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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1528/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1528/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. con Controparte_1 Controparte_2
sede in Enna alla C.da Suriano s.n., (C.F. e P.IVA: ), elettivamente domiciliata in Enna P.IVA_1
Piazza Kennedy n°4, presso lo studio dell'avv. Marco Fantasia (C.F.: ), che la C.F._1
rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-Opponente-
CONTRO
, con sede legale in 75010 Miglionico - MT, Zona Controparte_3
, C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CP_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Calabretta (C.F.: Controparte_5
), presso il cui studio sito in Acireale, via Vito D'Anna n. 16 è elettivamente C.F._2
domiciliata.
-Opposta-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 1/10/2024, sostituita, nel rispetto del disposto del vigente art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, queste hanno così concluso:
- L'avv. Marco Fantasia per parte opponente “Con le presenti note il sottoscritto procuratore insiste in tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito in atti, riportandosi, in particolare, alle ultime note scritte depositate per l'udienza del 23.01.2024. Si insiste per l'ammissione della richiesta di prova testimoniale articolata con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. con il sig. CP_6
(legale rappresentante pro-tempore della per le ragioni meglio
[...] Controparte_7 illustrate in note scritte per l'udienza del 23.01.2024. Si precisano le conclusioni riportandosi a quelle spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio, sì come integrate con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c., con istanza per la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c”
- L'Avv. Paolo Calabretta per parte opposta “Con le presenti Note, si precisano le conclusioni reiterando tutte le contestazioni, deduzioni, domande, difese ed eccezioni sinora effettuate in giudizio, insistendosi, per contro, nelle proposte domande, difese ed eccezioni tutte sinora spiegate in giudizio, ivi compresa l'ammissione delle nostre richieste istruttorie.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 14.12.2020, la società CP_1
ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 331/2020, reso all'esito del procedimento monitorio
[...]
iscritto al n. 744/2020 R.G. del Tribunale di Enna, con cui la ha Controparte_3
ottenuto un'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 7.856,95, di cui € 6.339,85 per sorte capitale, derivante dalla fattura n. 221 del 28.3.2017, € 1.477,10 per interessi moratori ed € 40,00 per spese stragiudiziali, oltre ulteriori interessi al tasso moratorio maturati e maturandi dal 29.5.2020 fino al soddisfo.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo l'odierna opponente ha proposto opposizione, non contestando la sussistenza del credito ma rappresentando di essere a sua volta creditrice dell'odierna opposta per somme superiori a quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto, proponendo a tal fine relativa domanda riconvenzionale per il pagamento della differenza residua, derivante dalla compensazione dei reciproci rapporti di debito-credito tra le parti.
pagina 2 di 15 Nello specifico, parte opponente ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della società opposta al pagamento in proprio favore di una serie di somme, spettanti alla stessa in virtù del rapporto di agenzia stipulato il 14.10.2016, con scadenza il 30 marzo 2017, tra la Cooperativa opposta e Controparte_1
per la vendita di serramenti, porte, scuri e persiane nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Enna,
Caltanissetta e Agrigento.
L'opponente ha rappresentato che, già nel giugno 2017, aveva formalmente sollecitato l'invio degli estratti conto provigionali, invitando, inoltre, l'opposta a regolarizzare i rapporti dare–avere in vista proprio della scadenza al 30.6.2017 della fattura n. 221, posta alla base del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Raggiunta dal provvedimento monitorio, la Società ha dunque sollevato Controparte_1
eccezione di compensazione dell'importo ingiunto con le somme ad essa dovute a titolo di provvigione, sommariamente liquidate dalla stessa, atteso il mancato invio da parte del preponente degli estratti conto provigionali, con le fatture n. 3 del 20.1.2018 e n. 27 dell'8.11.2019, di importo lordo pari, rispettivamente, ad € 2.333,21 ed € 4.880,00, per complessivi € 7.213,21 ( cfr. all. 7 e 8 atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Tanto premesso, parte opponente ha dunque chiesto di “• Revocare, annullare o con qualsiasi altra formula privare di effetto il Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni suesposte e, per l'effetto, accertare e dichiarare la compensazione tra il credito azionato dall'opposta e il credito vantato dalla
Società opponente e, in ogni caso, dire e dichiarare che nulla è dovuto dalla Società opponente all'opposta; • Inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla Società opponente e , per
l'effetto , condannare l'opposta al pagamento della residua somma dalla medesima dovuta alla Società opponente a titolo di provvigioni per l'intercorso rapporto di agenzia e a titolo di interessi moratori al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi, con le decorrenze sopra indicate, pari ad €
965,52, ovvero pari alla maggiore o minore somma che sarà oggetto di accertamento;
”.
In data 14 dicembre 2020, si è costituita in giudizio la contestando Controparte_3 quanto sostenuto da controparte in seno all'atto introduttivo del presente giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'odierna opposizione attesa la violazione del termine previsto ex art. 641, comma I°, c.p.c.; nel merito ha dedotto la mancata contestazione del credito nella fase stragiudiziale, rilevando a tal fine che “a fronte dei molteplici solleciti di pagamento di parte
pagina 3 di 15 ricorrente, …..con le quali si diffidava controparte al pagamento dell'intera somma poi richiesta in ricorso, controparte non ha mai negato né l'an né il quantum dell'importo dovuto, ma meramente eccepito l'esistenza di un asserito controcredito” ( cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Con riferimento alla domanda riconvenzionale dell'opponente, parte opposta ha eccepito preliminarmente l'incompetenza dell'adito tribunale, atteso che con la lettera di incarico del
14/10/2016 (all. D comparsa di costituzione e risposta) le parti avevano indicato come foro competente quello di Matera;
nel merito, l'odierna parte opposta ha rappresentato che le somme dovute a titolo di provvigione non potessero essere oggetto di compensazione non essendo il credito né certo, né liquido, né di pronta e facile liquidazione, avendo, peraltro, la stessa opposta emesso le fatture n. 3 del
20.1.2018 e n. 27 del giorno 8.11.2019, di importo lordo pari, rispettivamente, ad € 2.333,21 ed €
4.880,00, per complessivi € 7.213,21, a titolo di mero acconto su eventuali ulteriori somme da conteggiarsi.
