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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 928/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 928/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BEVILACQUA MARIAROSARIA e dall'avv.
BEVILACQUA STEFANO giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno proposto pagina 1 di 3 (ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) domanda di omologa della separazione consensuale cumulativamente a domanda congiunta di divorzio;
che nel corso del presente procedimento è già stata omologata la separazione consensuale delle parti (con sentenza passata in giudicato) e che il procedimento è stato poi proseguito ai fini della pronuncia di divorzio congiunto;
che nella presente sentenza viene quindi decisa – con pronuncia definitiva – la domanda congiunta delle parti di divorzio e rispettive condizioni di divorzio (dal matrimonio non sono nati figli);
che le parti hanno confermato la loro richiesta congiunta di pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 12/04/2013 da
nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 40, Parte I, dell'anno 2013 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
pagina 2 di 3 prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge;
2) i coniugi si impegnano a vendere l'appartamento familiare, sito a Bolzano in viale Druso
n. 166 – interno 018, attualmente abitato dalla signora (cfr. docc. 2-3). Il Parte_2
ricavato della vendita, al netto di spese, tasse, imposte, sanzioni ed estinzione del mutuo verrà ripartito nella misura di ½ (un mezzo) in favore della signora e di Parte_2
½ (un mezzo) in favore del signor La signora si Parte_1 Parte_2 impegna a lasciare l'immobile e trasferire la propria residenza nella nuova abitazione all'atto della sua vendita;
3) sino alla vendita dell'immobile, sito a Bolzano, viale Druso n. 166 – interno 018, entrambi i coniugi si impegnano a pagare le spese per il mutuo contratto da entrambi ai fini del succitato acquisto in ragione della metà ciascuno;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, allo stato, ad ogni reciproca pretesa economica, diversa da quelle indicate nel presente ricorso;
5) le spese della presente procedura verranno interamente compensate tra le parti e le spese vive giudiziali saranno sostenute dai coniugi in parti uguali.
Così deciso in Bolzano, il 04/02/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 928/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 928/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BEVILACQUA MARIAROSARIA e dall'avv.
BEVILACQUA STEFANO giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno proposto pagina 1 di 3 (ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) domanda di omologa della separazione consensuale cumulativamente a domanda congiunta di divorzio;
che nel corso del presente procedimento è già stata omologata la separazione consensuale delle parti (con sentenza passata in giudicato) e che il procedimento è stato poi proseguito ai fini della pronuncia di divorzio congiunto;
che nella presente sentenza viene quindi decisa – con pronuncia definitiva – la domanda congiunta delle parti di divorzio e rispettive condizioni di divorzio (dal matrimonio non sono nati figli);
che le parti hanno confermato la loro richiesta congiunta di pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 12/04/2013 da
nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 40, Parte I, dell'anno 2013 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
pagina 2 di 3 prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge;
2) i coniugi si impegnano a vendere l'appartamento familiare, sito a Bolzano in viale Druso
n. 166 – interno 018, attualmente abitato dalla signora (cfr. docc. 2-3). Il Parte_2
ricavato della vendita, al netto di spese, tasse, imposte, sanzioni ed estinzione del mutuo verrà ripartito nella misura di ½ (un mezzo) in favore della signora e di Parte_2
½ (un mezzo) in favore del signor La signora si Parte_1 Parte_2 impegna a lasciare l'immobile e trasferire la propria residenza nella nuova abitazione all'atto della sua vendita;
3) sino alla vendita dell'immobile, sito a Bolzano, viale Druso n. 166 – interno 018, entrambi i coniugi si impegnano a pagare le spese per il mutuo contratto da entrambi ai fini del succitato acquisto in ragione della metà ciascuno;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, allo stato, ad ogni reciproca pretesa economica, diversa da quelle indicate nel presente ricorso;
5) le spese della presente procedura verranno interamente compensate tra le parti e le spese vive giudiziali saranno sostenute dai coniugi in parti uguali.
Così deciso in Bolzano, il 04/02/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3