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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3024/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTÀ SULLA FIGLIA Pt_1
MINORE ), Persona_1 C.F._1
), procedimento riunito n. 3025/2021 R.G. Parte_2 C.F._2
), procedimento riunito n. 3026/2021 R.G. Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'avv. DE MARCHI GIULIO, elettivamente domiciliati in STRADA DEL
CONSERVATORIO 33 PARMA, presso lo studio dell'avv. DE MARCHI GIULIO
- ATTORI -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. CORBO' Controparte_1 P.IVA_1
FILIPPO MARIA, domiciliata in CANCELLERIA
-CONVENUTO –
) Controparte_2 C.F._4
- CONVENUTO CONTUMACE –
E c o n l' i n t e r v e n t o d i
), con il patrocinio dell'avv. COPELLI Controparte_3 C.F._5
ALBERTA, elettivamente domiciliata in B.GO DELLA SALNITRARA 3 PARMA, presso lo studio dell'avv. COPELLI ALBERTA
- INTERVENUTO -
Causa Civile iscritta al 3024/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, Controparte_4 Persona_1
nonché e , con distinti atti di citazione, hanno
[...] Parte_2 Parte_3
convenuto in giudizio e per sentirli condannare, in Controparte_5 Controparte_1
solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a seguito del sinistro occorso in data 02.03.2019, nel quale ha perso la vita il loro congiunto, . Persona_2
Nel primo procedimento instaurato, al quale sono stati riuniti gli altri due, infine, è intervenuto
, figlio della sorella della vittima, , chiedendo la condanna dei Controparte_3 Parte_2
resistenti per i danni dallo stesso sofferti per la perdita dello zio.
In particolare, , quale figlio della vittima, ha quantificato i danni da lui subiti Controparte_4
nella somma complessiva di euro 307.739,49 così composta: euro 250.000,00, per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
euro 40.434,00, per danno biologico, pari al 15%, somma maggiorata del 30%, ovvero di euro 12.130,20, per la personalizzazione del danno biologico;
euro 5.175,29, per danno patrimoniale, da spese documentate.
Il ha dato atto del già intervenuto pagamento, da parte della Compagnia, in data P_
26.02.2020, della somma di euro 165.960,00, trattenuta dall'attore a titolo di acconto, e, pertanto, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido, a versare la differenza, pari ad euro 141.779,49, ridotta, in sede di precisazione delle conclusioni, all'esito della Ctu medico-legale, alla somma di euro 128.929,29.
Il inoltre, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido, a versare, per i danni subiti da P_
, nipote minorenne della vittima, la complessiva somma di euro 50.000,00, per Persona_1
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
, sorella della vittima, ha quantificato i danni dalla stessa subiti nella Parte_2
complessiva somma di euro 118.763,95, così composta: euro 25.651,00, per danno biologico permanente, pari al 12%, maggiorata del 25%, ovvero di euro 6.412,75, per la personalizzazione in conseguenza della gravità della perdita;
euro 85.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale;
euro 1.700,20, per danno patrimoniale.
La ha dato atto del già intervenuto pagamento della somma di euro 24.020,00, da parte P_
della Compagnia, in data 24.02.2020, e, pertanto, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al versamento della differenza, pari ad euro 94.743,75, ridotta, in sede di precisazione delle conclusioni, all'esito della Ctu medico-legale, alla somma di euro 72.196,00. , nipote della vittima, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al Parte_3
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato nella somma di euro
50.000,00.
Infine, l'intervenuto, , nipote della vittima ex sorore ( ), ha Controparte_3 Parte_2
chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al versamento della somma di euro 80.000,00, per il medesimo tipo di danno.
Gli attori ed il terzo intervenuto, infine, hanno chiesto la rivalutazione monetaria, gli interessi legali, dal dì del dovuto al saldo, e la rifusine delle spese processuali.
si è costituita nei tre giudizi, poi riuniti, senza nulla eccepire in punto Controparte_6 all'an debeatur, ma sostenendo di avere integralmente risarcito i danni subiti da P_
, con il versamento dell'importo di euro 165.960,00, e quelli subiti da ,
[...] Parte_2
col versamento dell'importo di euro 24.020,00, e non riconoscendo alcun risarcimento in favore dei nipoti, , e , per assenza dei presupposti per il Persona_1 Parte_3 Controparte_3
riconoscimento di un danno da perdita del rapporto parentale.
A parere di questo giudicante, le domande proposte da , anche nell'interesse di Controparte_4
, da e da , vanno accolte, mentre la domanda Persona_1 Parte_3 Parte_2
dell'intervenuto, , deve essere respinta, per le ragioni che seguono. Controparte_3
Nessuna contestazione è stata sollevata dalla Compagnia convenuta con riguardo alla dinamica dell'incidente stradale, in cui è rimasto vittima , ed all'esclusiva responsabilità di Persona_2
nella causazione del decesso. Non vi è dubbio, quindi, che i convenuti debbano Controparte_2
rispondere, in solido tra loro, a titolo di responsabilità extracontrattuale, dei danni causati dalla colposa condotta di guida dell' CP_2
La controversia, pertanto, verte unicamente sul quantum debeatur.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, formulata da tutti gli attori e dall'intervenuto, si osserva quanto segue.
La liquidazione deve avvenire secondo i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 26140/2023):
- tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sia sotto il profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, che sotto quello relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita, destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita;
- la prova può essere fornita dalla vittima dell'illecito anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza;
- in particolare, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello, ma, si ritiene, anche nonno e nipote in linea retta), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano, essendo sempre possibile, per il convenuto, dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite;
- spetta, in ogni caso, al giudice verificare, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, se la perdita del congiunto abbia avuto anche riflessi “in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita”;
- quanto ai rapporti parentali di più lontana configurazione formale, è onere della vittima dimostrarne la consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale;
- non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale, inteso nel suo aspetto dinamico-relazionale.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che soddisfi tali principi la tabella a punti, elaborata dal
Tribunale di Milano (per l'anno 2024) per i parenti di 1° e 2° grado, che fa ricorso ad una serie di criteri presuntivi orientativi, tali da consentire, al giudice, la liquidazione equitativa di tale voce di danno, in particolare: età della vittima;
età del congiunto;
grado di parentela;
esistenza, o meno, di un rapporto di convivenza;
sopravvivenza, o meno, di uno o più congiunti, unitamente al meccanismo di graduazione, sempre a punti, del livello di intensità e di qualità del vincolo parentale, in concreto allegato e provato dal danneggiato.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'età che aveva al momento del decesso (anni Persona_2
75), dell'età, del grado di parentela e dell'intensità del vincolo di ciascuno dei familiari interessati, del numero complessivo di essi (cinque) e del fatto che nessuno di loro era convivente con la vittima, si ritiene congruo procedere alla liquidazione equitativa della voce di danno non patrimoniale, a favore di ciascun avente diritto, nelle somme attualizzate di seguito esposte.
Per quanto riguarda il figlio della vittima, , si ritiene congrua la somma Controparte_4
attualizzata di euro 183.817,00 (punto base euro 3.911,00), considerato il punteggio attribuibile all'età del suddetto congiunto al momento del sinistro (anni 50, punti venti), quello correlato all'età della vittima (punti dodici), ed un punteggio, per l'intensità del rapporto parentale anche sul piano dinamico relazionale, pari ad un valore (medio) di quindici punti.
A tale ultimo proposito, mentre, per i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sopra esposti, la sofferenza del familiare superstite va presunta in considerazione dello stretto legame parentale di norma esistente tra padre e figlio, si ritiene che, nel caso di specie, il suddetto familiare abbia, altresì, fornito prova di avere mantenuto, col padre, nel corso della propria vita, uno stretto legame relazionale, ricostruito dal Ctu e non contestato da controparte, sia sul piano lavorativo che sotto il profilo del forte sostegno psicologico del padre, conseguente al doloroso vissuto del figlio
(da ultimo, “Durante la malattia della moglie - malattia neoplastica iniziata nel 2018 - il padre fu per lui di appoggio e di sostegno”, v. Ctu).
Per quanto riguarda la nipote della vittima, , si ritiene congruo liquidare la somma Persona_1
attualizzata di euro 64.524,00 (punto base euro 1.698,00), considerato il punteggio attribuibile all'età della stessa al momento del sinistro (anni 14, punti venti), quello riferibile all'età della vittima (punti otto) ed un punteggio per l'intensità del rapporto parentale pari a dieci.
A tale ultimo proposito, si ritiene, infatti, che mentre, per quanto riguarda la prova della sofferenza del familiare superstite, valgono le considerazioni già svolte con riferimento a , Controparte_4
che possono essere estese al rapporto nipote-nonno, si ritiene che, anche nel confronti della nipote, possa ritenersi provata, in via presuntiva, la permanenza di uno stretto legame relazionale col nonno, tenuto conto della maggior bisogno dello stesso come figura di riferimento, normalmente riscontrabile nell'età adolescenziale, ma verosimilmente presumibile soprattutto a causa della grave malattia della madre, manifestatasi nell'anno precedente il decesso del nonno.
Per quanto riguarda l'altra nipote della vittima, , sorella di si ritiene Parte_3 Per_1
congruo liquidare la somma attualizzata di euro 54.336,00 (punto base euro 1.698,00), considerando il punteggio di venti, per l'età della stessa al momento del sinistro (anni 20, punti ventotto), quello di otto, per l'età della vittima ed il punteggio di quattro, quanto all'intensità del rapporto.