Inoltre, sempre con riferimento alle provvigioni spettanti alla società parte opposta Controparte_1 ha rappresentato che “la somma dovuta all'opponente per l'attività espletata è complessivamente pari ad euro 2.617,81 come da prospetto riepilogativo e solo per gli ordini comminati nel periodo
14/10/2016 – 30/03/2017, come previsto dalla lettera d'incarico per segnalazione lavori.” (cfr. pag.
17-18 comparsa di costituzione e risposta).
Tanto premesso, la ha chiesto di “rigettare integralmente Controparte_3
l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando l'opposto D.I. Si chiede, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del D. I. opposto, ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e ricorrendone, comunque, i presupposti di legge. In subordine, nel merito della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente: Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza per territorio e conseguentemente dichiarare la competenza del Tribunale di Matera come sopra esposto. Nel merito, dichiarare la debenza delle somme ingiunte, al netto del suindicato importo complessivo di euro
2.617,81 dovuto alla a titolo di provvigione per l'attività espletata.”. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 10.06.2021, il Giudice istruttore ha concesso ai sensi dell'art. 648 c.p.c, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, attesa la mancata contestazione da parte dell'opponente in ordine al rapporto sostanziale posto a fondamento del procedimento monitorio;
pagina 4 di 15 unitamente alla provvisoria esecuzione, il Giudice Istruttore, in accoglimento della richiesta delle parti ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del giorno
8.02.2022.
Depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice Istruttore, con ordinanza del
09.02.2022, adottata all'esito dell'udienza del giorno 8.02.2022, ha rigettato le richieste di prove testimoniali articolate dalle parti, formulando, inoltre, una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., a tenore della quale, previa compensazione integrale delle spese di lite, l'opponente avrebbe dovuto pagare, in favore dell'opposta la Controparte_1 Controparte_3 complessiva somma di € 3.000,00.
All'esito della mancata adesione di parte opponente alla predetta proposta conciliativa, il Giudice
Istruttore con ordinanza del 26.08.2022, adottata all'esito dell'udienza del 28.06.2022, ritenuta la necessità di acquisire agli atti del processo la documentazione necessaria al fine di verificare l'importo delle provvigioni spettanti all'opponente, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., ha ordinato all'opposta di esibire in giudizio “ 1) contratti di vendita dalla stessa conclusi nel periodo 14.10.2016 – 30.3.2017 nelle zone di esclusiva della Società opponente (Messina, Catania, Siracusa, Enna, Caltanissetta e
Agrigento e relative province); 2) fatture relative ai predetti contratti, con la precisazione che vengano prodotte sia le fatture di acconto che le successive di saldo, anche se emesse in data successiva alla cessazione del contratto di agenzia;
3) libri contabili relativi al medesimo periodo, bolle di consegna della merce ed ogni altro documento utile a verificare l'importo delle provvigioni spettanti”, rinviando per il prosieguo dell'istruttoria all'udienza del giorno 21.03.2023.
Con ordinanza del 23.03.2023, resa in esito all'udienza predetta, il Giudice Istruttore, all'esito del deposito ex art. 210 c.p.c. della relativa documentazione, ha ritenuto, al fine di valutare la fondatezza delle reciproche domande delle parti, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal fine il dott. . Persona_1
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio e intervenuta medio tempore la sostituzione del procuratore di parte opponente, all'udienza del giorno 1.10.2024, il Giudice con ordinanza del 31.10.2024 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, in seguito depositata da entrambe le parti.
***
pagina 5 di 15 Preliminarmente si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c, non è affatto tenuto a esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse", potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Sul punto si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116,
c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi la fondatezza della proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere accolta nei termini di cui alla motivazione che segue.
Ai fini del decisum è necessario analizzare le eccezioni preliminari sollevate da parte opposta nel corso del giudizio.
SULLA INAMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA OPPOSIZIONE
Parte opposta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'odierna opposizione in quanto proposta oltre il termine previsto dall'art. 641, comma I°, c.p.c. rilevando a tal fine che “parte ingiunta
pagina 6 di 15 ha provveduto alla notifica via pec dell'atto di opposizione (doc. B) solo in data 14 Dicembre 2020 e cioè al 42^ giorno decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 02 Novembre
2020”.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Invero, a mente dell'art. 155 co. 4 cpc: "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"; il comma quinto dello stesso articolo prevede: "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata di sabato", questa disciplina si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito (cfr. Cass.
2016\23375;2021\21925); alla luce della superiore considerazione deve rilevarsi la tempestività della proposta opposizione, peraltro correttamente iscritta a ruolo nei 5 giorni successivi, nella specie il
14.12.2020.
• SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
Con ulteriore motivo di censura, parte opposta lamenta l'incompetenza del giudice adito con riferimento alla domanda riconvenzionale concernente l'asserito controcredito derivante dalle provvigioni dovute in forza del contratto di agenzia concluso tra le parti.
A tal fine, parte opposta ha rilevato che in seno alla lettera di incarico del 14/10/2016 (all. D comparsa di costituzione e risposta), le parti avevano individuato come foro competente, per eventuali controversie concernenti l'incarico, il Foro di Matera.
L'eccezione non merita accoglimento.
