TRIB
Ordinanza 23 marzo 2025
Ordinanza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 23/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3719-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice Andrea Marani, pronunciando nel sub-procedimento in corso di causa vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Antonio Massimo Fusario ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, viale della Vittoria n. 33, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di merito;
OPPONENTE-RICORRENTE
E
p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata in La
Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
OPPOSTA-RESISTENTE esaminati gli atti di causa e i documenti allegati, letta l'istanza – proposta da nel corso del giudizio di opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 567/2024, con cui l'opponente è stato condannato a pagare a
[...]
cessionaria del credito, la somma di euro 12.195.22 oltre interessi e spese del Controparte_1
monitorio a saldo del contratto di credito al consumo stipulato con il 22 maggio Parte_2
2018 – volta ad ottenere in via interinale la sospensione della iscrizione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e le altre banche dati interbancarie, disposta per la prima volta da e conosciuta soltanto nel settembre 2023; Parte_2
rilevato che l'istanza si fonda:
- in punto di fumus boni iuris, sui presupposti che non ha mai accertato l'oggettiva e Parte_2 definitiva incapacità finanziaria del cliente di far fronte all'obbligazione assunta (incapacità peraltro
Pag. 1 di 6 insussistente, pur a fronte delle ricadute economiche connesse alla emergenza covid-19, attesa la disponibilità di fondi liquidi e l'erogazione di euro 15.660,00 dal Fondo di Garanzia INPS, nonché in considerazione dei pagamenti eseguiti ad estinzione dell'obbligazione e del mancato adeguamento del piano di ammortamento alle sospensioni covid), non ha valutato e monitorato il merito creditizio del soggetto finanziato e non ha inviato il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi di cui all'art. 125, comma 3, TUB (né, per quanto qui rileva, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, inviata a indirizzo di residenza nelle more mutato) e che, in ogni caso, al settembre 2023 non emergevano dalla banca dati elementi pregiudizievoli o anomalie e pertanto non poteva essere ritenuta sussistente la necessaria situazione di potenziale, grave e non transitoria difficoltà economica né la condizione di insolvenza;
- in punto di periculum in mora, sul fatto che l'errata segnalazione ha implicato la revoca delle aperture di credito erogate da altri finanziatori e prodotto un calo di liquidità che ha limitato la capacità dell'istante di far fronte alle proprie obbligazioni, esponendo l'istante al rischio di ulteriori revoche e danni conseguenti;
letta la memoria di costituzione con cui la resistente ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'istanza, in quanto irrituale e atipica rispetto alla struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che contempla la sola ipotesi della sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto di cui all'art. 649 c.p.c.), e ne ha contestato la fondatezza, eccependo che le condotte lamentate afferiscono a soggetto terzo, quale è la banca cedente , ed evidenziando di Parte_2
essere tenuta, quale società di cartolarizzazione, a reiterare la segnalazione dei crediti acquistati e relativi a soggetti già segnalati a sofferenza;
rilevato che, all'udienza di riserva, l'istante ha ulteriormente dedotto che la (asserita) cessionaria del credito resistente, una volta acquisito il credito, avrebbe dovuto verificare la ritualità dell'originaria iscrizione a sofferenza eseguita dalla cedente, dal punto di vista sostanziale e procedurale, e, in difetto, attivare autonoma procedura di segnalazione;
OSSERVA
L'istanza proposta da , benché ammissibile, va respinta. Parte_1
In punto di ammissibilità, va disattesa l'eccezione sollevata dalla opposta-resistente; in particolare,
l'istanza in esame va riqualificata come ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa, sussistendone i presupposti giacché la parte ha prospettato sia deduzioni sulla fondatezza dell'istanza, sia ragioni di pericolo di pregiudizio nel ritardo.