A tale ultimo proposito, si ritiene congruo il suddetto punteggio, considerato che la parte ha allegato, quale conseguenza del decesso del nonno, uno stato di prostrazione psico-fisica, che si può certamente presumere in ragione dello stretto rapporto parentale, della giovane età della nipote e della grave situazione familiare della stessa (malattia della madre), sopra descritta.
Per quanto riguarda la sorella della vittima, , si ritiene congruo liquidare la Parte_2
somma attualizzata di euro 56.034,00 (punto base euro 1.698,00), in considerazione del punteggio applicabile per l'età della stessa al momento del sinistro (anni 63, punti dieci), di quello correlato all'età della vittima (punti otto), ed applicando un punteggio per l'intensità del rapporto parentale pari al valore medio di quindici.
A tale ultimo proposito, mentre, ancora una volta, valgono le considerazioni precedenti, per quanto riguarda la prova della sofferenza della sorella superstite, si ritiene che, nel caso di specie, il suddetto familiare abbia, altresì, fornito prova presuntiva di avere mantenuto, col fratello, nel corso della propria vita, uno stretto legame anche sul piano dinamico relazionale, così come ricostruito dal
Ctu, e non contestato da controparte, tenuto conto che la “si è trovata ad affrontare P_
diversi lutti (genitori e separazione dal marito), vissuti come abbandoni ma sempre alleviati dalla presenza del fratello, persona vicariante un ruolo genitoriale e nel tempo una sorta di compagno di vita”.
Al contrario, si ritiene che tale tipologia di danno non possa essere liquidata al nipote,
[...]
, sulla base delle tabelle suddette, trattandosi di parente di terzo grado. CP_3
Tuttavia, poiché, secondo i principi sopra enunciati, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale può essere riconosciuto anche al titolare di un vincolo parentale più lontano, purché provi la consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale con la vittima, si ritiene che, nel caso di specie, il nipote non abbia fornito la suddetta prova.
Egli, infatti, che all'epoca dell'incidente aveva ormai 46 anni, ha allegato l'esistenza di un legame affettivo con la vittima più che altro derivante da una frequentazione giovanile della stessa, che trova riscontro nella documentazione fotografica prodotta, mentre, al contrario, non ha assolto all'onere probatorio con riguardo alla permanenza di un legame affettivo apprezzabile, a fini risarcitori, nel periodo più prossimo al decesso della vittima, formulando capitoli di prova testimoniale inammissibili, in quanto generici, in particolare sotto il profilo temporale.
Si ritiene, pertanto, che la domanda formulata dallo stesso debba essere rigettata.
Con riguardo alle domande di risarcimento del danno biologico permanente, formulate da P_
e , si osserva quanto segue.
[...] Parte_2
La Ctu medico-legale, le cui specifiche motivazioni, in quanto prive di vizi logici ed argomentativi ed in quanto condivise dai consulenti tecnici di parte, qui si richiamano integralmente, ha valutato: con riguardo a , che “lo stato attuale può corrispondere ad una diagnosi Controparte_4
categoriale (in riferimento al modello diagnostico categoriale del DSM-III e successive revisioni, da ultima DSM-5) di Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, cronico, il cui livello di sofferenza indotta al soggetto è aumentato dal perdurare di sentimenti di rabbia e ingiustizia, che ostacolano l'elaborazione del lutto. Il complessivo livello di gravità va collocato nel range superiore di “moderato” (in una scala che vada da lieve a moderato a grave)”; che, quindi, i postumi accertati sula persona di , configurano un danno biologico Controparte_4
permanente valutabile nella misura del 11%; con riguardo a , che “il quadro clinico attuale può corrispondere ad una Parte_2
diagnosi categoriale (in riferimento al modello diagnostico categoriale del DSM-III e successive revisioni, da ultima DSM-5) di Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, cronico, il cui livello di gravità va collocato nel range “lieve” (in una scala che vada da lieve a moderato a grave)”; che, quindi, i postumi accertati sulla persona di configurano un danno Parte_2
biologico permanente valutabile nella misura del 5%. Alla luce di quanto sopra, sulla base le tabelle del Tribunale di Milano, per l'anno 2024, si ritiene equo liquidare, ai suddetti attori, tenuto conto dell'età che avevano al momento del sinistro, le seguenti somme attualizzate:
a (anni 51), euro 22.544,00 (punto base euro 2.732,57); Controparte_4
a (anni 63), euro 6.009,00 (punto base euro 1.741,60). Parte_2
Quanto alle richieste di aumento per la personalizzazione, si osserva quanto segue.
Le tabelle di Milano prevedono aumenti che tengano conto sia della c.d. “sofferenza soggettiva”, concetto che, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve intendersi riferito alla sofferenza interiore ed al sentimento di afflizione (cd danno morale), in contrapposizione al danno dinamico relazionale del soggetto leso (v. pg. 63 Osservatorio del Tribunale di Milano, anno
2024), sia della presenza “di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento”, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14364/2019; n. 7513/2018).