Invero, sul punto giova rilevare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, purché non si determini uno spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale che renda opportuna la celebrazione del simultaneus processus.
pagina 7 di 15 Nel caso di specie, la società odierna opponente, ha eccepito in compensazione un Controparte_1
proprio credito di importo superiore a quello oggetto di ingiunzione e formulato domanda riconvenzionale per la differenza;
considerato che
nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'art. 645 c.p.c. attribuisce all'Ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto una competenza avente carattere funzionale ed inderogabile, e che la proposta domanda riconvenzionale non eccede, nel caso de quo, i limiti di valore della competenza del giudice adito,
l'eccezione di incompetenza, proposta dall'opposta, risulta essere del tutto destituita di fondamento.
A sostegno di tale conclusione depone inoltre il granitico orientamento della Suprema Corte, espresso da ultimo nella sentenza del 18/12/2024, n. 33203 a tenore del quale “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione
d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti” ( in senso conforme si vedano Cass. Civ., n. 5817 del 2024, Cass. Civ., n. 20713 del 2023, Cass. Civ., n. 16284 del 2019,
Cass. Civ., n. 1838 del 2018), considerato che nel caso di specie il foro di Matera non era stato qualificato come foro esclusivo, l'eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale sollevata dall'odierna opposta risulta del tutto destituita di fondamento.
• SULL'INAMMISSIBILITA' DELLA COMPENSAZIONE
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, parte opposta ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'eccepita compensazione non essendo il controcredito vantato dall'opponente certo, liquido ed esigibile.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Invero, in tema di compensazione è necessario preliminarmente distinguere tra compensazione legale e giudiziale.
La prima si realizza tra due debiti che abbiano un determinato oggetto e che presentino i requisiti della liquidità ed esigibilità, la seconda viene in rilievo allorquando il debito opposto in compensazione non sia liquido ma possa essere liquidato facilmente e prontamente;
in tal caso in sede giudiziale può essere pagina 8 di 15 dichiarata la compensazione entro i limiti quantitativi in cui il debito si ritenga esistente (cfr. Cass. n.
23924/2024; Cass. n. 4073/1998; Cass. n. 1536/1985), conclusione da ultimo ripresa dalla Suprema
Corte Cassazione civile sez. II, 05/09/2024, (ud. 12/06/2024, dep. 05/09/2024), n. 23924 a tenore della quale “Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, l'art. 1243 cod. civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia
l'esigibilità e la liquidità che, inclusiva del requisito della certezza, va a ricadere sull'oggetto della prestazione, sostanziandosi nella determinazione del credito in base al titolo (Cass., Sez. U,
15/11/2016, n. 23225). In presenza di tutti e tre i suddetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta, dichiarando estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o sospendendo cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione, diversamente da quanto accade se il credito è controverso, non potendo in tal caso pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (Cass., Sez. U, 15/11/2016, n. 23225).
Nel caso a mani, occorre rilevare che la carenza della liquidità del credito vantato da parte opponente deriva dalla mancata consegna da parte dell'opposta degli estratti conto delle provvigioni, in violazione di quanto disposto dall'art. 1749 c.c. comma II, che in tema di obblighi del preponente, dispone che “Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente”.
A ciò si aggiunga che l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 303/1991 art. 2, ha riconosciuto il diritto dell'agente a che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, pertanto non può essere imputabile all'opponente la carenza di precisi dati quantitativi, derivando tale mancanza proprio dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente (si veda sul punto ex multis Cass. n. 18586/2007; Cass. n. 14968/2011).
pagina 9 di 15 Da ciò consegue che in caso di mancato assolvimento da parte del preponente dell'obbligo contrattuale concernente l'invio degli estratti conto provvisionali, deve ritenersi che non è imputabile all'agente la carenza di indicazione dei dati relativi alla quantificazione del proprio credito, derivando quest'ultima dall'inadempimento dell'obbligo contrattuale di informazione posto a carico del preponente.
Nel caso di specie, acquisita agli atti la predetta documentazione, a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è stato possibile liquidare facilmente e prontamente l'esatta entità del credito.
***
Esaminate, le diverse questioni preliminari sollevate dall'opposta, e passando all'esame del merito della controversia, deve rilevarsi la fondatezza dell'odierna opposizione.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n.
3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Orbene, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il pagina 10 di 15 relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nella fattispecie a mani, il credito vantato dalla deriva dal mancato Controparte_3
pagamento della fattura n. 221 del 28.3.2017 di complessivi € 6.339,85, emessa nei confronti della società che in qualità di cliente dell'opposta aveva acquistato degli infissi. Controparte_1
Dall'istruttoria espletata e per stessa ammissione di parte opponente, è incontestata la fornitura di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, così come il mancato pagamento da parte dell'opponente.
Orbene, in base ai conteggi effettuati dal nominato consulente, dott. , il credito Persona_1
vantato dalla oggetto della fattura n. 221 del 28.3.2017 di Controparte_3 complessivi € 6.339,85, ammonterebbe complessivamente ad € 9.467,13, di cui € 6.339,85 importo totale fattura, ed € 3.127,28 per interessi legali di mora calcolati dalla scadenza del pagamento alla data del 30.6.2023.
Ebbene, parte opponente, raggiunta dal decreto ingiuntivo, pur riconoscendo il credito avversario, ha eccepito in compensazione un controcredito maturato nei confronti della società cooperativa a titolo di provvigioni (art. 1748 c.c.), di importo superiore al quantum ingiunto con il decreto ingiuntivo oggi opposto.
A tal fine, ha rappresentato che in data 14.10.2016 le parti avevano stipulato un contratto di agenzia, con scadenza il 30 marzo 2017, per la vendita di serramenti, porte, scuri e persiane nelle province di
Messina, Catania, Siracusa, Enna, Caltanissetta e Agrigento.
Giunto il contratto alla sua naturale scadenza, parte opponente ha insistito affinché l'opposta, nel rispetto delle disposizioni codicistiche ex artt. 1748 c.c. e 1749 c.c., inviasse gli estratti conto provigionali, in seguito trasmessi dalla solo in data 11 e 16 maggio Controparte_3
2017 ma contestati da parte opponente in quanto incompleti.
pagina 11 di 15 Parte opponente ha depositato agli atti comunicazione mail in cui rappresentava alla
[...]
“Vi ricordo che ad oggi non ho ricevuto gli estratti conto completi da ottobre Controparte_3
2016 ad oggi. Prima di fine giugno vi prego regolarizzare il tutto per compensare fattura n. 221 in scadenza” ( cfr. all. 6 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), la Società opponente ha dunque formalmente sollecitato l'invio degli estratti conto provigionali completi dall'inizio del rapporto, rappresentando la necessità di regolarizzare i rapporti dare – avere proprio in vista della scadenza fissata al 30.6.2017 della Fattura n. 221 prodotta dalla posta alla base del CP_3
successivo ricorso monitorio.
Attesa la perdurante inerzia della Cooperativa opposta, la Società opponente sulla base dei dati parziali in suo possesso ha eseguito un calcolo sommario sulla base dei quali ha emesso relative fatture (cfr. all.
7 e 8 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo); sollecitandone il pagamento come da documentazione versata in atti (cfr. docc. 9, 10, 11 e 12 allegati atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Orbene, in ordine all'esatta quantificazione del controcredito vantato in compensazione dall'odierna opponente, all'esito del deposito ex art. 210 c.p.c. della documentazione richiesta con l'ordinanza del
26.08.2022, il nominato CTU ha, in forza degli ordini e delle fatture prodotte in atti, determinato preliminarmente le provvigioni spettanti all'opponente, con riferimento al periodo di vigenza del contratto di agenzia (14.10.2016 – 30.3.2017), quantificandole in € 5.794,75 (IVA inclusa), cui sommare gli interessi legali di mora, maturati alla data del 30.06.2023, atteso l'intervenuto deposito della CTU in data 24.07.2023, pari ad € 2.929,69, e dunque complessivamente, il CTU ha quantificato il credito della società per il periodo di vigenza del contratto in € 8.724,44. Controparte_1
La conclusione del CTU, priva di vizi logici e pienamente condivisa da questo Giudicante, correttamente non ha tenuto conto del mandato conferito in data 3.01.2017 al sig. , al Persona_2 quale erano state assegnate dall'opposta le province di Messina e Catania, nonostante la vigenza del contratto in esclusiva con comprensivo proprio di quelle zone. Controparte_1
Sul punto, il C.T.U. ha puntualmente rilevato che, ferma la possibilità della di ridurre CP_8
unilateralmente la zona, la susseguente variazione, per essere efficace, necessita, ai sensi dell'art. 3 dell'AEC, della ricezione della comunicazione da parte dell'agente, nel caso di specie non allegata agli atti (cfr. pag. 23 della C.T.U.).
pagina 12 di 15 Ulteriore questione sulla quale le parti hanno lungamente dedotto concerne il quantum delle provvigioni con riferimento al semestre successivo alla conclusione del contratto.
Sul punto giova richiamare l'art. 5 dell'AEC, che nel richiamare l'art. 1748 c.c., specifica “L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta;
in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti;
a tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell'arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato”.
Ebbene, nel caso di specie manca agli atti la relazione con cui la società all'esito Controparte_1
della conclusione del contratto di agenzia, avrebbe dovuto relazionare dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuta cessazione del contratto di agenzia.
Orbene, considerato che gli ordini effettuati nel semestre successivo provengono esclusivamente dalla società ( cfr. pag. 28 consulenza tecnica d'ufficio), operante nella provincia di Controparte_7
Messina, zona assegnata a far data dal gennaio 2017 all'agente ; ritenuto, inoltre che la Persona_2 predetta società compare già tra i clienti dell'opponente in fase di vigenza del contratto di agenzia
(14.10.2016 – 30.3.2017), e che tuttavia in violazione dell'art. 5 dell'AEC, l'opponente non ha depositato agli atti la relazione dettagliata con cui avrebbe dovuto informare il preponente delle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia, questo Giudicante ritiene equo riconoscere all'opponente le provvigioni per il semestre successivo alla conclusione del contratto nella misura del 50%, con la conseguenza che, come indicato dal CTU, vanno riconosciute alla società € 1.433,42 (IVA inclusa), cui sommare gli Controparte_1
pagina 13 di 15 interessi legali di mora, maturati alla data del 30.06.2023 e pari a € 671,32, e dunque complessivamente
€ 1.846,25.
Avremo dunque che il credito della società nella vigenza del contratto di Controparte_1
agenzia, dal 14.10.2016 al 30.3.2017, ammonta ad € 8.724,44, mentre per il semestre successivo è quantificato dal CTU in € 1.846,25.
Alla predetta somma, operata la compensazione giudiziale tra le poste di dare -avere sussistenti tra le parti, bisogna sottrarre il credito vantato dalla pari ad € 9.467,13; Controparte_3
pertanto, conclusivamente, risulta a favore della società un credito pari ad € 1.103,56. Controparte_1
Alla luce, dunque, dell'intervenuta compensazione giudiziale, il decreto ingiuntivo oggi opposto va revocato e in accoglimento della domanda riconvenzionale la va Controparte_3
condannata al pagamento, in favore della società della somma di € 1.103,56. Controparte_1
•SULLE SPESE GIUDIZIALI
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dalle parti, in complessivi € 1.100,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore sig. e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 331/2020, reso all'esito del Controparte_2
procedimento monitorio iscritto al n. 744/2020 R.G. del Tribunale di Enna;
- Condanna, previa compensazione dei crediti reciproci, la Controparte_3 al pagamento in favore di della somma di € 1.103,56, per le
[...] Controparte_1
ragioni indicate in parte motiva;
pagina 14 di 15 - Condanna la al pagamento in favore di Controparte_3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.100,00 oltre rimborso spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. così come per legge e se ed in quanto dovuta;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della C.T.U, già quantificate con decreto del 23.01.2024.