Va considerato, al riguardo, che il potere di qualificazione della domanda è ammesso laddove emergano dagli atti di parte i fatti costitutivi della tutela richiesta e che è pacifica in giurisprudenza l'ammissibilità della tutela cautelare atipica d'urgenza in relazione alla richiesta di sospensione della
Pag. 2 di 6 (in tesi, illegittima) segnalazione alla centrale rischi (si vedano al riguardo, esemplificativamente,
Trib. Foggia, 16 settembre 2020; Trib. L'Aquila, 18 luglio 2018; Trib. Napoli, 1 dicembre 2017; Trib.
Roma, 27 gennaio 2017; tutte in dejure.it).
Ciò posto, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla opposta-resistente mera cessionaria del credito, in relazione alle censure mosse dall'opponente- Controparte_1 ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di merito e nella separata istanza di sospensione della segnalazione in centrale rischi.
Infatti, tutte le doglianze formulate in tali scritti processuali attengono a condotte tenute dalla banca cedente il credito (nei confronti della quale il ricorrente ha dato atto di aver Parte_2 promosso per le medesime ragioni reclamo innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, il cui esito non
è documentato neppure negli atti processuali nelle more depositati nel giudizio principale r.g.
3719/2024).
Detta banca, tuttavia, non è parte resistente nel presente sub-procedimento, né nel giudizio di merito.
Pertanto, la condotta asseritamente illegittima imputata dall'istante a non può essere Parte_2 sindacata nella presente sede, non essendo evocato in giudizio l'unico necessario contraddittore.
Residua allora da esaminare la censura dell'istante – da ritenersi ammissibile ancorché introdotta soltanto all'udienza di discussione del ricorso, in assenza di preclusioni nel rito cautelare e di eccezioni sul punto dalla controparte – volta a contestare l'illegittimità dell'operato della resistente per non aver trasmesso la comunicazione di segnalazione a sofferenza né Controparte_1
(ri)valutato, a seguito della cessione del credito, la sussistenza dei relativi presupposti sostanziali.
Detta censura va respinta per le considerazioni che seguono.
Per quanto concerne la asserita necessità di rinnovare il preavviso di segnalazione, rileva in primo luogo l'art. 125, comma 3, TUB, a mente del quale “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.
Rileva in senso conforme il tenore della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 ss.mm.ii. della Banca
d'Italia, recante le Istruzioni per gli intermediari creditizi in tema di Centrale dei rischi, laddove, al
Capitolo I, Sezione 1, Paragrafo 4, dispone che “(…) Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo
125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza) (…)”.
Quanto al caso di specie, è pacifico tra le parti che la prima segnalazione alla banca dati sia stata effettuata dalla banca cedente il credito (v. anche doc. 11 ricorso); altra è la Parte_2
contestazione, effettuata dall'odierno ricorrente, circa l'effettiva ricezione del preavviso di
Pag. 3 di 6 segnalazione compiuto da , contestazione che a ben vedere presuppone anch'essa che Parte_2
la segnalazione sia stata eseguita per la prima volta proprio da . Parte_2
Per concludere sul punto, dunque, va escluso che fosse onere della resistente Controparte_1
procedere a (ulteriore) informazione preventiva di segnalazione in continuità (conforme sul punto,
Trib. Milano 16 novembre 2020, n. 6033; v. anche ABF Bari, 11 gennaio 2024, n. 481 e ABF Napoli,
17 dicembre 2020, n. 23250).
Muovendo al tema dell'obbligo, per la cessionaria del credito, di rivalutare la sussistenza del presupposto sostanziale per la segnalazione in Centrale rischi (presupposto che, secondo orientamento ormai consolidato, non può consistere nel mero inadempimento o ritardo nell'adempimento all'obbligazione di pagamento assunta nei confronti del creditore, dovendosi sostanziare piuttosto in una situazione di stabile e consolidata incapacità di onorare i propri debiti, connotata da grave e non transitoria difficoltà economica, da valutarsi alla luce della complessiva situazione finanziaria del cliente e ancorché non accertata giudizialmente;
cfr. Circolare n. 139/1991,
Cap. II, Sezione 2, Par. 1.5, nonché in giurisprudenza Cass., 9 febbraio 2021, n. 3130; Cass., 9 luglio
2014, n. 15609; Cass., 1 aprile 2009, n. 7958; Cass., 12 ottobre 2007, n. 21428), vale richiamare il
Capitolo II, Sezione 2, Paragrafo 5.6 della menzionata Circolare n. 139 del 1991, secondo cui, in relazione all'ipotesi in questa sede rilevante di crediti ceduti da intermediari segnalanti a società di cartolarizzazione: “Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto.
Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza”.
Pertanto, la segnalazione da parte del cessionario del credito appare, in prima battuta, dovuta ogni volta che intervenga la cessione di un credito vantato contro debitore già segnalato (v. sul punto anche
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 maggio 2024).
Con riferimento alla clausola di salvezza di cui al citato paragrafo della circolare (“salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione”), questo giudice condivide l'orientamento secondo cui grava sul cessionario del credito unicamente la valutazione circa la sussistenza di fatti sopravvenuti idonei a far venire meno i presupposti per la segnalazione, senza che il cessionario sia onerato di ripetere il medesimo accertamento già compiuto per il pregresso dal segnalante cedente (v. in tal senso ABF, Collegio di coordinamento, 10 febbraio 2023, n. 1317 e decisioni conformi ivi richiamate).
Pag. 4 di 6 Tale orientamento trova adeguato fondamento nella finalità informativa insita nella centrale dei rischi, tale da consentire agli intermediari, ai fini che qui interessano, una congrua valutazione sul merito creditizio della clientela e sulla gestione del rischio connesso al credito, non solo ai fini dell'erogazione, ma anche del monitoraggio successivo dell'esposizione debitoria del cliente (cfr. al riguardo Cap. I, Sez. 1, Par. 2, Circolare cit.). La suddetta finalità deve, dunque, giovare anche al cessionario del credito, anch'esso abilitato alla consultazione della centrale, prima ancora che al suo aggiornamento, ove, come nella specie, sia intermediario abilitato ad interfacciarsi con la centrale in quanto società di cartolarizzazione (v. Cap. I, Sez. 1, Par. 5, Circolare).
In altri termini, il cessionario del credito che diviene titolare di un credito vantato nei confronti di un debitore già segnalato dal cedente deve poter riporre affidamento sulla valutazione in precedenza eseguita dal cedente.
Diverso è il caso in cui, successivamente alla cessione, sopravvengano elementi nuovi che il cessionario, quale attuale titolare del credito, è tenuto a valutare prima di poter legittimamente reiterare la segnalazione.
Applicando tali principi al caso di specie, emerge che il contratto di cessione del credito reca la data del 9 ottobre 2023; riservando al giudizio di merito – unica sede pertinente – la valutazione circa l'effettiva inclusione del credito tra quelli ceduti (inclusione contestata dall'opponente odierno istante), vale osservare che, secondo la prospettazione dello stesso opponente, l'ultimo dei pagamenti eseguiti per la restituzione dell'importo finanziato da risale al settembre 2023 Parte_2
(citazione, pag. 23), data anteriore alla cessione del credito, e che l'istante non ha allegato alcun ulteriore successivo mutamento della propria situazione patrimoniale.
Deve, pertanto, escludersi che vi fossero elementi sopravvenuti che avrebbe Controparte_1
dovuto valutare al fine di interrompere la segnalazione, fermo il legittimo affidamento nella pregressa segnalazione operata da . Parte_2
Sotto altro profilo, difetta, secondo la cognizione sommaria propria della presente sede, il necessario periculum in mora.
Sul punto, si richiama l'orientamento secondo cui l'irreparabilità del pregiudizio sussisterebbe non solo qualora il danno non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica o qualora il risarcimento non sia suscettibile di valutazione patrimoniale, ma anche tutte le volte in cui la reintegrazione per equivalente non sia sufficiente ad attuare pienamente ed integralmente il diritto dedotto in giudizio.
Può, dunque, trovare ingresso nei procedimenti ex art. 700 c.p.c. anche la tutela di diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale, in relazione ai quali il tempo necessario a definire il giudizio di merito crei un eccessivo scarto tra il danno subito e quello effettivamente risarcito.
