Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 25/03/2025, n. 6051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6051 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06051/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04061/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4061 del 2022, proposto da
CA AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Paoletti e Francesco Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO AP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RO AP, Municipio RO I, Centro, Direzione Tecnica Ufficio Disciplina Edilizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 21 del 13 gennaio 2022, prot. 4637, successivamente notificata, con cui RO AP ingiunge al ricorrente la rimozione o demolizione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell’atto, “ delle opere abusivamente realizzate e delle ulteriori eventuali opere abusive nel frattempo eseguite sul fabbricato preesistente sito in località RO, in Via dei Coronari 61 P. IV-V ”, e consistenti nella “ apposizione di ringhiera in ferro con soprastante reticolato sul lastrico di copertura ” di un terrazzino abusivo, oggetto di determinazione dirigenziale di reiezione del condono;
- nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, tra i quali, in particolare e per quanto occorrer possa, della determinazione dirigenziale n. 3984/15 prot. ca/185507/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RO AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, con ricorso notificato alle controparti in data 28 marzo 2022 e depositato in giudizio il successivo 11 aprile 2022, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti riportati in epigrafe, avverso i quali ha articolato i motivi di censura di seguito rubricati.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Difetto di notifica al proprietario dell’immobile. Difetto di presupposti. Violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento e del contraddittorio.
2.1 Con questo primo mezzo di gravame, il ricorrente lamenta che: “ il provvedimento qui impugnato non è stato notificato alla proprietaria dell’immobile, Sig.ra DE CA, ma soltanto al ricorrente Dott. AR CA il quale, oltre a non essere il proprietario dell’immobile, non è neanche, e per quanto sopra evidenziato in ordine al momento della realizzazione della ringhiera e del reticolato, il responsabile del (preteso) abuso contestato ”. Il ricorrente, inoltre, lamenta che neppure la determinazione dirigenziale n. 3984/15 prot. ca/185507/2015, recante l’ordine di sospensione dei lavori e avente altresì valenza di comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione dell’ordine di demolizione degli stessi, è stata notificata alla (nuda) proprietaria dell’immobile, RA DE CA, figlia dell’odierno ricorrente, alla quale, pertanto, sarebbe stato impedito di interloquire con l’Amministrazione Capitolina, al fine di far valere le proprie ragioni.
2.2 Difetto di presupposti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Contraddittorietà.
Con questo secondo fascio di motivi di gravame, il ricorrente, in primo luogo, deduce che l’apposizione della ringhiera in ferro e del soprastante reticolato sarebbero coevi alla realizzazione del terrazzino che cingono, il quale, a sua volta, sarebbe la risultante (cioè il lastrico solare di copertura) dei lavori di restauro del sottostante edificio, autorizzati sia da RO AP sia dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di RO. Il ricorrente, quindi, esclude che la mera presenza di vincoli sull’immobile sia sufficiente a precludere la sanabilità di eventuali interventi sullo stesso, il che è tanto più vero nel caso di specie in cui il contestato terrazzino, insistendo nello spazio interno dell’edificio, cioè nella chiostrina, non sarebbe idoneo a determinare alcun serio pregiudizio in danno del bene tutelato, non andando a intaccare i valori figurativi dell’edificio, che si concentrano essenzialmente sulla facciata prospiciente la Via dei Coronari. Il ricorrente, quindi, ritiene che l’avvenuta reiezione della richiesta di condono edilizio avente a oggetto il terrazzino, richiamata tra i presupposti della gravata ingiunzione di rimozione/demolizione, non sarebbe idonea a sorreggerla, stante l’illegittimità del predetto diniego, gravato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalla RA DE CA. Infine, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’affermazione secondo cui “ le opere determinano una stabile trasformazione del territorio ” confliggerebbe con la qualificazione – contenuta nella relazione tecnica prot. CA/82335/15 allegata alla predetta d.d. 3984/2015 prot. CA/185507 del 18 novembre 2015 – della ringhiera e del sovrastante reticolato in termini di: “ intervento di “risanamento conservativo ” con una caratterizzazione pertanto, anche alla luce della espressa definizione degli stessi contenuta nell’art. 3, c. 1, lett. c) del Testo Unico Edilizia, incentrata sulla finalità di conservazione: una tale qualifica comporta l’implicito riconoscimento che l’intervento, proprio in quanto avente finalità conservativa, lasci inalterata la struttura dell’edificio, sia all'esterno che al suo interno. ”
3. Il 18 novembre 2024 RO AP, già costituitasi in giudizio il 13 aprile 2022, ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a., con la quale, dopo avere eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso ex adverso proposto, ne ha chiesto la reiezione, con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio.
4. Il 23 gennaio 2025 la parte ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2025, all’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è, in parte, infondato, e nella restante parte inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
7. Sicuramente infondato è il primo mezzo di gravame, posto che, come provato da RO AP (e non contesto in parte qua dal ricorrente), il Signor AR CA è “ risultato – a seguito di indagini svolte dalla Polizia Locale - l’usufruttuario ” dell’immobile abusivamente ampliato, e, come tale, sicuramente legittimato a ricevere l’ingiunzione di rimozione/demolizione gravata, la cui validità non è certo inficiata dalla mancata notificazione anche alla di lui figlia, RA DE CA, nuda proprietaria del medesimo immobile.
