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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 519/2022 vertente tra:
Persona_1
opponente
e per essa la Controparte_1 Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 519/2022 R.G., vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Migliore, elettivamente domiciliato Persona_1
presso lo studio del difensore in Napoli, Centro Direzionale Isola A/3, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e per essa la in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 29.12.2021, la e per essa la Controparte_1 [...]
– sulla base del decreto ingiuntivo n. 68/2006 emesso dal Tribunale di Santa Maria CP_2
Capua Vetere in forma immediatamente esecutiva in data 27.1.2006, munito della formula esecutiva
2 in data 15.2.2002 (cfr. copia atto di precetto) – intimava a il pagamento della Persona_1 somma di € 120.587,60, oltre interessi e spese successive.
Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione l'intimato, adducendo a supporto i seguenti motivi:
1. la carenza di legittimazione attiva della intimante;
2. l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato;
3. la mancanza di procura alle liti;
4. l'illegittimità della iscrizione ipotecaria.
Sulla scorta di tali ragioni, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, concludeva per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio la società intimante che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 12.7.2022, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre l'invocata sospensione - respingeva l'istanza cautelare e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuto preferibile il modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., veniva disposto rinvio alla data odierna per la decisione.
In via preliminare, il Tribunale reputa di soffermarsi sulla questione della mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB sia della società intimante che della mandataria.
Trattasi di questione che, sebbene non devoluta quale motivo di opposizione (perché sollevata in sede di note scritte depositate in data 11.3.2024), afferisce alla sussistenza dei presupposti formali per procedere in executivis.
Sul punto, questo giudice reputa di procedere oltre.
Tanto si dice in considerazione della pronuncia della Suprema Corte, nelle more intervenuta, n.
7243/2024, di cui condivide le argomentazioni.
In essa ordinanza, la Corte, dando atto che l'eccezione esaminata - afferente il difetto di rappresentanza della procedente in quanto non iscritta nell'albo 106 TUB - aveva trovato riscontro in alcune pronunce di merito, ha concluso per la infondatezza di essa, sostanzialmente valorizzando la natura eminentemente bancaria della norma di cui all'art. 106 TUB, con conseguente irrilevanza della iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari.
In motivazione si legge: “… la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non
3 basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n.
33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto CP_3
concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo
I, del T.U.B.) …”.
Ciò posto, in punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493;
Cass., 20 marzo 1999 n.2574) - la spiegata opposizione va ricondotta, in parte, nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere in executivis e, con riguardo alla censura sub 3), nell'ambito dell'art. 617, comma primo c.p.c..
Appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez.
III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la
4 pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla sua formazione.
Venendo alla gradata disamina delle censure devolute, si reputa che quella di opposizione agli atti, in quanto tempestivamente proposta, è ammissibile ma infondata.
Come noto, l'atto di precetto ha natura stragiudiziale, dacché anche in caso di sua sottoscrizione ad opera di un soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. VI Ord., 24/05/2012, n. 8213).
In definitiva, ove – come nella specie - il precetto risulti sottoscritto da un avvocato che si dichiari difensore della parte, la mancata allegazione della procura non determina la nullità del precetto.
Peraltro, la censura in questione è superata a fronte della produzione in sede di costituzione della intimante della procura alle liti;
ciò per il combinato disposto di due principi: il primo attinente, appunto, alla natura sostanziale dell'atto di precetto (che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”) ed il secondo riguardante l'ammissibilità della ratifica di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale, in linea con la giurisprudenza che ritiene applicabili al precetto le norme di diritto sostanziale in tema di rappresentanza (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. VI Ord., 24/05/2012, n. 8213; Cass. civ. Sez. III, 23/02/2006, n. 3998).
La censura va, pertanto, respinta.
La censura sopra indicata sub 1), afferente il difetto di titolarità/legittimazione attiva, è ad avviso di chi scrive infondata.
Secondo la prospettazione della parte istante mancherebbe la prova della cessione del credito originariamente vantato dal Banco Popolare Soc. Coop..
A supporto, l'odierna opposta allegava copia della G.U. n. 119 del 15.10.2015 e n. 141 del
30.11.2019, rispettivamente riguardanti l'avviso di cessione dei crediti dal Banco Popolare Soc.
Coop. alla e da quest'ultima alla Controparte_4 Controparte_1
Non si ignora che con riguardo alla valenza da attribuire all'avviso di cessione dei crediti in blocco si sono profilati, nel corso del tempo, due diversi orientamenti: il primo, secondo cui il detto avviso non assolve alla funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 28/02/2020, n. 5617; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 24/01/2019) 05-
09-2019, n. 22151); ed il secondo che lo ritiene, invece, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 13/06/2019, n. 15884; Cass. civ. Sez. I Ord., 29/12/2017, n. 31188).
5 Al riguardo, vale richiamare la pronuncia della Suprema Corte, Sez. III, n. 4277/2023, ove in motivazione si legge: “… va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, art.
58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n.
5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa
Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). …”.
La detta pronuncia ha chiarito, ancora una volta, che spetta al giudice la valutazione dell'idoneità asseverativa dell'avviso di cessione in blocco, ovvero la idoneità di esso avviso a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli.
Tale impostazione appare maggiormente coerente con il dettato dall'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, che – quanto agli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo - ha introdotto una disciplina di favore rispetto a quella civilistica, disponendo la comunicazione dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia).
6 Nella specie, l'avviso di cessione allegato agli atti – che rinvia all'elencazione dei dati indicativi di ciascuno dei crediti inclusi - risultando conforme al c.d. principio di “sana e prudente gestione” (art. 5 TUB) – si reputa – secondo un prudente apprezzamento – idoneo a dimostrare la legittimazione sostanziale del cessionario del credito.
Mancando una previsione legislativa che regolamenti il contenuto dell'avviso di cessione, i giudici di legittimità hanno tentato di delimitare i confini dell'onere della prova giudiziale dei rapporti rientranti nella cessione “in blocco”, individuando, a seconda del caso concreto, gli elementi probatori idonei al raggiungimento di tale prova.
Sotto tale profilo, è stata riconosciuta efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (cfr. Cass. n. 10200 del 16 aprile 2021; App. Aquila n. 268 del 18 febbraio 2022; App. Torino n. 297 del 15 marzo 2022) o al contegno processuale dell'originaria creditrice in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5997 del 17 marzo 2006).
La censura va, pertanto, respinta.
Con la censura sopra indicata sub 2, la parte opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito, atteso che “…ove mai per assurdo volessimo riconoscere la titolarità del rapporto in capo all'intimante, sono trascorsi più di 10 anni dall'emissione del titolo esecutivo richiamato e nessun atto interruttivo veniva notificato al sig. …” (cfr. pag. 3 atto introduttivo). Persona_1
Si reputa che essa censura sia infondata.
Ed invero, la parte opposta ha rappresentato l'esistenza di un fatto interruttivo della prescrizione, avente efficacia permanente, costituito dalla esecuzione immobiliare in danno dell'opponente – intrapresa sulla base del medesimo titolo sotteso al precetto opposto - definitasi in data 17.03.2016
(cfr. pag. 7 comparsa di costituzione).
Tale circostanza non veniva specificamente contestata dalla controparte.
Come noto, il dettato di cui all'art. 2943 c.c. riconosce efficacia interruttiva della prescrizione, tra gli altri, all'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo e precisa, al successivo art. 2945, comma 1, c.c. che a partire dal momento in cui l'atto interruttivo è venuto ad esistenza, inizia un nuovo periodo di prescrizione in cui non deve tenersi in considerazione il tempo prescrizionale maturato precedentemente che, pertanto, si azzera.
Il secondo comma del medesimo articolo afferma il principio della interruzione del termine prescrizionale con efficacia permanente o sospensiva relativamente alle ipotesi contemplate dal precedente disposto di cui all'art. 2943, comma 1 e 2, c.c., in tal modo estendendo l'efficacia interruttiva dell'atto al momento della definizione del giudizio con il passaggio in giudicato della sentenza.
7 La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che: “… tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943c.c., comma 1), e che a questo atto l'art. 2945 c.c., comma 2, ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. 07/05/2020, n. 8644; Cass. 09/05/2019, n.
12239; Cass. 13/02/2017, n. 3741; Cass. 06/06/2002, n. 8219; Cass. 25/03/2002, n. 4203; Cass.
07/12/1985, n. 6165)…” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 24/03/2021, n. 8217).
La doglianza non merita, dunque, accoglimento.
Infine, parimenti la censura sopra indicata sub 4,si reputa priva di fondamento.
A ben vedere, l'istante fa discendere l'illegittimità della iscrizione ipotecaria dalla assunta fondatezza delle contestazioni svolte;
ciò nondimeno, fermo quanto innanzi detto, non è dato riscontrare ragioni inficianti l'avvenuta iscrizione ipotecaria da parte della intimante a tutela delle proprie ragioni creditorie.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4, D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 30%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 519/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato in data Persona_1
29.12.2021;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 5.736,00, di cui €
1.701,00 per fase di studio, € 1.085,00 per fase introduttiva ed € 2.977,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 11.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
8
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 519/2022 vertente tra:
Persona_1
opponente
e per essa la Controparte_1 Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 519/2022 R.G., vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Migliore, elettivamente domiciliato Persona_1
presso lo studio del difensore in Napoli, Centro Direzionale Isola A/3, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e per essa la in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 29.12.2021, la e per essa la Controparte_1 [...]
– sulla base del decreto ingiuntivo n. 68/2006 emesso dal Tribunale di Santa Maria CP_2
Capua Vetere in forma immediatamente esecutiva in data 27.1.2006, munito della formula esecutiva
2 in data 15.2.2002 (cfr. copia atto di precetto) – intimava a il pagamento della Persona_1 somma di € 120.587,60, oltre interessi e spese successive.
Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione l'intimato, adducendo a supporto i seguenti motivi:
1. la carenza di legittimazione attiva della intimante;
2. l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato;
3. la mancanza di procura alle liti;
4. l'illegittimità della iscrizione ipotecaria.
Sulla scorta di tali ragioni, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, concludeva per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio la società intimante che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 12.7.2022, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre l'invocata sospensione - respingeva l'istanza cautelare e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuto preferibile il modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., veniva disposto rinvio alla data odierna per la decisione.
In via preliminare, il Tribunale reputa di soffermarsi sulla questione della mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB sia della società intimante che della mandataria.
Trattasi di questione che, sebbene non devoluta quale motivo di opposizione (perché sollevata in sede di note scritte depositate in data 11.3.2024), afferisce alla sussistenza dei presupposti formali per procedere in executivis.
Sul punto, questo giudice reputa di procedere oltre.
Tanto si dice in considerazione della pronuncia della Suprema Corte, nelle more intervenuta, n.
7243/2024, di cui condivide le argomentazioni.
In essa ordinanza, la Corte, dando atto che l'eccezione esaminata - afferente il difetto di rappresentanza della procedente in quanto non iscritta nell'albo 106 TUB - aveva trovato riscontro in alcune pronunce di merito, ha concluso per la infondatezza di essa, sostanzialmente valorizzando la natura eminentemente bancaria della norma di cui all'art. 106 TUB, con conseguente irrilevanza della iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari.
In motivazione si legge: “… la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non
3 basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n.
33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto CP_3
concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo
I, del T.U.B.) …”.
Ciò posto, in punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493;
Cass., 20 marzo 1999 n.2574) - la spiegata opposizione va ricondotta, in parte, nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere in executivis e, con riguardo alla censura sub 3), nell'ambito dell'art. 617, comma primo c.p.c..
Appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez.
III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la
4 pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla sua formazione.
Venendo alla gradata disamina delle censure devolute, si reputa che quella di opposizione agli atti, in quanto tempestivamente proposta, è ammissibile ma infondata.
Come noto, l'atto di precetto ha natura stragiudiziale, dacché anche in caso di sua sottoscrizione ad opera di un soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. VI Ord., 24/05/2012, n. 8213).
In definitiva, ove – come nella specie - il precetto risulti sottoscritto da un avvocato che si dichiari difensore della parte, la mancata allegazione della procura non determina la nullità del precetto.
Peraltro, la censura in questione è superata a fronte della produzione in sede di costituzione della intimante della procura alle liti;
ciò per il combinato disposto di due principi: il primo attinente, appunto, alla natura sostanziale dell'atto di precetto (che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”) ed il secondo riguardante l'ammissibilità della ratifica di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale, in linea con la giurisprudenza che ritiene applicabili al precetto le norme di diritto sostanziale in tema di rappresentanza (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. VI Ord., 24/05/2012, n. 8213; Cass. civ. Sez. III, 23/02/2006, n. 3998).
La censura va, pertanto, respinta.
La censura sopra indicata sub 1), afferente il difetto di titolarità/legittimazione attiva, è ad avviso di chi scrive infondata.
Secondo la prospettazione della parte istante mancherebbe la prova della cessione del credito originariamente vantato dal Banco Popolare Soc. Coop..
A supporto, l'odierna opposta allegava copia della G.U. n. 119 del 15.10.2015 e n. 141 del
30.11.2019, rispettivamente riguardanti l'avviso di cessione dei crediti dal Banco Popolare Soc.
Coop. alla e da quest'ultima alla Controparte_4 Controparte_1
Non si ignora che con riguardo alla valenza da attribuire all'avviso di cessione dei crediti in blocco si sono profilati, nel corso del tempo, due diversi orientamenti: il primo, secondo cui il detto avviso non assolve alla funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 28/02/2020, n. 5617; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 24/01/2019) 05-
09-2019, n. 22151); ed il secondo che lo ritiene, invece, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 13/06/2019, n. 15884; Cass. civ. Sez. I Ord., 29/12/2017, n. 31188).
5 Al riguardo, vale richiamare la pronuncia della Suprema Corte, Sez. III, n. 4277/2023, ove in motivazione si legge: “… va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, art.
58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n.
5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa
Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). …”.
La detta pronuncia ha chiarito, ancora una volta, che spetta al giudice la valutazione dell'idoneità asseverativa dell'avviso di cessione in blocco, ovvero la idoneità di esso avviso a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli.
Tale impostazione appare maggiormente coerente con il dettato dall'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, che – quanto agli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo - ha introdotto una disciplina di favore rispetto a quella civilistica, disponendo la comunicazione dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia).
6 Nella specie, l'avviso di cessione allegato agli atti – che rinvia all'elencazione dei dati indicativi di ciascuno dei crediti inclusi - risultando conforme al c.d. principio di “sana e prudente gestione” (art. 5 TUB) – si reputa – secondo un prudente apprezzamento – idoneo a dimostrare la legittimazione sostanziale del cessionario del credito.
Mancando una previsione legislativa che regolamenti il contenuto dell'avviso di cessione, i giudici di legittimità hanno tentato di delimitare i confini dell'onere della prova giudiziale dei rapporti rientranti nella cessione “in blocco”, individuando, a seconda del caso concreto, gli elementi probatori idonei al raggiungimento di tale prova.
Sotto tale profilo, è stata riconosciuta efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (cfr. Cass. n. 10200 del 16 aprile 2021; App. Aquila n. 268 del 18 febbraio 2022; App. Torino n. 297 del 15 marzo 2022) o al contegno processuale dell'originaria creditrice in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5997 del 17 marzo 2006).
La censura va, pertanto, respinta.
Con la censura sopra indicata sub 2, la parte opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito, atteso che “…ove mai per assurdo volessimo riconoscere la titolarità del rapporto in capo all'intimante, sono trascorsi più di 10 anni dall'emissione del titolo esecutivo richiamato e nessun atto interruttivo veniva notificato al sig. …” (cfr. pag. 3 atto introduttivo). Persona_1
Si reputa che essa censura sia infondata.
Ed invero, la parte opposta ha rappresentato l'esistenza di un fatto interruttivo della prescrizione, avente efficacia permanente, costituito dalla esecuzione immobiliare in danno dell'opponente – intrapresa sulla base del medesimo titolo sotteso al precetto opposto - definitasi in data 17.03.2016
(cfr. pag. 7 comparsa di costituzione).
Tale circostanza non veniva specificamente contestata dalla controparte.
Come noto, il dettato di cui all'art. 2943 c.c. riconosce efficacia interruttiva della prescrizione, tra gli altri, all'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo e precisa, al successivo art. 2945, comma 1, c.c. che a partire dal momento in cui l'atto interruttivo è venuto ad esistenza, inizia un nuovo periodo di prescrizione in cui non deve tenersi in considerazione il tempo prescrizionale maturato precedentemente che, pertanto, si azzera.
Il secondo comma del medesimo articolo afferma il principio della interruzione del termine prescrizionale con efficacia permanente o sospensiva relativamente alle ipotesi contemplate dal precedente disposto di cui all'art. 2943, comma 1 e 2, c.c., in tal modo estendendo l'efficacia interruttiva dell'atto al momento della definizione del giudizio con il passaggio in giudicato della sentenza.
7 La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che: “… tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943c.c., comma 1), e che a questo atto l'art. 2945 c.c., comma 2, ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. 07/05/2020, n. 8644; Cass. 09/05/2019, n.
12239; Cass. 13/02/2017, n. 3741; Cass. 06/06/2002, n. 8219; Cass. 25/03/2002, n. 4203; Cass.
07/12/1985, n. 6165)…” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 24/03/2021, n. 8217).
La doglianza non merita, dunque, accoglimento.
Infine, parimenti la censura sopra indicata sub 4,si reputa priva di fondamento.
A ben vedere, l'istante fa discendere l'illegittimità della iscrizione ipotecaria dalla assunta fondatezza delle contestazioni svolte;
ciò nondimeno, fermo quanto innanzi detto, non è dato riscontrare ragioni inficianti l'avvenuta iscrizione ipotecaria da parte della intimante a tutela delle proprie ragioni creditorie.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4, D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 30%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 519/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato in data Persona_1
29.12.2021;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 5.736,00, di cui €
1.701,00 per fase di studio, € 1.085,00 per fase introduttiva ed € 2.977,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 11.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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