Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 24/03/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia Zhara Buda e Massimo Zhara Buda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Risorse Umane n. 333-A/U.C./-OMISSIS-+altri/Misc/PP/ 4038 del 13.11.2020, di risposta implicitamente negativa all'istanza di computo, ai fini dell'anzianità di servizio e pensionistici, del corso quadriennale per Allievo aspirante vice commissario di cui all'art. 6 lett. a) del D.P.R. n. 341 del 1982, presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia e di riconoscimento del diritto dei ricorrenti al computo, ai fini dell'anzianità di servizio e ai fini della maturazione dei diritti pensionistici e previdenziali, del preesistente corso quadriennale per allievi vice commissari presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia di cui al D.P.R. 24 aprile 1982 n. 341.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore il dott. BI Di EN nell’udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4- bis , e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso regolarmente notificato e depositato i nominati interessati, premettendo di avere partecipato al corso quadriennale per allievi vice commissari presso l’Istituto superiore di Polizia previsto dal D.P.R. 24 aprile 1982 n. 341 (qui richiamato nel testo ratione temporis applicabile), hanno impugnato la nota del Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale risorse umane n. 333-A/U.C./-OMISSIS-+altri/Misc/PP/ 4038 del 13.11.2020, con la quale è stata fornita risposta (implicitamente negativa) alla formale diffida al computo ai fini dell’anzianità di servizio e pensionistici del corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario di cui all’art. 6, lett. a), del D.P.R. n. 341 del 1982.
I ricorrenti hanno dedotto che
- hanno partecipato al corso quadriennale per allievi vice commissari presso l’Istituto superiore di Polizia previsto dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341;
- premettendo che l’assunzione nei ruoli dei commissari della Polizia di Stato avveniva, secondo la formulazione originaria dell’art. 55 della legge n. 121 del 1981, o con frequenza con esito positivo dell’Istituto superiore di Polizia di cui all’art. 58, o mediante concorso pubblico riservato ai laureati, nel presente giudizio viene in evidenza la prima modalità di accesso attraverso la frequenza dell’Istituto superiore di Polizia che veniva all’uopo istituito mediante apposito decreto delegato;
- con il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341, è stata istituita, nell’ambito dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, una scuola nazionale per la formazione e l’aggiornamento professionale dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato e, all’art. 6, lett. a), è stato previsto lo svolgimento del corso per la nomina a vice commissario in prova;
- l’art. 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341, prevede per l’ammissione al corso l’espletamento di un concorso per esami al quale potevano partecipare i candidati in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 9, tipici di tutte le procedure concorsuali pubbliche;
- i vincitori del concorso, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341, “sono nominati allievi aspiranti commissari in prova ed ammessi a frequentare il corso quadriennale presso l’Istituto Superiore di Polizia; i vincitori provenienti dai ruoli della Polizia di Stato sono posti in aspettativa per la durata del corso mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico già in godimento. (…) Per quanto non diversamente disposto, agli allievi aspiranti commissari in prova sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato”;
- l’art. 17 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341, prevede che, in tutte le ipotesi di dimissioni dal corso, provveda il Capo della Polizia con decreto; analogamente, l’art. 19 (espulsione dal corso) prevede che le espulsioni dal corso per infrazioni disciplinari (contemplate dal precedente art. 18 e relativo regolamento dell’istituto) avvengano con decreto motivato del Capo della Polizia;
- come per i dipendenti pubblici di ruolo, l’art. 20 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341, estende gli istituti della pensione privilegiata di cui alle leggi n. 280 del 1981 e n. 308 del 1981 agli allievi dimessi dal corso per aver perso l’idoneità fisica o psichica o per infermità o lesioni riportate durante il corso; il comma successivo prevede che agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applichino anche le disposizioni di cui al D.P.R. n. 738 del 1981 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) e al D.P.R. n. 339 del 1982 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato);
- l’art. 21 del D.P.R. 341 del 1982 obbliga gli allievi aspiranti commissari in prova, all’atto della nomina, a permanere nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza per cinque anni dal conseguimento del diploma, con il correlativo divieto di assunzione nelle pubbliche amministrazioni e di iscrizione in albi professionali durante i prescritti cinque anni;
- per quel che riguarda il trattamento economico degli allievi del corso, l’art. 59 della legge n. 121 del 1981, ratione temporis applicabile, prevede che questo fosse determinato in misura proporzionale alla retribuzione della qualifica iniziale cui il corso dà accesso, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero del tesoro, riservando il trattamento più favorevole eventualmente in essere agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato;
- sul detto trattamento economico dei vincitori del concorso ammessi al corso sono applicate le ritenute previdenziali e assistenziali;
- la modalità di accesso attraverso il corso di formazione in questione è rimasta in vigore fino al (precedente) riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, avvenuto mediante il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato, chiedendone l’annullamento, e hanno domandato l’accertamento della spettanza nel computo dell’anzianità, ai fini della maturazione dei diritti pensionistici e previdenziali, del preesistente corso quadriennale per allievi vice commissari presso il preesistente Istituto superiore di Polizia.
