Art. 13.
Sono abrogati la prima parte dell'articolo 6 e l'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256 , il capoverso seguente all'alinea introduttivo del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252 , nonche' ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.
Il Governo e' autorizzato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale dovranno essere riunite e coordinate con le norme della presente legge tutte le disposizioni vigenti in materia.
Sono abrogati la prima parte dell'articolo 6 e l'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256 , il capoverso seguente all'alinea introduttivo del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252 , nonche' ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.
Il Governo e' autorizzato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale dovranno essere riunite e coordinate con le norme della presente legge tutte le disposizioni vigenti in materia.