Solo qualora il danneggiato alleghi e provi circostanze peculiari e specifiche, cioè diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, potrà darsi ingresso ad accertamento medico-legale sulle circostanze personalizzanti dedotte (pg. 65
Osservatorio cit.).
Alla luce dei principi sopra esposti, nel caso di specie, mentre l'aumento per la sofferenza soggettiva non potrebbe essere riconosciuto (e non è stato chiesto), essendo un'inammissibile duplicazione del danno morale, perché già ricompreso nel danno da perdita del rapporto parentale, si ritiene che, in assenza di una positiva valutazione di carattere medico-legale, non ricorrano, altresì, con riferimento ad entrambe le parti attrici, i presupposti per la personalizzazione del danno.
Alla luce di quanto sopra, dalla somma complessiva attualizzata di euro 206.361,00 (= 183.817,00 +
22.544,00), riconosciuta a quale risarcimento del danno non patrimoniale, deve Controparte_4
essere detratta la somma di euro 194.671,08, pari alla rivalutazione monetaria, alla data di pubblicazione della sentenza, dell'acconto di euro 165.960,00 26.02.2020. Parte_4
Ne consegue che i convenuti debbono essere condannati, in solido al pagamento, a P_
, della residua somma di euro 11.690,00, oltre, sulla somma devalutata e rivalutata
[...]
annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Dalla somma complessiva attualizzata di euro 62.043,00 (= 56.034,00 + 6.009,00), riconosciuta a quale risarcimento del danno non patrimoniale, deve essere detratta la somma Parte_2
di euro 28.175,46, pari alla rivalutazione monetaria, alla data di pubblicazione della sentenza, dell'acconto di euro 24.020,00, già percepito in data 24.02.2020. Ne consegue che i convenuti debbono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, a
, della residua somma di euro 33.867,54, oltre, sulla somma devalutata e Parte_2
rivalutata annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Infine, vanno accolte le domande risarcitorie formulate da e Controparte_4 Parte_2
, aventi ad oggetto il danno patrimoniale rispettivamente per complessivi euro 5.175,00
[...]
(docc. 16-19) ed euro 1.700,20 (docc. 14 e 15), perché riguardanti spese inerenti e documentalmente provate.
Su tali somme vanno riconosciute la rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulle somme annualmente rivalutate, gli interessi legali dalla medesima data al saldo.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento delle domande proposte da , anche quale esercente la potestà Controparte_4
genitoriale sulla figlia minore, , da e da , Persona_1 Parte_3 Parte_2
dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'incidente stradale del Controparte_2
02.03.2019, nel quale è deceduto;
Persona_2
per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, per il titolo di cui alla parte motiva, a risarcire i danni non patrimoniali, che liquida in via equitativa, a favore: di , nella somma attualizzata di euro 64.524,00; Persona_1
di , nella somma attualizzata di euro 54.336,00, Parte_3
oltre, per entrambe, sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo;
dichiara tenuti e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_1
pro tempore, per il titolo di cui alla parte motiva, a risarcire i danni non patrimoniali, che liquida in via equitativa, a favore di:
, nella somma complessiva attualizzata di euro 206.361,00, di cui euro Controparte_4
183.817,00 per danno da perdita del rapporto parentale ed euro 22.544,00 per danno biologico permanente;
, nella somma complessiva attualizzata di euro 62.043,00, di cui 56.034,00 per Parte_2
danno da perdita del rapporto parentale ed euro 6.009,00, per danno biologico permanente;
dato atto che, in data 26.02.2020, ha percepito l'acconto di euro 165.960,00 e Controparte_7
che tale somma corrisponde all'importo rivalutato, alla data della sentenza, di euro 194.671,08, dato, altresì, atto che, in data 24.02.2020, ha percepito l'acconto di euro Parte_2
24.020,00 e che tale somma corrisponde all'importo rivalutato, alla data della sentenza, di euro
28.175,46, condanna i convenuti, in solido tra loro, a versare:
a la residua somma di euro 11.690,00; Controparte_4
a la residua somma di euro 33.867,54 Parte_2
oltre, per entrambi, sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo;
infine, dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da e , che liquida, rispettivamente, in Controparte_4 Parte_2
complessivi euro 5.175,00 ed euro 1.700,20, oltre, per entrambi, a rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza, ed interessi legali, dalla medesima data al saldo.
Respinge la domanda proposta da . Controparte_3
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali degli attori, che liquida in complessivi euro 14.103,00, per onorari, ed euro 1.572,00, a favore di P_
e nella misura di metà ciascuno, nonché euro 545,00, a favore di
[...] Parte_2
, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese Parte_3
generali, Iva e Cpa come per legge.
