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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1703/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1703/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROVESTI FILIPPO CP_1 C.F._1 IA e dell'avv. BERTUZZI FABRIZIO ( ) PIAZZA ALESSANDRIA, 24 C.F._2
00198 ROMA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA ALESSANDRIA, 24 00198 ROMA presso il difensore avv. ROVESTI FILIPPO IA
ATTRICE contro
(già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO
(C.F. ), contumace Controparte_4 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per CP_1
Come da conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art.183 co. 6 n.1 c.p.c. che si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - contrariis reiectis - previo accertamento, in ipotesi di contestazione, della legittimazione passiva della ed il conseguente obbligo risarcitorio Controparte_3 ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 209/2005:
condannare la in solido con la IG.ra nella qualità Controparte_3 CP_4 di titolare dell'impresa individuale , ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 Controparte_4
e/o comunque dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni non patrimoniali da quest'ultima subiti ed al rimborso delle spese mediche dalla medesima sostenute, da determinarsi i primi nell'importo di euro 121.917,00 e le seconde in misura non inferiore ad euro 765,40 e così, nel complesso, in euro 122.682,40, da quantificarsi esattamente in corso di causa nell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto – anche in via equitativa – di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal dì dell'evento lesivo sino al soddisfo pagina 1 di 14
In via istruttoria, si richiede la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio per lo svolgimento di una CTU medico-legale sulla persona della IG.ra , al fine di valutare la natura e l'entità CP_1 delle lesioni patrimoniali e non dalla medesima subite a seguito dei fatti di causa, nonché la congruità delle spese mediche sostenute e da sostenersi di cui è stato chiesto il rimborso, con riserva di nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte sino all'inizio delle operazioni peritali. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da maggiorarsi di rimborso forfettario, cpa e iva.” In via istruttoria insiste nell'ammissione della prova per testi
Per Controparte_2
“In via principale, rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa”
Per Controparte_4
Nulla perché contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente in data 9.2.2022, conveniva in giudizio CP_1
e per sentirli condannare al risarcimento del danno patito in CP_3 Controparte_4 occasione del sinistro avvenuto in data 22.7.2019 a bordo dell'unità da diporto (gommone) di proprietà dell'impresa individuale noleggiata in pari data dal marito, , ed assicurata CP_4 Controparte_5 con (già . Controparte_2 Controparte_3
In fatto l'attrice esponeva che:
- nelle circostanze suddette, il gommone, condotto dal coniuge, si imbatteva in un'onda formatasi improvvisamente e si inclinava in modo tale da sbalzarla dapprima in alto, per poi farla ricadere violentemente sul fondo dello stesso, provocando un violento impatto sulla schiena;
- raggiunta dalla motovedetta della Capitaneria di Porto di La Maddalena, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Lo Merlo-La Maddalena, ove le venivano riscontrate le seguenti lesioni:
“Frattura a scoppio, completa del soma di L1, instabile, che interessa anche il muro posteriore con frammento dislocato posteriormente che occupa il canale midollare restringendolo”;
-in pari data, veniva ricoverata presso il reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari e sottoposta ad intervento chirurgico di “stabilizzazione da D1 a L3 Laminectomia Decompressiva di L1 con viti e barre”;
-in data 01.08.2019 veniva dimessa con diagnosi di “Frattura di L1” e con prescrizione di riposo e di cure per 30 gg, mobilizzazione previo posizionamento del busto per almeno 90 gg, Rx rachide lombo- sacrale a 30 gg e visita neurochirurgica, nonché somministrazione di una terapia farmacologica;
-all'esito di una serie di controlli, si sottoponeva a visita medico-legale, dalla quale emergevano: 1) postumi di trauma da contraccolpo dorso-lombare produttivo frattura pluriframmentaria da scoppio L1 con voluminoso frammento osseo e compressione sul sacco durale associato ad ematoma epidurale acuto;
2) dislocazione dorsale della posizione craniale e del muto posteriore di L1 che determina netta impronta sul sacco durale, rigidità dorso lombare, marcata limitazione dei movimenti del tronco, pagina 2 di 14 disestesie della regione plantare e deficit stenico degli arti inferiori;
3) postumi di frattura composta del soma di S4;
-il medico legale incaricato dalla medesima, dott.ssa valutava: IT al 100% per 90 gg da Per_1 liquidarsi in € 8.910,00; ITP al 50% per 60 gg da liquidarsi in € 2.970,00; invalidità permanente al 26% quantificata in €110.037,00; spese mediche per €765,40; TOTALE €122.682,40;
- in data 19.09.2019, la denunciava il sinistro a in Controparte_6 CP_3 qualità di ente assicurativo dell'unità di diporto;
-con missiva del 27.04.2020, negava qualsivoglia forma di risarcimento sul presupposto che CP_3
“la causa dell'evento è da attribuirsi ad un'onda anomala e, pertanto, non riconducibile ad alcuna responsabilità in capo al conducente del gommone”;
- anche l'esperita negoziazione assistita dava esito negativo.
In diritto, l'attrice richiamava l'applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private nella parte in cui prescrive che: “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro […] a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Di conseguenza, il diritto del terzo trasportato al risarcimento del danno risultava essere svincolato dall'accertamento di responsabilità del conducente del veicolo.
Nel caso di specie, “la formazione improvvisa di un'onda” non era riconducibile alla nozione di caso fortuito (considerandola “onda anomala”); si doveva ritenere responsabile il conducente (marito dell'attrice), il quale non era stato in grado di governare il fenomeno del mare, perché soggettivamente imprevedibile ed ingestibile.
Concludeva domandando, previo accertamento della legittimazione passiva di e del CP_3 conseguente obbligo risarcitorio, di condannarla, in solido con ai sensi e per gli effetti CP_4 dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'attrice pari ad € 122.682,40, o il diverso importo ritenuto di giustizia.
nel costituirsi, eccepiva: CP_3
1. l'infondatezza della domanda, in quanto l'azione doveva essere qualificata ai sensi dell'art. 144 e non dell'art. 141 cod. ass.: in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, l'azione spettante al trasportato è quella generale prevista dal citato art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Di conseguenza, mentre sul piano probatorio non vi era alcuna differenza per il trasportato, sul piano risarcitorio quest'ultimo poteva agire per il danno “entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione” (Cass. n. 17963 del 2021);
2. l'assenza di responsabilità del conducente, dal momento che “la formazione di un'onda improvvisa ed inaspettata” integrava l'ipotesi del caso fortuito, idonea ad interrompere il nesso di causalità; peraltro, nella prima dichiarazione del conducente, resa presso gli uffici della Capitaneria di Porto de La Maddalena, veniva affermato che la trasportata era scivolata all'interno dell'imbarcazione, mentre soltanto in seguito veniva specificato che l'evento si era prodotto a causa di un'onda anomala, che alzava l'imbarcazione, sbalzando l'attrice contro la consolle della barca;
3. la responsabilità ex art. 1227 c.c. della terza trasportata, la quale, durante la navigazione, non si assicurava al gommone, utilizzando i maniglioni tientibene.
Sul quantum debeatur, parte convenuta contestava: la quantificazione del danno non patrimoniale da pagina 3 di 14 invalidità permanente nella misura del 26%; i criteri di liquidazione utilizzati;
la quantificazione delle spese mediche;
l'assenza di personalizzazione del danno biologico per mancanza di prova. Inoltre, dall'eventuale risarcimento doveva essere decurtato quanto percepito a titolo di indennizzo in forza della polizza infortuni.
Domandava pertanto il rigetto di tutte le avverse pretese, in quanto infondate e non provate.
***
Alla prima udienza del 9.6.2022, dichiarata la contumacia della convenuta , Controparte_4 venivano concessi i termini ex art.183 c.p.c.; depositate le relative memorie, il GOT disponeva l'acquisizione a cura di parte convenuta del rapporto integrale redatto dalla Capitaneria di Porto de La Maddalena e della documentazione attestante l'indennizzo assicurativo percepito dall'attrice in forza di polizza infortuni;
all'udienza del 28.3.2023 il medesimo GOT formulava proposta ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. di abbandono della lite a spese compensate, ipotizzando la sussistenza di caso fortuito.
La proposta non veniva accettata da parte attrice alla successiva udienza del 27.4.2023, in cui la scrivente, subentrata medio tempore, ammetteva consulenza tecnica medico-legale, nominando il Dott.
depositato l'elaborato, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del Persona_2
16.1.2025, tenutasi in modalità cartolare, in cui le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
***
1. Qualificazione della fattispecie ex artt.141 o 144 cod. ass.
Occorre in primo luogo ricostruire con precisione gli eventi fattuali che avrebbero causato le lesioni subite da parte attrice in data 22.7.2019, allorquando si trovava a bordo dell'unità da diporto di proprietà dell'impresa individuale convenuta condotta e noleggiata dal coniuge dell'attrice e CP_4 conducente dell'imbarcazione.