Pag. 5 di 6 In relazione all'imminenza, invece, nel momento in cui viene azionata la tutela d'urgenza devono essersi già verificati gli elementi costitutivi della fattispecie pregiudizievole, deve apparire con sufficiente certezza che tali effetti si produrranno prima della pronuncia di merito, ovvero vi deve essere un ridotto lasso temporale tra il momento in cui sorge il pericolo dell'evento dannoso e la sua effettiva realizzazione.
Con più specifico riferimento alla fattispecie in esame, va altresì richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno derivante dall'illegittima segnalazione in centrale rischi non può essere ritenuto in re ipsa, bensì deve essere provato, purché per presunzioni (cfr. Cass., 6 marzo
2023, n. 6589; 28 marzo 2018, n. 7594); dal che discende, quale ulteriore condivisibile conseguenza rilevante ai presenti fini cautelari, la necessità che sia la parte a dimostrare la sussistenza del periculum in mora (v. Trib. Parma, 30 gennaio 2023; Trib, Pescara, 11 ottobre 2022).
Quanto al caso di specie, vale osservare che il rischio di revoca di altre linee di credito appare meramente prospettato dalla parte, così come non risulta evidenza che altri istituti di credito abbiano negato successivi e ulteriori presenti in ragione della segnalazione oggetto d'esame; vale inoltre rilevare, in punto di affievolimento del periculum, che – diversamente da quanto avvenuto nei confronti di , contro cui l'odierno ricorrente ha promosso reclamo innanzi all'ABF – Parte_2 non vi è stata analoga azione contro l'odierna resistente che è divenuta destinataria Controparte_1 dell'istanza in discussione soltanto a seguito dell'ingiunzione di pagamento, a circa nove mesi di distanza dalla scoperta della segnalazione in centrale rischi.
In conclusione, l'istanza va respinta, con riserva alla decisione di merito della pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
RIGETTA l'istanza promossa da;
Parte_1
RIMETTE alla definizione del giudizio di merito la decisione sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice Andrea Marani, pronunciando nel sub-procedimento in corso di causa vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Antonio Massimo Fusario ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, viale della Vittoria n. 33, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di merito;
OPPONENTE-RICORRENTE
E
p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata in La
Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
OPPOSTA-RESISTENTE esaminati gli atti di causa e i documenti allegati, letta l'istanza – proposta da nel corso del giudizio di opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 567/2024, con cui l'opponente è stato condannato a pagare a
[...]
cessionaria del credito, la somma di euro 12.195.22 oltre interessi e spese del Controparte_1
monitorio a saldo del contratto di credito al consumo stipulato con il 22 maggio Parte_2
2018 – volta ad ottenere in via interinale la sospensione della iscrizione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e le altre banche dati interbancarie, disposta per la prima volta da e conosciuta soltanto nel settembre 2023; Parte_2
rilevato che l'istanza si fonda:
- in punto di fumus boni iuris, sui presupposti che non ha mai accertato l'oggettiva e Parte_2 definitiva incapacità finanziaria del cliente di far fronte all'obbligazione assunta (incapacità peraltro
Pag. 1 di 6 insussistente, pur a fronte delle ricadute economiche connesse alla emergenza covid-19, attesa la disponibilità di fondi liquidi e l'erogazione di euro 15.660,00 dal Fondo di Garanzia INPS, nonché in considerazione dei pagamenti eseguiti ad estinzione dell'obbligazione e del mancato adeguamento del piano di ammortamento alle sospensioni covid), non ha valutato e monitorato il merito creditizio del soggetto finanziato e non ha inviato il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi di cui all'art. 125, comma 3, TUB (né, per quanto qui rileva, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, inviata a indirizzo di residenza nelle more mutato) e che, in ogni caso, al settembre 2023 non emergevano dalla banca dati elementi pregiudizievoli o anomalie e pertanto non poteva essere ritenuta sussistente la necessaria situazione di potenziale, grave e non transitoria difficoltà economica né la condizione di insolvenza;
