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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6456/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto avente ad oggetto risarcimento danni, pendente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Luigi Caldieri n. 63 presso lo studio dell'Avv. Alfonso
Ferrara che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
ATTORE
E
Controparte_1
14/A, NAPOLI (C.F.
[...]
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Pierugo Palazzi e dall'Avv. Luca Schiavon, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te domiciliato presso lo studio di questi ultimi sito in Napoli al Centro Direzionale Isola G1
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rap.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'Avv. Roberto Raio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Via Ugo Niutta n. 4
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza di rimessione della causa in decisione le parti si sono riportate ai rispettivi atti e scritti difensivi conclusionali.
- 1 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.3.2023, l'istante conveniva in giudizio il sito in Napoli alla 14/A CP_1 Controparte_1
al fine di accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del predetto nella produzione del sinistro occorsogli in data 28.03.2017, CP_1
verso le ore 14.40 circa, e, per l'effetto, per sentirlo condannare al risarcimento dei lamentati danni. A sostegno della domanda, l'attore deduceva che nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, mentre scendeva le scale che dal primo piano conducevano al piano terra, era scivolato a causa della presenza di acqua, non visibile e non segnalata, riportando lesioni personali e che, a seguito della rovinosa caduta, si era recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Paolo” di Napoli, dove gli era stata diagnosticata “FLC del capo con slo frattura avanbraccio sx e contusioni multiple. Politrauma con FLC cuoio capelluto. Frattura diafisaria con sublussazione epifisi distale dell'ulna.
Frattura somatica di L4 e cont. Toracica e multiple”, da cui erano residuati postumi valutati nella misura del 18% di danno biologico, oltre invalidità temporanea totale e parziale. Si costituiva in giudizio il convenuto impugnando la domanda e chiedendone il rigetto;
CP_1
parte convenuta eccepiva in via preliminare la prescrizione quinquennale e, nel merito, l'infondatezza della domanda esperita, contestualmente chiedendo la chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice
Quest'ultima si costituiva a sua volta in Controparte_2
giudizio impugnando la domanda ed eccependo parimenti la prescrizione e, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria attorea. Depositate memorie ex art. 171ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta il
31.1.2024, il Tribunale, avendo ritenuto la causa matura per la decisione, ha rimesso in decisione il giudizio all'udienza del 18.12.2024 previa assegnazione alle parti dei termini per gli incombenti di cui all'art. 189 comma 1 n. 1, 2 e 3 c.p.c..
Ciò premesso, in via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalla parte convenuta e da quella chiamata in
- 2 - garanzia. Al riguardo, in punto di diritto, va osservato che si verte in tema di responsabilità aquiliana da inquadrare nel disposto dell'art. 2051 c.c., vale a dire per danni cagionati da cose in custodia – trattandosi di sinistro asseritamente causato dalla presenza, non segnalata, di liquido sulle scale del fabbricato – fattispecie che integra, come è noto, una CP_3
forma di responsabilità oggettiva e non per colpa del custode. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2947 comma 1 c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Orbene, premesso che la prescrizione è, tra l'altro, interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si intraprende un giudizio, dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (anche in caso di incompetenza del giudice adito) e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c., deve evidenziarsi in punto di fatto, che, dall'esame degli atti prodotti nel presente giudizio, si evince che la notifica della citazione che ci occupa risulta perfezionatasi il 9.3.2023, a fronte di un evento dannoso asseritamente verificatosi in data 28.3.2017, con la conseguente maturazione del periodo quinquennale di prescrizione ex art. 2947 co. 1 c.c.; ciò in quanto nella documentazione di causa ritualmente e tempestivamente prodotta in atti non si rinviene alcun atto interruttivo in epoca antecedente allo spirare del suddetto termine. D'altro canto è pacifico che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo. Orbene, nel caso di specie, pur avendo la parte istante allegato all'atto della iscrizione ruolo della causa e della sua costituzione un file denominato “Richiesta risarcimento danni 18.2.22”, in realtà contenente solo una copia dell'atto di citazione, la lettera di messa in mora contenente la richiesta risarcitoria, recante la data del 18.2.2022, avente in astratto efficacia interruttiva della prescrizione, risulta tardivamente prodotta per la prima volta - senza che ricorrano i presupposti per la pur richiesta rimessione in termini ex art. 153
- 3 - comma 2 c.p.c. atteso il dovere professionale di verifica dell'effettivo contenuto delle produzioni documentali - solo in allegato alla memoria integrativa ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. (depositata il 18.1.2024 a fronte di una prima udienza fissata per il 31.1.2024) e non già alla memoria n. 2
(deputata per l'appunto alle produzioni documentali), nonostante la tempestiva proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte del convenuto e della terza chiamata in causa già all'atto della rispettiva costituzione. D'altro canto, anche a voler superare il pur assorbente rilievo della tardività della suddetta produzione documentale, non si può in ogni caso non evidenziare che la raccomandata versata da parte attrice, la cui effettiva ricezione risulta radicalmente contestata dal CP_1
convenuto, risulta indirizzata allo stesso ente ad un indirizzo parzialmente differente da quello esatto, essendo indicato nella raccomandata il numero civico “29” di (e non già quello esatto “290”), Controparte_1
inesattezza di non poco momento atteso che la medesima missiva risulta non consegnata, ma restituita al mittente con il timbro “al mittente per computa giacenza”, modalità di recapito che non assicura affatto riguardo alla effettiva ricezione della stessa da parte del destinatario. Ne discende che l'istante non ha comunque convincentemente provato l'asserita tempestiva interruzione del sopra richiamato termine di prescrizione.
Alla luce di quanto esposto, l'eccezione formulata dal convenuto e dalla terza chiamata in causa, di CP_1 Controparte_2
prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'istante, merita accoglimento con il conseguente rigetto della domanda.
Le spese di lite vanno in ogni caso integralmente compensate tra tutte le parti in causa attesa l'oggettiva controvertibilità in fatto ed in diritto della fattispecie in disamina e l'assenza di precedenti, anche in riferimento al peculiare svolgimento dell'iter processuale in precedenza analizzato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
- 4 - 2) compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Napoli, 2/1/2025 Il Giudice
dott. Marcello Sinisi
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