Non potendo essere assunto come teste l'unico soggetto presente al momento dell'evento, cioè il conducente dell'imbarcazione, in quanto incapace ai sensi dell'art.246 c.p.c., potendo partecipare al giudizio quale litisconsorte facoltativo (in quanto responsabile in modo diretto ed in via presunta) oppure interveniente autonomo in forza del dettato dell'art.144 cod. ass. in combinato disposto con l'art.2054 comma primo c.c., la causa va decisa documentalmente.
La prima dichiarazione (doc.2 attoreo e 3 resa nell'immediatezza dei fatti da CP_2 Controparte_5 alla Capitaneria di Porto de La Maddalena in data 22.7.2019 alle ore 20:00 circa è la seguente: “In navigazione tra l'Isola di Budelli e quella di Spargi, alle ore 15.20 circa, mia moglie, la signora CP_1
scivolava sul paiolato del gommone che stavo conducendo, battendo la schiena al tientibene
[...] della consolle. Avvertiva forte dolore ed impossibilità a muoversi”.
Nella successiva integrazione della dichiarazione evento straordinario datata 28.7.2019 (doc.3 attoreo), destinata sempre alla Capitaneria di Porto, aggiunge alcuni particolari: “ mia moglie CP_5 CP_1
trasportata all'interno del gommone, a causa di una formazione improvvisa di un'onda,
[...] all'interno dello specchio d'acqua attraversato, che determinava l'innalzamento dell'imbarcazione, scivolava, da dove era seduta in sicurezza, venendo sbalzata contro la consolle della predetta barca”.
Infine, nella denuncia di sinistro effettuata per conto dell'attrice dalla Controparte_6 del 19.8.2019 (doc.17 attoreo) è scritto: “alle ore 15:20 circa, durante la crociera, a causa
[...] della formazione di un'onda improvvisa ed inaspettata (stante le ottime condizioni del mare fino a quel momento) lo scafo del gommone subiva un'inclinazione tale da sbalzare la signora prima in CP_1 pagina 4 di 14 alto per poi farla ricadere violentemente addosso alla consolle di guida”.
L'assenza di scontro tra veicoli quale causa delle lesioni comporta l'applicazione degli artt. 144 e 2054 comma primo c.c., e non dell'art.141 cod. ass.
In questo senso si è pronunciata nel corso del presente giudizio la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.35318/2022, affermando che “l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.”
Spetta infatti al giudice di merito qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., operazione nella quale questi non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata (considerazioni tratte sempre dalla medesima pronuncia).
Tanto premesso, la Corte ha evidenziato, in primo luogo, il dato letterale ineludibile costituito dall'espressione «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto coinvolto un solo mezzo. Ciò rilevato, deve escludersi che tale dato letterale sia superabile sul piano interpretativo, sì da poter ritenere che la disciplina, pur riferita letteralmente ad almeno due mezzi, possa trovare applicazione anche in caso di unico veicolo.
(…) Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore.”
Ne consegue che risultano correttamente convenuti in giudizio tanto l'assicurato, quale responsabile civile (proprietaria dell'unità da diporto), quanto la sua compagnia assicuratrice ( , entrambi CP_2 aventi la qualità di litisconsorte necessario, essendo il conducente soltanto un litisconsorte facoltativo pagina 5 di 14 ex art.2054 primo comma c.c.
2. Esimente del caso fortuito sostiene che l'evento onda, che ha fatto inclinare il gommone, sollevando l'attrice e poi CP_2 facendola cadere sul fondo del gommone, proprio per la sua imprevedibilità rispetto alle condizioni meteorologiche e marine del tutto tranquille fino a quel momento, debba essere interpretato come caso fortuito, tale da escludere la responsabilità dell'assicurato e, pertanto, anche del responsabile civile.
Le Sezioni Unite citate si sono espresse anche in ordine al complesso tema del caso fortuito, unico fattore idoneo ad escludere la responsabilità della Compagnia assicuratrice e del vettore ai sensi dell'art.141 cod.ass, disposizione non invocabile nel caso di specie per assenza di veicolo antagonista;
occorre, invece, fare applicazione delle regole indicate dagli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass., anche sotto l'aspetto probatorio.
Su tali aspetti, la sentenza di legittimità n.17963/2021 ha formulato il seguente principio di diritto: “In
tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.”
Chiarisce la Corte che “Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141. Ai sensi dell'art. 2054, comma
1, cod. civ. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141.
Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ..
Tale conclusione non risponde ad una esigenza meramente classificatoria: lo si comprende non appena si presti attenzione al profilo delle conseguenze risarcitorie, che è, in realtà, la chiave della norma dal punto di vista ermeneutico. Nella fattispecie di cui all'art. 141 il terzo trasportato, proprio alla luce della peculiarità dell'azione che è promossa nei confronti del proprio vettore, il quale
pagina 6 di 14 potrebbe non essere il responsabile del sinistro, è risarcito dall'impresa di assicurazione (del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro), non nei limiti del massimale contrattuale, ma di quello minimo di legge, che per ipotesi potrebbe essere inferiore a quello contrattuale. Resta «fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo». Il risarcimento del massimale contrattuale interviene quindi solo in sede di responsabilità sussidiaria dell'assicuratore del responsabile, ed a condizione che sia stato pattuito in polizza un massimale superiore a quello minimo di legge. Il doppio passaggio, prima attraverso l'un massimale e poi attraverso l'altro, rispecchia la pluralità dei veicoli coinvolti.
Si comprende così peraltro perché la norma sottragga all'ambito del caso fortuito la responsabilità dell'altro conducente. Il costo sopportato dal trasportato, per il beneficio dell'esclusione dal campo del caso fortuito della responsabilità dell'altro conducente, è la possibilità di conseguire il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge e non nei limiti del massimale contrattuale. Tale costo non c'è nell'azione generale ai sensi dell'art. 144 dove però può essere opposta e provata la mancanza di responsabilità del vettore sulla base dell'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, con la perdita del vantaggio per il danneggiato di un coobbligato solidale. Per converso, il beneficio per l'assicuratore di essere tenuto, ai sensi dell'art. 141, nei limiti del massimale minimo di legge ha il costo della possibilità di opporre esclusivamente quale causa del sinistro il fattore naturale o il fattore umano, estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista. Dal punto di vista del giudizio di responsabilità il cerchio si chiude, nel caso della previsione di cui all'art. 141, con la responsabilità sussidiaria dell'assicuratore del responsabile e la rivalsa nei confronti di quest'ultimo prevista dal quarto comma (a parte il passaggio al giudizio sulla responsabilità che può aversi nel processo promosso ai sensi dell'art. 141 con l'intervento dell'assicuratore del responsabile civile e
l'estromissione dell'assicuratore convenuto). Ascrivendo l'ipotesi del sinistro in presenza di un solo veicolo all'art. 144 si consente al danneggiato di agire per il danno «entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione». Diversamente, collocando l'azione nell'alveo dell'art. 141, per un verso, pur in presenza di massimale contrattuale più elevato, apparentemente il risarcimento dovrebbe arrestarsi a quello minimo di legge, per l'altro al massimale contrattuale potrebbe accedersi solo in presenza di un giudizio di responsabilità civile, ma in tal caso l'azione non sarebbe diversa dal combinato disposto degli artt. 2054, comma 1, cod. civ. e 144 cod. assicurazioni. Il massimale convenzionale più elevato sarebbe applicabile previa identificazione del responsabile civile, il che non è altro che la fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1.
Il trasportato in sinistro con più veicoli coinvolti e quello in sinistro con un solo veicolo allegano la medesima causa petendi, e cioè il danno ed il nesso di causalità, ma, mentre il primo, ove agisca ai sensi dell'art. 141 senza dedurre la responsabilità civile del proprio vettore, può conseguire dal relativo assicuratore il risarcimento entro il massimale minimo di legge, con la possibilità che gli venga opposto il caso fortuito (nei termini in cui la norma lo delimita e che sono stati precisati sopra), il secondo agisce deducendo la responsabilità civile del proprio vettore ai sensi dell'art. 2054, comma
1, con la possibilità sempre che gli venga opposto il caso fortuito (il conducente ha «fatto tutto il possibile per evitare il danno»), al fine di conseguire però il risarcimento entro i limiti della somma per la quale è stata stipulata l'assicurazione.
(…) In conclusione, allegato da parte del danneggiato, trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro, il danno ed il nesso di causalità con il sinistro, l'azione deve essere qualificata ai sensi dell'art. 144 e non dell'art. 141 cod. assicurazioni. Sul piano probatorio non vi è alcuna differenza per il trasportato, essendo sul punto l'area dell'art. 2054, comma 1, omogenea al caso fortuito di cui
pagina 7 di 14 all'art. 141, mentre sul piano risarcitorio con chiarezza il trasportato potrebbe agire per il danno «entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione».
In sostanza, quindi, per il trasportato vige sempre il medesimo onere probatorio, che gli impone di dimostrare soltanto il nesso causale tra le lesioni ed il trasporto su veicolo assicurato.
Si riversa invece sul proprietario del veicolo o comunque sull'assicurato e sulla sua compagnia assicuratrice l'onere di fornire la prova liberatoria, data dalla dimostrazione della sussistenza di un evento imprevedibile ed inevitabile, di carattere umano o naturale, estraneo alla circolazione, comprensivo del comportamento colposo della vittima, incidente sul nesso eziologico.
