Decreto cautelare 1 marzo 2023
Ordinanza collegiale 23 marzo 2023
Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 27/11/2025, n. 21406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21406 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21406/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02901/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2901 del 2023, proposto da:
AE FI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN IA CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Riahi Kalthoum, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria finale di merito adottata con provvedimento MD AB 05933 REG 2022 0771230 in data 27.12.2022, pubblicata in data 11.01.2023 in esito al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di 10 Marescialli di 3° Classe da immettere nei ruoli Marescialli dell'Aeronautica Militare in servizio permanente per la categoria Supporto, Specialità Sanità, pubblicato in GU IV SS nel mese di giugno 2022;
- del presupposto avviso di convocazione degli ammessi alla frequenza del corso applicativo del 6° concorso pubblico per l'anzidetto reclutamento;
- delle schede di valutazione dei titoli di merito dei candidati collocatisi utilmente in graduatoria e di quelle degli idonei non vincitori laddove attributive di punteggio finale di merito superiore a quello riconosciuto al ricorrente, in spregio ai parametri valutativi dettati dal bando di concorso;
-del verbale preliminare della Commissione esaminatrice n. 2 del 20.10.2022 laddove non rispetti le prescrizioni del bando di concorso in relazione alla valutazione dei titoli di merito posseduti e dichiarati dai ricorrenti;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 9 del 06.12.2022 laddove la rivalutazione dei titoli di merito di taluni concorrenti sia stata effettuata in spregio ai criteri a tal uopo dettati dal bando di concorso con attribuzione di punteggio finale di merito superiore a quello riconosciuto al ricorrente;
- di tutti gli atti di valutazione dei titoli di merito firmati dalla Commissione esaminatrice, ancorché non noti, se contrari ai parametri di valutazione dei titoli di merito stabiliti dal bando di concorso nonché attributivi di punteggio finale di merito superiore a quello riconosciuto al ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non cogniti atti tutti comunque lesivi dell'interesse di quest'ultimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di AN IA CE;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. CL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione depositata il 23.7.2025 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, che al Collegio non resti altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che l’esito del ricorso giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN IN, Presidente
CL NI, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL NI | NN IN |
IL SEGRETARIO