Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 05/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00933/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01026/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2025, proposto da
PE RA, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Marchica, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
del provvedimento emesso in data 01/04/2025 m_dg.GDAP.01/04/2025.0144448.U (notificato in data 02/04/2025), a mezzo del quale il Ministero della Giustizia ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42- bis d.lgs. 151/2001 presentata PE RA in data 07/03/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – PE RA, agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di Alessandria, insorge avverso il decreto del 01/04/2025 n. prot. m_dg.GDAP.01/04/2025.0144448.U, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha respinto la sua istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 d.lgs. 151/2001 presso la sede di Agrigento.
L’impugnazione è affidata a tre motivi di diritto, di seguito compendiati:
« I - Violazione e falsa applicazione del preavviso di diniego previsto dall’art.10 bis della l. nr. 241/90. - Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti – Travisamento dei fatti – Illogicità - arbitrio e ingiustizia manifesta», diretto a censurare la lesione delle prerogative partecipative del ricorrente, sotto il profilo della mancata trasmissione della comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10- bis legge n. 241/1990;
« II - Violazione e falsa applicazione dell’art. art. 42-bis d. lgs. 151/2001 T.U. - Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti – Travisamento dei fatti – Illogicità - Arbitrio e ingiustizia manifesta », a mezzo del quale RA lamenta la parzialità dell’istruttoria amministrativa svolta e la contraddittorietà della motivazione della determinazione gravata, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione le esigenze familiari rappresentate nell’istanza, e non avrebbe dato conto del carattere eccezionale delle esigenze organizzative poste a giustificazione dell’impugnato diniego;
« III - Violazione e falsa applicazione dei principi sopra calendati sotto ulteriore profilo per violazione del principio dell’affidamento eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione », diretto a mettere in luce il contrasto asseritamente esistente tra la determinazione gravata e l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa in ordine all’interpretazione dell’art. 42- bis d.lgs. 151/2001.
2. – Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, rivendicando l’esaustività dell’istruttoria svolta ed il corretto esercizio dei poteri discrezionali conferiti dalla legge all’Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico.
3. – Nel corso dell’udienza camerale del 04/06/2025, la Presidente ha sentito le parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. All’esito della discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
4. – La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 60 c.p.a.
La decisione non richiede l’espletamento di alcun incombente istruttorio. Appare rispettato il termine a difesa previsto dagli art. 60 c.p.a. e le parti non hanno formulato rilievi sulla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, prospettata nel corso dell’udienza camerale. Sussistono infine profili di manifesta fondatezza del ricorso, i quali giustificano ex artt. 60 e 74 c.p.a. la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
5. – Tanto premesso in rito, il ricorso è manifestamente fondato.
5.1 - L’Amministrazione resistente, pur essendosi costituita in giudizio, non ha preso posizione in ordine al primo motivo di impugnazione e non ha contestato di aver omesso di trasmettere al ricorrente la comunicazione di cui all’art. 10- bis legge n. 241/1990. Tale omissione traspare d’altronde dalle motivazioni della determinazione impugnata, le quali non fanno cenno all’intervenuta comunicazione del preavviso di rigetto nei confronti di RA e non contengono alcun riferimento ad osservazioni endoprocedimentali che egli possa aver presentato (né invero alle esigenze familiari rappresentate nell’istanza presentata in via amministrativa).
Deve dunque ritenersi comprovata la violazione dell’art. 10- bis legge n. 241/1990.
5.2 - Tale vizio comporta l’integrale travolgimento della determinazione impugnata.
L’art. 21- octies co. 2 legge n. 241/1990 stabilisce che: « Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis ».
L’ultimo periodo della disposizione citata, introdotto dal d.l. 16/07/2020 n. 76 (convertito con legge 11/09/2020, n. 120), espressamente esclude la sanatoria processuale del provvedimento adottato « in violazione dell’articolo 10-bis », giacché impedisce all’Amministrazione convenuta di dimostrare in giudizio che esso non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato. La formula normativa è lata, dunque suscettibile di includere sia le ipotesi di radicale mancato invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, sia quelle di mancato esame delle osservazioni presentate dal privato (cfr. sul punto ex plurimis TAR Lazio - Roma, Sez. V- bis 22/01/2024 n. 1095). Il Legislatore mostra così di non transigere sul modulo procedimentale partecipato e sul disegno di una Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche per le finalità compositive dei conflitti e deflattive del carico giudiziario che ne derivano (Cons. Stato, Sez. I, 14/08/2023 n. 1138; Cons. Stato, Sez. III, 11/11/2021, n. 7529; cfr. anche TAR Lazio, Latina, Sez. I, 06/03/2023, n. 135; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 17/04/2023, n. 2353).
È fondato insomma il primo motivo di impugnazione articolato da RA.
5.3 - Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili di censura contenuti nel ricorso, giacché « l’accoglimento della censura infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento […] a fronte di un diniego, ove questo sia annullato, il Giudice non può soffermarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve restituire all’Amministrazione il potere di provvedere, affinché questa si ridetermini, seppure con il vincolo conformativo del giudicato formatosi », da ciò discendendo che l’Amministrazione « dovrà nuovamente soffermarsi sull’istanza evidenziando, ove sussistano e con il necessario atto di preavviso, tutti gli eventuali profili ostativi » (Cons. Stato, Sez. IV, 18/04/2018 n. 2330). Restano quindi impregiudicate le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione intenda assumere in sede di riedizione del potere.
6. – Le considerazioni che precedono conducono all’integrale accoglimento del ricorso proposto da RA, con conseguente annullamento della determinazione gravata e restituzione degli atti all’Amministrazione intimata ai fini del riesame dell’istanza proposta dal ricorrente.
7. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, in ragione della natura dell’attività difensiva concretamente svolta e dell’assenza di questioni controverse aventi particolare complessità. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO