Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3178/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3187/2017 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso Verbale di accertamento”;
PROMOSSO DA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Verderico e Nicola Verderico;
- OPPONENTE -
Contro
, in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, dall'Avv.
Maria Cammaroto;
-OPPOSTO -
1. Con ricorso depositato in data 23.06.2017, la in persona del Controparte_1
l.r. pro tempore, spiegava opposizione avverso il verbale ispettivo n. 2016022323/DDL del
16/12/2016, notificatole in data 27/01/201, con il quale l' riqualificava la natura dei CP_3
rapporti lavorativi dei suoi dipendenti, inquadrandoli nel settore terziario di ristorazione, anziché nel settore agricolo – agrituristico, e avverso il verbale di accertamento ispettivo n.
2016021250/DDL del 16/12/2016, notificatole pure in data 27/01/2017, con cui i verbalizzanti, in forza della riqualificazione della natura dei rapporti lavorativi dei dipendenti operata col primo accertamento, disponevano il recupero di maggiori contributi previdenziali e somme aggiuntive per la complessiva somma di € 115.877,65.
1
Rilevava che l'attività di ristorazione era stata sempre esercitata con utilizzazione dei prodotti agricoli coltivati nei terreni e/o con l'utilizzo delle serre legittimamente a disposizione della società in virtù di contratti di comodato.
Precisava che la maggior parte dei dipendenti, contrariamente a quanto ritenuto dagli ispettori, risultavano adibiti ad attività agricola, per la coltivazione in serra di ortaggi
(finocchi, cetrioli, insalata, ortaggi vari) su terreni estesi di circa 20.000 mq, prodotti questi utilizzati nell'attività di agriturismo.
Lamentava che l' resistente procedeva alla riqualificazione dei rapporti di lavoro nel CP_2
settore terziario di ristorazione, contestandole il difetto dei requisiti idonei a qualificare l'attività da essa svolta coma attività agrituristica sulla base di dichiarazioni rese dal sig.
il quale è stato Amministratore della società solo per un breve periodo. Testimone_1
Osservava che, come da documentazione contabile allegata (bilanci anno 2010, 2011,
2012, 2013, 2014), in tutti gli anni interessati dall'accertamento, era stata titolare di un volume di affari e/o ricavi che, posto in relazione agli altri costi (manodopera, servizi, materie prime ecc.), non potevano essere conseguiti senza l'utilizzazione nel settore della ristorazione dei prodotti coltivati nei terreni in uso per l'attività agricola.
Rilevava che la manodopera impiegata negli anni contestati (2011 - 2016) trovava giustificazione nell'attività di produzione agricola svolta dalla Società.
Ribadiva la legittimità dell'inquadramento dei propri dipendenti posto che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo, nella specie, si caratterizzava per il rapporto di complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, che comunque era quella principale.
Eccepiva la carenza probatoria e la genericità delle contestazioni a fondamento dei verbali impugnati.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata l'illegittimità e/o l'infondatezza dei verbali di accertamento impugnati, con conseguente annullamento degli stessi o, in subordine, e, per l'effetto, che venissero ritenute e dichiarate non dovute le somme pretese dall' chiedeva, altresì, che venisse riconosciuta e dichiarata la legittimità della CP_3
posizione lavorativa e del relativo inquadramento dei dipendenti dichiarato da essa Società nel periodo in contestazione. Instava per le spese e i compensi di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
2 CP_ 2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 27.02.2018 eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva, e comunque il difetto di interesse ad agire, in capo alla ricorrente in merito alla domanda di declaratoria di legittimità della posizione assicurativa e di inquadramento dei dipendenti, in quanto l'azione tendente all'accertamento e all'inquadramento del rapporto spetta al lavoratore.
Eccepiva, altresì, la nullità del ricorso attesa la genericità e indeterminatezza del medesimo.
Rilevava che, a fronte del valore probatorio dell'accertamento ispettivo, quale atto pubblico attendibile fino a querela di falso e salvo prova contraria, la ricorrente non avesse allegato prove a sostegno della sua dichiarata attività nel settore agricoltura ai fini della assicurazione Generale Obbligatoria per i dipendenti.
Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso, instando per le spese di lite.
3. La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
4. L'udienza del 13 marzo 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
5. Ordine logico di trattazione impone di esaminare, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, formulata da parte resistente.
L'eccezione va ritenuta infondata.