7.1 In questo senso, e condivisibilmente, la giurisprudenza ha, ormai da tempo, chiarito che: “ La mancata formale notificazione dell'ingiunzione di demolizione dell'opera edilizia abusivamente realizzata a tutti i comproprietari della stessa non costituisce vizio di legittimità dell'atto, che rimane quindi valido ed efficace." (così Cons. di Stato sez. IV, n. 3029 del 15.5.2009; nonché cfr. TAR Campania-Napoli n. 3377 del 21.6.2017; TAR Veneto n. 1240 del 20.11.2015; TAR Campania-Napoli n. 5262 del 10.11.2015; TAR Campania-Napoli n. 283 del 15.1.2015), in quanto "La notificazione costituisce una condizione legale di efficacia dell'ordinanza di demolizione (trattandosi di atto recettizio impositivo di obblighi ai sensi dell'art. 21 bis, l. n. 241 del 1990), vale a dire un presupposto di operatività dell'atto nei confronti dei suoi diretti destinatari, con la conseguenza che la relativa omissione è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione stessa è posta. Tanto in ragione della funzione assolta dall'istituto, consistente nell'esigenza di portare a conoscenza dell'atto il suo destinatario onde ottenere la sua personale e soggettiva collaborazione necessaria per il conseguimento del fine. Ne consegue che alcun pregiudizio può discendere in capo a chi ha ricevuto ritualmente la notificazione dell'atto per effetto della mancata notifica del provvedimento agli altri comproprietari del bene." (così TAR Campania-Napoli n. 4960 del 7.11.2013). ”
8. Per la restante parte il presente ricorso è inammissibile, in quanto la gravata ingiunzione di demolizione si colloca a valle, quale conseguenza necessitata, della determinazione dirigenziale numero repertorio QI/1439/2021 e numero protocollo QI/160637/2021 del 20/09/2021 di reiezione dell’istanza di condono prot. 0/516355 del 31.03.2004 dell’abuso in Via dei Coronari, 61, RO, 00186, Municipio I, consistente nella realizzazione di un ampliamento di mq 3,30 ( terrazzino ) di s.n.r., immobile distinto al N.C.E.U. al Foglio 485, particella 59, sub. 506.
Tanto si evince agevolmente dal tenore della ingiunzione gravata, che fa esplicitamente riferimento al rigetto della domanda di condono del “terrazzino”, il quale rende illegittima anche “ l’apposizione della ringhiera in ferro con sovrastante reticolato sul lastrico di copertura ”, in quanto “ interventi…strumentali all’utilizzo del terrazzino abusivo oggetto di Determinazione Dirigenziale di reiezione del condono ”.
8.2 I predetti interventi, infatti, non hanno un’autonomia funzionale diversa da quella di rendere possibile la fruizione del terrazzino che cingono, con la conseguenza che la mancata sanatoria del medesimo terrazzino (che, a oggi, deve reputarsi abusivo) importa necessariamente l’illegittimità anche della ringhiera e del soprastante reticolato appostivi a protezione: se è abusiva la realizzazione del terrazzino, a fortiori lo è anche quella della ringhiera in ferro e del sovrastante reticolato, cioè di opere di completamento del manufatto abusivo, atte a consentirne l’utilizzo.
8.3 Correttamente, pertanto, RO AP afferma che quello impugnato è un provvedimento che discende, in maniera vincolata, dal rigetto della predetta istanza di condono edilizio, appunto perché terrazzino-ringhiera in ferro e soprastante reticolato costituiscono un unicum inscindibile (si legge, infatti, nel predetto provvedimento: “ di applicare l’art. 16 della L.R. 15/08 per gli interventi complessivamente considerati… ”, ingiungendo, di conseguenza, l’ordine di demolizione di quanto in toto abusivamente realizzato e il ripristino dello stato dei luoghi).
8.4 In altri termini, poiché la misura edilizia demolitoria riguarda “ gli interventi complessivamente considerati ” e, dunque, sia la realizzazione, sul lastrico solare prospiciente un vano dell’immobile de quo , di un terrazzino sia l’apposizione di una ringhiera in ferro e sovrastante reticolato a relativa protezione, è evidente che l’ordine di rimessione in pristino stato dell’area attualmente coincidente con il terrazzino, importando come conseguenza che la medesima area non possa più essere utilizzata come “pertinenza”, a servizio, dell’immobile di cui l’odierno ricorrente è usufruttuario, implica di necessità anche la rimozione dei predetti ringhiera e reticolato in ferro, che, come chiarito, quel terrazzino riparano dal rischio di cadute nel vuoto, rendendone possibile la fruizione.