Enna, lì 17 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1528/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. con Controparte_1 Controparte_2
sede in Enna alla C.da Suriano s.n., (C.F. e P.IVA: ), elettivamente domiciliata in Enna P.IVA_1
Piazza Kennedy n°4, presso lo studio dell'avv. Marco Fantasia (C.F.: ), che la C.F._1
rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-Opponente-
CONTRO
, con sede legale in 75010 Miglionico - MT, Zona Controparte_3
, C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CP_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Calabretta (C.F.: Controparte_5
), presso il cui studio sito in Acireale, via Vito D'Anna n. 16 è elettivamente C.F._2
domiciliata.
-Opposta-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 1/10/2024, sostituita, nel rispetto del disposto del vigente art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, queste hanno così concluso:
- L'avv. Marco Fantasia per parte opponente “Con le presenti note il sottoscritto procuratore insiste in tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito in atti, riportandosi, in particolare, alle ultime note scritte depositate per l'udienza del 23.01.2024. Si insiste per l'ammissione della richiesta di prova testimoniale articolata con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. con il sig. CP_6
(legale rappresentante pro-tempore della per le ragioni meglio
[...] Controparte_7 illustrate in note scritte per l'udienza del 23.01.2024. Si precisano le conclusioni riportandosi a quelle spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio, sì come integrate con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c., con istanza per la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c”
- L'Avv. Paolo Calabretta per parte opposta “Con le presenti Note, si precisano le conclusioni reiterando tutte le contestazioni, deduzioni, domande, difese ed eccezioni sinora effettuate in giudizio, insistendosi, per contro, nelle proposte domande, difese ed eccezioni tutte sinora spiegate in giudizio, ivi compresa l'ammissione delle nostre richieste istruttorie.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 14.12.2020, la società CP_1
ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 331/2020, reso all'esito del procedimento monitorio
[...]
iscritto al n. 744/2020 R.G. del Tribunale di Enna, con cui la ha Controparte_3
ottenuto un'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 7.856,95, di cui € 6.339,85 per sorte capitale, derivante dalla fattura n. 221 del 28.3.2017, € 1.477,10 per interessi moratori ed € 40,00 per spese stragiudiziali, oltre ulteriori interessi al tasso moratorio maturati e maturandi dal 29.5.2020 fino al soddisfo.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo l'odierna opponente ha proposto opposizione, non contestando la sussistenza del credito ma rappresentando di essere a sua volta creditrice dell'odierna opposta per somme superiori a quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto, proponendo a tal fine relativa domanda riconvenzionale per il pagamento della differenza residua, derivante dalla compensazione dei reciproci rapporti di debito-credito tra le parti.
pagina 2 di 15 Nello specifico, parte opponente ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della società opposta al pagamento in proprio favore di una serie di somme, spettanti alla stessa in virtù del rapporto di agenzia stipulato il 14.10.2016, con scadenza il 30 marzo 2017, tra la Cooperativa opposta e Controparte_1
per la vendita di serramenti, porte, scuri e persiane nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Enna,
Caltanissetta e Agrigento.
L'opponente ha rappresentato che, già nel giugno 2017, aveva formalmente sollecitato l'invio degli estratti conto provigionali, invitando, inoltre, l'opposta a regolarizzare i rapporti dare–avere in vista proprio della scadenza al 30.6.2017 della fattura n. 221, posta alla base del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Raggiunta dal provvedimento monitorio, la Società ha dunque sollevato Controparte_1
eccezione di compensazione dell'importo ingiunto con le somme ad essa dovute a titolo di provvigione, sommariamente liquidate dalla stessa, atteso il mancato invio da parte del preponente degli estratti conto provigionali, con le fatture n. 3 del 20.1.2018 e n. 27 dell'8.11.2019, di importo lordo pari, rispettivamente, ad € 2.333,21 ed € 4.880,00, per complessivi € 7.213,21 ( cfr. all. 7 e 8 atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Tanto premesso, parte opponente ha dunque chiesto di “• Revocare, annullare o con qualsiasi altra formula privare di effetto il Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni suesposte e, per l'effetto, accertare e dichiarare la compensazione tra il credito azionato dall'opposta e il credito vantato dalla
Società opponente e, in ogni caso, dire e dichiarare che nulla è dovuto dalla Società opponente all'opposta; • Inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla Società opponente e , per
l'effetto , condannare l'opposta al pagamento della residua somma dalla medesima dovuta alla Società opponente a titolo di provvigioni per l'intercorso rapporto di agenzia e a titolo di interessi moratori al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi, con le decorrenze sopra indicate, pari ad €
965,52, ovvero pari alla maggiore o minore somma che sarà oggetto di accertamento;
”.
In data 14 dicembre 2020, si è costituita in giudizio la contestando Controparte_3 quanto sostenuto da controparte in seno all'atto introduttivo del presente giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'odierna opposizione attesa la violazione del termine previsto ex art. 641, comma I°, c.p.c.; nel merito ha dedotto la mancata contestazione del credito nella fase stragiudiziale, rilevando a tal fine che “a fronte dei molteplici solleciti di pagamento di parte
pagina 3 di 15 ricorrente, …..con le quali si diffidava controparte al pagamento dell'intera somma poi richiesta in ricorso, controparte non ha mai negato né l'an né il quantum dell'importo dovuto, ma meramente eccepito l'esistenza di un asserito controcredito” ( cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Con riferimento alla domanda riconvenzionale dell'opponente, parte opposta ha eccepito preliminarmente l'incompetenza dell'adito tribunale, atteso che con la lettera di incarico del
14/10/2016 (all. D comparsa di costituzione e risposta) le parti avevano indicato come foro competente quello di Matera;
nel merito, l'odierna parte opposta ha rappresentato che le somme dovute a titolo di provvigione non potessero essere oggetto di compensazione non essendo il credito né certo, né liquido, né di pronta e facile liquidazione, avendo, peraltro, la stessa opposta emesso le fatture n. 3 del
20.1.2018 e n. 27 del giorno 8.11.2019, di importo lordo pari, rispettivamente, ad € 2.333,21 ed €
4.880,00, per complessivi € 7.213,21, a titolo di mero acconto su eventuali ulteriori somme da conteggiarsi.