Si è costituito il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 19 gennaio 2026, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione.
2. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’Amministrazione resistente, secondo cui la competenza si radicherebbe dinanzi al Tar del Lazio
Il Collegio ritiene che l’eccezione sia infondata.
La presente controversia verte infatti in materia di pubblico impiego non privatizzato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del codice del processo amministrativo, è inderogabilmente competente a decidere il TAR nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede di servizio del dipendente interessato (T.A.R. Campania, Sez. VII, 16.3.2017, n. 1504; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.2.2015, n. 646).
La competenza del T.A.R. del Lazio è infatti riservata ai giudizi nei quali viene impugnato un atto statale (art. 13, comma 3); ciò che non avviene nel caso di specie, nel quale i ricorrenti chiedono il riconoscimento del quadriennio del corso ex D.P.R. 341/1982 nella propria anzianità di servizio e si dolgono del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza da essi in tal senso proposta.
Tale dato normativo è interpretato dalla giurisprudenza nel senso che il foro speciale così individuato riguarda, in particolare, "le controversie tra l'impiegato e l'amministrazione (intesa quale datore di lavoro), che hanno per oggetto pretese (diritti o interessi) inerenti al rapporto di lavoro" (Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 37/2012). E l'ipotesi all'esame odierno è, per l'appunto, proprio di tale natura.
D’altra parte, l’Amministrazione resistente, nel formulare l’eccezione di incompetenza, non ha escluso che i ricorrenti siano dipendenti dell'Amministrazione in servizio, al momento della proposizione del ricorso, nell'ambito della regione Puglia, non essendovi su detto elemento alcuna contestazione di sorta, per cui il radicamento del giudizio presso questa sede deve ritenersi confermato.
3. Nel merito, gli istanti hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato:
- con il primo motivo, per «Violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 59 della legge 1.4.1981 n. 121, nonché degli articoli 8, 9, 11, 17, 18, 20 e 21 del D.P.R. 24.4.1982 n. 341»;
- con il secondo motivo, per «Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a) n. 1) della legge 7.8.2015 n. 124 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. 29.5.2017, n. 95, che estende espressamente agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, tra gli altri l’art. 1811 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) - Violazione del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia».
