Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2017, n. 3741
CASS
Sentenza 13 febbraio 2017

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L'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 1, c.c.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell'art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2017, n. 3741
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3741
Data del deposito : 13 febbraio 2017

Testo completo