Inoltre, sempre con riferimento alle provvigioni spettanti alla società parte opposta Controparte_1 ha rappresentato che “la somma dovuta all'opponente per l'attività espletata è complessivamente pari ad euro 2.617,81 come da prospetto riepilogativo e solo per gli ordini comminati nel periodo
14/10/2016 – 30/03/2017, come previsto dalla lettera d'incarico per segnalazione lavori.” (cfr. pag.
17-18 comparsa di costituzione e risposta).
Tanto premesso, la ha chiesto di “rigettare integralmente Controparte_3
l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando l'opposto D.I. Si chiede, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del D. I. opposto, ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e ricorrendone, comunque, i presupposti di legge. In subordine, nel merito della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente: Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza per territorio e conseguentemente dichiarare la competenza del Tribunale di Matera come sopra esposto. Nel merito, dichiarare la debenza delle somme ingiunte, al netto del suindicato importo complessivo di euro
2.617,81 dovuto alla a titolo di provvigione per l'attività espletata.”. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 10.06.2021, il Giudice istruttore ha concesso ai sensi dell'art. 648 c.p.c, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, attesa la mancata contestazione da parte dell'opponente in ordine al rapporto sostanziale posto a fondamento del procedimento monitorio;
pagina 4 di 15 unitamente alla provvisoria esecuzione, il Giudice Istruttore, in accoglimento della richiesta delle parti ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del giorno
8.02.2022.
Depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice Istruttore, con ordinanza del
09.02.2022, adottata all'esito dell'udienza del giorno 8.02.2022, ha rigettato le richieste di prove testimoniali articolate dalle parti, formulando, inoltre, una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., a tenore della quale, previa compensazione integrale delle spese di lite, l'opponente avrebbe dovuto pagare, in favore dell'opposta la Controparte_1 Controparte_3 complessiva somma di € 3.000,00.
All'esito della mancata adesione di parte opponente alla predetta proposta conciliativa, il Giudice
Istruttore con ordinanza del 26.08.2022, adottata all'esito dell'udienza del 28.06.2022, ritenuta la necessità di acquisire agli atti del processo la documentazione necessaria al fine di verificare l'importo delle provvigioni spettanti all'opponente, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., ha ordinato all'opposta di esibire in giudizio “ 1) contratti di vendita dalla stessa conclusi nel periodo 14.10.2016 – 30.3.2017 nelle zone di esclusiva della Società opponente (Messina, Catania, Siracusa, Enna, Caltanissetta e
Agrigento e relative province); 2) fatture relative ai predetti contratti, con la precisazione che vengano prodotte sia le fatture di acconto che le successive di saldo, anche se emesse in data successiva alla cessazione del contratto di agenzia;
3) libri contabili relativi al medesimo periodo, bolle di consegna della merce ed ogni altro documento utile a verificare l'importo delle provvigioni spettanti”, rinviando per il prosieguo dell'istruttoria all'udienza del giorno 21.03.2023.
Con ordinanza del 23.03.2023, resa in esito all'udienza predetta, il Giudice Istruttore, all'esito del deposito ex art. 210 c.p.c. della relativa documentazione, ha ritenuto, al fine di valutare la fondatezza delle reciproche domande delle parti, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal fine il dott. . Persona_1
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio e intervenuta medio tempore la sostituzione del procuratore di parte opponente, all'udienza del giorno 1.10.2024, il Giudice con ordinanza del 31.10.2024 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, in seguito depositata da entrambe le parti.
***
pagina 5 di 15 Preliminarmente si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c, non è affatto tenuto a esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse", potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Sul punto si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116,
c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi la fondatezza della proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere accolta nei termini di cui alla motivazione che segue.
Ai fini del decisum è necessario analizzare le eccezioni preliminari sollevate da parte opposta nel corso del giudizio.
SULLA INAMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA OPPOSIZIONE
Parte opposta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'odierna opposizione in quanto proposta oltre il termine previsto dall'art. 641, comma I°, c.p.c. rilevando a tal fine che “parte ingiunta
pagina 6 di 15 ha provveduto alla notifica via pec dell'atto di opposizione (doc. B) solo in data 14 Dicembre 2020 e cioè al 42^ giorno decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 02 Novembre
2020”.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Invero, a mente dell'art. 155 co. 4 cpc: "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"; il comma quinto dello stesso articolo prevede: "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata di sabato", questa disciplina si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito (cfr. Cass.
2016\23375;2021\21925); alla luce della superiore considerazione deve rilevarsi la tempestività della proposta opposizione, peraltro correttamente iscritta a ruolo nei 5 giorni successivi, nella specie il
14.12.2020.
• SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
Con ulteriore motivo di censura, parte opposta lamenta l'incompetenza del giudice adito con riferimento alla domanda riconvenzionale concernente l'asserito controcredito derivante dalle provvigioni dovute in forza del contratto di agenzia concluso tra le parti.
A tal fine, parte opposta ha rilevato che in seno alla lettera di incarico del 14/10/2016 (all. D comparsa di costituzione e risposta), le parti avevano individuato come foro competente, per eventuali controversie concernenti l'incarico, il Foro di Matera.
L'eccezione non merita accoglimento.