Tali due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Con la sentenza 24 aprile 2012 n. 2424 la III sezione del Consiglio di Stato, con argomenti che meritano piena condivisione, ha osservato di non condividere le conclusioni cui era pervenuta la sesta sezione, con la pronuncia n. 2643/2006, ritenendo preferibile l'opposto avviso espresso dalla prima sezione, con il parere n. 1324/2005, pronunciato nell'Adunanza del 31 gennaio 2007, secondo cui, "in difetto di una espressa equiparazione generale, l'equiparazione prevista dall'art. 11 del DPR n.341/82 è da considerare specifica e riguardante il solo aspetto dell'adempimento dell'obbligo di leva: il che esclude qualsiasi interpretazione estensiva che possa essere utilizzata sia ai fini economici che - difettando per conseguenza i requisiti dell'art. 8, primo comma, del DPR n. 1092/73, in base a cui "tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza" - a quelli previdenziali". Coerentemente con tali indirizzi, il Ministero ha emesso la circolare 333/H/A47 del 15 ottobre 2007, con la quale è stata disciplinata la modalità di valorizzazione del suddetto corso di allievo aspirante vice commissario, ovvero è stato previsto il riconoscimento dell'intero corso quadriennale (48 mesi dalla data d'inizio del primo anno di corso), solo qualora venga conseguita la laurea, così come previsto dall'articolo 16 del citato d.P.R. n. 341/1982, previo riscatto a titolo oneroso, in applicazione del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
In sostanza, ad avviso del Collegio, si deve ritenere che la prevista equiparazione fra la frequenza del corso di che trattasi e il servizio prestato, stabilita dall'articolo 11 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341, abbia una portata del tutto specifica e circoscritta, riguardante il solo aspetto dell'adempimento dell'obbligo di leva. Detta disposizione intende semplicemente affermare che chi ha frequentato tale corso è dispensato dagli obblighi di leva. Va esclusa, invece, qualsiasi interpretazione estensiva, che possa essere utilizzata, ai fini economici e previdenziali, difettando i requisiti di cui all'articolo 8, primo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, in forza del quale "tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza". Nel ricordato parere della I Sezione del Consiglio di Stato è tra gli altri richiamato l'avviso espresso, a seguito di espressa richiesta della Sezione, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle cui considerazioni il Consiglio di Stato poi aderisce "per cui non è nell'ordinamento ravvisabile un'equiparazione generale, utile anche ai fini dell'inquadramento economico e del trattamento previdenziale ex art. 20 L. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), al servizio militare di leva del primo biennio svolto come allievo aspirante vice commissario ai sensi degli artt. 8 e ss. D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341 (Istituzione dell'Istituto superiore di polizia) abrogato dall'art. 67- sulla riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia - del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, come sostituito dall'art. 8 D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, con la decorrenza indicata nello stesso articolo 67, cioè dall'entrata in vigore del regolamento approvato con D.P.R. 1 agosto 2006, n. 256".
L'avviso espresso dal Consiglio di Stato con il citato parere merita dunque piena condivisione laddove afferma che "Dirimente appare infatti la considerazione, di ordine sia formale che sostanziale, che la frequenza dell'anzidetto corso è finalizzata, come elemento di un apposito percorso riservato all'allievo aspirante vice commissario, alla formazione di un futuro commissario: status di dipendente pubblico che sarà perfezionato soltanto, ai sensi dell'art. 15, primo comma D.P.R. n. 341 del 1982, dopo il completamento del corso quadriennale e all'esito favorevole dell'esame finale. Ciò implica che, durante lo svolgimento di questo percorso formativo, e la frequentazione del corso, alla condizione dell'allievo non può essere riconosciuta una qualificazione che la renda qualificabile come corrispondente allo status del dipendente statale. La sua attività, del resto, non realizza una prestazione (imposta o meno) di energie fisiche e lavorative al servizio della Patria, ma è piuttosto finalizzata all'acquisizione volontaria di elementi conoscitivi e formativi utili allo svolgimento di una successiva, ma solo ipotetica perché sottoposta al completamento del quadriennio e all'alea del concorso, propria attività lavorativa. Il che significa che difetta, del rapporto di servizio, l'elemento essenziale della prestazione lavorativa: e se vi è un trattamento economico, questo non fa da corrispettivo ad una siffatta prestazione, sicché difetta il sinallagma tra le due prestazioni, che è la caratteristica prima di ogni rapporto di lavoro e dunque anche del rapporto di servizio". Del resto, ha già affermato la giurisprudenza del Consiglio di Stato che vi è solo apparente analogia tra rapporto d'impiego e corso di formazione presso l'istituto superiore di polizia giacché quest'ultimo costituisce una particolare modalità sostitutiva dell'ordinaria procedura concorsuale, estrinsecantesi nella preparazione dei candidati attraverso corsi di formazione ai quali si accede mediante apposite prove selettive, che si concluderà con gli esiti dei corsi stessi (C. Stato, IV, 29 novembre 2002, n. 6539). Insomma, difettando nel corso in esame il contenuto tipico del rapporto di servizio, non presente oggettivamente e non attribuibile solo in virtù della "equiparazione" disposta ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, è carente il presupposto, necessario ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d. P.R. n. 1092/1973, per la computabilità gratuita di un servizio ai fini previdenziali, e cioè il fatto che il servizio sia reso " in qualità di dipendente statale ". Detto periodo di frequenza presso l’Istituto superiore di Polizia integra una semplice modalità di selezione di un personale ancora non facente parte dell’apparato pubblico, modalità sostitutiva dell’ordinaria procedura concorsuale, per cui non è assimilabile al rapporto di servizio alle dipendenze dello Stato.
