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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 18323/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MESA LUCA e NO IS e
, c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MESA LUCA e NO IS
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c. )
Visto il ricorso depositato il 15/09/2025, con cui e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la modifica delle condizioni di mantenimento della prole;
Letto l'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c., ai sensi del quale è possibile procedere senza fissazione di udienza;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 19.9.25;
Premesso che le condizioni attualmente vigenti tra le parti, come stabilito con decreto del Tribunale di Brescia del 13.11.2013, prevedono: affidamento condiviso dei figli e con residenza Per_1 Per_2 presso la madre;
assegnazione della casa familiare al padre;
assegno periodico per i figli a carico del padre di € 325 ciascuno per i primi due anni e successivamente di € 345 ciascuno;
spese straordinarie per i figli divise al 50% tra i genitori;
Considerato che le parti hanno proposto le seguenti nuove condizioni:
« 1) revocare, ex art. 316-bis e 337-quinquies c.c., l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne disposto a carico del padre in forza di decreto reso dal Tribunale di Brescia in camera di consiglio il
Pag. 1 di 2 Tribunale Ordinario di Brescia
13.11.2013 nel procedimento R.G. 14942/2013 a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
2) revocare l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie disposto a carico del padre e a favore del figlio in forza del precitato decreto reso dal Tribunale di Brescia a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
3) dichiarare che nulla avrà a pretendere il sig. per le somme corrisposte fino ad oggi alla sig.ra Parte_1 per il mantenimento del figlio e nulla avrà a restituire la sig.ra per le somme versate Parte_2 Per_1 Parte_2 dal sig. per il mantenimento del figlio;
Parte_1 Per_1
4) dare atto che quanto alla figlia , attualmente in cerca di stabile occupazione, il padre verserà alla madre sino Per_2 alla data del 31.12.2026, a titolo di concorso per il mantenimento della ragazza, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €.345,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) le spese straordinarie secondo il Protocollo vigente avanti al Tribunale di Brescia, sino alla autonomia della ragazza, saranno a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno;
6) dare atto che gli attuali ricorrenti con il presente ricorso hanno regolamentato ogni aspetto per quanto concerne il mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2
7) Le spese legali sono interamente a carico del sig. ; Parte_1
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciare la modifica in conformità alle condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in modifica delle previgenti condizioni: dispone in conformità alla motivazione;
spese legali a carico di , come da accordi;
Parte_1 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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