Invero, sul punto giova rilevare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, purché non si determini uno spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale che renda opportuna la celebrazione del simultaneus processus.
pagina 7 di 15 Nel caso di specie, la società odierna opponente, ha eccepito in compensazione un Controparte_1
proprio credito di importo superiore a quello oggetto di ingiunzione e formulato domanda riconvenzionale per la differenza;
considerato che
nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'art. 645 c.p.c. attribuisce all'Ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto una competenza avente carattere funzionale ed inderogabile, e che la proposta domanda riconvenzionale non eccede, nel caso de quo, i limiti di valore della competenza del giudice adito,
l'eccezione di incompetenza, proposta dall'opposta, risulta essere del tutto destituita di fondamento.
A sostegno di tale conclusione depone inoltre il granitico orientamento della Suprema Corte, espresso da ultimo nella sentenza del 18/12/2024, n. 33203 a tenore del quale “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione
d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti” ( in senso conforme si vedano Cass. Civ., n. 5817 del 2024, Cass. Civ., n. 20713 del 2023, Cass. Civ., n. 16284 del 2019,
Cass. Civ., n. 1838 del 2018), considerato che nel caso di specie il foro di Matera non era stato qualificato come foro esclusivo, l'eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale sollevata dall'odierna opposta risulta del tutto destituita di fondamento.
• SULL'INAMMISSIBILITA' DELLA COMPENSAZIONE
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, parte opposta ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'eccepita compensazione non essendo il controcredito vantato dall'opponente certo, liquido ed esigibile.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Invero, in tema di compensazione è necessario preliminarmente distinguere tra compensazione legale e giudiziale.
La prima si realizza tra due debiti che abbiano un determinato oggetto e che presentino i requisiti della liquidità ed esigibilità, la seconda viene in rilievo allorquando il debito opposto in compensazione non sia liquido ma possa essere liquidato facilmente e prontamente;
in tal caso in sede giudiziale può essere pagina 8 di 15 dichiarata la compensazione entro i limiti quantitativi in cui il debito si ritenga esistente (cfr. Cass. n.
23924/2024; Cass. n. 4073/1998; Cass. n. 1536/1985), conclusione da ultimo ripresa dalla Suprema
Corte Cassazione civile sez. II, 05/09/2024, (ud. 12/06/2024, dep. 05/09/2024), n. 23924 a tenore della quale “Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, l'art. 1243 cod. civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia
l'esigibilità e la liquidità che, inclusiva del requisito della certezza, va a ricadere sull'oggetto della prestazione, sostanziandosi nella determinazione del credito in base al titolo (Cass., Sez. U,
15/11/2016, n. 23225). In presenza di tutti e tre i suddetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta, dichiarando estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o sospendendo cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione, diversamente da quanto accade se il credito è controverso, non potendo in tal caso pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (Cass., Sez. U, 15/11/2016, n. 23225).
Nel caso a mani, occorre rilevare che la carenza della liquidità del credito vantato da parte opponente deriva dalla mancata consegna da parte dell'opposta degli estratti conto delle provvigioni, in violazione di quanto disposto dall'art. 1749 c.c. comma II, che in tema di obblighi del preponente, dispone che “Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente”.
A ciò si aggiunga che l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 303/1991 art. 2, ha riconosciuto il diritto dell'agente a che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, pertanto non può essere imputabile all'opponente la carenza di precisi dati quantitativi, derivando tale mancanza proprio dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente (si veda sul punto ex multis Cass. n. 18586/2007; Cass. n. 14968/2011).
pagina 9 di 15 Da ciò consegue che in caso di mancato assolvimento da parte del preponente dell'obbligo contrattuale concernente l'invio degli estratti conto provvisionali, deve ritenersi che non è imputabile all'agente la carenza di indicazione dei dati relativi alla quantificazione del proprio credito, derivando quest'ultima dall'inadempimento dell'obbligo contrattuale di informazione posto a carico del preponente.
Nel caso di specie, acquisita agli atti la predetta documentazione, a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è stato possibile liquidare facilmente e prontamente l'esatta entità del credito.
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Esaminate, le diverse questioni preliminari sollevate dall'opposta, e passando all'esame del merito della controversia, deve rilevarsi la fondatezza dell'odierna opposizione.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n.
3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Orbene, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il pagina 10 di 15 relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nella fattispecie a mani, il credito vantato dalla deriva dal mancato Controparte_3
pagamento della fattura n. 221 del 28.3.2017 di complessivi € 6.339,85, emessa nei confronti della società che in qualità di cliente dell'opposta aveva acquistato degli infissi. Controparte_1
Dall'istruttoria espletata e per stessa ammissione di parte opponente, è incontestata la fornitura di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, così come il mancato pagamento da parte dell'opponente.
Orbene, in base ai conteggi effettuati dal nominato consulente, dott. , il credito Persona_1
vantato dalla oggetto della fattura n. 221 del 28.3.2017 di Controparte_3 complessivi € 6.339,85, ammonterebbe complessivamente ad € 9.467,13, di cui € 6.339,85 importo totale fattura, ed € 3.127,28 per interessi legali di mora calcolati dalla scadenza del pagamento alla data del 30.6.2023.
Ebbene, parte opponente, raggiunta dal decreto ingiuntivo, pur riconoscendo il credito avversario, ha eccepito in compensazione un controcredito maturato nei confronti della società cooperativa a titolo di provvigioni (art. 1748 c.c.), di importo superiore al quantum ingiunto con il decreto ingiuntivo oggi opposto.
A tal fine, ha rappresentato che in data 14.10.2016 le parti avevano stipulato un contratto di agenzia, con scadenza il 30 marzo 2017, per la vendita di serramenti, porte, scuri e persiane nelle province di
Messina, Catania, Siracusa, Enna, Caltanissetta e Agrigento.
Giunto il contratto alla sua naturale scadenza, parte opponente ha insistito affinché l'opposta, nel rispetto delle disposizioni codicistiche ex artt. 1748 c.c. e 1749 c.c., inviasse gli estratti conto provigionali, in seguito trasmessi dalla solo in data 11 e 16 maggio Controparte_3
2017 ma contestati da parte opponente in quanto incompleti.
pagina 11 di 15 Parte opponente ha depositato agli atti comunicazione mail in cui rappresentava alla
[...]