Nel più volte richiamato parere del Consiglio di Stato (che sul punto richiama anche l’indirizzo espresso nella sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato, 11 maggio 2006, n. 2643), è osservato che, "anche a prescindere dall'inesistenza di elementi che giustifichino la lettura dell'art. 11 come norma non di eccezione, ma sintomatica di una condizione generale dell'allievo dei corsi in esame (condizione che, invero, richiederebbe almeno altre e convergenti disposizioni) e a concentrare l'attenzione sulla sola interpretazione letterale, va osservato che le parole "ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi” vanno raccordate alle parole "servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato”, di cui questa frequenza ai corsi sarebbe una modalità. In altri termini, sembra ravvisabile una petizione di principio nell'assumere che il fatto della frequenza ai corsi sia equiparabile a servizio prestato, perché la norma sembra esprimersi nel senso opposto, vale a dire che solo una volta instaurato il rapporto di servizio vi è l'equiparazione di legge in questione della frequenza al servizio effettivo". Ne deriva che, in difetto di una espressa equiparazione generale e non settoriale, l'equiparazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. n. 341/82 è da considerare specifica e riguardante il solo aspetto dell'adempimento dell'obbligo di leva, dovendosi così escludere l’interpretazione estensiva della norma al fine di ricomprendere in tale equiparazione anche i fini economici e previdenziali.
In linea con tale indirizzo, la giurisprudenza recentemente ha affermato in modo condivisibile che «Il periodo afferente alla frequenza del corso quadriennale per allievi vice commissari presso l'Istituto Superiore di Polizia di cui al d.P.R. n. 341/1982 non può essere computato ai fini previdenziali nel rapporto di servizio né in virtù dell'art. 11 del medesimo d.P.R. n. 341, limitandosi la disposizione de qua a incidere sugli obblighi di leva per gli aspiranti allievi commissari, né per la pretesa equiparazione del periodo di frequenza del corso al rapporto di servizio, non sussistendo, in detto periodo formativo, prestazioni rese dall'allievo in favore dello Stato, ma solo attività di apprendimento dirette all'accesso alla carriera in Polizia. Anche la pensione privilegiata di cui all'art. 20 del citato d.P.R. costituisce un istituto che ha esclusivamente natura di indennizzo/risarcimento per un infortunio subito dall'allievo, la cui eziologia è riconducibile alle attività ricomprese nel corso, e dunque pure tale fattispecie normativa è inidonea a dimostrare l'avvenuta attivazione di un rapporto di servizio. Nemmeno depone in favore l'obbligo quinquennale di permanenza in servizio di cui all'art. 21: la cogenza del suddetto impegno è infatti condizionata all'avvenuto superamento dell'esame finale di cui all'art. 14, e dunque alla sussistenza dei presupposti tutti per l'inserimento nel ruolo dei commissari di polizia, in corrispondenza del quale prende avvio il rapporto di servizio» (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 14 gennaio 2025, n. 23).
I primi due motivi di ricorso sono pertanto infondati.
4. Con il terzo motivo è lamentata «In via subordinata: Illegittimità costituzionale degli artt. 55, lett. a) e 59 della legge 1.4.1981 n. 121, nella formulazione vigente fino all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 334 del 2000, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione», affermandosi che "nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che le norme di cui agli artt. 55, lett. a) e 59 della legge 1.4.1981 n. 121, nella formulazione vigente fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 5.10.2000 n. 334, prevedano che il periodo di frequenza del corso presso il preesistente Istituto superiore di polizia di cui all'art. 58 della medesima legge non costituisca periodo di servizio utile ai fini dell'anzianità e pensionistici, in relazione alle stesse norme, tutt'ora produttive di effetti nei confronti dei frequentanti il corso quadriennale all'epoca, si prospetta la rilevanza e non manifesta infondatezza delle seguenti questioni di costituzionalità".