In questo senso le medesime Sezioni Unite 35318/2022: La nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.
Tanto premesso, la scrivente ritiene che non possa configurarsi l'esimente de quo nella vicenda intervenuta in data 22.7.2019, dal momento che la formazione di un'onda, pur in condizioni di mare tranquillo, come comprovato dalla documentazione meteorologica depositata da parte attrice (doc.21), non è idonea ad integrare il caso fortuito, dovendosi invece l'inclinazione dell'imbarcazione imputarsi alla imperizia del conducente nell'affrontarla durante la navigazione.
Sulla scorta degli elementi probatori emersi in giudizio, costituiti dalle dichiarazioni del conducente e dalle rilevazioni contenute nel doc. 21 attoreo, non è ravvisabile l'ipotesi di onda anomala per dimensioni, tale essendo definibile solo quella che supera 2,2 volte l'altezza significativa del treno d'onde cui appartiene, ma soltanto di un'onda improvvisa di dimensioni magari maggiori di quelle del treno cui apparteneva, causata verosimilmente dal passaggio di altre barche o da raffiche di vento
(stante la frequenza del vento nella zona delle isole dell'arcipelago della Maddalena), onda che il coniuge dell'attrice non ha saputo governare per imperizia.
Va tuttavia evidenziato che la descrizione del sinistro, scarna -per un verso- quanto all'altezza dell'onda e del successivo sollevamento del natante, cioè se avvenuto a prua o lateralmente (a babordo o tribordo), e contraddittoria -per l'altro- quanto allo scivolamento, con particolare riguardo alla posizione in cui si trovava la a bordo del natante, non consente di definire con precisione il CP_1 nesso causale e quindi di escludere la sussistenza di un suo concorso di colpa concorrente o esclusivo, ai sensi dell'art.1227 comma primo c.c.
Infatti, come evidenziato da non è mai stato indicato da quale punto dell'unità da diporto sia CP_2 avvenuto lo scivolamento dell'attrice verso il paiolato del gommone e quindi la dinamica dell'urto contro il tientibene della consolle, né la posizione in cui si trovava la medesima e, in particolare, se prestasse attenzione alle condizioni del mare, in modo tale da poter reagire adeguatamente, né in quale modo avesse rispettato le regole per la sicurezza, precisando a quali sostegni o punti di appoggio fosse ancorata.
In un caso simile, di una caduta sul pavimento del natante paterno, causato da un'onda che aveva fatto sobbalzare il trasportato, benché il natante fosse fermo, in procinto di ancorarsi, la Suprema Corte ha affrontato le “questioni di diritto in relazione al trasporto nautico, in particolar modo per ciò che riguarda la posizione del terzo trasportato.”
Scrive la Suprema Corte:
5.1. A questo proposito è bene ricordare che l'art. 47 della legge n. 50 del pagina 8 di 14 1971 stabilisce che la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto è regolata dall'art. 2054 cod. civ., con una disposizione che è transitata senza sostanziali modifiche nell'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima;
sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 cod. nav., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 47 della legge n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 cod. civ., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli (così la sentenza 26 giugno 2015, n. 13324, ribadita dalla più recente ordinanza 14 ottobre 2019, n. 25771).
In particolare, l'appena citata ordinanza n. 25771 del 2019, occupandosi di un caso di responsabilità del conducente di un'imbarcazione in presenza della c.d. onda anomala, ha stabilito che è compito del giudice di merito verificare e valutare quale sia stato, in concreto, il comportamento del conducente al fine di accertarne la correttezza, in relazione ad un evento (quello, appunto, dell'onda anomala) che non costituisce un fatto eccezionale della nautica da diporto. E ciò in quanto il richiamo all'art. 2054 cod. civ. impone di considerare anche il primo comma di tale articolo, secondo cui il conducente è obbligato al risarcimento «se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno». Occorre peraltro ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 cod. civ. e 2054 cod. civ. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (così la sentenza 23 febbraio 2009, n. 4343, ribadita dalla più recente ordinanza 13 gennaio 2021, n. 414).
Nel caso ivi scrutinato, i giudici di primo e secondo grado avevano respinto la domanda risarcitoria del trasportato, riconducendo la responsabilità dell'accaduto all'oscillazione della barca causata dall'impatto con l'onda ed al comportamento dello stesso danneggiato, che non era riuscito a dominare una situazione tipica del trasporto su unità da diporto di dimensioni modeste, escludendo che si potesse ravvisare alcuna forma di imperizia a carico del conducente dell'imbarcazione, posto che l'incidente si era verificato nel momento in cui la barca era ferma, «in attesa di ancorarsi».
In tale vicenda, l'esclusione di una responsabilità del conducente e l'accertata imperizia del trasportato erano state ritenute le cause della caduta patita dal ricorrente, con la conseguenza che era stata fatta corretta applicazione della normativa suindicata e della giurisprudenza inerente all'art. 2054 cit. ed alla speciale normativa di settore.
In altra decisione di legittimità, citata dal GOT nella motivazione della proposta ex art.185 bis c.p.c., formulata all'udienza del 28.3.2023, la responsabilità relativa al fatto dedotto rimane regolata dai principi di cui all'art. 2054 c.c, incluse le presunzioni da esso previste che impongono al giudice una valutazione comparativa della condotta dei soggetti coinvolti nell'evento sinistroso che non può escludere, ignorandola, quella del conducente del natante sul quale l'incidente si è verificato. 2.3.
Tanto premesso, si osserva che la Corte ha escluso che il proprietario del natante evocato in giudizio
pagina 9 di 14 ai sensi dell'art. 2054 terzo co. c.c. dovesse vincere la presunzione a suo carico, derivante dalla condotta del conducente di esso, in quanto "la stessa prospettazione della danneggiata" ( che aveva descritto il sinistro con riferimento all'onda anomala che aveva determinato lo sbandamento del gommone e la sua caduta all'interno di esso) imponeva di escludere la sua responsabilità (cfr. pag. 2 sentenza impugnata ) : ciò, tuttavia, configura una erronea interpretazione della norma che, facendo ricadere in via solidale sul proprietario, ove non dimostri che il mezzo era stato utilizzato contro la sua volontà, la responsabilità del conducente, impone la valutazione della condotta di quest'ultimo, tenuto
a dimostrare di aver fatto di tutto per evitare il danno.
2.4. L'art. 2054 co 3 c.c. non può prescindere dall'applicazione della regola dettata dall'art. 2054 co 1 cc, per la cui osservanza la Corte territoriale era tenuta non solo ricostruire l'evento sotto l'aspetto meramente fattuale, ma doveva altresì affrontare in modo specifico il profilo delle manovre di emergenza e delle cautele esigibili poste in essere dal conducente al fine di valutare la sua condotta nella situazione, peraltro consueta nelle escursioni marittime, in cui era venuto a trovarsi. La Corte territoriale, soltanto affrontando, oltre all'elemento negativo, anche la componente positiva della condotta di chi era alla guida del natante, poteva, infatti, giungere al superamento della presunzione della sua responsabilità esclusiva, ricadente anche sulla posizione del proprietario evocato in giudizio.
Occorre quindi procedere, secondo la Corte, primariamente alla valutazione della condotta del conducente del mezzo, non potendosi la decisione fondare sulla sufficienza della descrizione dell'evento e sulla statuizione, meramente assertiva, secondo cui il danno doveva essere ascritto soltanto all'onda anomala provocata dal natante rimasto sconosciuto.
E' noto, a tal proposito, che la presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del danneggiato, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.; in applicazione di tale principio, la responsabilità del conducente può essere esclusa di fronte ad un comportamento gravemente colposo dal trasportato (in tal senso ex pluribus Cass. ord. n.842/2020).
Nel caso in questione, non ha potuto che fornire elementi presuntivi in merito alla condotta CP_2 imprudente della trasportata a fronte della carente descrizione del nesso causale, potendo soltanto ipotizzare/presumere il mancato utilizzo dei sistemi di ritenzione (nel silenzio della parte su tale specifico aspetto anche nella prima memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.), pur trattandosi di gommone adibito a sei persone, in cui erano presenti solo il conducente e la trasportata, che quindi avrebbe avuto la possibilità di usare qualsivoglia sistema.
Ciò comporta che vada ravvisato un concorso di colpa della trasportata, in misura equivalente alla responsabilità del conducente, il quale non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scivolamento della trasportata, dato che l'imbarcazione stava procedendo nella navigazione tra le isole di Spargi e Budelli, per cui non può escludersi a priori sia l'imperizia nel condurre il natante da parte del al momento in cui ha affrontato l'onda, sia l'imprudenza della trasportata durante la CP_5 navigazione, la quale non era in condizioni di sicurezza, a fronte di un evento piuttosto frequente nella navigazione.
Va quindi affermata una responsabilità concorrente nella misura del 50% della trasportata.
