Sentenza breve 3 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 03/05/2022, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2022
N. 00695/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2022, proposto da
Società Opere Costruzioni Idrauliche - SOCI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento, e la società La Meridionale Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandante del costituendo raggruppamento, rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto e Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ada Carabba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 17400 del 16/3/2022, trasmesso in pari data, con cui il Direttore Procurement dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha escluso il raggruppamento ricorrente dalla procedura negoziata, avviata ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs, n. 50/2016, in modalità telematica, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di completamento della rete idrica e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Lizzano (TA) – importo a base d’asta € 9.699.924,20 (CUP E75G19000100005 – CIG 89951253F9);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, compreso il verbale di gara n. 5 (richiamato ma non allegato nel provvedimento di esclusione), nella parte in cui, durante l’apertura dell’offerta tecnica, è stato escluso il raggruppamento ricorrente dal prosieguo della gara, nonché il disciplinare di gara ove dovesse essere interpretato come ostativo alla riammissione del RTI Soci-Meridionale;
- per la declaratoria del diritto delle società ricorrenti ad essere riammesse in gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. L. Quinto, anche in sostituzione dell’avv. D. Mastrolia, per la parte ricorrente e avv. A. Carabba per la parte resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con ricorso depositato in data 28.3.2022 e contestuale istanza cautelare di sospensione, il raggruppamento ricorrente ha impugnato - chiedendone l’annullamento - il provvedimento prot. n. 17400 del 16/3/2022 ed il presupposto verbale della Commissione giudicatrice, con cui Acquedotto Pugliese S.p.A. ha disposto la sua esclusione dalla procedura negoziata, avviata ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs n. 50/2016, in modalità telematica, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di completamento della rete idrica e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Lizzano (TA), per l’importo a base d’asta € 9.699.924,20;
Premesso che, a fondamento della spiegata impugnativa, la parte ricorrente ha posto i seguenti motivi di censura: Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria). Sviamento. Violazione del principio di massima partecipazione e della par condicio ;
Premesso che la società Acquedotto Pugliese S.p.A. si è costituita in giudizio con atto depositato il 30.3.2022 e ha articolato difese con memoria depositata il 26.4.2022;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, tenuto conto che:
a ) il paragrafo della lettera di invito rubricato ““Modalità di presentazione dell ’ offerta” (cfr. pag. 31, penultimo cpv.) – a tenore del quale “L ’ intera offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e dal soggetto professionale esterno se indicato dal concorrente per l ’ attività di progettazione” – non sanziona espressamente con l’inammissibilità dell’istanza di partecipazione la mancata sottoscrizione con firma digitale dei singoli documenti digitali inseriti nell’unico file compresso contenente l’offerta tecnica, come accaduto nella fattispecie con riferimento agli elaborati progettuali presentati dal costituendo R.T.I. ricorrente;
b) sebbene in altra parte della prefata lettera di invito (cfr. pag. 19, 5° cpv.) si preveda che “tutti i singoli file” aggregati in un unico file “dovranno essere firmati digitalmente” dal concorrente, siffatta previsione non risulta assistita da alcuna sanzione escludente;
c ) l’indicata interpretazione delle prescrizioni della lettera di invito appare la sola coerente con il consolidato principio di diritto che vuole privilegiata, a tutela dell’affidamento delle imprese, l’interpretazione letterale del testo della lex specialis , al fine di evitare che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 24.11.2020, n. 7345);
d ) inoltre, la sottoscrizione con firma digitale del file compresso in formato “ zip ” ad opera dell’operatore economico accreditato sulla piattaforma di gara appare sufficiente ad assicurare certezza sulla provenienza e sull’integrità dei documenti da cui detto file è composto, garantendo il sostanziale rispetto del principio di par condicio tra i concorrenti in gara; il Collegio richiama al riguardo la giurisprudenza secondo cui la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881; Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063; Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).
e ) nel caso di specie, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla P.A., nulla avrebbe ostato all’attivazione del soccorso istruttorio, ai fini della regolarizzazione della documentazione prodotta, non facendosi questione di adempimenti formali prescritti a pena di esclusione, ovvero integranti requisiti di partecipazione in base alla lex specialis .
Ritenuto, pertanto, che gli atti gravati, in quanto illegittimi, debbano essere annullati, con correlativo annullamento della disposta esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata de qua ;
Ritenuto che le spese del giudizio seguano la soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo a carico della parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna Acquedotto Pugliese S.p.A. alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO