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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero OL Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 99 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, chiamata all'udienza del 28.11.24, vertente tra
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Crocitti Maria Rosa del Foro C.F._1
di Reggio Calabria giusta procura in atti
-ricorrente -
e nato a [...] il [...] (CF: CP_1
)e residente in [...]7/9; C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3 aprile 25
* * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo depositato in data 25.1.24 la sig.ra Parte_1
ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale e congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 3 CP_1
settembre 1988, trascritto presso il Comune di OV con atto n. 69 Parte II serie
A , con regime di separazione dei beni scelto in data 24.11.1993.
Con il ricorso precisava che da tale unione non sono nati figli: nato il Persona_1
12.10.1989 e il 26.12.1990, ormai maggiorenni ed economicamente Persona_2
indipendenti.
Deduceva la ricorrente che, venuta meno la comunione spirituale delle coppia, nel tempo la convivenza era divenuta insostenibile soprattutto in relazione del continuo disinteresse del marito rispetto alle esigenze della famiglie e soprattutto della moglie che ha lasciato da sola ad affrontare tutte le questioni e necessità della famiglia soprattutto dal punto di vista economico alle quali il OL non ha mai partecipato.
Quanto alla situazione della famiglia, la ricorrente ha precisato che nell'anno 2023 la stessa aveva inoltrato missiva al marito con richiesta di separazione consensuale rimasta senza esito pertanto si è determinata alla richiesta giudiziale.
Fissata l'udienza della comparizione delle parti il OL rimaneva contumace e ne veniva dichiarata la contumacia e su richiesta della ricorrente la causa veniva rinviata per le decisione sulla richiesta di separazione.
Nella contumacia del marito con sentenza del 29.11.24 il Tribunale di PA ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi e rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio in relazione alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva rimessa sul ruolo ed in assenza di istanze istruttorie, spirati i termini previsti dalla legge, la parte ha rihciesto che la causa venisse posta in decisione con rinuncia ai termini .
2 All'udienza del 3.4.25 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza termini.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio meriti accoglimento nei termini indicati nelle conclusioni depositate dalla ricorrente.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 3 settembre 1988, trascritto presso il Comune di OV con atto n. 69 Parte II serie A, con regime patrimoniale di separazione dei beni;
e che, da tale unione non sono nati figli: nato il [...] e Persona_1 Persona_2
il 26.12.1990, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In assenza del resistente e constatata la sua assenza dalla vita familiare è stato fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che sin da prima dell'instaurazione del ricorso giudiziale i coniugi non vivono insieme e non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi di legge senza alcuna pretesa economica reciproca per come anche previsto in sede di separazione.
In ragione della mancata costituzione del resistente e stante la reciproca soccombenza il tribunale ritiene che sussistano giusti e gravi motivi per disporre la compensazione delle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e contratto in data 9 Parte_1 CP_1
in data 3 settembre 1988, trascritto presso il Comune di OV con atto n. 69
3 Parte II serie A , con regime di separazione dei beni scelto in data 24.11.1993 alle seguenti condizioni:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2- spese compensate .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, precisando che l'annotazione della presente sentenza dovrà essere compiuta nei registri dello Stato Civile del Comune di
PA OV , così deciso nella camera di consiglio del 3.4.25
Il Giudice rel. Il Presidente
DR.ssa Emanuela Ruscio dott. Piero OL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero OL Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 99 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, chiamata all'udienza del 28.11.24, vertente tra
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Crocitti Maria Rosa del Foro C.F._1
di Reggio Calabria giusta procura in atti
-ricorrente -
e nato a [...] il [...] (CF: CP_1
)e residente in [...]7/9; C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3 aprile 25
* * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo depositato in data 25.1.24 la sig.ra Parte_1
ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale e congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 3 CP_1
settembre 1988, trascritto presso il Comune di OV con atto n. 69 Parte II serie
A , con regime di separazione dei beni scelto in data 24.11.1993.
Con il ricorso precisava che da tale unione non sono nati figli: nato il Persona_1
12.10.1989 e il 26.12.1990, ormai maggiorenni ed economicamente Persona_2
indipendenti.
Deduceva la ricorrente che, venuta meno la comunione spirituale delle coppia, nel tempo la convivenza era divenuta insostenibile soprattutto in relazione del continuo disinteresse del marito rispetto alle esigenze della famiglie e soprattutto della moglie che ha lasciato da sola ad affrontare tutte le questioni e necessità della famiglia soprattutto dal punto di vista economico alle quali il OL non ha mai partecipato.
Quanto alla situazione della famiglia, la ricorrente ha precisato che nell'anno 2023 la stessa aveva inoltrato missiva al marito con richiesta di separazione consensuale rimasta senza esito pertanto si è determinata alla richiesta giudiziale.
Fissata l'udienza della comparizione delle parti il OL rimaneva contumace e ne veniva dichiarata la contumacia e su richiesta della ricorrente la causa veniva rinviata per le decisione sulla richiesta di separazione.
Nella contumacia del marito con sentenza del 29.11.24 il Tribunale di PA ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi e rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio in relazione alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva rimessa sul ruolo ed in assenza di istanze istruttorie, spirati i termini previsti dalla legge, la parte ha rihciesto che la causa venisse posta in decisione con rinuncia ai termini .
2 All'udienza del 3.4.25 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza termini.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio meriti accoglimento nei termini indicati nelle conclusioni depositate dalla ricorrente.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 3 settembre 1988, trascritto presso il Comune di OV con atto n. 69 Parte II serie A, con regime patrimoniale di separazione dei beni;
e che, da tale unione non sono nati figli: nato il [...] e Persona_1 Persona_2
il 26.12.1990, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In assenza del resistente e constatata la sua assenza dalla vita familiare è stato fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che sin da prima dell'instaurazione del ricorso giudiziale i coniugi non vivono insieme e non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi di legge senza alcuna pretesa economica reciproca per come anche previsto in sede di separazione.
In ragione della mancata costituzione del resistente e stante la reciproca soccombenza il tribunale ritiene che sussistano giusti e gravi motivi per disporre la compensazione delle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e contratto in data 9 Parte_1 CP_1
in data 3 settembre 1988, trascritto presso il Comune di OV con atto n. 69
3 Parte II serie A , con regime di separazione dei beni scelto in data 24.11.1993 alle seguenti condizioni:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2- spese compensate .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, precisando che l'annotazione della presente sentenza dovrà essere compiuta nei registri dello Stato Civile del Comune di
PA OV , così deciso nella camera di consiglio del 3.4.25
Il Giudice rel. Il Presidente
DR.ssa Emanuela Ruscio dott. Piero OL
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