3. Liquidazione del danno
La valutazione del danno biologico patito dall'attrice non può che fondarsi sulle risultanze della pagina 10 di 14 consulenza medico-legale, espletata dal Dott. il quale non ha ricevuto osservazioni da Persona_2 alcuna delle parti.
Il professionista sanitario ha riconosciuto la riconducibilità al sinistro de quo della frattura a scoppio del soma L1 e la frattura composta del soma S4, oltre che degli esiti di trauma rachide dorso-lombare per contraccolpo su gommone, riscontrati dagli esami strumentali eseguiti (TC e RM) e dall'esito degli interventi neurochirurgici praticati.
Il CTU ha, inoltre, evidenziato che, allo stato attuale, la IG.ra lamenta una CP_1 sintomatologia caratterizzata in particolare da dolore e limitazione funzionale a livello del rachide dorso-lombare. L'esame obiettivo ha evidenziato un interessamento disfunzionale con quadro algico e contrattura muscolare del distretto rachideo traumatizzato, oltre ad esiti cicatriziali da intervento chirurgico. La perizianda presenta, quale reliquato del sinistro per cui è causa, esiti di frattura a scoppio del soma di L1, trattata con stabilizzazione D11-L3 e decompressione in L1, oltre ad esiti di frattura composta del soma di S4. Il quadro clinico risulta, allo stato, permanente. In merito al problema prettamente valutativo, per le considerazioni cliniche in precedenza esposte, tenuto conto dei disturbi lamentati dalla perizianda, della obiettività clinica riscontrata e delle plurime risultanze strumentali (TC e RM), nonché di quanto previsto dai lavori della Commissione ex DM 26 maggio 2004, il complesso menomativo in questione può essere valutato nella misura del 25% con riferimento all'integrità psicofisica, comprensivo delle ripercussioni dinamico-relazionali e lavorative.
Per quanto attiene il quesito relativo alle spese mediche si segnala che, allegate in atti, vi sono ricevute sanitarie per un totale di 765,40 € da ritenersi giustificate e congrue. Il quadro clinico riscontrato appare stabilizzato e, sulla base di quanto in atti, non appaiono individuabili spese sanitarie future.
Passando da ultimo a fornire risposta al quinto quesito formulato (“DETERMINI altresì se l'indennizzo liquidato in base alla polizza Infortuni copra interamente il danno biologico CP_7 temporaneo e permanente subito per effetto dell'evento per cui è causa”), si rileva dalla documentazione in atti, con particolare riferimento al Casellario infortuni, per il sinistro del 22.07.2019 produttivo di “frattura della colonna vertebrale lombare” è stata definita in data 12.02.2020 un'invalidità permanente pari al 30% per (cod. ANIA 003). Controparte_8
Il consulente riporta inoltre un allegato concernente la comunicazione del perito di ( CP_7 Per_3
, in cui si legge che, in relazione al sinistro occorso, il danno è stato stimato secondo la polizza
[...] ANIA come segue: I.P. 30% € 39.000,00, invalidità temporanea per 10 giorni di ricovero, 30 giorni convalescenza secondo il massimale di polizza (3 volte il periodo di ricovero) per ulteriori € 2400,00, il tutto per complessivi € 41.400,00, importo che veniva portato dall'assegno bancario allegato.
Prosegue il CTU affermando che, Fermo restando che l'indennizzo in ambito di Polizza infortuni è in relazione alle specifiche modalità contrattuali sottoscritte, tra cui il valore economico del punto, le franchigie assolute/relative o ancora la presenza di specifiche tabelle di conversione, si è condiviso con i C.T. delle parti che da quanto in atti emerge una valutazione permanente in ambito ANIA, il cui riferimento è la capacità lavorativa generica e non il danno biologico. Si aggiunge inoltre che secondo quanto sopra riportato non è possibile esprimersi in merito al danno biologico temporaneo, evincendosi unicamente l'indennizzo di € 2.400,00 per il periodo di temporanea, pur non essendo noto lo specifico criterio di valutazione. Non emergerebbe invece il rimborso delle spese sanitarie.
Secondo parte attrice non sarebbe applicabile il principio della compensatio lucri cum damno, in quanto l'orientamento elaborato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Unite, sent. n. 12564, 12565, 12566, pagina 11 di 14 12567 del 2018, che riprendono sostanzialmente le argomentazioni del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 1/2018) chiarisce che, nel caso in cui il danno e il vantaggio riposino su titoli differenti, l'operatività del principio della compensatio dipende dalla “ragione giustificatrice”, cioè dalla funzione del beneficio collaterale che, in conseguenza dell'illecito, è entrato nel patrimonio del danneggiato. Così, la compensatio opera quando la provvidenza erogata al danneggiato neutralizza la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Tale principio è stato recentemente ribadito anche dal Tribunale di Milano secondo cui “qualora, come nel caso di specie, il contratto assicurativo stipulato, lungi dall'assolvere una funzione di neutralizzazione di un pregiudizio subito, intenda precipuamente garantire all'assicurato (o ai suoi familiari in caso di decesso) una provvidenza dallo stesso stimata come idonea ed abbia, dunque, una finalità previdenziale, la polizza soggiace prevalentemente alle norme dettate per l'assicurazione sulla vita, giustificandosi così l' inoperatività del principio indennitario, con la conseguenza che dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per il fatto illecito in favore del danneggiato non dev'essere scomputato l' indennizzo corrisposto dalla compagnia assicurativa … con la conseguenza che l'assicurato può ottenere cumulativamente indennizzo assicurativo e risarcimento” (Trib. Milano sent. n. 2894 del 11/04/2023, X Sezione, Dott. Damiano Spera;
in tal senso anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 11/04/2022, n. 11657).
Pertanto, nel caso che ci occupa non può procedersi alla suddetta compensazione (neppure parziale) tra quanto liquidato all'attrice dalla compagnia con riferimento alla polizza infortuni e quanto CP_7 determinato dal CTU, considerata la diversa metodologia della valutazione eseguita in ambito ANIA dalla compagnia e tenuto conto che il beneficio elargito da non mira a ristorare lo CP_7 CP_7 specifico pregiudizio cagionato dal responsabile, ma assolve ad una finalità diversa.
Il calcolo del danno differenziale, residuato all'intervento dell'assicuratore privato o sociale, deve avvenire "per poste omogenee"; ciò significa che non è possibile sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass., così come interpretato costantemente dalla Suprema Corte: da ultimo, Ordinanza n.11657/2022; Sentenza n. 9112 del 02/04/2019; Ordinanza n.
25327/2016; Sentenza n. 20807/2016).
La tesi è del tutto condivisibile, in quanto le prestazioni erogate da in forza della polizza CP_7 infortuni indennizzano la perdita della componente patrimoniale/reddituale dell'assicurato, come espressamente rilevato dal consulente medico-legale; di conseguenza, non sussiste alcuna sovrapponibilità tra quanto liquidato da e l'ulteriore danno non patrimoniale patito dalla CP_7
CP_1
Restano sicuramente a carico degli odierni convenuti la quota della metà (in virtù del paritetico concorso di colpa della trasportata) del danno biologico temporaneo e permanente da liquidarsi secondo le tabelle milanesi del 2024, esclusa qualsivoglia componente del danno morale da reato, trattandosi di lesioni involontariamente inferte dal marito dell'attrice e con il concorso di colpa di quest'ultima.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 25% Punto danno biologico € 4.408,86 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 41%) non riconosciuto
pagina 12 di 14 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 35% 15
Danno non patrimoniale risarcibile € 84.319,00 Con personalizzazione massima (max 34% del danno
€ 112.987,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 35% € 603,75 Totale danno biologico temporaneo € 9.516,25
Spese mediche € 765,40
Totale generale: € 94.600,65
Vanno quindi riconosciuti a favore di parte attrice € 47.300,32 (1/2 di € 94.600,65); trattandosi di danno liquidato all'attualità secondo le tabelle più recenti ed in difetto di qualsivoglia allegazione di pregiudizio subito per il semplice ritardo nella corresponsione, va esclusa la spettanza degli interessi.
4. Le spese di lite
In considerazione della parziale soccombenza di parte attrice, le spese di lite, liquidate sulla scorta del decisum, vanno compensate per 1/3; in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 dello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, i compensi ammontano per tutte le fasi del giudizio al complessivo importo di € 7616,00 e le anticipazioni sono pari ad € 786,00.
Le convenute vanno pertanto condannate, in solido tra loro, al pagamento dei ¾ e quindi di € 5102,72 per compensi ed € 526,62 per anticipazioni.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico delle convenute in ragione della non eccessiva difformità tra la valutazione del CTU rispetto al perito di parte (dott. . Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la responsabilità di e di concorrente in misura paritaria con quella di CP_2 CP_4 parte attrice nel sinistro per cui è causa;
condanna le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito da parte attrice e liquidato in € 47.300,32; condanna le parti convenute in solido a rimborsare alla parte attrice i ¾ delle spese di lite, che si liquidano in €562,62 per anticipazioni ed € 5102,72 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, pagina 13 di 14 compensandole per il resto.
Pone definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, il pagamento delle spese di CTU, liquidate come da ordinanza a verbale in data 19.9.23.
Bologna, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1703/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROVESTI FILIPPO CP_1 C.F._1 IA e dell'avv. BERTUZZI FABRIZIO ( ) PIAZZA ALESSANDRIA, 24 C.F._2
00198 ROMA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA ALESSANDRIA, 24 00198 ROMA presso il difensore avv. ROVESTI FILIPPO IA
ATTRICE contro
(già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO
(C.F. ), contumace Controparte_4 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per CP_1
Come da conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art.183 co. 6 n.1 c.p.c. che si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - contrariis reiectis - previo accertamento, in ipotesi di contestazione, della legittimazione passiva della ed il conseguente obbligo risarcitorio Controparte_3 ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 209/2005:
condannare la in solido con la IG.ra nella qualità Controparte_3 CP_4 di titolare dell'impresa individuale , ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 Controparte_4
e/o comunque dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni non patrimoniali da quest'ultima subiti ed al rimborso delle spese mediche dalla medesima sostenute, da determinarsi i primi nell'importo di euro 121.917,00 e le seconde in misura non inferiore ad euro 765,40 e così, nel complesso, in euro 122.682,40, da quantificarsi esattamente in corso di causa nell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto – anche in via equitativa – di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal dì dell'evento lesivo sino al soddisfo pagina 1 di 14
In via istruttoria, si richiede la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio per lo svolgimento di una CTU medico-legale sulla persona della IG.ra , al fine di valutare la natura e l'entità CP_1 delle lesioni patrimoniali e non dalla medesima subite a seguito dei fatti di causa, nonché la congruità delle spese mediche sostenute e da sostenersi di cui è stato chiesto il rimborso, con riserva di nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte sino all'inizio delle operazioni peritali. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da maggiorarsi di rimborso forfettario, cpa e iva.” In via istruttoria insiste nell'ammissione della prova per testi
Per Controparte_2
“In via principale, rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa”
Per Controparte_4
Nulla perché contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente in data 9.2.2022, conveniva in giudizio CP_1
e per sentirli condannare al risarcimento del danno patito in CP_3 Controparte_4 occasione del sinistro avvenuto in data 22.7.2019 a bordo dell'unità da diporto (gommone) di proprietà dell'impresa individuale noleggiata in pari data dal marito, , ed assicurata CP_4 Controparte_5 con (già . Controparte_2 Controparte_3
In fatto l'attrice esponeva che:
- nelle circostanze suddette, il gommone, condotto dal coniuge, si imbatteva in un'onda formatasi improvvisamente e si inclinava in modo tale da sbalzarla dapprima in alto, per poi farla ricadere violentemente sul fondo dello stesso, provocando un violento impatto sulla schiena;
- raggiunta dalla motovedetta della Capitaneria di Porto di La Maddalena, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Lo Merlo-La Maddalena, ove le venivano riscontrate le seguenti lesioni:
“Frattura a scoppio, completa del soma di L1, instabile, che interessa anche il muro posteriore con frammento dislocato posteriormente che occupa il canale midollare restringendolo”;
-in pari data, veniva ricoverata presso il reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari e sottoposta ad intervento chirurgico di “stabilizzazione da D1 a L3 Laminectomia Decompressiva di L1 con viti e barre”;
-in data 01.08.2019 veniva dimessa con diagnosi di “Frattura di L1” e con prescrizione di riposo e di cure per 30 gg, mobilizzazione previo posizionamento del busto per almeno 90 gg, Rx rachide lombo- sacrale a 30 gg e visita neurochirurgica, nonché somministrazione di una terapia farmacologica;
-all'esito di una serie di controlli, si sottoponeva a visita medico-legale, dalla quale emergevano: 1) postumi di trauma da contraccolpo dorso-lombare produttivo frattura pluriframmentaria da scoppio L1 con voluminoso frammento osseo e compressione sul sacco durale associato ad ematoma epidurale acuto;
2) dislocazione dorsale della posizione craniale e del muto posteriore di L1 che determina netta impronta sul sacco durale, rigidità dorso lombare, marcata limitazione dei movimenti del tronco, pagina 2 di 14 disestesie della regione plantare e deficit stenico degli arti inferiori;
3) postumi di frattura composta del soma di S4;
-il medico legale incaricato dalla medesima, dott.ssa valutava: IT al 100% per 90 gg da Per_1 liquidarsi in € 8.910,00; ITP al 50% per 60 gg da liquidarsi in € 2.970,00; invalidità permanente al 26% quantificata in €110.037,00; spese mediche per €765,40; TOTALE €122.682,40;
- in data 19.09.2019, la denunciava il sinistro a in Controparte_6 CP_3 qualità di ente assicurativo dell'unità di diporto;
-con missiva del 27.04.2020, negava qualsivoglia forma di risarcimento sul presupposto che CP_3
“la causa dell'evento è da attribuirsi ad un'onda anomala e, pertanto, non riconducibile ad alcuna responsabilità in capo al conducente del gommone”;
- anche l'esperita negoziazione assistita dava esito negativo.
In diritto, l'attrice richiamava l'applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private nella parte in cui prescrive che: “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro […] a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Di conseguenza, il diritto del terzo trasportato al risarcimento del danno risultava essere svincolato dall'accertamento di responsabilità del conducente del veicolo.
Nel caso di specie, “la formazione improvvisa di un'onda” non era riconducibile alla nozione di caso fortuito (considerandola “onda anomala”); si doveva ritenere responsabile il conducente (marito dell'attrice), il quale non era stato in grado di governare il fenomeno del mare, perché soggettivamente imprevedibile ed ingestibile.
Concludeva domandando, previo accertamento della legittimazione passiva di e del CP_3 conseguente obbligo risarcitorio, di condannarla, in solido con ai sensi e per gli effetti CP_4 dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'attrice pari ad € 122.682,40, o il diverso importo ritenuto di giustizia.
nel costituirsi, eccepiva: CP_3
1. l'infondatezza della domanda, in quanto l'azione doveva essere qualificata ai sensi dell'art. 144 e non dell'art. 141 cod. ass.: in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, l'azione spettante al trasportato è quella generale prevista dal citato art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Di conseguenza, mentre sul piano probatorio non vi era alcuna differenza per il trasportato, sul piano risarcitorio quest'ultimo poteva agire per il danno “entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione” (Cass. n. 17963 del 2021);
2. l'assenza di responsabilità del conducente, dal momento che “la formazione di un'onda improvvisa ed inaspettata” integrava l'ipotesi del caso fortuito, idonea ad interrompere il nesso di causalità; peraltro, nella prima dichiarazione del conducente, resa presso gli uffici della Capitaneria di Porto de La Maddalena, veniva affermato che la trasportata era scivolata all'interno dell'imbarcazione, mentre soltanto in seguito veniva specificato che l'evento si era prodotto a causa di un'onda anomala, che alzava l'imbarcazione, sbalzando l'attrice contro la consolle della barca;
3. la responsabilità ex art. 1227 c.c. della terza trasportata, la quale, durante la navigazione, non si assicurava al gommone, utilizzando i maniglioni tientibene.
Sul quantum debeatur, parte convenuta contestava: la quantificazione del danno non patrimoniale da pagina 3 di 14 invalidità permanente nella misura del 26%; i criteri di liquidazione utilizzati;
la quantificazione delle spese mediche;
l'assenza di personalizzazione del danno biologico per mancanza di prova. Inoltre, dall'eventuale risarcimento doveva essere decurtato quanto percepito a titolo di indennizzo in forza della polizza infortuni.
Domandava pertanto il rigetto di tutte le avverse pretese, in quanto infondate e non provate.
***
Alla prima udienza del 9.6.2022, dichiarata la contumacia della convenuta , Controparte_4 venivano concessi i termini ex art.183 c.p.c.; depositate le relative memorie, il GOT disponeva l'acquisizione a cura di parte convenuta del rapporto integrale redatto dalla Capitaneria di Porto de La Maddalena e della documentazione attestante l'indennizzo assicurativo percepito dall'attrice in forza di polizza infortuni;
all'udienza del 28.3.2023 il medesimo GOT formulava proposta ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. di abbandono della lite a spese compensate, ipotizzando la sussistenza di caso fortuito.
La proposta non veniva accettata da parte attrice alla successiva udienza del 27.4.2023, in cui la scrivente, subentrata medio tempore, ammetteva consulenza tecnica medico-legale, nominando il Dott.
depositato l'elaborato, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del Persona_2
16.1.2025, tenutasi in modalità cartolare, in cui le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
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1. Qualificazione della fattispecie ex artt.141 o 144 cod. ass.
Occorre in primo luogo ricostruire con precisione gli eventi fattuali che avrebbero causato le lesioni subite da parte attrice in data 22.7.2019, allorquando si trovava a bordo dell'unità da diporto di proprietà dell'impresa individuale convenuta condotta e noleggiata dal coniuge dell'attrice e CP_4 conducente dell'imbarcazione.