8.5 Tanto doverosamente premesso, osserva il Collegio che, non avendo l’odierno ricorrente tempestivamente impugnato la presupposta d. d. di diniego del condono edilizio, della quale, come chiarito, quella quivi avversata costituisce attività meramente conseguenziale e vincolata, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato in parte qua inammissibile.
8.6 Al riguardo, è appena il caso di richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui: “ l’autore di un abuso edilizio che abbia prestato acquiescenza al diniego di concessione di costruzione in sanatoria decade dalla possibilità di rimettere in discussione l'abuso accertato in sede di impugnazione dell'ordinanza di demolizione, atteso che quest'ultimo rinviene nel diniego di sanatoria il suo presupposto ” (Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2021, n. 151, nello stesso senso T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 luglio 2021, n. 1714).
Invero, “ è inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione di un'opera abusiva laddove il ricorrente non abbia impugnato nei termini il rigetto dell'istanza di sanatoria della stessa opera (e non deduca vizi propri del solo ordine di demolizione), giacché l'ordinanza trova il suo presupposto nel diniego di condono ormai divenuto definitivo ” (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 12 aprile 2018, n. 132, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 18 maggio 2021, n. 1257).
8.6 Ne deriva, in accoglimento della eccezione sollevata dal Comune resistente, l’inammissibilità di ogni censura proposta (con il predetto secondo mezzo di gravame) avverso i motivi che hanno condotto al diniego della sanatoria del terrazzino (e, quindi, delle opere realizzate a completamento dello stesso), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto correttamente fare valere in sede di gravame tempestivamente proposto avverso il predetto diniego (che, tuttavia, risulta impugnato esclusivamente dalla di lui figlia, DE CA), e non già avverso la determinazione dirigenziale di cui è causa che di quel diniego, come chiarito, è atto conseguenziale e vincolato.
9. Né tali conclusioni risultano smentite da quanto il ricorrente afferma nella memoria di replica depositata il 23/1/2025.
Osserva, infatti, il Collegio che nel ricorso introduttivo si dà atto della circostanza che: avverso la determinazione dirigenziale numero repertorio QI/1439/2021 e numero protocollo QI/160637/2021 del 20/09/2021 di reiezione dell’istanza di condono prot. 0/516355 del 31.03.2004, “la Sig.ra DE CA ”, non dunque l’odierno ricorrente, “ proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato (per il tramite di RO AP) notificato il 1° febbraio 2022 (anche al Municipio RO I Centro, che ha emesso il provvedimento qui impugnato), con il quale rilevava la illegittimità del diniego di condono, ex multis, per grave vizio di istruttoria e per violazione e falsa applicazione della normativa sulla condonabilità delle opere realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli in considerazione che nessuna opera era stata realizzata: il ricorso è tutt’ora pendente ed in attesa della decisione (doc. 6). ”
E a quest’ultimo riguardo, correttamente RO AP osserva che: “ Tra l’altro, la pendenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il provvedimento di rigetto del condono non ha alcun valore rispetto al provvedimento in corso e alla sua efficacia, in quanto controparte non ha chiesto, né ottenuto, un provvedimento cautelare che inibisse l’efficacia del diniego suddetto, con la conseguenza che il Municipio non poteva far altro che proseguire il procedimento di disciplina edilizia, ingiungendo – così come ha fatto – la demolizione dell’abuso ”.
Cionondimeno, il ricorrente, nella predetta memoria di replica, deduce che, invece, il provvedimento di rigetto della domanda di condono è stato “ impugnato con ricorso R.G. 4162/2022 pendente innanzi a codesto Tar, Sez. IV ter ”, con la conseguenza che: “ Errato è, infine, il richiamo ad una acquiescenza asseritamente prestata dal ricorrente al rigetto della sanatoria: come si è sopra rilevato, il provvedimento di rigetto è stato impugnato (con ricorso pendente innanzi alla Sezione IV ter di codesto ecc.mo Tar con il numero di R.G. 4162/2022 ed in attesa di fissazione), per cui risulta inconferente il richiamo alla giurisprudenza che postula un siffatto presupposto. ”
9.2 Tuttavia, il ricorso iscritto presso questo Tribunale al registro generale con il n. 4163/2022 (e non, come erroneamente indicato dal ricorrente, n. 4162/2022) è l’atto di costituzione (riproduttivo del gravame originariamente proposto in via amministrativa) con cui la Sig.ra DE CA ha trasposto in sede giurisdizionale ex art. 48 c.p.a. il predetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con il che risulta confermato che l’odierno ricorrente non ha mai impugnato il diniego di condono avente a oggetto il terrazzino (impugnato, invece, esclusivamente dalla di lui figlia), con la conseguenza che i motivi di doglianza formulati con il secondo mezzo di gravame, i quali non censurano vizi propri della d.d. di demolizione impugnata, ma vizi che inficerebbero l’atto presupposto, del quale la prima è provvedimento meramente consequenziale, devono reputarsi sicuramente inammissibili.
10. Le spese del presente giudizio, seguendo ex artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e per la restante parte lo dichiara inammissibile, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente Amministrazione Comunale delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (Tremila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO