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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/09/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 3230/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel. dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato
da
, residente in [...], nata Parte_1
a RM LE (Colombia) il 01.03.1955, CF: , di C.F._1
cittadinanza italiana, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, del quale fa parte integrante, dall'avv. Giulia Ancona (C.F. ; C.F._2
tel. 0461-915474; fax 0461-396651) nel cui studio Email_1
in Trento, Corso III Novembre 72/A è elettivamente domiciliata, ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 333/2025 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Trento
e
GERMANO CECCO, residente in [...](Tn), loc. Sperandii n. 105, nato in [...] il [...], CF: di cittadinanza CodiceFiscale_3
italiana, rappresentato e difeso, giusta procura speciale, allegata al ricorso, del quale fa parte integrante, dall'avv. Roberta Pedrotti (CF: ; CodiceFiscale_4
tel.0461.082244; fax 0461.1631352) nel cui studio Email_2
in Trento, via Ss. Trinità n. 4, è elettivamente domiciliato con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 11 luglio 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 10 settembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11 luglio 2025.
All'udienza del 10 settembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato, nel reciproco rispetto;
2) Il sig. RM CO verserà alla moglie l'assegno di mantenimento di euro 350,00 al mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT come di legge, entro il giorno 5 di ogni mese;
3) La sig.ra rimarrà a vivere nella casa da lei condotta in locazione con Pt_1
canone agevolato ITEA in Trento, via Menguzzato n. 211; 4) La sig.ra è Pt_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il sig. CO sosterrà da sé le proprie spese legali”. Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 11 luglio 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 16 maggio 1998 a Canal San
Bovo (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Canal San Bovo al N.
2 - P. 1 - Anno 1998).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 10 settembre 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi