Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1692/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.02.2024 da
1) Parte_1 nato/a Napoli il 09.01.1976 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Anna Pezza presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a Napoli il 11.04.1971 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Luca Patano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CA RN (CE) il 29.12.1995
(anno 1995 atto n. 28 parte I)
X separati con sentenza n. 179/2024 del 17.04.2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
- nato a [...] il [...], residente a [...]
Carcassola n. 1; codice fiscale , cittadino italiano;
CodiceFiscale_3
- nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_3 codice fiscale , cittadina italiana;
CodiceFiscale_4
- nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_4 codice fiscale , cittadina italiana;
CodiceFiscale_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.02.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Pt_4 abitativa presso la residenza della madre, salva espressa facoltà della medesima di trasferirsi, provvisoriamente o definitivamente presso la casa del padre. Le frequentazioni della figlia minorenne con il genitore non convivente saranno decise di comune accordo tra la figlia ed il genitore stesso, lasciando ogni più ampia facoltà alla minore di autodeterminarsi e con comunicazione di volta in volta all'altro genitore;
2) la figlia maggiorenne coabiterà con il padre, il quale si impegna a provvedere al Parte_3 suo mantenimento qualora la stessa avesse la necessità di un contributo economico o decidesse di trasferirsi presso la casa della madre. La figlia concorderà direttamente con il padre l'ammontare dell'eventuale contributo mensile. In considerazione della maggiore età, concorderà autonomamente con la madre le visite e frequentazioni.
3) la casa familiare sita a Settala (MI), via G. Verdi n. 33 sarà messa in vendita ed il corrispettivo ricavato sarà ripartito al 50% tra le parti, previa estinzione del mutuo ed acquisto del suolo pubblico ove è stato edificato l'immobile in edilizia convenzionale, nonché di tutte le spese e le eventuali imposte connesse alla vendita. Le rate di mutuo e le spese condominiali saranno pagate con la provvista presente sul conto corrente cointestato sino ad esaurimento dei fondi. Successivamente, il SI. si impegna al versamento dei fondi necessari per far fronte al pagamento dei predetti Pt_2 debiti e recuperare il 50% di quanto versato in sede di ripartizione dell'importo di vendita della casa;
4) le parti si impegnano a suddividere gli spazi durante il periodo di coabitazione e mantenere il massimo reciproco rispetto nel perdurare della stessa sino a quando non cesserà a seguito dell'intervenuta vendita dell'immobile o del reperimento di una nuova abitazione da parte di uno dei due. Sino a quando perdurerà la convivenza il SI. si impegna al pagamento delle utenze di Pt_2 acqua, luce e gas;
5) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili per tutto il periodo in cui la minore Pt_4 sarà collocata abitativamente presso la madre, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da quando i coniugi cesseranno la coabitazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di cessazione della coabitazione. L'eventuale trascorrere di week-end o periodi di vacanza con il padre non determinerà la riduzione del contributo di mantenimento, ma solo per effetto dell'effettiva differente collocazione abitativa continuativa per periodi superiore al mese;
6) il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non disporre di beni comuni da dividere, eccezion fatta per gli arredi della casa che saranno nella disponibilità della SI.ra Pt_1 che tratterà per sé ciò che vorrà trasferire nella nuova abitazione;
”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 17.04.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CA RN (CE) il 29.12.1995 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA RN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Settala dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, l'08.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG