Articolo 33 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 32Articolo 34
Versione
12 dicembre 1991
Art. 33. Impugnazione 1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Sono altresi' inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equita'".
Nota all'art. 33:
- Il testo dell' art. 339 del codice di procedura civile , come sostituito dall' art. 35 della legge 14 luglio 1950, n. 581 , gli modificato dall' art. 5 della legge 30 luglio 1984, n. 399 , e come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 339 (Appellabilita' delle sentenze). - Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.
E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.
Sono altresi' inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equita'".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
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