Non potendo essere assunto come teste l'unico soggetto presente al momento dell'evento, cioè il conducente dell'imbarcazione, in quanto incapace ai sensi dell'art.246 c.p.c., potendo partecipare al giudizio quale litisconsorte facoltativo (in quanto responsabile in modo diretto ed in via presunta) oppure interveniente autonomo in forza del dettato dell'art.144 cod. ass. in combinato disposto con l'art.2054 comma primo c.c., la causa va decisa documentalmente.
La prima dichiarazione (doc.2 attoreo e 3 resa nell'immediatezza dei fatti da CP_2 Controparte_5 alla Capitaneria di Porto de La Maddalena in data 22.7.2019 alle ore 20:00 circa è la seguente: “In navigazione tra l'Isola di Budelli e quella di Spargi, alle ore 15.20 circa, mia moglie, la signora CP_1
scivolava sul paiolato del gommone che stavo conducendo, battendo la schiena al tientibene
[...] della consolle. Avvertiva forte dolore ed impossibilità a muoversi”.
Nella successiva integrazione della dichiarazione evento straordinario datata 28.7.2019 (doc.3 attoreo), destinata sempre alla Capitaneria di Porto, aggiunge alcuni particolari: “ mia moglie CP_5 CP_1
trasportata all'interno del gommone, a causa di una formazione improvvisa di un'onda,
[...] all'interno dello specchio d'acqua attraversato, che determinava l'innalzamento dell'imbarcazione, scivolava, da dove era seduta in sicurezza, venendo sbalzata contro la consolle della predetta barca”.
Infine, nella denuncia di sinistro effettuata per conto dell'attrice dalla Controparte_6 del 19.8.2019 (doc.17 attoreo) è scritto: “alle ore 15:20 circa, durante la crociera, a causa
[...] della formazione di un'onda improvvisa ed inaspettata (stante le ottime condizioni del mare fino a quel momento) lo scafo del gommone subiva un'inclinazione tale da sbalzare la signora prima in CP_1 pagina 4 di 14 alto per poi farla ricadere violentemente addosso alla consolle di guida”.
L'assenza di scontro tra veicoli quale causa delle lesioni comporta l'applicazione degli artt. 144 e 2054 comma primo c.c., e non dell'art.141 cod. ass.
In questo senso si è pronunciata nel corso del presente giudizio la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.35318/2022, affermando che “l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.”
Spetta infatti al giudice di merito qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., operazione nella quale questi non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata (considerazioni tratte sempre dalla medesima pronuncia).
Tanto premesso, la Corte ha evidenziato, in primo luogo, il dato letterale ineludibile costituito dall'espressione «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto coinvolto un solo mezzo. Ciò rilevato, deve escludersi che tale dato letterale sia superabile sul piano interpretativo, sì da poter ritenere che la disciplina, pur riferita letteralmente ad almeno due mezzi, possa trovare applicazione anche in caso di unico veicolo.
(…) Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore.”
Ne consegue che risultano correttamente convenuti in giudizio tanto l'assicurato, quale responsabile civile (proprietaria dell'unità da diporto), quanto la sua compagnia assicuratrice ( , entrambi CP_2 aventi la qualità di litisconsorte necessario, essendo il conducente soltanto un litisconsorte facoltativo pagina 5 di 14 ex art.2054 primo comma c.c.
2. Esimente del caso fortuito sostiene che l'evento onda, che ha fatto inclinare il gommone, sollevando l'attrice e poi CP_2 facendola cadere sul fondo del gommone, proprio per la sua imprevedibilità rispetto alle condizioni meteorologiche e marine del tutto tranquille fino a quel momento, debba essere interpretato come caso fortuito, tale da escludere la responsabilità dell'assicurato e, pertanto, anche del responsabile civile.
Le Sezioni Unite citate si sono espresse anche in ordine al complesso tema del caso fortuito, unico fattore idoneo ad escludere la responsabilità della Compagnia assicuratrice e del vettore ai sensi dell'art.141 cod.ass, disposizione non invocabile nel caso di specie per assenza di veicolo antagonista;
occorre, invece, fare applicazione delle regole indicate dagli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass., anche sotto l'aspetto probatorio.
Su tali aspetti, la sentenza di legittimità n.17963/2021 ha formulato il seguente principio di diritto: “In
tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.”
Chiarisce la Corte che “Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141. Ai sensi dell'art. 2054, comma
1, cod. civ. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141.
Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ..
Tale conclusione non risponde ad una esigenza meramente classificatoria: lo si comprende non appena si presti attenzione al profilo delle conseguenze risarcitorie, che è, in realtà, la chiave della norma dal punto di vista ermeneutico. Nella fattispecie di cui all'art. 141 il terzo trasportato, proprio alla luce della peculiarità dell'azione che è promossa nei confronti del proprio vettore, il quale
pagina 6 di 14 potrebbe non essere il responsabile del sinistro, è risarcito dall'impresa di assicurazione (del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro), non nei limiti del massimale contrattuale, ma di quello minimo di legge, che per ipotesi potrebbe essere inferiore a quello contrattuale. Resta «fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo». Il risarcimento del massimale contrattuale interviene quindi solo in sede di responsabilità sussidiaria dell'assicuratore del responsabile, ed a condizione che sia stato pattuito in polizza un massimale superiore a quello minimo di legge. Il doppio passaggio, prima attraverso l'un massimale e poi attraverso l'altro, rispecchia la pluralità dei veicoli coinvolti.
Si comprende così peraltro perché la norma sottragga all'ambito del caso fortuito la responsabilità dell'altro conducente. Il costo sopportato dal trasportato, per il beneficio dell'esclusione dal campo del caso fortuito della responsabilità dell'altro conducente, è la possibilità di conseguire il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge e non nei limiti del massimale contrattuale. Tale costo non c'è nell'azione generale ai sensi dell'art. 144 dove però può essere opposta e provata la mancanza di responsabilità del vettore sulla base dell'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, con la perdita del vantaggio per il danneggiato di un coobbligato solidale. Per converso, il beneficio per l'assicuratore di essere tenuto, ai sensi dell'art. 141, nei limiti del massimale minimo di legge ha il costo della possibilità di opporre esclusivamente quale causa del sinistro il fattore naturale o il fattore umano, estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista. Dal punto di vista del giudizio di responsabilità il cerchio si chiude, nel caso della previsione di cui all'art. 141, con la responsabilità sussidiaria dell'assicuratore del responsabile e la rivalsa nei confronti di quest'ultimo prevista dal quarto comma (a parte il passaggio al giudizio sulla responsabilità che può aversi nel processo promosso ai sensi dell'art. 141 con l'intervento dell'assicuratore del responsabile civile e
l'estromissione dell'assicuratore convenuto). Ascrivendo l'ipotesi del sinistro in presenza di un solo veicolo all'art. 144 si consente al danneggiato di agire per il danno «entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione». Diversamente, collocando l'azione nell'alveo dell'art. 141, per un verso, pur in presenza di massimale contrattuale più elevato, apparentemente il risarcimento dovrebbe arrestarsi a quello minimo di legge, per l'altro al massimale contrattuale potrebbe accedersi solo in presenza di un giudizio di responsabilità civile, ma in tal caso l'azione non sarebbe diversa dal combinato disposto degli artt. 2054, comma 1, cod. civ. e 144 cod. assicurazioni. Il massimale convenzionale più elevato sarebbe applicabile previa identificazione del responsabile civile, il che non è altro che la fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1.
Il trasportato in sinistro con più veicoli coinvolti e quello in sinistro con un solo veicolo allegano la medesima causa petendi, e cioè il danno ed il nesso di causalità, ma, mentre il primo, ove agisca ai sensi dell'art. 141 senza dedurre la responsabilità civile del proprio vettore, può conseguire dal relativo assicuratore il risarcimento entro il massimale minimo di legge, con la possibilità che gli venga opposto il caso fortuito (nei termini in cui la norma lo delimita e che sono stati precisati sopra), il secondo agisce deducendo la responsabilità civile del proprio vettore ai sensi dell'art. 2054, comma
1, con la possibilità sempre che gli venga opposto il caso fortuito (il conducente ha «fatto tutto il possibile per evitare il danno»), al fine di conseguire però il risarcimento entro i limiti della somma per la quale è stata stipulata l'assicurazione.
(…) In conclusione, allegato da parte del danneggiato, trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro, il danno ed il nesso di causalità con il sinistro, l'azione deve essere qualificata ai sensi dell'art. 144 e non dell'art. 141 cod. assicurazioni. Sul piano probatorio non vi è alcuna differenza per il trasportato, essendo sul punto l'area dell'art. 2054, comma 1, omogenea al caso fortuito di cui
pagina 7 di 14 all'art. 141, mentre sul piano risarcitorio con chiarezza il trasportato potrebbe agire per il danno «entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione».
In sostanza, quindi, per il trasportato vige sempre il medesimo onere probatorio, che gli impone di dimostrare soltanto il nesso causale tra le lesioni ed il trasporto su veicolo assicurato.
Si riversa invece sul proprietario del veicolo o comunque sull'assicurato e sulla sua compagnia assicuratrice l'onere di fornire la prova liberatoria, data dalla dimostrazione della sussistenza di un evento imprevedibile ed inevitabile, di carattere umano o naturale, estraneo alla circolazione, comprensivo del comportamento colposo della vittima, incidente sul nesso eziologico.
In questo senso le medesime Sezioni Unite 35318/2022: La nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.
Tanto premesso, la scrivente ritiene che non possa configurarsi l'esimente de quo nella vicenda intervenuta in data 22.7.2019, dal momento che la formazione di un'onda, pur in condizioni di mare tranquillo, come comprovato dalla documentazione meteorologica depositata da parte attrice (doc.21), non è idonea ad integrare il caso fortuito, dovendosi invece l'inclinazione dell'imbarcazione imputarsi alla imperizia del conducente nell'affrontarla durante la navigazione.
Sulla scorta degli elementi probatori emersi in giudizio, costituiti dalle dichiarazioni del conducente e dalle rilevazioni contenute nel doc. 21 attoreo, non è ravvisabile l'ipotesi di onda anomala per dimensioni, tale essendo definibile solo quella che supera 2,2 volte l'altezza significativa del treno d'onde cui appartiene, ma soltanto di un'onda improvvisa di dimensioni magari maggiori di quelle del treno cui apparteneva, causata verosimilmente dal passaggio di altre barche o da raffiche di vento
(stante la frequenza del vento nella zona delle isole dell'arcipelago della Maddalena), onda che il coniuge dell'attrice non ha saputo governare per imperizia.
Va tuttavia evidenziato che la descrizione del sinistro, scarna -per un verso- quanto all'altezza dell'onda e del successivo sollevamento del natante, cioè se avvenuto a prua o lateralmente (a babordo o tribordo), e contraddittoria -per l'altro- quanto allo scivolamento, con particolare riguardo alla posizione in cui si trovava la a bordo del natante, non consente di definire con precisione il CP_1 nesso causale e quindi di escludere la sussistenza di un suo concorso di colpa concorrente o esclusivo, ai sensi dell'art.1227 comma primo c.c.
Infatti, come evidenziato da non è mai stato indicato da quale punto dell'unità da diporto sia CP_2 avvenuto lo scivolamento dell'attrice verso il paiolato del gommone e quindi la dinamica dell'urto contro il tientibene della consolle, né la posizione in cui si trovava la medesima e, in particolare, se prestasse attenzione alle condizioni del mare, in modo tale da poter reagire adeguatamente, né in quale modo avesse rispettato le regole per la sicurezza, precisando a quali sostegni o punti di appoggio fosse ancorata.
In un caso simile, di una caduta sul pavimento del natante paterno, causato da un'onda che aveva fatto sobbalzare il trasportato, benché il natante fosse fermo, in procinto di ancorarsi, la Suprema Corte ha affrontato le “questioni di diritto in relazione al trasporto nautico, in particolar modo per ciò che riguarda la posizione del terzo trasportato.”
Scrive la Suprema Corte:
5.1. A questo proposito è bene ricordare che l'art. 47 della legge n. 50 del pagina 8 di 14 1971 stabilisce che la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto è regolata dall'art. 2054 cod. civ., con una disposizione che è transitata senza sostanziali modifiche nell'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima;
sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 cod. nav., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 47 della legge n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 cod. civ., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli (così la sentenza 26 giugno 2015, n. 13324, ribadita dalla più recente ordinanza 14 ottobre 2019, n. 25771).
In particolare, l'appena citata ordinanza n. 25771 del 2019, occupandosi di un caso di responsabilità del conducente di un'imbarcazione in presenza della c.d. onda anomala, ha stabilito che è compito del giudice di merito verificare e valutare quale sia stato, in concreto, il comportamento del conducente al fine di accertarne la correttezza, in relazione ad un evento (quello, appunto, dell'onda anomala) che non costituisce un fatto eccezionale della nautica da diporto. E ciò in quanto il richiamo all'art. 2054 cod. civ. impone di considerare anche il primo comma di tale articolo, secondo cui il conducente è obbligato al risarcimento «se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno». Occorre peraltro ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 cod. civ. e 2054 cod. civ. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (così la sentenza 23 febbraio 2009, n. 4343, ribadita dalla più recente ordinanza 13 gennaio 2021, n. 414).
Nel caso ivi scrutinato, i giudici di primo e secondo grado avevano respinto la domanda risarcitoria del trasportato, riconducendo la responsabilità dell'accaduto all'oscillazione della barca causata dall'impatto con l'onda ed al comportamento dello stesso danneggiato, che non era riuscito a dominare una situazione tipica del trasporto su unità da diporto di dimensioni modeste, escludendo che si potesse ravvisare alcuna forma di imperizia a carico del conducente dell'imbarcazione, posto che l'incidente si era verificato nel momento in cui la barca era ferma, «in attesa di ancorarsi».
In tale vicenda, l'esclusione di una responsabilità del conducente e l'accertata imperizia del trasportato erano state ritenute le cause della caduta patita dal ricorrente, con la conseguenza che era stata fatta corretta applicazione della normativa suindicata e della giurisprudenza inerente all'art. 2054 cit. ed alla speciale normativa di settore.
In altra decisione di legittimità, citata dal GOT nella motivazione della proposta ex art.185 bis c.p.c., formulata all'udienza del 28.3.2023, la responsabilità relativa al fatto dedotto rimane regolata dai principi di cui all'art. 2054 c.c, incluse le presunzioni da esso previste che impongono al giudice una valutazione comparativa della condotta dei soggetti coinvolti nell'evento sinistroso che non può escludere, ignorandola, quella del conducente del natante sul quale l'incidente si è verificato. 2.3.
Tanto premesso, si osserva che la Corte ha escluso che il proprietario del natante evocato in giudizio
pagina 9 di 14 ai sensi dell'art. 2054 terzo co. c.c. dovesse vincere la presunzione a suo carico, derivante dalla condotta del conducente di esso, in quanto "la stessa prospettazione della danneggiata" ( che aveva descritto il sinistro con riferimento all'onda anomala che aveva determinato lo sbandamento del gommone e la sua caduta all'interno di esso) imponeva di escludere la sua responsabilità (cfr. pag. 2 sentenza impugnata ) : ciò, tuttavia, configura una erronea interpretazione della norma che, facendo ricadere in via solidale sul proprietario, ove non dimostri che il mezzo era stato utilizzato contro la sua volontà, la responsabilità del conducente, impone la valutazione della condotta di quest'ultimo, tenuto
a dimostrare di aver fatto di tutto per evitare il danno.
2.4. L'art. 2054 co 3 c.c. non può prescindere dall'applicazione della regola dettata dall'art. 2054 co 1 cc, per la cui osservanza la Corte territoriale era tenuta non solo ricostruire l'evento sotto l'aspetto meramente fattuale, ma doveva altresì affrontare in modo specifico il profilo delle manovre di emergenza e delle cautele esigibili poste in essere dal conducente al fine di valutare la sua condotta nella situazione, peraltro consueta nelle escursioni marittime, in cui era venuto a trovarsi. La Corte territoriale, soltanto affrontando, oltre all'elemento negativo, anche la componente positiva della condotta di chi era alla guida del natante, poteva, infatti, giungere al superamento della presunzione della sua responsabilità esclusiva, ricadente anche sulla posizione del proprietario evocato in giudizio.
Occorre quindi procedere, secondo la Corte, primariamente alla valutazione della condotta del conducente del mezzo, non potendosi la decisione fondare sulla sufficienza della descrizione dell'evento e sulla statuizione, meramente assertiva, secondo cui il danno doveva essere ascritto soltanto all'onda anomala provocata dal natante rimasto sconosciuto.
E' noto, a tal proposito, che la presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del danneggiato, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.; in applicazione di tale principio, la responsabilità del conducente può essere esclusa di fronte ad un comportamento gravemente colposo dal trasportato (in tal senso ex pluribus Cass. ord. n.842/2020).
Nel caso in questione, non ha potuto che fornire elementi presuntivi in merito alla condotta CP_2 imprudente della trasportata a fronte della carente descrizione del nesso causale, potendo soltanto ipotizzare/presumere il mancato utilizzo dei sistemi di ritenzione (nel silenzio della parte su tale specifico aspetto anche nella prima memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.), pur trattandosi di gommone adibito a sei persone, in cui erano presenti solo il conducente e la trasportata, che quindi avrebbe avuto la possibilità di usare qualsivoglia sistema.
Ciò comporta che vada ravvisato un concorso di colpa della trasportata, in misura equivalente alla responsabilità del conducente, il quale non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scivolamento della trasportata, dato che l'imbarcazione stava procedendo nella navigazione tra le isole di Spargi e Budelli, per cui non può escludersi a priori sia l'imperizia nel condurre il natante da parte del al momento in cui ha affrontato l'onda, sia l'imprudenza della trasportata durante la CP_5 navigazione, la quale non era in condizioni di sicurezza, a fronte di un evento piuttosto frequente nella navigazione.
Va quindi affermata una responsabilità concorrente nella misura del 50% della trasportata.
