assistenziale, ha richiamato i recenti pronunciamenti della suprema Corte in materia di indebito assistenziale, volti ad escludere la ripetibilità delle somme, in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabili all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Ha concluso chiedendo: a) Accertare e dichiarare CP_ illegittima la ripetizione di indebito disposta e contestata dall' con il provvedimento oggi impugnato, alla sig.ra , per il periodo dal 01.12.2021 al 31.05.2023 per un importo Parte_1 complessivo pari ad € 15.586,62; b) per l'effetto accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria dell'istituto previdenziale di cui al provvedimento impugnato del 09.05.2023; c)
Condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute nelle more del presente CP_1 giudizio;
d) Con la condanna alle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. CP_ Si è costituita, con memorie depositate il 26.05.2025, l' il quale ha premesso che l'indebito contestato scaturisce da un provvedimento di riliquidazione della prestazione cat. INVCIV, a seguito di un cambio fascia inv. Civ. scaturente da una revisione. In particolare, ha precisato che alla ricorrente, titolare di pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento, a seguito di visita di revisione, del 22.11.2021; le è stata riconosciuta un'invalidità del 75%, passando, sul piano del requisito sanitario, da uno stato di invalidità totale a parziale. Ha precisato, quindi, che la nuova fascia sanitaria, cioè l'invalidità parziale, per cui è previsto un limite reddituale annuo più basso rispetto a quello previsto per l'invalidità totale, ha comportato, la perdita del diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità, a partire da dicembre 2021. Ha, inoltre, precisato che, il riconoscimento dell'invalidità al 75% non ha implicato la ricorrenza dei presupposti per l'assegno di invalidità, per carenza del requisito reddituale. Ha rilevato che il verbale di visita è stato notificato alla ricorrente in data 15.12.2021 e che l'istituto ha prontamente provveduto alla formazione e notifica dell'indebito. Ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, d.l. n. 269/2003. Ha contestato l'eccezione di difetto di motivazione. Ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul ricorrente, in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti richiesti per godere del beneficio e l'inapplicabilità al caso in esame della normativa in tema di irripetibilità dell'indebito di cui all'art. 52, legge n. 88/1989. Ritiene che nella specie debba trovare applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., mancando ab origine i presupposti per il riconoscimento della prestazione, indennità di accompagnamento e pensione di inabilità. Ha evidenziato che la comunicazione dei dati reddituali da parte dell'interessata è assolutamente ininfluente ai fini dell'indebito in oggetto, in quanto non è in discussione -per non essere stato richiesto in ricorso- il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, rispetto al quale la ricorrente non possiede il requisito reddituale, bensì la sussistenza dei presupposti per l'indennità di accompagnamento e per la pensione di inabilità, rispetto ai quali è venuto meno, per effetto della revisione, il requisito sanitario Ha precisato che nessuna indagine va effettuata in ordine alla presunta buona fede e che la revoca della prestazione è conseguente alla verifica sanitaria. Ha comunque rilevato che, nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna buona fede o affidamento, stante la regolare notifica del verbale di visita e la conseguente consapevolezza della ricorrente di non avere diritto alla percezione della provvidenza. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato, con conferma del provvedimento di indebito impugnato.
Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con provvedimento del 19.09.2025 la causa veniva delegata al sottoscritto giudicante per la decisione e con decreto del 22.09.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente va rigetta l'eccezione di decadenza formulata dall' . Oggetto del presente CP_1 ricorso non è il riconoscimento di una prestazione, ma il diritto a trattenere la prestazione già ricevuta,
e quindi la legittimità della richiesta di restituzione di somme avanzata dall' . La decadenza di CP_1 cui all'art. 42, d.l. n. 269/2003, cit., riguarda provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento di benefici e quindi i provvedimenti con cui tali benefici vengono negati o revocati,
e non può estendersi all'atto con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, venga comunicata all'assistito la formazione di un qualche indebito, dal momento che l'eventuale indebito costituisce propriamente una conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla revoca del beneficio, che trova disciplina autonoma nel diverso e apposito sottosistema normativo che sovraintende alla sua ripetizione in materia assistenziale (si veda Cass. 26845/2020).
Parte ricorrente ha preliminarmente eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
L'eccezione è da ritenersi infondata e non merita accoglimento. Si osserva che nella richiesta di restituzione di somme oggetto di impugnazione risulta indicata la prestazione in oggetto (pensione cat. INVCIV n. 07248653) e il periodo di riferimento della prestazione (dal 01/12/2021 al 31/05/2023). Nella stessa è dato leggere: Gentile Signora, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/12/2021 al 31/05/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07248653 per un importo complessivo di euro 15.586,62 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi e' superiore ai limiti stabiliti dalla legge –
Nella delibera N. 2314612 del 13/09/2023 (allegata da entrambe le parti), emessa all'esito del ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente in data 07/08/2023 risultano ampiamente esplicitate le ragioni dell'indebito ed indicate le somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento e a titolo di pensione di inabilità.