A tal proposito di condividono le motivazioni di giurisprudenza di merito secondo cui
“trattandosi di pretese omissioni contributive”, come nel caso di specie derivanti da errato inquadramenti dell'attività, “preme osservare che l'ordinamento non contempla un espresso strumento di tutela avverso un verbale unico di accertamento e notificazione, che, anzi, qualora emessa dall' , secondo la giurisprudenza della Controparte_4
Suprema Corte non è autonomamente impugnabile […] Nel caso di specie, il verbale di accertamento impugnato contempla tuttavia anche pretese omissioni contributive ed è stato emesso dall' e non dall' , sicché è ravvisabile un interesse CP_3 CP_4 qualificato” in capo alla ricorrente “all'impugnazione sotto forma di azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo” (Corte d'Appello di Napoli, sentenza n.
4645 del 22.10.2021)
6. Nel merito, la domanda della Società ricorrente è volta al riconoscimento del corretto inquadramento dell'attività svolta, come attività agricola, e quindi dei dipendenti, così come dalla stessa dichiarato nel periodo in contestazione.
Ciò premesso, occorre valutare i dati acquisiti al procedimento, considerato che, per giurisprudenza costante, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento
CP_ negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi
3 della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori
(Cassazione civile sez. lav. Data: 06/09/2012 n. 14965).
Ai fini della decisione occorre esaminare la normativa che disciplina l'attività agrituristica cui la ricorrente assume ricondurre la propria attività.
La L. 20 febbraio 2006, n. 96, all'art. 2: Definizione di attività agrituristiche: “1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP,
IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4 4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo”.
Ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo “Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime prodotte nell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne, comprese le carni provenienti da animali allevati in azienda.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonche' della priorita' nell'erogazione dei contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, si applica quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.
Orbene, alla luce della suddetta normativa, le caratteristiche che contraddistinguono l'attività agrituristica, perché possa definirsi tale, sono: primariamente, la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica;
l'esercizio dell'attività da parte di un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo;
somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ove si considerano di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
Dagli atti di causa, in particolare dalla visura camerale, risulta che alla Società fosse abbinato il codice ateco 01.13.2 e che l'inizio dell'attività, avente ad oggetto coltivazione di ortaggi in serra, sia datato 1.09.2010.
Nel verbale unico di accertamento n. 2016021250, riferito al periodo dall'1.7.2011 al
31.03.2016 si riporta che: “all'atto dell'accesso ispettivo, come da report fotografico che si allega al fascicolo, gli ispettori hanno potuto notare l'esistenza di un edificio adibito a pian terreno a sala ristorante ed annessi locali di servizio…Nel terreno antistante l'edificio, invece, si possono vedere entrando dalla stradina di via FI, sul lato destro, n. 3 serre accanto ad un campetto di calcio, sul lato sinistro invece si scorge il ristorante, n. 1 serra ed un “ombraio”. Tutte le strutture adibite alla coltivazione di piante risultano in totale ed evidente stato di abbandono”.
5 Nella sezione relativa all'esito dell'accertamento si riporta: “in data 22.09.2016 è stato effettuato l''accesso ispettivo e si è provveduto ad acquisire la dichiarazione spontanea dei soggetti trovati all'interno dei locali aziendali, i sigg.ri , all'epoca Testimone_1 dell'accesso legale rappresentante della EE AR FI e , socio CP_5 unico della ”. Controparte_1
Dal verbale n. 2016022323 emerge che, a seguito di svariati rigetti delle D.A. presentate dalla società ricorrente, solo in data 1.2.2012 veniva approvata la Denuncia aziendale con cui dichiarava di operare su terreni siti in agro di Milazzo di proprietà della sig. CP_5
adibiti per una parte ad “altri vivai”, per altra parte ad “altro tipo di colture” e “vivai
[...] piante ornamentali”.
Inoltre, nel suddetto verbale, veniva riportata una tabella contenente il numero di giornate lavorative dei dipendenti ODT e OTI dalla quale gli ispettori hanno dedotto che “per lo svolgimento dell'attività lavorativa la avrebbe sostenuto un Controparte_1
ingente impegno economico rappresentato dal costo della manodopera che sarebbe stata impiegata per un numero complessivo di giornate che per gli anni 2013/2014/2015 è tre volte superiore al fabbisogno annuo dichiarato dalla ditta in sede di presentazione della
Denuncia aziendale (600 giornate)”. V. anche legge del 2001.
Orbene, per pacifica giurisprudenza di legittimita', “i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verita' si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n.
23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che puo' disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilita' o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio”
(Cass. n. 4006 del 2022).