4.1. Si riportano, in primis , le norme censurate.
L'art. 55, primo comma, lettera ‘a', stabilisce: "L'assunzione dei commissari di polizia avviene: a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'art. 58", con conseguente immissione in ruolo solo dopo l'esito positivo della frequenza del corso e il superamento dell'esame finale.
La seconda disposizione interessata dall'eccezione è costituita dall'art. 59 della medesima legge n. 121/1981, secondo la quale "(1) Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. (2) Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole. (3) Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno".
4.2. Con riferimento alle riportate disposizioni, i ricorrenti sostengono la violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di uguaglianza e ragionevolezza ivi previsto, in ragione del diverso trattamento riservato ai frequentanti il corso quadriennale per commissari non facenti parte della Polizia di Stato, rispetto al trattamento previsto dall'ordinamento per gli allievi dello stesso corso provenienti dai ruoli della Polizia di Stato (per i quali viene conteggiato tutto il periodo ai fini dell'anzianità, in quanto collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 341/1982), e rispetto agli omologhi delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
È inoltre evidenziata la violazione degli artt. 36 e 38 della Carta fondamentale, per la dedotta ingiusta riduzione dell'anzianità calcolabile a fini pensionistici.
Da ultimo, si afferma che le disposizioni richiamate erano in conflitto con l'art. 97 della Costituzione, ritenendo che la censurata irragionevolezza del provvedimento impugnato determinasse la lesione dei principi del buon andamento e dell'economicità dell'azione amministrativa.
4.3. A parere del Collegio, la questione è manifestamente infondata per le ragioni che seguono.
4.3.1. Sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e dell'art. 3 della Carta fondamentale, occorre evidenziare come una lesione dello stesso possa essere riscontrata in presenza di un diverso trattamento, senza ragionevole giustificazione, di due fattispecie identiche.
Nel caso di specie, con riferimento agli aspiranti allievi appartenenti alla Polizia di Stato, non sussiste una identità di situazioni rispetto alla condizione degli allievi esterni al Corpo. I primi sono invero già incardinati nei ruoli dell'Amministrazione e ammessi a beneficiare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 341/1982, di un periodo di aspettativa (computato ai fini dell'anzianità di servizio e retribuito in misura più elevata rispetto agli altri allievi) che segue logiche legate al rapporto di lavoro già in essere e che quindi non potrebbero estendersi ad aspiranti per i quali tale rapporto non è ancora sussistente. Il principio di uguaglianza non appare dunque intaccato dalle norme qui censurate.
Per quanto concerne gli aspiranti dirigenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile, e di quelle ad ordinamento militare, la parte ricorrente si limita ad accennare alla sussistenza di regimi diversi e più favorevoli, senza in alcun modo individuarne gli estremi normativi e lo specifico tenore. Non è dunque dato comprendere quali siano i regimi cui la difesa attorea intenda riferirsi e quale ne sia il contenuto. Nell'impossibilità di affrontare in termini maggiormente specifici la questione (che anche in relazione alla sua incompleta formulazione viene ritenuta manifestamente infondata), ci si limiterà qui a evidenziare come, relativamente all'accesso alle qualifiche da ufficiale nelle forze armate, la modalità ordinaria di reclutamento è quella che prevede la previa ammissione alle Accademie militari, che (al pari del corso quadriennale di cui al D.M. n. 341/1982) non dà luogo all'immissione in ruolo prima dell'avvenuta conclusione con esito positivo del percorso di studio degli allievi (art. 720 del D. Lgs. n. 66/2010). Nelle forze di polizia a ordinamento civile sono invece attualmente in vigore modalità di reclutamento del personale dirigente tramite concorso al quale si accede se in possesso di laurea magistrale (ad esempio, in materie giuridiche per i commissari di polizia, ai sensi dell'attuale D. Lgs. n. 334/2000), superato il quale si è immediatamente immessi in ruolo. Ciò dunque non può evidenziare alcuna irragionevole disparità di trattamento con i vincitori del concorso di ammissione al corso quadriennale oggetto di causa. Quest'ultimo, invero, costituisce una modalità di selezione completamente diversa, rivolta a soggetti non laureati, avente un contenuto prettamente formativo, al punto da consentire ex post , con l'esito positivo del percorso e al massimo tre esami aggiuntivi (art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 341/1982), il conseguimento della laurea in giurisprudenza e il riconoscimento degli esami sostenuti anche per i corsi di laurea in economia o scienze politiche (art. 16 del D.P.R. n. 341/1982). Non si ravvisano, in definitiva, anche sotto tale profilo, aspetti censurabili in sede di vaglio di costituzionalità.
4.3.1. Considerazioni separate devono essere svolte relativamente a un altro istituto cui fa riferimento la parte ricorrente nei propri scritti difensivi, ovvero quello relativo al computo, nell'anzianità di servizio, degli anni necessari al conseguimento della laurea.
Il D.P.R. n. 1092/1973, recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, prevede all'art. 32 (rubricato "Studi superiori richiesti agli ufficiali"), per i soli militari, che “(1) Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi. (2) Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo". Con riferimento ai dipendenti civili dello Stato (nei quali rientrano gli appartenenti alla Polizia di Stato) invece, il citato D.P.R. n. 1092/1973, all’art. 13 (rubricato "Periodi di studi superiori e di esercizio professionale"), prevede la sola possibilità di riscatto oneroso, nei seguenti termini: "(1) Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 7 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio. (2) Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione. [...]". In tal senso dispone anche l'art. 2 del D. Lgs. n. 184/1997.
Secondo la prospettazione di parte, il conteggio degli anni necessari al conseguimento della laurea risulta, per effetto delle indicate norme, gratuito per i militari e oneroso per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
L'ipotetica disparità di trattamento derivante dalle norme richiamate è già stata oggetto di esame da parte della Corte costituzionale, che, con l'ordinanza n. 168 del 16 maggio 1995, escludeva la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in ragione della discrezionalità riconosciuta al legislatore ordinario in materia di contributo di riscatto. In particolare, il Giudice delle leggi, in tale occasione, richiamando propri precedenti in termini, aveva affermato che "questa Corte, con ordinanza n. 847 del 1988 [...] ha già affermato (richiamando la precedente sentenza n. 218 del 1984) che, in materia di contributo di riscatto, spetta al legislatore ordinario un ambito di discrezionalità, non solo nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto, ma anche nello stabilire se porre a carico del dipendente il relativo onere, in tutto o in parte; che nella medesima pronuncia si è ritenuto che il legislatore, nello stabilire per il personale civile dello Stato, a differenza che per quello militare, l'onerosità del riscatto, avesse correttamente esercitato tale discrezionalità, in relazione alle peculiarità proprie dell'impiego militare rispetto a quello civile, con particolare riguardo ai più bassi limiti di età per la cessazione dal servizio stabiliti per i militari (con conseguente maggior difficoltà, rispetto ai civili, di raggiungere il massimo dell'anzianità per il trattamento di quiescenza); che le anzidette argomentazioni appaiono pienamente valide anche in relazione alla odierna questione; [...] dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 [...] sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 97 della Costituzione [...]".
Ad avviso di questo Collegio, non potrebbe fondatamente sostenersi che la motivazione resa in tale pronuncia dalla Corte costituzionale, stante l'attuale parificazione dell'età pensionabile per i militari e per gli appartenenti alla Polizia di Stato (portata per tutti a sessant'anni di età), risulti superata, e imponga una nuova sottoposizione della questione al Giudice delle leggi. Infatti ritiene il Collegio che la questione non possa essere sollevata.
Innanzi tutto, la parte ricorrente non investiva della propria eccezione di incostituzionalità le tre disposizioni qui in esame (artt. 13 e 32 del D.P.R. n. 1092/1973; art. 2 del D. Lgs. n. 184/1997).
È pur vero che, ove ritenute in contrasto con norme di rango costituzionale, il TAR potrebbe sollevare ex officio la questione sugli articoli sopra indicati. Tuttavia, ciò potrebbe avvenire solo con riferimento a norme rilevanti nel giudizio a quo , ovvero a disposizioni di necessaria applicazione ai fini della decisione della causa di origine. L'art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953 stabilisce infatti che "L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso".
Orbene, nella presente controversia non trovano applicazione gli articoli 13 e 32 del D.P.R. n. 1092/1973, né l’articolo 2 del D. Lgs. n. 184/1997. Non è infatti richiesto a questo Giudice di riconoscere il diritto all'inclusione, nell'anzianità di servizio dei ricorrenti, degli anni necessari al conseguimento della laurea (della quale neppure è noto se gli istanti siano o meno in possesso), ma del corso quadriennale in sé e per sé considerato. Peraltro, dalla disciplina risultante dal D.P.R. n. 341/1982, è del tutto evidente che, nel caso dei militari interessati, l'accesso alla qualifica di commissario non richiedeva il titolo di studio della laurea (tant'è vero che gli artt. 12 e 16 disciplinano le modalità di conseguimento dello stesso in epoca successiva alla conclusione della procedura di selezione, senza che il titolo universitario incida in alcun modo sull'immissione in ruolo). Agli stessi non si applicano pertanto gli artt. 13 e 32 del D.P.R. n. 1092/1973, né l'art. 2 del D. Lgs. n. 184/1997, relativi alle sole qualifiche per il cui accesso è richiesta la laurea (non a caso, infatti, nella sentenza sopra riportata la Corte costituzionale esaminava la questione con riferimento agli Ufficiali medici della Polizia di Stato, che devono necessariamente essere muniti di laurea in medicina).
Difetta dunque, nella fattispecie la rilevanza degli artt. 13 e 32 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 2 D. Lgs. n. 184/1997, nei termini richiesti dall'art. 23 della legge n. 87/1953. La relativa questione non può dunque essere sollevata.
4.3.3. Tornando ora agli artt. 55 e 59 della legge n. 121/1981, tali disposizioni venivano censurate dalla parte ricorrente anche con riferimento agli artt. 36 e 38 della Carta fondamentale, per la dedotta ingiusta riduzione dell'anzianità calcolabile a fini pensionistici.
La questione è manifestamente infondata anche sotto il profilo qui considerato, in quanto, per le stesse ragioni già esposte sopra, i ricorrenti non possono lamentare una disparità di trattamento con i colleghi collocati in aspettativa, la cui posizione di lavoratori dipendenti della Polizia attribuisce diritti non estensibili agli aspiranti commissari, ancora estranei al Corpo. Riguardo alle altre posizioni segnalate (appartenenti a non meglio individuati ordinamenti delle altre forze di polizia civili e militari), si rinvia a quanto dedotto sopra relativamente alla non decifrabilità del tertium comparationis indicato dai deducenti e in ordine alla riscostruita non discriminatorietà di altri ordinamenti civili e militari presi in esame.
Si richiama quanto indicato al precedente punto 4.3.2 della presente motivazione relativamente agli artt. 13 e 32 del D.P.R. n. 1092/1973 e all'art. 2 del D. Lgs. n. 184/1997 e alla non rilevabilità della relativa questione di incostituzionalità, per difetto di rilevanza nella presente causa.
4.3.4. Anche l'evidenziato contrasto con l'art. 97 della Costituzione, sollevato dai ricorrenti in termini sostanzialmente derivati dalla ritenuta illegittimità dei provvedimenti impugnati, si appalesa manifestamente infondato. Per tutte le ragioni già esposte, invero, il Collegio ritiene legittimo l'atto gravato.
4.4. La questione di incostituzionalità sollevata dalla parte ricorrente risulta, per quanto sopra, manifestamente infondata.
5. In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.
6. In ragione della particolarità della vicenda sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
NA DA, Presidente
BI Di EN, Primo Referendario, Estensore
BI Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di EN | NA DA |
IL SEGRETARIO