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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – PRIMA SEZIONE CIVILE- in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art.132 cpc come novellato dalla legge n.69/2009 nella causa civile iscritta al n.
20000175/2013 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2013 avente ad oggetto:
opposizione ordinanza ingiunzione N. 7657/16707 emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro
di Salerno in data 13.12.2012 e notificata in data 23.12.2012
TRA
ZZ IA rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Ruggiero con il quale elettivamente domicilia come in atti in virtù di mandato a margine del ricorso in opposizione
(ATTORE)
E
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di SALERNO rappresentato e difesa dall'
Ufficio Legale della Direzione Provinciale del Lavoro giusta procura in atti
( CONVENUTO)
Conclusioni : come da note conclusive depositate in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in proprio e nella qualità, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7657/16707 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 17.250,00 per violazione di alcune norme sulla tutela del lavoro.
Nello specifico in data 29.07.2011 veniva effettuato un accesso ispettivo dagli ispettori del lavoro presso il fondo dell'azienda agricola località Cafasso di Capaccio, alle ore 7.30 ove sono stati trovati intenti al lavoro n.5 operai di nazionalità Rumena. Tutti gli operai venivano sentiti ed identificati.- in data 26.09.2011 il responsabile della ditta presentava ricorso al Comitato Regionale,
impugnando il verbale di accertamento dell'8.09.2011.
In data 2.5.2012 il Comitato Regionale con decreto n.10 si pronunciava dichiarando l'inammissibilità
del ricorso stesso.- In data 26.06.2012 veniva presentato rapporto ex art.17. l. 689/81 e in data
13.12.2012 veniva emessa l'ordinanza ingiuntiva n.7657/16707.-
Si costituiva ritualmente in giudizio la Direzione Territoriale opposta la quale chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiuntiva opposta con vittoria di spese e competenze professionali.-
Nel corso del giudizio il ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio in seguito ad un provvedimento di accoglimento e/o piano di riparto del credito, in relazione all'adesione della definizione agevolata c.d. rottamazione quater Legge 197-2022.
Tuttavia l'amministrazione opposta fa rilevare che, allo stato. dalla consultazione del portale
Rendiweb dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per gli Enti, con riguardo alla cartella esattoriale
emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative comminate con l'ordinanza
ingiunzione impugnata, non risulta alcuna diminuzione del carico originariamente iscritto a ruolo
ex art 27 L.689/81 .-
Non essendoci prova contraria in atti e in mancanza di accoglimento della rinuncia al presente giudizio la causa veniva trattenuta in decisione.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in rito va rilevata la procedibilità ed ammissibilità della domanda, sussistendo nella fattispecie i presupposti processuali, le condizioni dell' azione e la legittimazione delle parti in causa. La domanda inoltre risulta correttamente formulata e ritualmente proposta .
L'opposizione va rigettata.-
Il fondamento storico della pretesa sanzionatoria dell'Ispettorato del Lavoro scaturisce dal fatto che tutti i lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo.- Preliminarmente nel procedere alla disamina del materiale probatorio acquisito, occorre ricordare che le più recenti pronunce giurisprudenziali, in materia di valore probatorio dei verbali ispettivi, affermano che la verbalizzazione immediatamente successiva alla assunzione delle informazioni dai lavoratori e l'esame dei documenti aziendali, appare non solo opportuna, ma addirittura necessaria nella prospettiva di una ragionevole e convincente difesa in giudizio degli atti di accertamento degli illeciti amministrativi e delle omissioni contributive e assicurative.
La Suprema Corte, nella sentenza del 9 marzo 2001 n. 3527, ha stabilito che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza degli accertamenti, nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, aventi ad oggetto la durata delle loro prestazioni, è legata oggettivamente alla effettiva sussistenza delle medesime nel contesto del verbale di ispezione redatto in costanza di accesso ispettivo. Pertanto, il giudice di merito, valutando l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, può indicare liberamente gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la statuizione adottata.
Sempre il Supremo Collegio ha affermato che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che il funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori" (Cfr. Cass. 26 luglio 2000, n. 9827; Cass. 1 aprile 1995).
Nella sentenza n. 405 del 2004 si segnala che la Suprema Corte, sotto il profilo della valenza probatoria dei verbali ispettivi, richiamandosi alla precedente pronuncia, a Sezioni Unite, sentenza 3 febbraio 1996 n. 916, nonché, implicitamente, ad un consolidato orientamento (cfr. ex multis Cass.
5 settembre 2003 n. 13003; Cass. 7 aprile 2001 n. 5227; Cass. 26 maggio 1999 n. 5141; Cass. 7 aprile 1999 n. 3374; Cass. 21 luglio 1998 n. 7168, richiamata da Cass. 12 agosto 2004 n. 15702, cit.), si spinge sino a riconoscere agli atti di accertamento e ai verbali dei funzionari ispettivi una valenza probatoria generale, fino a prova contraria, con riguardo alle circostanze di fatto in essi contenute e riferite.
Ciò premesso, va rilevato che il principio per il quale le dichiarazioni rese agli ispettori devono essere sottoposte al vaglio del contraddittorio nel processo non implica semplicisticamente che, ove esse non siano confermate, il giudice non possa assumerle a fondamento della decisione. Se, infatti, nel processo, il teste non sia ragionevolmente in grado di spiegare le ragioni delle difformi dichiarazioni che - sino a querela di falso il verbale accerta essere state effettuate, se la diversa ricostruzione dei fatti sia implausibile o, al limite, spiegabile con un attenuarsi del ricorso per effetto del trascorrere del tempo, il giudice non può, in difetto di una norma processuale preclusiva, ignorare il significato che, ai fini dell'accertamento dei fatti, assumono le dichiarazioni rese.
Il principio del contraddittorio, infatti, mira a verificare il significato e la portata di queste ultime, raccolte al di fuori della necessaria garanzia difensiva, ma non può condurre a ritenerle tamquam non essent.
Del resto, se così non fosse, non si spiegherebbe il particolare disvalore attribuito dall'ordinamento alla reticenza nei confronti degli ispettori o alle false dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 4, 7° comma l. 628/1961.
Tuttavia, ad avviso di questo giudice, in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento a riscontro delle dichiarazioni testimoniali, nella specie infatti l'opponente non ha fornito né ha chiesto di fornire alcuna prova di altri elementi che presuntivamente condurrebbero alla infondatezza della pretesa fatta valere dall'Ispettorato il contenuto dei verbali redatti in sede di accesso ispettivo appare più attendibile non solo perché le dichiarazioni, le quali sono state rese dai lavoratori in modo del tutto spontaneo, sono state raccolte dagli agenti dell'Ispettorato nell'immediatezza dei fatti per cui è causa ma anche perché maggiormente analitiche e circostanziate.-
Pertanto, alla stregua del materiale probatorio acquisito, valutato nella sua globalità, risulta chiara ed inequivocabile la sussistenza del fatto storico alla base delle violazioni contestate.
L'opposizione va pertanto rigettata e confermata l'ordinanza ingiunzione emessa in data 13.12.2012.-
Le spese di lite considerata la vetustà del procedimento vanno compensate tra le parti.-
PQM
IL Tribunale di Salerno in composizione monocratica visto l'art. 429 cpc definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
-rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione N. 7657/16707
del 13.12.2012 emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Salerno e notificata in data
23.12.2012 ;
- compensa le spese di lite tra le parti.- Cosi deciso in Salerno 7.01.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – PRIMA SEZIONE CIVILE- in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art.132 cpc come novellato dalla legge n.69/2009 nella causa civile iscritta al n.
20000175/2013 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2013 avente ad oggetto:
opposizione ordinanza ingiunzione N. 7657/16707 emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro
di Salerno in data 13.12.2012 e notificata in data 23.12.2012
TRA
ZZ IA rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Ruggiero con il quale elettivamente domicilia come in atti in virtù di mandato a margine del ricorso in opposizione
(ATTORE)
E
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di SALERNO rappresentato e difesa dall'
Ufficio Legale della Direzione Provinciale del Lavoro giusta procura in atti
( CONVENUTO)
Conclusioni : come da note conclusive depositate in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in proprio e nella qualità, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7657/16707 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 17.250,00 per violazione di alcune norme sulla tutela del lavoro.
Nello specifico in data 29.07.2011 veniva effettuato un accesso ispettivo dagli ispettori del lavoro presso il fondo dell'azienda agricola località Cafasso di Capaccio, alle ore 7.30 ove sono stati trovati intenti al lavoro n.5 operai di nazionalità Rumena. Tutti gli operai venivano sentiti ed identificati.- in data 26.09.2011 il responsabile della ditta presentava ricorso al Comitato Regionale,
impugnando il verbale di accertamento dell'8.09.2011.
In data 2.5.2012 il Comitato Regionale con decreto n.10 si pronunciava dichiarando l'inammissibilità
del ricorso stesso.- In data 26.06.2012 veniva presentato rapporto ex art.17. l. 689/81 e in data
13.12.2012 veniva emessa l'ordinanza ingiuntiva n.7657/16707.-
Si costituiva ritualmente in giudizio la Direzione Territoriale opposta la quale chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiuntiva opposta con vittoria di spese e competenze professionali.-
Nel corso del giudizio il ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio in seguito ad un provvedimento di accoglimento e/o piano di riparto del credito, in relazione all'adesione della definizione agevolata c.d. rottamazione quater Legge 197-2022.
Tuttavia l'amministrazione opposta fa rilevare che, allo stato. dalla consultazione del portale
Rendiweb dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per gli Enti, con riguardo alla cartella esattoriale
emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative comminate con l'ordinanza
ingiunzione impugnata, non risulta alcuna diminuzione del carico originariamente iscritto a ruolo
ex art 27 L.689/81 .-
Non essendoci prova contraria in atti e in mancanza di accoglimento della rinuncia al presente giudizio la causa veniva trattenuta in decisione.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in rito va rilevata la procedibilità ed ammissibilità della domanda, sussistendo nella fattispecie i presupposti processuali, le condizioni dell' azione e la legittimazione delle parti in causa. La domanda inoltre risulta correttamente formulata e ritualmente proposta .
