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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1659/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Casagiove, via Lazio n. 17
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giovanni Battista Di Matteo, presso la quale elettivamente domicilia, in Macerata Campania, via Matteotti n. 78
APPELLATA
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente della società appellata dal 22 gennaio 2013 al 14 maggio Parte_1
2017, con mansioni di operaio comune, III livello CCNL, ha proposto tempestivo appello avverso la sent.
n. 1030 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, che, ad eccezione del riconoscimento del suo diritto al tfr nella misura di euro 1.911,80, aveva rigettato la sua domanda volta alla condanna della predetta società al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 133.654,95, per non essere stato retribuito in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, quale addetto al servizio di pulizia presso vari cantieri di lavoro (Multicedi, caserme di Carabinieri e
Polizia, condomini privati, etc.).
Censurava detta pronuncia, in quanto, anche volendo ritenere, come aveva fatto il Tribunale, il carattere preclusivo dei verbali conclusi in sede sindacale, ex art. 2113 c.c., il 24 luglio 2014 e il 14 ottobre 2016, comunque il tfr, non oggetto di alcuna conciliazione, andava calcolato sul lavoro effettivamente svolto anche nel periodo coperto da transazione e in ogni caso per il periodo successivo al 14 ottobre 2016.
Contestava l'interpretazione della prova testimoniale offerta dal Tribunale, invece idonea a provare la maggiore quantità del lavoro svolto, nei termini azionati.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e, quindi, il parziale accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, con condanna di controparte al pagamento, in suo favore, della rimodulata somma di euro 22.287,17.
Si costituiva la che resisteva all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello non può essere accolto.
Parte appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto preclusa ogni pretesa sulle originariamente vantate differenze retributive sino al 14 ottobre 2016, per effetto delle transazioni concluse in sede sindacale. Tuttavia reputa che le effettive prestazioni di quel periodo vadano verificate e accertate, al fine della maggiore determinazione del tfr, voce che non è mai stata oggetto di transazione. .
L'assunto non può essere condiviso.
In sintonia con la costante giurisprudenza della S.C. (arg. ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 24.5.2000 n. 6838), va ritenuto che a conciliazioni così concluse, di carattere tombale, vada attributo valore e significato di copertura di quanto azionato a qualsivoglia fine, per essere intervenuto un fatto conciliativo diretto a consacrare una definizione generale, con reciproca volontà estintiva e risolutiva, dell'insieme dei rapporti
(controversi o controvertibili) che traevano origine dal contratto di lavoro inter partes.
In altre parole la "copertura" sindacale suggerisce e garantisce il convincimento che l'insieme della conciliazione esprima, per quanto riguarda la posizione del lavoratore, una consapevole volontà di rinuncia globale, raggiunta senza alcuna coartazione della spontaneità della rappresentazione della realtà, con
2 l'intento di definire la vicenda controversa, per cui il verbale di conciliazione cristallizza una situazione che, se non contempla, ad esempio, la maggiore quantità di lavoro che si assume prestata, o ad essa si è rinunciata, questa va ritenuta non prestata, tanto con riferimento al compenso preteso che al riverbero ai fini della determinazione del tfr.
Per quanto riguarda il periodo successivo, dal 15 ottobre 2016 al 14 maggio 2017, data di risoluzione del rapporto, viene in rilevo, essenzialmente, il lavoro straordinario prestato, incentrandosi il gravame proprio su questo profilo, attraverso la censura del ragionamento probatorio e, quindi, dell'analisi della prova testimoniale.
Va, a tal punto, premesso che secondo la granitica giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
Lav., 18.2.2021 n. 4408) a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
Nella fattispecie al vaglio reputa la Corte che la valutazione della prova orale da parte del Tribunale sia stata corretta.
Quanto alla teste le cui dichiarazioni sono state particolarmente valorizzate nell'atto di appello, Tes_1 appaiono del tutto condivisibili le osservazioni del Tribunale, nemmeno organicamente confutate, sulla vaghezza della relativa deposizione, avendo la teste genericamente riferito di aver lavorato insieme all'odierno appellante nei mesi che hanno preceduto la risoluzione del suo rapporto di lavoro, quindi nel
2018, allorchè il era già andato via. Ha dichiarato, inoltre, lo svolgimento di un orario lavorativo Pt_1 dell'odierno appellante diverso da quello indicato nello stesso ricorso. La infatti, ha puntualizzato Tes_1 di aver lavorato con il dal lunedì al sabato, presso una caserma della polizia, dalle 5.30 alle 20.30, Pt_1 orario ben diverso da quello indicato dal ricorrente, che comunque, nella sua stessa prospettazione, presso alcun cantiere ha mai iniziato a lavorare alle 5.30.
Il teste per stessa ammissione dell'appellante, che infatti ha tacciato il predetto di omissività, Tes_2 non ha confermato direttamente alcuna circostanza posta a base della domanda.
Il teste , ancora, ha riferito del lavoro svolo con il sino al 2016, per quanto detto fuori dalla Tes_3 Pt_1 cognizione del Giudice.
Vi è, infine, il teste che a sua volta alcunchè ha confermato delle circostanze dedotte dal , Tes_4 Pt_1 tanto da essere bollato dalla difesa attorea come inattendibile e parimenti nulla di rilevante si ricava, né viene argomentato qualcosa al riguardo, dalle deposizioni dei testi , e rese Tes_5 Tes_6 Tes_7 in altro procedimento, pur riportate nell'atto di appello.
Questa Corte, in conclusione, condivide pienamente il ragionamento probatorio del Giudice di prime cure e, al riguardo, va sottolineato che è devoluta al Giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e
3 concludenza, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee e sufficienti ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (arg. ex Cass., Sez. Lav., 24.9.2013 n.21820). Nella fattispecie al vaglio alcun elemento, nemmeno sul piano indiziario o logico, conduce a riscontrare i fatti costituenti gli elementi costitutivi della pretesa azionata.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione del carattere della decisione, basata su profili di carattere probatorio, al di là della solidità della conclusioni raggiunte, reputa la Corte equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1659/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Casagiove, via Lazio n. 17
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giovanni Battista Di Matteo, presso la quale elettivamente domicilia, in Macerata Campania, via Matteotti n. 78
APPELLATA
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente della società appellata dal 22 gennaio 2013 al 14 maggio Parte_1
2017, con mansioni di operaio comune, III livello CCNL, ha proposto tempestivo appello avverso la sent.
n. 1030 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, che, ad eccezione del riconoscimento del suo diritto al tfr nella misura di euro 1.911,80, aveva rigettato la sua domanda volta alla condanna della predetta società al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 133.654,95, per non essere stato retribuito in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, quale addetto al servizio di pulizia presso vari cantieri di lavoro (Multicedi, caserme di Carabinieri e
Polizia, condomini privati, etc.).
Censurava detta pronuncia, in quanto, anche volendo ritenere, come aveva fatto il Tribunale, il carattere preclusivo dei verbali conclusi in sede sindacale, ex art. 2113 c.c., il 24 luglio 2014 e il 14 ottobre 2016, comunque il tfr, non oggetto di alcuna conciliazione, andava calcolato sul lavoro effettivamente svolto anche nel periodo coperto da transazione e in ogni caso per il periodo successivo al 14 ottobre 2016.
Contestava l'interpretazione della prova testimoniale offerta dal Tribunale, invece idonea a provare la maggiore quantità del lavoro svolto, nei termini azionati.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e, quindi, il parziale accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, con condanna di controparte al pagamento, in suo favore, della rimodulata somma di euro 22.287,17.
Si costituiva la che resisteva all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello non può essere accolto.
Parte appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto preclusa ogni pretesa sulle originariamente vantate differenze retributive sino al 14 ottobre 2016, per effetto delle transazioni concluse in sede sindacale. Tuttavia reputa che le effettive prestazioni di quel periodo vadano verificate e accertate, al fine della maggiore determinazione del tfr, voce che non è mai stata oggetto di transazione. .
L'assunto non può essere condiviso.