“Vi ricordo che ad oggi non ho ricevuto gli estratti conto completi da ottobre Controparte_3
2016 ad oggi. Prima di fine giugno vi prego regolarizzare il tutto per compensare fattura n. 221 in scadenza” ( cfr. all. 6 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), la Società opponente ha dunque formalmente sollecitato l'invio degli estratti conto provigionali completi dall'inizio del rapporto, rappresentando la necessità di regolarizzare i rapporti dare – avere proprio in vista della scadenza fissata al 30.6.2017 della Fattura n. 221 prodotta dalla posta alla base del CP_3
successivo ricorso monitorio.
Attesa la perdurante inerzia della Cooperativa opposta, la Società opponente sulla base dei dati parziali in suo possesso ha eseguito un calcolo sommario sulla base dei quali ha emesso relative fatture (cfr. all.
7 e 8 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo); sollecitandone il pagamento come da documentazione versata in atti (cfr. docc. 9, 10, 11 e 12 allegati atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Orbene, in ordine all'esatta quantificazione del controcredito vantato in compensazione dall'odierna opponente, all'esito del deposito ex art. 210 c.p.c. della documentazione richiesta con l'ordinanza del
26.08.2022, il nominato CTU ha, in forza degli ordini e delle fatture prodotte in atti, determinato preliminarmente le provvigioni spettanti all'opponente, con riferimento al periodo di vigenza del contratto di agenzia (14.10.2016 – 30.3.2017), quantificandole in € 5.794,75 (IVA inclusa), cui sommare gli interessi legali di mora, maturati alla data del 30.06.2023, atteso l'intervenuto deposito della CTU in data 24.07.2023, pari ad € 2.929,69, e dunque complessivamente, il CTU ha quantificato il credito della società per il periodo di vigenza del contratto in € 8.724,44. Controparte_1
La conclusione del CTU, priva di vizi logici e pienamente condivisa da questo Giudicante, correttamente non ha tenuto conto del mandato conferito in data 3.01.2017 al sig. , al Persona_2 quale erano state assegnate dall'opposta le province di Messina e Catania, nonostante la vigenza del contratto in esclusiva con comprensivo proprio di quelle zone. Controparte_1
Sul punto, il C.T.U. ha puntualmente rilevato che, ferma la possibilità della di ridurre CP_8
unilateralmente la zona, la susseguente variazione, per essere efficace, necessita, ai sensi dell'art. 3 dell'AEC, della ricezione della comunicazione da parte dell'agente, nel caso di specie non allegata agli atti (cfr. pag. 23 della C.T.U.).
pagina 12 di 15 Ulteriore questione sulla quale le parti hanno lungamente dedotto concerne il quantum delle provvigioni con riferimento al semestre successivo alla conclusione del contratto.
Sul punto giova richiamare l'art. 5 dell'AEC, che nel richiamare l'art. 1748 c.c., specifica “L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta;
in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti;
a tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell'arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato”.
Ebbene, nel caso di specie manca agli atti la relazione con cui la società all'esito Controparte_1
della conclusione del contratto di agenzia, avrebbe dovuto relazionare dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuta cessazione del contratto di agenzia.
Orbene, considerato che gli ordini effettuati nel semestre successivo provengono esclusivamente dalla società ( cfr. pag. 28 consulenza tecnica d'ufficio), operante nella provincia di Controparte_7
Messina, zona assegnata a far data dal gennaio 2017 all'agente ; ritenuto, inoltre che la Persona_2 predetta società compare già tra i clienti dell'opponente in fase di vigenza del contratto di agenzia
(14.10.2016 – 30.3.2017), e che tuttavia in violazione dell'art. 5 dell'AEC, l'opponente non ha depositato agli atti la relazione dettagliata con cui avrebbe dovuto informare il preponente delle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia, questo Giudicante ritiene equo riconoscere all'opponente le provvigioni per il semestre successivo alla conclusione del contratto nella misura del 50%, con la conseguenza che, come indicato dal CTU, vanno riconosciute alla società € 1.433,42 (IVA inclusa), cui sommare gli Controparte_1
pagina 13 di 15 interessi legali di mora, maturati alla data del 30.06.2023 e pari a € 671,32, e dunque complessivamente
€ 1.846,25.
Avremo dunque che il credito della società nella vigenza del contratto di Controparte_1
agenzia, dal 14.10.2016 al 30.3.2017, ammonta ad € 8.724,44, mentre per il semestre successivo è quantificato dal CTU in € 1.846,25.
Alla predetta somma, operata la compensazione giudiziale tra le poste di dare -avere sussistenti tra le parti, bisogna sottrarre il credito vantato dalla pari ad € 9.467,13; Controparte_3
pertanto, conclusivamente, risulta a favore della società un credito pari ad € 1.103,56. Controparte_1
Alla luce, dunque, dell'intervenuta compensazione giudiziale, il decreto ingiuntivo oggi opposto va revocato e in accoglimento della domanda riconvenzionale la va Controparte_3
condannata al pagamento, in favore della società della somma di € 1.103,56. Controparte_1
•SULLE SPESE GIUDIZIALI
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dalle parti, in complessivi € 1.100,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore sig. e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 331/2020, reso all'esito del Controparte_2
procedimento monitorio iscritto al n. 744/2020 R.G. del Tribunale di Enna;
- Condanna, previa compensazione dei crediti reciproci, la Controparte_3 al pagamento in favore di della somma di € 1.103,56, per le
[...] Controparte_1
ragioni indicate in parte motiva;
pagina 14 di 15 - Condanna la al pagamento in favore di Controparte_3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.100,00 oltre rimborso spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. così come per legge e se ed in quanto dovuta;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della C.T.U, già quantificate con decreto del 23.01.2024.
Enna, lì 17 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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