- in punto di periculum in mora, sul fatto che l'errata segnalazione ha implicato la revoca delle aperture di credito erogate da altri finanziatori e prodotto un calo di liquidità che ha limitato la capacità dell'istante di far fronte alle proprie obbligazioni, esponendo l'istante al rischio di ulteriori revoche e danni conseguenti;
letta la memoria di costituzione con cui la resistente ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'istanza, in quanto irrituale e atipica rispetto alla struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che contempla la sola ipotesi della sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto di cui all'art. 649 c.p.c.), e ne ha contestato la fondatezza, eccependo che le condotte lamentate afferiscono a soggetto terzo, quale è la banca cedente , ed evidenziando di Parte_2
essere tenuta, quale società di cartolarizzazione, a reiterare la segnalazione dei crediti acquistati e relativi a soggetti già segnalati a sofferenza;
rilevato che, all'udienza di riserva, l'istante ha ulteriormente dedotto che la (asserita) cessionaria del credito resistente, una volta acquisito il credito, avrebbe dovuto verificare la ritualità dell'originaria iscrizione a sofferenza eseguita dalla cedente, dal punto di vista sostanziale e procedurale, e, in difetto, attivare autonoma procedura di segnalazione;
OSSERVA
L'istanza proposta da , benché ammissibile, va respinta. Parte_1
In punto di ammissibilità, va disattesa l'eccezione sollevata dalla opposta-resistente; in particolare,
l'istanza in esame va riqualificata come ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa, sussistendone i presupposti giacché la parte ha prospettato sia deduzioni sulla fondatezza dell'istanza, sia ragioni di pericolo di pregiudizio nel ritardo.
Va considerato, al riguardo, che il potere di qualificazione della domanda è ammesso laddove emergano dagli atti di parte i fatti costitutivi della tutela richiesta e che è pacifica in giurisprudenza l'ammissibilità della tutela cautelare atipica d'urgenza in relazione alla richiesta di sospensione della
Pag. 2 di 6 (in tesi, illegittima) segnalazione alla centrale rischi (si vedano al riguardo, esemplificativamente,
Trib. Foggia, 16 settembre 2020; Trib. L'Aquila, 18 luglio 2018; Trib. Napoli, 1 dicembre 2017; Trib.
Roma, 27 gennaio 2017; tutte in dejure.it).
Ciò posto, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla opposta-resistente mera cessionaria del credito, in relazione alle censure mosse dall'opponente- Controparte_1 ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di merito e nella separata istanza di sospensione della segnalazione in centrale rischi.
Infatti, tutte le doglianze formulate in tali scritti processuali attengono a condotte tenute dalla banca cedente il credito (nei confronti della quale il ricorrente ha dato atto di aver Parte_2 promosso per le medesime ragioni reclamo innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, il cui esito non
è documentato neppure negli atti processuali nelle more depositati nel giudizio principale r.g.
3719/2024).
Detta banca, tuttavia, non è parte resistente nel presente sub-procedimento, né nel giudizio di merito.
Pertanto, la condotta asseritamente illegittima imputata dall'istante a non può essere Parte_2 sindacata nella presente sede, non essendo evocato in giudizio l'unico necessario contraddittore.
Residua allora da esaminare la censura dell'istante – da ritenersi ammissibile ancorché introdotta soltanto all'udienza di discussione del ricorso, in assenza di preclusioni nel rito cautelare e di eccezioni sul punto dalla controparte – volta a contestare l'illegittimità dell'operato della resistente per non aver trasmesso la comunicazione di segnalazione a sofferenza né Controparte_1
(ri)valutato, a seguito della cessione del credito, la sussistenza dei relativi presupposti sostanziali.
Detta censura va respinta per le considerazioni che seguono.
Per quanto concerne la asserita necessità di rinnovare il preavviso di segnalazione, rileva in primo luogo l'art. 125, comma 3, TUB, a mente del quale “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.
Rileva in senso conforme il tenore della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 ss.mm.ii. della Banca
d'Italia, recante le Istruzioni per gli intermediari creditizi in tema di Centrale dei rischi, laddove, al
Capitolo I, Sezione 1, Paragrafo 4, dispone che “(…) Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo
125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza) (…)”.
Quanto al caso di specie, è pacifico tra le parti che la prima segnalazione alla banca dati sia stata effettuata dalla banca cedente il credito (v. anche doc. 11 ricorso); altra è la Parte_2
contestazione, effettuata dall'odierno ricorrente, circa l'effettiva ricezione del preavviso di
Pag. 3 di 6 segnalazione compiuto da , contestazione che a ben vedere presuppone anch'essa che Parte_2
la segnalazione sia stata eseguita per la prima volta proprio da . Parte_2
Per concludere sul punto, dunque, va escluso che fosse onere della resistente Controparte_1
procedere a (ulteriore) informazione preventiva di segnalazione in continuità (conforme sul punto,
Trib. Milano 16 novembre 2020, n. 6033; v. anche ABF Bari, 11 gennaio 2024, n. 481 e ABF Napoli,
17 dicembre 2020, n. 23250).
Muovendo al tema dell'obbligo, per la cessionaria del credito, di rivalutare la sussistenza del presupposto sostanziale per la segnalazione in Centrale rischi (presupposto che, secondo orientamento ormai consolidato, non può consistere nel mero inadempimento o ritardo nell'adempimento all'obbligazione di pagamento assunta nei confronti del creditore, dovendosi sostanziare piuttosto in una situazione di stabile e consolidata incapacità di onorare i propri debiti, connotata da grave e non transitoria difficoltà economica, da valutarsi alla luce della complessiva situazione finanziaria del cliente e ancorché non accertata giudizialmente;
cfr. Circolare n. 139/1991,
Cap. II, Sezione 2, Par. 1.5, nonché in giurisprudenza Cass., 9 febbraio 2021, n. 3130; Cass., 9 luglio
2014, n. 15609; Cass., 1 aprile 2009, n. 7958; Cass., 12 ottobre 2007, n. 21428), vale richiamare il
Capitolo II, Sezione 2, Paragrafo 5.6 della menzionata Circolare n. 139 del 1991, secondo cui, in relazione all'ipotesi in questa sede rilevante di crediti ceduti da intermediari segnalanti a società di cartolarizzazione: “Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto.
Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza”.
Pertanto, la segnalazione da parte del cessionario del credito appare, in prima battuta, dovuta ogni volta che intervenga la cessione di un credito vantato contro debitore già segnalato (v. sul punto anche
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 maggio 2024).
Con riferimento alla clausola di salvezza di cui al citato paragrafo della circolare (“salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione”), questo giudice condivide l'orientamento secondo cui grava sul cessionario del credito unicamente la valutazione circa la sussistenza di fatti sopravvenuti idonei a far venire meno i presupposti per la segnalazione, senza che il cessionario sia onerato di ripetere il medesimo accertamento già compiuto per il pregresso dal segnalante cedente (v. in tal senso ABF, Collegio di coordinamento, 10 febbraio 2023, n. 1317 e decisioni conformi ivi richiamate).
Pag. 4 di 6 Tale orientamento trova adeguato fondamento nella finalità informativa insita nella centrale dei rischi, tale da consentire agli intermediari, ai fini che qui interessano, una congrua valutazione sul merito creditizio della clientela e sulla gestione del rischio connesso al credito, non solo ai fini dell'erogazione, ma anche del monitoraggio successivo dell'esposizione debitoria del cliente (cfr. al riguardo Cap. I, Sez. 1, Par. 2, Circolare cit.). La suddetta finalità deve, dunque, giovare anche al cessionario del credito, anch'esso abilitato alla consultazione della centrale, prima ancora che al suo aggiornamento, ove, come nella specie, sia intermediario abilitato ad interfacciarsi con la centrale in quanto società di cartolarizzazione (v. Cap. I, Sez. 1, Par. 5, Circolare).
In altri termini, il cessionario del credito che diviene titolare di un credito vantato nei confronti di un debitore già segnalato dal cedente deve poter riporre affidamento sulla valutazione in precedenza eseguita dal cedente.
Diverso è il caso in cui, successivamente alla cessione, sopravvengano elementi nuovi che il cessionario, quale attuale titolare del credito, è tenuto a valutare prima di poter legittimamente reiterare la segnalazione.
Applicando tali principi al caso di specie, emerge che il contratto di cessione del credito reca la data del 9 ottobre 2023; riservando al giudizio di merito – unica sede pertinente – la valutazione circa l'effettiva inclusione del credito tra quelli ceduti (inclusione contestata dall'opponente odierno istante), vale osservare che, secondo la prospettazione dello stesso opponente, l'ultimo dei pagamenti eseguiti per la restituzione dell'importo finanziato da risale al settembre 2023 Parte_2
(citazione, pag. 23), data anteriore alla cessione del credito, e che l'istante non ha allegato alcun ulteriore successivo mutamento della propria situazione patrimoniale.
Deve, pertanto, escludersi che vi fossero elementi sopravvenuti che avrebbe Controparte_1
dovuto valutare al fine di interrompere la segnalazione, fermo il legittimo affidamento nella pregressa segnalazione operata da . Parte_2
Sotto altro profilo, difetta, secondo la cognizione sommaria propria della presente sede, il necessario periculum in mora.
Sul punto, si richiama l'orientamento secondo cui l'irreparabilità del pregiudizio sussisterebbe non solo qualora il danno non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica o qualora il risarcimento non sia suscettibile di valutazione patrimoniale, ma anche tutte le volte in cui la reintegrazione per equivalente non sia sufficiente ad attuare pienamente ed integralmente il diritto dedotto in giudizio.
Può, dunque, trovare ingresso nei procedimenti ex art. 700 c.p.c. anche la tutela di diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale, in relazione ai quali il tempo necessario a definire il giudizio di merito crei un eccessivo scarto tra il danno subito e quello effettivamente risarcito.
Pag. 5 di 6 In relazione all'imminenza, invece, nel momento in cui viene azionata la tutela d'urgenza devono essersi già verificati gli elementi costitutivi della fattispecie pregiudizievole, deve apparire con sufficiente certezza che tali effetti si produrranno prima della pronuncia di merito, ovvero vi deve essere un ridotto lasso temporale tra il momento in cui sorge il pericolo dell'evento dannoso e la sua effettiva realizzazione.
Con più specifico riferimento alla fattispecie in esame, va altresì richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno derivante dall'illegittima segnalazione in centrale rischi non può essere ritenuto in re ipsa, bensì deve essere provato, purché per presunzioni (cfr. Cass., 6 marzo
2023, n. 6589; 28 marzo 2018, n. 7594); dal che discende, quale ulteriore condivisibile conseguenza rilevante ai presenti fini cautelari, la necessità che sia la parte a dimostrare la sussistenza del periculum in mora (v. Trib. Parma, 30 gennaio 2023; Trib, Pescara, 11 ottobre 2022).
Quanto al caso di specie, vale osservare che il rischio di revoca di altre linee di credito appare meramente prospettato dalla parte, così come non risulta evidenza che altri istituti di credito abbiano negato successivi e ulteriori presenti in ragione della segnalazione oggetto d'esame; vale inoltre rilevare, in punto di affievolimento del periculum, che – diversamente da quanto avvenuto nei confronti di , contro cui l'odierno ricorrente ha promosso reclamo innanzi all'ABF – Parte_2 non vi è stata analoga azione contro l'odierna resistente che è divenuta destinataria Controparte_1 dell'istanza in discussione soltanto a seguito dell'ingiunzione di pagamento, a circa nove mesi di distanza dalla scoperta della segnalazione in centrale rischi.
In conclusione, l'istanza va respinta, con riserva alla decisione di merito della pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
RIGETTA l'istanza promossa da;
Parte_1
RIMETTE alla definizione del giudizio di merito la decisione sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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