Infine, va rilevato che l' , nella memoria di costituzione ha ulteriormente specificato e precisato CP_1 le ragioni che hanno determinato l'indebito.
Si ritiene quindi, che l' sia pure sinteticamente abbia fornito alla ricorrente le indicazioni CP_1 necessario per effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa vantata dall' e di CP_1 formulare in ricorso precise e puntuali difese.
Si richiama infine, quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “Atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (Ord. Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018,
(ud. 20/12/2017, dep.14/03/2018), n. 6375).
Per quanto sopra esposto va rigetta l'eccezione di difetto di motivazione. CP_ Ciò posto oggetto di giudizio è la legittimità del provvedimento con cui l' ha comunicato alla ricorrente che nel periodo dal 1.12.2021 al 31.05.2023, è stato corrisposto un pagamento non dovuto sulla pensione numero 07248653 categoria INVCIV per un importo di € 15.586,62, chiedendone la restituzione. Dalla documentazione in atti prodotta è emerso, che la ricorrente, già titolare di pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento, a seguito di visita di revisione con verbale del
22.11.2021 veniva riconosciuta dalla Commissione Medica invalido nella misura del 75% con CP_ decorrenza 22.11.2021 (doc. 1 fasc . Pertanto, non le veniva riconosciuto la sussistenza del requisito per godere dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità E'altresì, documentato che il suddetto verbale veniva comunicato alla ricorrente in data 15.12.2021 CP_ (doc 1 fasc. .
Risulta, pertanto, una piena conoscenza della ricorrente dell'esito del verbale di visita del 22.11.2021
e della carenza del requisito sanitario, con decorrenza novembre 2021, per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.
2.1 Nella specie ricorre l'ipotesi di indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario. Ed invero l'indebito trae origine dal venir meno del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, a seguito della visita di revisione.
In merito all'applicabilità, in tema di indebito assistenziale, della regola generale, dettata dall'art. 2033 c.c. occorre richiamare la Giurisprudenza della Suprema Corte in tema d'indebito assistenziale, secondo cui nel giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, non trova applicazione il principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e piuttosto deve “darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale,
a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
14. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando
(con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). La
Corte Costituzionale ha evidenziato che ” […] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
15. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che <[…] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla […] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale>>.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
17. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L.
448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici
(in tal senso Cass. 28771 del 2018).” – sentenza Cass 20 maggio 2021, n. 13916 ( si veda anche Corte di Appello Catania n.833/2023 pubblicata il 19.07.2023)
La giurisprudenza ha individuato in relazione alle diverse fattispecie di indebito assistenziale una disciplina differenziata, ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione)
o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, sent. Sez. Lavoro n. 29419 anno 2018).
La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Con riferimento all'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data della visita di revisione che ha accertato l'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca;
il sistema normativo così interpretato
è conforme all'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2019, n. 34013). Si osserva, inoltre, che la Corte di Cassazione, recentemente, nella sentenza n. 24180 del 4.08.2022 ha precisato, che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
…”.
Nel caso in esame, risulta che già dalla data del 15.12.2021 la ricorrente aveva perfetta conoscenza del verbale di visita di revisione del 22.11.2021 e quindi dell'esito della visita di revisione. Ne consegue che non è dato riscontrare un suo affidamento incolpevole sulla persistenza del requisito sanitario legittimante l'erogazione della prestazione indennità di accompagnamento e pensione di inabilità, dalla sopra citata data del 15.12.2021.
Nella specie l'indebito attiene all'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, cui la ricorrente non ha diritto per carenza del requisito sanitario.
In seguito all'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario necessario per il godimento della prestazione, il diritto della ricorrente, dal momento della comunicazione dell'esito di detto accertamento, deve considerarsi inesistente così come le somme devono ritenersi indebitamente percepite, stante la piena conoscenza della mancanza del diritto da parte della stessa a percepire l'indennità di accompagnamento.
Per quanto sopra il ricorso non merita accoglimento e va pertanto rigettato.
3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite, alla peculiarità concreta della fattispecie e all'evoluzione giurisprudenziale, si ritiene che le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6600/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso. compensa le spese di lite.
Catania, 9 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi