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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/11/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2875/2020 RG avente ad OGGETTO: Ripetizione di indebito vertente TRA
, rapp. e dif. dall'avv. PASQUALE GUASTAFIERRO, ed elett.nte Parte_1 dom.to c/o il difensore alla Via G. Della Rocca, 120 Boscoreale. RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. ELISA NANNUCCI, elett.nte CP_1 dom.to in Via Variante Statale 7 bis, presso la Filiale Metropolitana dell'Istituto, Nola.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato il 25/05/2020, il ricorrente deduceva di aver ricevuto dall' provvedimento di indebito avente la seguente motivazione “ Per il periodo dal 01/01/07 al 30711/10 sulla pensione cat. SO n.03405657 della signora , eliminata per Persona_1 decesso del titolare, è stata corrisposta la somma di euro 1.003,9 non spettante per i seguenti motivi: a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spettante spetta in misura diversa”. Avverso tale provvedimento parte ricorrente deduceva di aver presentato, in data 22/10/2019, CP_ ricorso amministrativo al Comitato provinciale senza esito alcuno. Eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale decorrente dalla data del pagamento indebito, la violazione dell'art. 3 L. 241/90 e l'infondatezza nel merito della pretesa restitutoria, argomentando in ordine alla sussistenza dell'onere probatorio in capo all'ente creditore. CP_ Si costituiva l' che chiedeva una pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L'Istituto deduceva che l'indebito derivava dal ricalcolo della pensione di reversibilità categoria SO numero 03405657 effettuato dall' in data 22/09/2010 in seguito alla comunicazione CP_2 dei redditi relativi all'anno 2007 e 2008 presentata dalla Sig.a nelle more Persona_1 deceduta ed evidenziava di aver proceduto al ricalcolo della predetta pensione ed al ripristino dell'assegno per il nucleo familiare dal 01/07/2008 al 30/04/2009 con l'annullamento dell'indebito n. 3005264. La causa assegnata alla cognizione della dott.ssa veniva rinviata per il deposito del Per_2 provvedimento di annullamento in autotutela all'udienza del 22/06/22. A tale udienza veniva rinviata per discussione all'udienza del 24/05/2023, udienza alla quale il dott. in Per_3 CP_ supplenza della dott.ssa rinviava la causa al 28/06/2023 per deposito, su richiesta dell' Per_2 del provvedimento di annullamento in autotutela e poi ancora al 05/02/2025 in prosieguo. Infine, giusto decreto n. 59/2025 per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNRR, la causa veniva scardinata alla dott.ssa che Per_4 fissava l'udienza del 12/11/2025; alla stessa la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. Va in limine dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della dichiarazione resa da parte ricorrente nelle note di udienza del 09/11/2025 con cui la stessa si associava alla CP_ richiesta già avanzata dall' in ragione dell'intervenuto annullamento dell'indebito e salvo il regime delle spese di giudizio (nelle stesse si legge “Sulla scorta del provvedimento di storno del CP_ 17.06.2022, depositato dall' con le note di udienza del 28.06.2023 e che si allega nuovamente alle presenti note, si chiede decidersi la causa dichiarando cessata la materia del contendere con il riconoscimento delle spese integrali di lite in quanto il provvedimento di storno si è avuto due anni dopo l'inizio della presente causa”). Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) In conclusione, nella presente fattispecie deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Residua la sola questione delle spese di lite da regolare in base al principio della soccombenza virtuale. CP_ Ebbene, come evidenziato da parte ricorrente l' provvedeva all'annullamento dell'indebito, in data 17/06/2022, successivamente al deposito del ricorso (25/05/2020) ed alla notifica dello stesso, per cui l' va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in CP_2 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Nola, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 251,00 oltre IVA e CPA con CP_1 attribuzione.
Si comunichi. Nola, 12/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2875/2020 RG avente ad OGGETTO: Ripetizione di indebito vertente TRA
, rapp. e dif. dall'avv. PASQUALE GUASTAFIERRO, ed elett.nte Parte_1 dom.to c/o il difensore alla Via G. Della Rocca, 120 Boscoreale. RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. ELISA NANNUCCI, elett.nte CP_1 dom.to in Via Variante Statale 7 bis, presso la Filiale Metropolitana dell'Istituto, Nola.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato il 25/05/2020, il ricorrente deduceva di aver ricevuto dall' provvedimento di indebito avente la seguente motivazione “ Per il periodo dal 01/01/07 al 30711/10 sulla pensione cat. SO n.03405657 della signora , eliminata per Persona_1 decesso del titolare, è stata corrisposta la somma di euro 1.003,9 non spettante per i seguenti motivi: a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spettante spetta in misura diversa”. Avverso tale provvedimento parte ricorrente deduceva di aver presentato, in data 22/10/2019, CP_ ricorso amministrativo al Comitato provinciale senza esito alcuno. Eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale decorrente dalla data del pagamento indebito, la violazione dell'art. 3 L. 241/90 e l'infondatezza nel merito della pretesa restitutoria, argomentando in ordine alla sussistenza dell'onere probatorio in capo all'ente creditore. CP_ Si costituiva l' che chiedeva una pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L'Istituto deduceva che l'indebito derivava dal ricalcolo della pensione di reversibilità categoria SO numero 03405657 effettuato dall' in data 22/09/2010 in seguito alla comunicazione CP_2 dei redditi relativi all'anno 2007 e 2008 presentata dalla Sig.a nelle more Persona_1 deceduta ed evidenziava di aver proceduto al ricalcolo della predetta pensione ed al ripristino dell'assegno per il nucleo familiare dal 01/07/2008 al 30/04/2009 con l'annullamento dell'indebito n. 3005264. La causa assegnata alla cognizione della dott.ssa veniva rinviata per il deposito del Per_2 provvedimento di annullamento in autotutela all'udienza del 22/06/22. A tale udienza veniva rinviata per discussione all'udienza del 24/05/2023, udienza alla quale il dott. in Per_3 CP_ supplenza della dott.ssa rinviava la causa al 28/06/2023 per deposito, su richiesta dell' Per_2 del provvedimento di annullamento in autotutela e poi ancora al 05/02/2025 in prosieguo. Infine, giusto decreto n. 59/2025 per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNRR, la causa veniva scardinata alla dott.ssa che Per_4 fissava l'udienza del 12/11/2025; alla stessa la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. Va in limine dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della dichiarazione resa da parte ricorrente nelle note di udienza del 09/11/2025 con cui la stessa si associava alla CP_ richiesta già avanzata dall' in ragione dell'intervenuto annullamento dell'indebito e salvo il regime delle spese di giudizio (nelle stesse si legge “Sulla scorta del provvedimento di storno del CP_ 17.06.2022, depositato dall' con le note di udienza del 28.06.2023 e che si allega nuovamente alle presenti note, si chiede decidersi la causa dichiarando cessata la materia del contendere con il riconoscimento delle spese integrali di lite in quanto il provvedimento di storno si è avuto due anni dopo l'inizio della presente causa”). Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) In conclusione, nella presente fattispecie deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Residua la sola questione delle spese di lite da regolare in base al principio della soccombenza virtuale. CP_ Ebbene, come evidenziato da parte ricorrente l' provvedeva all'annullamento dell'indebito, in data 17/06/2022, successivamente al deposito del ricorso (25/05/2020) ed alla notifica dello stesso, per cui l' va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in CP_2 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Nola, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 251,00 oltre IVA e CPA con CP_1 attribuzione.
Si comunichi. Nola, 12/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca Fucci