L'opposizione va rigettata.-
Il fondamento storico della pretesa sanzionatoria dell'Ispettorato del Lavoro scaturisce dal fatto che tutti i lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo.- Preliminarmente nel procedere alla disamina del materiale probatorio acquisito, occorre ricordare che le più recenti pronunce giurisprudenziali, in materia di valore probatorio dei verbali ispettivi, affermano che la verbalizzazione immediatamente successiva alla assunzione delle informazioni dai lavoratori e l'esame dei documenti aziendali, appare non solo opportuna, ma addirittura necessaria nella prospettiva di una ragionevole e convincente difesa in giudizio degli atti di accertamento degli illeciti amministrativi e delle omissioni contributive e assicurative.
La Suprema Corte, nella sentenza del 9 marzo 2001 n. 3527, ha stabilito che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza degli accertamenti, nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, aventi ad oggetto la durata delle loro prestazioni, è legata oggettivamente alla effettiva sussistenza delle medesime nel contesto del verbale di ispezione redatto in costanza di accesso ispettivo. Pertanto, il giudice di merito, valutando l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, può indicare liberamente gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la statuizione adottata.
Sempre il Supremo Collegio ha affermato che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che il funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori" (Cfr. Cass. 26 luglio 2000, n. 9827; Cass. 1 aprile 1995).
Nella sentenza n. 405 del 2004 si segnala che la Suprema Corte, sotto il profilo della valenza probatoria dei verbali ispettivi, richiamandosi alla precedente pronuncia, a Sezioni Unite, sentenza 3 febbraio 1996 n. 916, nonché, implicitamente, ad un consolidato orientamento (cfr. ex multis Cass.
5 settembre 2003 n. 13003; Cass. 7 aprile 2001 n. 5227; Cass. 26 maggio 1999 n. 5141; Cass. 7 aprile 1999 n. 3374; Cass. 21 luglio 1998 n. 7168, richiamata da Cass. 12 agosto 2004 n. 15702, cit.), si spinge sino a riconoscere agli atti di accertamento e ai verbali dei funzionari ispettivi una valenza probatoria generale, fino a prova contraria, con riguardo alle circostanze di fatto in essi contenute e riferite.
Ciò premesso, va rilevato che il principio per il quale le dichiarazioni rese agli ispettori devono essere sottoposte al vaglio del contraddittorio nel processo non implica semplicisticamente che, ove esse non siano confermate, il giudice non possa assumerle a fondamento della decisione. Se, infatti, nel processo, il teste non sia ragionevolmente in grado di spiegare le ragioni delle difformi dichiarazioni che - sino a querela di falso il verbale accerta essere state effettuate, se la diversa ricostruzione dei fatti sia implausibile o, al limite, spiegabile con un attenuarsi del ricorso per effetto del trascorrere del tempo, il giudice non può, in difetto di una norma processuale preclusiva, ignorare il significato che, ai fini dell'accertamento dei fatti, assumono le dichiarazioni rese.
Il principio del contraddittorio, infatti, mira a verificare il significato e la portata di queste ultime, raccolte al di fuori della necessaria garanzia difensiva, ma non può condurre a ritenerle tamquam non essent.
Del resto, se così non fosse, non si spiegherebbe il particolare disvalore attribuito dall'ordinamento alla reticenza nei confronti degli ispettori o alle false dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 4, 7° comma l. 628/1961.
Tuttavia, ad avviso di questo giudice, in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento a riscontro delle dichiarazioni testimoniali, nella specie infatti l'opponente non ha fornito né ha chiesto di fornire alcuna prova di altri elementi che presuntivamente condurrebbero alla infondatezza della pretesa fatta valere dall'Ispettorato il contenuto dei verbali redatti in sede di accesso ispettivo appare più attendibile non solo perché le dichiarazioni, le quali sono state rese dai lavoratori in modo del tutto spontaneo, sono state raccolte dagli agenti dell'Ispettorato nell'immediatezza dei fatti per cui è causa ma anche perché maggiormente analitiche e circostanziate.-
Pertanto, alla stregua del materiale probatorio acquisito, valutato nella sua globalità, risulta chiara ed inequivocabile la sussistenza del fatto storico alla base delle violazioni contestate.
L'opposizione va pertanto rigettata e confermata l'ordinanza ingiunzione emessa in data 13.12.2012.-
Le spese di lite considerata la vetustà del procedimento vanno compensate tra le parti.-
PQM
IL Tribunale di Salerno in composizione monocratica visto l'art. 429 cpc definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
-rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione N. 7657/16707
del 13.12.2012 emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Salerno e notificata in data
23.12.2012 ;
- compensa le spese di lite tra le parti.- Cosi deciso in Salerno 7.01.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio