Art. 33. Impugnazione 1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Sono altresi' inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equita'".
Nota all'art. 33:
- Il testo dell' art. 339 del codice di procedura civile , come sostituito dall' art. 35 della legge 14 luglio 1950, n. 581 , gli modificato dall' art. 5 della legge 30 luglio 1984, n. 399 , e come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 339 (Appellabilita' delle sentenze). - Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.
E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.
Sono altresi' inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equita'".
"Sono altresi' inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equita'".
Nota all'art. 33:
- Il testo dell' art. 339 del codice di procedura civile , come sostituito dall' art. 35 della legge 14 luglio 1950, n. 581 , gli modificato dall' art. 5 della legge 30 luglio 1984, n. 399 , e come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 339 (Appellabilita' delle sentenze). - Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.
E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.
Sono altresi' inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equita'".