In sintonia con la costante giurisprudenza della S.C. (arg. ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 24.5.2000 n. 6838), va ritenuto che a conciliazioni così concluse, di carattere tombale, vada attributo valore e significato di copertura di quanto azionato a qualsivoglia fine, per essere intervenuto un fatto conciliativo diretto a consacrare una definizione generale, con reciproca volontà estintiva e risolutiva, dell'insieme dei rapporti
(controversi o controvertibili) che traevano origine dal contratto di lavoro inter partes.
In altre parole la "copertura" sindacale suggerisce e garantisce il convincimento che l'insieme della conciliazione esprima, per quanto riguarda la posizione del lavoratore, una consapevole volontà di rinuncia globale, raggiunta senza alcuna coartazione della spontaneità della rappresentazione della realtà, con
2 l'intento di definire la vicenda controversa, per cui il verbale di conciliazione cristallizza una situazione che, se non contempla, ad esempio, la maggiore quantità di lavoro che si assume prestata, o ad essa si è rinunciata, questa va ritenuta non prestata, tanto con riferimento al compenso preteso che al riverbero ai fini della determinazione del tfr.
Per quanto riguarda il periodo successivo, dal 15 ottobre 2016 al 14 maggio 2017, data di risoluzione del rapporto, viene in rilevo, essenzialmente, il lavoro straordinario prestato, incentrandosi il gravame proprio su questo profilo, attraverso la censura del ragionamento probatorio e, quindi, dell'analisi della prova testimoniale.
Va, a tal punto, premesso che secondo la granitica giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
Lav., 18.2.2021 n. 4408) a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
Nella fattispecie al vaglio reputa la Corte che la valutazione della prova orale da parte del Tribunale sia stata corretta.
Quanto alla teste le cui dichiarazioni sono state particolarmente valorizzate nell'atto di appello, Tes_1 appaiono del tutto condivisibili le osservazioni del Tribunale, nemmeno organicamente confutate, sulla vaghezza della relativa deposizione, avendo la teste genericamente riferito di aver lavorato insieme all'odierno appellante nei mesi che hanno preceduto la risoluzione del suo rapporto di lavoro, quindi nel
2018, allorchè il era già andato via. Ha dichiarato, inoltre, lo svolgimento di un orario lavorativo Pt_1 dell'odierno appellante diverso da quello indicato nello stesso ricorso. La infatti, ha puntualizzato Tes_1 di aver lavorato con il dal lunedì al sabato, presso una caserma della polizia, dalle 5.30 alle 20.30, Pt_1 orario ben diverso da quello indicato dal ricorrente, che comunque, nella sua stessa prospettazione, presso alcun cantiere ha mai iniziato a lavorare alle 5.30.
Il teste per stessa ammissione dell'appellante, che infatti ha tacciato il predetto di omissività, Tes_2 non ha confermato direttamente alcuna circostanza posta a base della domanda.
Il teste , ancora, ha riferito del lavoro svolo con il sino al 2016, per quanto detto fuori dalla Tes_3 Pt_1 cognizione del Giudice.
Vi è, infine, il teste che a sua volta alcunchè ha confermato delle circostanze dedotte dal , Tes_4 Pt_1 tanto da essere bollato dalla difesa attorea come inattendibile e parimenti nulla di rilevante si ricava, né viene argomentato qualcosa al riguardo, dalle deposizioni dei testi , e rese Tes_5 Tes_6 Tes_7 in altro procedimento, pur riportate nell'atto di appello.
Questa Corte, in conclusione, condivide pienamente il ragionamento probatorio del Giudice di prime cure e, al riguardo, va sottolineato che è devoluta al Giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e
3 concludenza, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee e sufficienti ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (arg. ex Cass., Sez. Lav., 24.9.2013 n.21820). Nella fattispecie al vaglio alcun elemento, nemmeno sul piano indiziario o logico, conduce a riscontrare i fatti costituenti gli elementi costitutivi della pretesa azionata.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione del carattere della decisione, basata su profili di carattere probatorio, al di là della solidità della conclusioni raggiunte, reputa la Corte equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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