Decreto cautelare 10 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 29/01/2026, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01779/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11845/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11845 del 2025, proposto da
SA BB, AD AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Annalisa Rottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio
serbato dall’Ambasciata italiana a Islamabad sulla istanza presentata dai ricorrenti e finalizzata ad ottenere il visto di ingresso da parte del ricorrente già in possesso di un nulla osta in corso di validità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso.
2. L’intimato Ministero, costituitosi in giudizio, ha dedotto e documentato l’avvenuta fissazione, da parte della competente Sede diplomatica, di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Conseguentemente ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. In udienza, la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarare l’improcedibilità del ricorso essendo cessata materia del contendere, insistendo per la refusione delle spese di lite.
4. All’udienza camerale del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
5. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ed invero, la circostanza dedotta da entrambe le parti – rappresentata, nello specifico, dall’intervenuta attivazione del procedimento volto al rilascio del visto di ingresso – integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a., come del resto sostenuto in modo concorde da entrambe le parti.
6. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, deve essere valorizzato il comportamento operoso tenuto dall’amministrazione. In considerazione di tali circostanze, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate. È posta a carico dell’amministrazione resistente la restituzione alla parte ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES RZ, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
AN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AR | ES RZ |
IL SEGRETARIO