Condanna il terzo chiamato al pagamento delle spese processuali di parte convenuta, che liquida in complessivi euro 9.142,00, oltre rimborso forfettario del 15%, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 03/02/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTÀ SULLA FIGLIA Pt_1
MINORE ), Persona_1 C.F._1
), procedimento riunito n. 3025/2021 R.G. Parte_2 C.F._2
), procedimento riunito n. 3026/2021 R.G. Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'avv. DE MARCHI GIULIO, elettivamente domiciliati in STRADA DEL
CONSERVATORIO 33 PARMA, presso lo studio dell'avv. DE MARCHI GIULIO
- ATTORI -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. CORBO' Controparte_1 P.IVA_1
FILIPPO MARIA, domiciliata in CANCELLERIA
-CONVENUTO –
) Controparte_2 C.F._4
- CONVENUTO CONTUMACE –
E c o n l' i n t e r v e n t o d i
), con il patrocinio dell'avv. COPELLI Controparte_3 C.F._5
ALBERTA, elettivamente domiciliata in B.GO DELLA SALNITRARA 3 PARMA, presso lo studio dell'avv. COPELLI ALBERTA
- INTERVENUTO -
Causa Civile iscritta al 3024/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, Controparte_4 Persona_1
nonché e , con distinti atti di citazione, hanno
[...] Parte_2 Parte_3
convenuto in giudizio e per sentirli condannare, in Controparte_5 Controparte_1
solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a seguito del sinistro occorso in data 02.03.2019, nel quale ha perso la vita il loro congiunto, . Persona_2
Nel primo procedimento instaurato, al quale sono stati riuniti gli altri due, infine, è intervenuto
, figlio della sorella della vittima, , chiedendo la condanna dei Controparte_3 Parte_2
resistenti per i danni dallo stesso sofferti per la perdita dello zio.
In particolare, , quale figlio della vittima, ha quantificato i danni da lui subiti Controparte_4
nella somma complessiva di euro 307.739,49 così composta: euro 250.000,00, per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
euro 40.434,00, per danno biologico, pari al 15%, somma maggiorata del 30%, ovvero di euro 12.130,20, per la personalizzazione del danno biologico;
euro 5.175,29, per danno patrimoniale, da spese documentate.
Il ha dato atto del già intervenuto pagamento, da parte della Compagnia, in data P_
26.02.2020, della somma di euro 165.960,00, trattenuta dall'attore a titolo di acconto, e, pertanto, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido, a versare la differenza, pari ad euro 141.779,49, ridotta, in sede di precisazione delle conclusioni, all'esito della Ctu medico-legale, alla somma di euro 128.929,29.
Il inoltre, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido, a versare, per i danni subiti da P_
, nipote minorenne della vittima, la complessiva somma di euro 50.000,00, per Persona_1
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
, sorella della vittima, ha quantificato i danni dalla stessa subiti nella Parte_2
complessiva somma di euro 118.763,95, così composta: euro 25.651,00, per danno biologico permanente, pari al 12%, maggiorata del 25%, ovvero di euro 6.412,75, per la personalizzazione in conseguenza della gravità della perdita;
euro 85.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale;
euro 1.700,20, per danno patrimoniale.
La ha dato atto del già intervenuto pagamento della somma di euro 24.020,00, da parte P_
della Compagnia, in data 24.02.2020, e, pertanto, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al versamento della differenza, pari ad euro 94.743,75, ridotta, in sede di precisazione delle conclusioni, all'esito della Ctu medico-legale, alla somma di euro 72.196,00. , nipote della vittima, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al Parte_3
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato nella somma di euro
50.000,00.
Infine, l'intervenuto, , nipote della vittima ex sorore ( ), ha Controparte_3 Parte_2
chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al versamento della somma di euro 80.000,00, per il medesimo tipo di danno.
Gli attori ed il terzo intervenuto, infine, hanno chiesto la rivalutazione monetaria, gli interessi legali, dal dì del dovuto al saldo, e la rifusine delle spese processuali.
si è costituita nei tre giudizi, poi riuniti, senza nulla eccepire in punto Controparte_6 all'an debeatur, ma sostenendo di avere integralmente risarcito i danni subiti da P_
, con il versamento dell'importo di euro 165.960,00, e quelli subiti da ,
[...] Parte_2
col versamento dell'importo di euro 24.020,00, e non riconoscendo alcun risarcimento in favore dei nipoti, , e , per assenza dei presupposti per il Persona_1 Parte_3 Controparte_3
riconoscimento di un danno da perdita del rapporto parentale.
A parere di questo giudicante, le domande proposte da , anche nell'interesse di Controparte_4
, da e da , vanno accolte, mentre la domanda Persona_1 Parte_3 Parte_2
dell'intervenuto, , deve essere respinta, per le ragioni che seguono. Controparte_3
Nessuna contestazione è stata sollevata dalla Compagnia convenuta con riguardo alla dinamica dell'incidente stradale, in cui è rimasto vittima , ed all'esclusiva responsabilità di Persona_2
nella causazione del decesso. Non vi è dubbio, quindi, che i convenuti debbano Controparte_2
rispondere, in solido tra loro, a titolo di responsabilità extracontrattuale, dei danni causati dalla colposa condotta di guida dell' CP_2
La controversia, pertanto, verte unicamente sul quantum debeatur.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, formulata da tutti gli attori e dall'intervenuto, si osserva quanto segue.