3. Liquidazione del danno
La valutazione del danno biologico patito dall'attrice non può che fondarsi sulle risultanze della pagina 10 di 14 consulenza medico-legale, espletata dal Dott. il quale non ha ricevuto osservazioni da Persona_2 alcuna delle parti.
Il professionista sanitario ha riconosciuto la riconducibilità al sinistro de quo della frattura a scoppio del soma L1 e la frattura composta del soma S4, oltre che degli esiti di trauma rachide dorso-lombare per contraccolpo su gommone, riscontrati dagli esami strumentali eseguiti (TC e RM) e dall'esito degli interventi neurochirurgici praticati.
Il CTU ha, inoltre, evidenziato che, allo stato attuale, la IG.ra lamenta una CP_1 sintomatologia caratterizzata in particolare da dolore e limitazione funzionale a livello del rachide dorso-lombare. L'esame obiettivo ha evidenziato un interessamento disfunzionale con quadro algico e contrattura muscolare del distretto rachideo traumatizzato, oltre ad esiti cicatriziali da intervento chirurgico. La perizianda presenta, quale reliquato del sinistro per cui è causa, esiti di frattura a scoppio del soma di L1, trattata con stabilizzazione D11-L3 e decompressione in L1, oltre ad esiti di frattura composta del soma di S4. Il quadro clinico risulta, allo stato, permanente. In merito al problema prettamente valutativo, per le considerazioni cliniche in precedenza esposte, tenuto conto dei disturbi lamentati dalla perizianda, della obiettività clinica riscontrata e delle plurime risultanze strumentali (TC e RM), nonché di quanto previsto dai lavori della Commissione ex DM 26 maggio 2004, il complesso menomativo in questione può essere valutato nella misura del 25% con riferimento all'integrità psicofisica, comprensivo delle ripercussioni dinamico-relazionali e lavorative.
Per quanto attiene il quesito relativo alle spese mediche si segnala che, allegate in atti, vi sono ricevute sanitarie per un totale di 765,40 € da ritenersi giustificate e congrue. Il quadro clinico riscontrato appare stabilizzato e, sulla base di quanto in atti, non appaiono individuabili spese sanitarie future.
Passando da ultimo a fornire risposta al quinto quesito formulato (“DETERMINI altresì se l'indennizzo liquidato in base alla polizza Infortuni copra interamente il danno biologico CP_7 temporaneo e permanente subito per effetto dell'evento per cui è causa”), si rileva dalla documentazione in atti, con particolare riferimento al Casellario infortuni, per il sinistro del 22.07.2019 produttivo di “frattura della colonna vertebrale lombare” è stata definita in data 12.02.2020 un'invalidità permanente pari al 30% per (cod. ANIA 003). Controparte_8
Il consulente riporta inoltre un allegato concernente la comunicazione del perito di ( CP_7 Per_3
, in cui si legge che, in relazione al sinistro occorso, il danno è stato stimato secondo la polizza
[...] ANIA come segue: I.P. 30% € 39.000,00, invalidità temporanea per 10 giorni di ricovero, 30 giorni convalescenza secondo il massimale di polizza (3 volte il periodo di ricovero) per ulteriori € 2400,00, il tutto per complessivi € 41.400,00, importo che veniva portato dall'assegno bancario allegato.
Prosegue il CTU affermando che, Fermo restando che l'indennizzo in ambito di Polizza infortuni è in relazione alle specifiche modalità contrattuali sottoscritte, tra cui il valore economico del punto, le franchigie assolute/relative o ancora la presenza di specifiche tabelle di conversione, si è condiviso con i C.T. delle parti che da quanto in atti emerge una valutazione permanente in ambito ANIA, il cui riferimento è la capacità lavorativa generica e non il danno biologico. Si aggiunge inoltre che secondo quanto sopra riportato non è possibile esprimersi in merito al danno biologico temporaneo, evincendosi unicamente l'indennizzo di € 2.400,00 per il periodo di temporanea, pur non essendo noto lo specifico criterio di valutazione. Non emergerebbe invece il rimborso delle spese sanitarie.
Secondo parte attrice non sarebbe applicabile il principio della compensatio lucri cum damno, in quanto l'orientamento elaborato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Unite, sent. n. 12564, 12565, 12566, pagina 11 di 14 12567 del 2018, che riprendono sostanzialmente le argomentazioni del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 1/2018) chiarisce che, nel caso in cui il danno e il vantaggio riposino su titoli differenti, l'operatività del principio della compensatio dipende dalla “ragione giustificatrice”, cioè dalla funzione del beneficio collaterale che, in conseguenza dell'illecito, è entrato nel patrimonio del danneggiato. Così, la compensatio opera quando la provvidenza erogata al danneggiato neutralizza la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Tale principio è stato recentemente ribadito anche dal Tribunale di Milano secondo cui “qualora, come nel caso di specie, il contratto assicurativo stipulato, lungi dall'assolvere una funzione di neutralizzazione di un pregiudizio subito, intenda precipuamente garantire all'assicurato (o ai suoi familiari in caso di decesso) una provvidenza dallo stesso stimata come idonea ed abbia, dunque, una finalità previdenziale, la polizza soggiace prevalentemente alle norme dettate per l'assicurazione sulla vita, giustificandosi così l' inoperatività del principio indennitario, con la conseguenza che dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per il fatto illecito in favore del danneggiato non dev'essere scomputato l' indennizzo corrisposto dalla compagnia assicurativa … con la conseguenza che l'assicurato può ottenere cumulativamente indennizzo assicurativo e risarcimento” (Trib. Milano sent. n. 2894 del 11/04/2023, X Sezione, Dott. Damiano Spera;
in tal senso anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 11/04/2022, n. 11657).
Pertanto, nel caso che ci occupa non può procedersi alla suddetta compensazione (neppure parziale) tra quanto liquidato all'attrice dalla compagnia con riferimento alla polizza infortuni e quanto CP_7 determinato dal CTU, considerata la diversa metodologia della valutazione eseguita in ambito ANIA dalla compagnia e tenuto conto che il beneficio elargito da non mira a ristorare lo CP_7 CP_7 specifico pregiudizio cagionato dal responsabile, ma assolve ad una finalità diversa.
Il calcolo del danno differenziale, residuato all'intervento dell'assicuratore privato o sociale, deve avvenire "per poste omogenee"; ciò significa che non è possibile sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass., così come interpretato costantemente dalla Suprema Corte: da ultimo, Ordinanza n.11657/2022; Sentenza n. 9112 del 02/04/2019; Ordinanza n.
25327/2016; Sentenza n. 20807/2016).
La tesi è del tutto condivisibile, in quanto le prestazioni erogate da in forza della polizza CP_7 infortuni indennizzano la perdita della componente patrimoniale/reddituale dell'assicurato, come espressamente rilevato dal consulente medico-legale; di conseguenza, non sussiste alcuna sovrapponibilità tra quanto liquidato da e l'ulteriore danno non patrimoniale patito dalla CP_7
CP_1
Restano sicuramente a carico degli odierni convenuti la quota della metà (in virtù del paritetico concorso di colpa della trasportata) del danno biologico temporaneo e permanente da liquidarsi secondo le tabelle milanesi del 2024, esclusa qualsivoglia componente del danno morale da reato, trattandosi di lesioni involontariamente inferte dal marito dell'attrice e con il concorso di colpa di quest'ultima.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 25% Punto danno biologico € 4.408,86 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 41%) non riconosciuto
pagina 12 di 14 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 35% 15
Danno non patrimoniale risarcibile € 84.319,00 Con personalizzazione massima (max 34% del danno
€ 112.987,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 35% € 603,75 Totale danno biologico temporaneo € 9.516,25
Spese mediche € 765,40
Totale generale: € 94.600,65
Vanno quindi riconosciuti a favore di parte attrice € 47.300,32 (1/2 di € 94.600,65); trattandosi di danno liquidato all'attualità secondo le tabelle più recenti ed in difetto di qualsivoglia allegazione di pregiudizio subito per il semplice ritardo nella corresponsione, va esclusa la spettanza degli interessi.
4. Le spese di lite
In considerazione della parziale soccombenza di parte attrice, le spese di lite, liquidate sulla scorta del decisum, vanno compensate per 1/3; in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 dello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, i compensi ammontano per tutte le fasi del giudizio al complessivo importo di € 7616,00 e le anticipazioni sono pari ad € 786,00.
Le convenute vanno pertanto condannate, in solido tra loro, al pagamento dei ¾ e quindi di € 5102,72 per compensi ed € 526,62 per anticipazioni.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico delle convenute in ragione della non eccessiva difformità tra la valutazione del CTU rispetto al perito di parte (dott. . Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la responsabilità di e di concorrente in misura paritaria con quella di CP_2 CP_4 parte attrice nel sinistro per cui è causa;
condanna le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito da parte attrice e liquidato in € 47.300,32; condanna le parti convenute in solido a rimborsare alla parte attrice i ¾ delle spese di lite, che si liquidano in €562,62 per anticipazioni ed € 5102,72 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, pagina 13 di 14 compensandole per il resto.
Pone definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, il pagamento delle spese di CTU, liquidate come da ordinanza a verbale in data 19.9.23.
Bologna, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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