Con dichiarazioni spontanee rese in corso di accertamento la sig. ha riferito: “Sono CP_5
socio unico della dalla sua costituzione. Dal 05.07.2016 è Controparte_1
amministratore unico il sig. , precedentemente ero io amministratore e il Testimone_1
sig. il mio procuratore. Era il sig. che si occupava di tutto CP_6 CP_6
e non sono in grado di dare notizie in merito all'attività lavorativa della Controparte_1
6 non saprei dire da quanto tempo vi è l'attività di agriturismo. Anche se vi sono le camere per l'agriturismo non vi è un'attività alberghiera avviata. Sono in attesa di ulteriori autorizzazioni da parte del per completare la struttura. Si occupava prima delle CP_7 assunzioni il sig. adesso da luglio il sig. ”. CP_6 Tes_1
Il sig. in qualità di amministratore della società a far data dal 5 luglio 2016, ha Tes_1 riferito: ….l'azienda è di proprietà della sig. che in virtù di pregressi CP_5
rapporti di conoscenza e del suo stato di salute ha voluto nominarmi amministratore unico dell'azienda. Non ho ancora stabilito l'entità del compenso dovutomi per la mia attività.
Sto coordinando l'attività dell'azienda agrituristica e del settore ristorazione. Per quanto riguarda l'azienda agricola i terreni sono quelli che avete visto entrando e non ve ne sono altri, per lo meno di mia conoscenza;
attualmente non vi è alcun tipo di produzione dal momento che come avete visto le serre sono in totale stato di abbandono. Nel prosieguo conto di riattivarle per la produzione di ortaggi da utilizzare nell'agriturismo. Al momento la ristorazione viene fornita esclusivamente da fornitori esterni. Da quando ho assunto la carica di amministratore ho proceduto all'assunzione di due o tre lavoratori di cui ricordo qualche nome, tra cui un tale RM IN, , e Persona_1 Persona_2
e un'altra signora di cui non ricordo il nome per l'attività agricola. Persona_3
Quando sono arrivato era già presente in azienda il sig. che si occupa di lavori Pt_1 generali di pulizia in campagna e nell'azienda e una signora assunta in campagna che ha già svolto qualche giornata di lavoro. Non posso pronunciarmi sulle retribuzioni poiché ancora non ho avuto modo di pagare le retribuzioni correnti. So comunque che di tutto questo si dovrebbe occupare il consulente, dott. , nel rispetto dei CCNL. Persona_4
Attualmente nel ristorante/pizzeria sono impiegate quattro persone, quelle che ho prima nominato. Normalmente il locale è chiuso per il pranzo ed inizia l'attività dalle 18 in poi.
Devo precisare che la sig. era già in forza assieme al sig. Persona_1 [...]
quando sono stato nominato amministratore, c'era pure una sig. Corso Valeria Per_2 che però si è dimessa quasi subito… voglio precisare che nel periodo in cui ho aperto in qualità di amministratore l'unica attività svolta è stata quella della ristorazione nella quale erano impiegati , aiuto cuoco che veniva tutti i giorni, Parte_2 Per_1
, cuoca che lavorava nel pomeriggio, lavapiatti, che
[...] Persona_2 Persona_3 lavorava la sera. Per i lavori occorrenti nell'azienda agricola e quindi sui terreni e nelle serre che ad oggi sono in totale stato di abbandono, posso dire che non ho mai visto nessuno operaio nel periodo luglio-ottobre 2016….voglio precisare che anche prima di essere nominato amministratore, già alla fine del 2014, frequentavo la struttura poiché ero dipendente della “EE AR energia” avente sempre sede in CP_1
7 quegli uffici e sempre di proprietà della sig. e posso dirvi che l'azienda era in CP_5 totale stato di abbandono e non vi erano addetti all'attività delle serre o del vicino campo.
Preciso che tutti i prodotti agricoli venivano acquistati da me….nessun ortaggio è stato prodotto al momento del mio insediamento….”
Con il suddetto verbale, pertanto, risultando evidente che la Società ricorrente “non possieda una struttura aziendale ed economica idonea ad essere qualificata come attività
CP_ agrituristica”, l' procedeva ad inquadrare la Società ricorrente, da un punto di vista previdenziale, nel settore terziario.
Tra i testi escussi nel corso del giudizio rispetto alla circostanza di cui alla Testimone_2
lettera a) del ricorso introduttivo ((a) Vero o no che la Società " Controparte_1
esercita attività di coltivazione di ortaggi in serra e su terreni nella sua
[...]
disponibilità) riferiva di esserne a conoscenza in quanto aveva lavorato in qualità di dipendente presso la società ricorrente dal 2013 sino al 2015, e di essere adibita alla coltivazione degli ortaggi.
Confermava, altresì, che l'attività di ristorazione da parte della Società ricorrente è stata sempre esercitata con utilizzazione dei prodotti agricoli coltivati nei terreni e/o con l'utilizzo delle serre a disposizione della Società e che i dipendenti, nel periodo 2011 –
2016, erano adibiti ad attività agricola e coltivavano in serra ortaggi (finocchi, cetrioli, insalata, etc) e su terreni estesi di circa 20.000 mq, e che questi prodotti venivano utilizzati nell'attività di agriturismo.
Di identico tenore le dichiarazioni rese dal teste in qualità di dipendente Testimone_3 dell'azienda dal 2011 al 2014 la quale precisava di essere stata adibita alla cura delle piante di agrumi.
Quanto è emerso dalla prova per testi, per la genericità delle dichiarazioni rese e per la discrasia delle stesse rispetto all'evidenze fattuali rilevate sui luoghi dell'accertamento, non risulta idoneo a contraddire le risultanze documentali in atti, dalle quali viene smentita la necessaria sussistenza di un reale svolgimento di un'attività agricola funzionalmente connessa, ma pur sempre prevalente, all'attività agrituristica.
La Cassazione si è pronunciata più volte in merito alle caratteristiche dell'attività agrituristica dichiarando che “già ai sensi della L. n. 730 del 1985 cit., art. 2 "per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis c.c., attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di
8 attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attività: a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne". Il relazione a tale quadro normativo di riferimento si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. 13 aprile 2007 n. 8851), affermando che anche nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - il cui art. 1, aggiungendo all'art. 2135 c.c., comma 3, ha espressamente compreso fra le attività proprie dell'imprenditore agricolo la "ricezione ed ospitalità come definite dalla legge" - l'attività agrituristica rientrava, in linea generale, fra le attività agricole "per connessione", dovendo l'originaria previsione dell'art. 2135 c.c., venir integrata con quella della L. 5 dicembre 1985, n. 730, art. 2, che al comma secondo affermava il principio per cui "lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessasti" e, perciò, ne permetteva l'attrazione alla sola condizione che l'utilizzazione dell'azienda a tali fini fosse caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, che doveva comunque rimanere principale (Cass. 12 maggio 2006 n. 11076; in senso conf. Cass. n. 8849/05, n. 10280/04 e n. 12142/02). Alla stregua degli esposti precedenti normativi e giurisprudenziali, va, quindi, ribadito che l'inquadramento dell'attività agrituristica in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale. Nell'ottica descritta, il pronunciato oggetto di impugnazione, si pone in linea con la giurisprudenza di questa
Corte (cfr. Cass. 18 maggio 2011 n. 10905, Cass. 2 ottobre 2008 n. 24430) secondo cui "il riconoscimento della qualità agrituristica dell'attività di "ricezione ed ospitalità" richiede la contemporanea sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita, dell'esistenza di un "rapporto di connessione e complementarieta" con l'attività propriamente agricola e della permanenza della principalità di quest'ultima rispetto all'altra; con la conseguenza che non potrà essere
9 considerata "agrituristica" un'attività di "ricezione" e di "ospitalità" svolta da un imprenditore che non possa qualificarsi "agricolo" ovvero che non sia o non sia più nel detto rapporto di "connessione e complementarieta" con l'attività agricola o, comunque, che releghi quest'ultima in posizione del tutto secondaria".
Come riportato nello storico di lite, la Corte distrettuale ha infatti rimarcato gli elementi qualificativi di tale vincolo di connessione e complementarieta, facendo leva sull'accertamento della notevole consistenza dei redditi ricavati dalla attività di ristorazione, per il cui svolgimento si era resa necessaria l'assunzione di tre dipendenti;
dell'impiego temporale per l'esercizio di attività di ristorazione di gran lunga superiore a quello necessario per l'espletamento di attività agricola;
dall'utilizzo di prodotti provenienti dalla attività agricola, in misura inferiore rispetto a quelli acquistati sul mercato. E tale apprezzamento, coerente con i principi dianzi esposti, neanche si pone in dissonanza con le disposizioni di rango costituzionale invocate in tema di ripartizione delle competenze legislative Stato- Regioni, demandando a queste ultime la competenza esclusiva in tema di individuazione della natura della attività svolta da un imprenditore.
Invero, secondo il principio affermato da questa Corte (sia pur con riferimento alla impresa artigiana), e che va qui ribadito, la nozione di impresa quando rileva ai fini della disciplina dei rapporti previdenziali, di esclusiva competenza statale, trova applicazione su tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome aventi competenza primaria in materia di artigianato, poichè le disposizioni che danno esclusivo rilievo alla normativa di tali regioni in materia, vanno interpretate in maniera compatibile con la ripartizione di competenze fra lo Stato e detti enti, come statuito dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale 28 maggio 1999
n. 196 (vedi Cass. S.U. 5 giugno 2000 n. 401). E, sulla stessa, linea, si pongono gli ulteriori approdi ai quali è pervenuta questa Corte che, (con riferimento all'indagine relativa alla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica ai fini della assoggettabilità a fallimento) , ha rimarcato come la natura commerciale od agricola di un'impresa, deve essere accertata sulla scorta di criteri generali ed uniformi, valevoli per l'intero territorio nazionale, sicchè l'apprezzamento in concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione fra attività agrituristiche ed attività propriamente agricole e della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, in presenza dei quali deve essere esclusa l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore che le eserciti, va principalmente condotto alla luce del disposto dell'art. 2135 c.c., comma 3, integrato dalle discipline di legge dell'agriturismo", che hanno fissato i principi fondamentali cui le regioni devono uniformarsi nell'emanare le proprie normative in materia. Entro tale cornice, gli specifici
10 criteri valutativi previsti dalle singole leggi regionali possono sicuramente fungere da supporto interpretativo, ma non possono rivestire carattere decisivo, posto che la loro assunzione a parametri vincolanti per la definizione del rapporto di connessione potrebbe condurre a risultati diversi da regione a regione pur partendo dall'analisi di identici dati aziendali quanto, ad esempio, a percentuali di prodotti propri utilizzati od alle proporzioni fra prodotti locali ed esterni (vedi Cass. 10 aprile 2013 n. 8690 cui adde Cass. 14 gennaio
2015 n. 490)”. (Cass. Sez. Lav. 11 agosto 2015, n. 16685).
Orbene, dagli atti di causa non risulta provato il permanente carattere principale dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica che, al contrario, dagli accertamenti svolti sul posto e dalle dichiarazioni rese in fase di accertamento, risulta relegata ad attività, non secondaria, ma addirittura inesistente, versando le serre in stato di totale abbandono.
E' emerso, al contrario, che l'impiego temporale per l'esercizio dell'attività di ristorazione, svolta quotidianamente come emerso nel corso del giudizio, nonché la manodopera impiegata in essa, fossero di gran lunga superiori a quelli necessari per l'espletamento di attività agricola, e ciò anche ove si ritenesse credibile quanto dichiarato dai testimoni i quali hanno riferito di occuparsi della cura di ortaggi o agrumi che avrebbero potuto solo in minima parte sopperire alle necessità di un'attività di ricezione.
Va rilevato, altresì, che dai bilanci aziendali in atti, relativi agli anni in contestazione, emerge un rapporto tra i ricavi e i costi sostenuti per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, nonché i debiti verso i fornitori, che fa propendere per una prevalenza dell'attività di ristorazione rispetto a quella agricola, atteso che per far fronte all'attività commerciale la società era costretta, verosimilmente, ad acquistare prodotti da terzi, non potendo far fronte, prevalentemente, con i beni di produzione diretta.
Nei bilanci si ravvisano voci di spesa per il personale proporzionalmente superiori ai costi di manodopera asseritamente impiegata nell'attività di coltivazione.
E ciò in contrasto non soltanto con le norme generale in materia, bensì in violazione di quanto previsto dalla che all'art. 4, co. 2 dispone che “2. Controparte_8
Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell'attivita' agricola, e' considerato il rapporto fra il tempo di lavoro necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente assorbito dalle attivita' agrituristiche”.
La parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio in ordine alla conformità dell'attività prestata rispetto a quanto richiesto dalla legge, a nulla rilevando, altresì,
l'eccezione circa la non conducenza delle dichiarazioni rese da in qualità di Tes_1
11 amministratore, il quale nonostante abbia ricoperto la suddetta carica per un breve periodo,
è a conoscenza dei fatti riportati in quanto dipendente dell'azienda dal 2014.
Alla luce delle superiori ragioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
CP_ 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
CP_ tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 6.114,00, oltre spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza
Messina, 14.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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