La liquidazione deve avvenire secondo i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 26140/2023):
- tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sia sotto il profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, che sotto quello relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita, destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita;
- la prova può essere fornita dalla vittima dell'illecito anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza;
- in particolare, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello, ma, si ritiene, anche nonno e nipote in linea retta), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano, essendo sempre possibile, per il convenuto, dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite;
- spetta, in ogni caso, al giudice verificare, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, se la perdita del congiunto abbia avuto anche riflessi “in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita”;
- quanto ai rapporti parentali di più lontana configurazione formale, è onere della vittima dimostrarne la consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale;
- non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale, inteso nel suo aspetto dinamico-relazionale.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che soddisfi tali principi la tabella a punti, elaborata dal
Tribunale di Milano (per l'anno 2024) per i parenti di 1° e 2° grado, che fa ricorso ad una serie di criteri presuntivi orientativi, tali da consentire, al giudice, la liquidazione equitativa di tale voce di danno, in particolare: età della vittima;
età del congiunto;
grado di parentela;
esistenza, o meno, di un rapporto di convivenza;
sopravvivenza, o meno, di uno o più congiunti, unitamente al meccanismo di graduazione, sempre a punti, del livello di intensità e di qualità del vincolo parentale, in concreto allegato e provato dal danneggiato.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'età che aveva al momento del decesso (anni Persona_2
75), dell'età, del grado di parentela e dell'intensità del vincolo di ciascuno dei familiari interessati, del numero complessivo di essi (cinque) e del fatto che nessuno di loro era convivente con la vittima, si ritiene congruo procedere alla liquidazione equitativa della voce di danno non patrimoniale, a favore di ciascun avente diritto, nelle somme attualizzate di seguito esposte.
Per quanto riguarda il figlio della vittima, , si ritiene congrua la somma Controparte_4
attualizzata di euro 183.817,00 (punto base euro 3.911,00), considerato il punteggio attribuibile all'età del suddetto congiunto al momento del sinistro (anni 50, punti venti), quello correlato all'età della vittima (punti dodici), ed un punteggio, per l'intensità del rapporto parentale anche sul piano dinamico relazionale, pari ad un valore (medio) di quindici punti.
A tale ultimo proposito, mentre, per i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sopra esposti, la sofferenza del familiare superstite va presunta in considerazione dello stretto legame parentale di norma esistente tra padre e figlio, si ritiene che, nel caso di specie, il suddetto familiare abbia, altresì, fornito prova di avere mantenuto, col padre, nel corso della propria vita, uno stretto legame relazionale, ricostruito dal Ctu e non contestato da controparte, sia sul piano lavorativo che sotto il profilo del forte sostegno psicologico del padre, conseguente al doloroso vissuto del figlio
(da ultimo, “Durante la malattia della moglie - malattia neoplastica iniziata nel 2018 - il padre fu per lui di appoggio e di sostegno”, v. Ctu).
Per quanto riguarda la nipote della vittima, , si ritiene congruo liquidare la somma Persona_1
attualizzata di euro 64.524,00 (punto base euro 1.698,00), considerato il punteggio attribuibile all'età della stessa al momento del sinistro (anni 14, punti venti), quello riferibile all'età della vittima (punti otto) ed un punteggio per l'intensità del rapporto parentale pari a dieci.
A tale ultimo proposito, si ritiene, infatti, che mentre, per quanto riguarda la prova della sofferenza del familiare superstite, valgono le considerazioni già svolte con riferimento a , Controparte_4
che possono essere estese al rapporto nipote-nonno, si ritiene che, anche nel confronti della nipote, possa ritenersi provata, in via presuntiva, la permanenza di uno stretto legame relazionale col nonno, tenuto conto della maggior bisogno dello stesso come figura di riferimento, normalmente riscontrabile nell'età adolescenziale, ma verosimilmente presumibile soprattutto a causa della grave malattia della madre, manifestatasi nell'anno precedente il decesso del nonno.
Per quanto riguarda l'altra nipote della vittima, , sorella di si ritiene Parte_3 Per_1
congruo liquidare la somma attualizzata di euro 54.336,00 (punto base euro 1.698,00), considerando il punteggio di venti, per l'età della stessa al momento del sinistro (anni 20, punti ventotto), quello di otto, per l'età della vittima ed il punteggio di quattro, quanto all'intensità del rapporto.
A tale ultimo proposito, si ritiene congruo il suddetto punteggio, considerato che la parte ha allegato, quale conseguenza del decesso del nonno, uno stato di prostrazione psico-fisica, che si può certamente presumere in ragione dello stretto rapporto parentale, della giovane età della nipote e della grave situazione familiare della stessa (malattia della madre), sopra descritta.
Per quanto riguarda la sorella della vittima, , si ritiene congruo liquidare la Parte_2
somma attualizzata di euro 56.034,00 (punto base euro 1.698,00), in considerazione del punteggio applicabile per l'età della stessa al momento del sinistro (anni 63, punti dieci), di quello correlato all'età della vittima (punti otto), ed applicando un punteggio per l'intensità del rapporto parentale pari al valore medio di quindici.
A tale ultimo proposito, mentre, ancora una volta, valgono le considerazioni precedenti, per quanto riguarda la prova della sofferenza della sorella superstite, si ritiene che, nel caso di specie, il suddetto familiare abbia, altresì, fornito prova presuntiva di avere mantenuto, col fratello, nel corso della propria vita, uno stretto legame anche sul piano dinamico relazionale, così come ricostruito dal
Ctu, e non contestato da controparte, tenuto conto che la “si è trovata ad affrontare P_
diversi lutti (genitori e separazione dal marito), vissuti come abbandoni ma sempre alleviati dalla presenza del fratello, persona vicariante un ruolo genitoriale e nel tempo una sorta di compagno di vita”.
Al contrario, si ritiene che tale tipologia di danno non possa essere liquidata al nipote,
[...]
, sulla base delle tabelle suddette, trattandosi di parente di terzo grado. CP_3
Tuttavia, poiché, secondo i principi sopra enunciati, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale può essere riconosciuto anche al titolare di un vincolo parentale più lontano, purché provi la consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale con la vittima, si ritiene che, nel caso di specie, il nipote non abbia fornito la suddetta prova.
Egli, infatti, che all'epoca dell'incidente aveva ormai 46 anni, ha allegato l'esistenza di un legame affettivo con la vittima più che altro derivante da una frequentazione giovanile della stessa, che trova riscontro nella documentazione fotografica prodotta, mentre, al contrario, non ha assolto all'onere probatorio con riguardo alla permanenza di un legame affettivo apprezzabile, a fini risarcitori, nel periodo più prossimo al decesso della vittima, formulando capitoli di prova testimoniale inammissibili, in quanto generici, in particolare sotto il profilo temporale.
Si ritiene, pertanto, che la domanda formulata dallo stesso debba essere rigettata.
Con riguardo alle domande di risarcimento del danno biologico permanente, formulate da P_
e , si osserva quanto segue.
[...] Parte_2
La Ctu medico-legale, le cui specifiche motivazioni, in quanto prive di vizi logici ed argomentativi ed in quanto condivise dai consulenti tecnici di parte, qui si richiamano integralmente, ha valutato: con riguardo a , che “lo stato attuale può corrispondere ad una diagnosi Controparte_4
categoriale (in riferimento al modello diagnostico categoriale del DSM-III e successive revisioni, da ultima DSM-5) di Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, cronico, il cui livello di sofferenza indotta al soggetto è aumentato dal perdurare di sentimenti di rabbia e ingiustizia, che ostacolano l'elaborazione del lutto. Il complessivo livello di gravità va collocato nel range superiore di “moderato” (in una scala che vada da lieve a moderato a grave)”; che, quindi, i postumi accertati sula persona di , configurano un danno biologico Controparte_4
permanente valutabile nella misura del 11%; con riguardo a , che “il quadro clinico attuale può corrispondere ad una Parte_2
diagnosi categoriale (in riferimento al modello diagnostico categoriale del DSM-III e successive revisioni, da ultima DSM-5) di Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, cronico, il cui livello di gravità va collocato nel range “lieve” (in una scala che vada da lieve a moderato a grave)”; che, quindi, i postumi accertati sulla persona di configurano un danno Parte_2
biologico permanente valutabile nella misura del 5%. Alla luce di quanto sopra, sulla base le tabelle del Tribunale di Milano, per l'anno 2024, si ritiene equo liquidare, ai suddetti attori, tenuto conto dell'età che avevano al momento del sinistro, le seguenti somme attualizzate:
a (anni 51), euro 22.544,00 (punto base euro 2.732,57); Controparte_4
a (anni 63), euro 6.009,00 (punto base euro 1.741,60). Parte_2
Quanto alle richieste di aumento per la personalizzazione, si osserva quanto segue.
Le tabelle di Milano prevedono aumenti che tengano conto sia della c.d. “sofferenza soggettiva”, concetto che, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve intendersi riferito alla sofferenza interiore ed al sentimento di afflizione (cd danno morale), in contrapposizione al danno dinamico relazionale del soggetto leso (v. pg. 63 Osservatorio del Tribunale di Milano, anno
2024), sia della presenza “di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento”, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14364/2019; n. 7513/2018).
Solo qualora il danneggiato alleghi e provi circostanze peculiari e specifiche, cioè diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, potrà darsi ingresso ad accertamento medico-legale sulle circostanze personalizzanti dedotte (pg. 65
Osservatorio cit.).
Alla luce dei principi sopra esposti, nel caso di specie, mentre l'aumento per la sofferenza soggettiva non potrebbe essere riconosciuto (e non è stato chiesto), essendo un'inammissibile duplicazione del danno morale, perché già ricompreso nel danno da perdita del rapporto parentale, si ritiene che, in assenza di una positiva valutazione di carattere medico-legale, non ricorrano, altresì, con riferimento ad entrambe le parti attrici, i presupposti per la personalizzazione del danno.
Alla luce di quanto sopra, dalla somma complessiva attualizzata di euro 206.361,00 (= 183.817,00 +
22.544,00), riconosciuta a quale risarcimento del danno non patrimoniale, deve Controparte_4
essere detratta la somma di euro 194.671,08, pari alla rivalutazione monetaria, alla data di pubblicazione della sentenza, dell'acconto di euro 165.960,00 26.02.2020. Parte_4
Ne consegue che i convenuti debbono essere condannati, in solido al pagamento, a P_
, della residua somma di euro 11.690,00, oltre, sulla somma devalutata e rivalutata
[...]
annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Dalla somma complessiva attualizzata di euro 62.043,00 (= 56.034,00 + 6.009,00), riconosciuta a quale risarcimento del danno non patrimoniale, deve essere detratta la somma Parte_2
di euro 28.175,46, pari alla rivalutazione monetaria, alla data di pubblicazione della sentenza, dell'acconto di euro 24.020,00, già percepito in data 24.02.2020. Ne consegue che i convenuti debbono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, a
, della residua somma di euro 33.867,54, oltre, sulla somma devalutata e Parte_2
rivalutata annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Infine, vanno accolte le domande risarcitorie formulate da e Controparte_4 Parte_2
, aventi ad oggetto il danno patrimoniale rispettivamente per complessivi euro 5.175,00
[...]
(docc. 16-19) ed euro 1.700,20 (docc. 14 e 15), perché riguardanti spese inerenti e documentalmente provate.
Su tali somme vanno riconosciute la rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulle somme annualmente rivalutate, gli interessi legali dalla medesima data al saldo.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento delle domande proposte da , anche quale esercente la potestà Controparte_4
genitoriale sulla figlia minore, , da e da , Persona_1 Parte_3 Parte_2
dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'incidente stradale del Controparte_2
02.03.2019, nel quale è deceduto;
Persona_2
per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, per il titolo di cui alla parte motiva, a risarcire i danni non patrimoniali, che liquida in via equitativa, a favore: di , nella somma attualizzata di euro 64.524,00; Persona_1
di , nella somma attualizzata di euro 54.336,00, Parte_3
oltre, per entrambe, sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo;
dichiara tenuti e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_1
pro tempore, per il titolo di cui alla parte motiva, a risarcire i danni non patrimoniali, che liquida in via equitativa, a favore di:
, nella somma complessiva attualizzata di euro 206.361,00, di cui euro Controparte_4
183.817,00 per danno da perdita del rapporto parentale ed euro 22.544,00 per danno biologico permanente;
, nella somma complessiva attualizzata di euro 62.043,00, di cui 56.034,00 per Parte_2
danno da perdita del rapporto parentale ed euro 6.009,00, per danno biologico permanente;
dato atto che, in data 26.02.2020, ha percepito l'acconto di euro 165.960,00 e Controparte_7
che tale somma corrisponde all'importo rivalutato, alla data della sentenza, di euro 194.671,08, dato, altresì, atto che, in data 24.02.2020, ha percepito l'acconto di euro Parte_2
24.020,00 e che tale somma corrisponde all'importo rivalutato, alla data della sentenza, di euro
28.175,46, condanna i convenuti, in solido tra loro, a versare:
a la residua somma di euro 11.690,00; Controparte_4
a la residua somma di euro 33.867,54 Parte_2
oltre, per entrambi, sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo;
infine, dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da e , che liquida, rispettivamente, in Controparte_4 Parte_2
complessivi euro 5.175,00 ed euro 1.700,20, oltre, per entrambi, a rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza, ed interessi legali, dalla medesima data al saldo.
Respinge la domanda proposta da . Controparte_3
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali degli attori, che liquida in complessivi euro 14.103,00, per onorari, ed euro 1.572,00, a favore di P_
e nella misura di metà ciascuno, nonché euro 545,00, a favore di
[...] Parte_2
, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese Parte_3
generali, Iva e Cpa come per legge.
Condanna il terzo chiamato al pagamento delle spese processuali di parte convenuta, che liquida in complessivi euro 9.142,00, oltre rimborso forfettario del 15%, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 03/02/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi