TAR Bari, sez. U, sentenza 24/03/2026, n. 372
TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 59 della legge 1.4.1981 n. 121, nonché degli articoli 8, 9, 11, 17, 18, 20 e 21 del D.P.R. 24.4.1982 n. 341

    Il Collegio ritiene che l'equiparazione prevista dall'art. 11 del D.P.R. 341/82 sia specifica e circoscritta all'adempimento dell'obbligo di leva, escludendo un'interpretazione estensiva ai fini economici e previdenziali, in quanto durante il corso non vi è prestazione lavorativa al servizio dello Stato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a) n. 1) della legge 7.8.2015 n. 124 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. 29.5.2017, n. 95, che estende espressamente agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, tra gli altri l’art. 1811 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) - Violazione del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia

    Il Collegio ritiene che la questione sia infondata per le stesse ragioni espresse nel primo motivo, in quanto la natura del rapporto di servizio e la specificità dell'equiparazione ai fini di leva sono state già chiarite. Si rimanda inoltre alle argomentazioni relative all'incompetenza territoriale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale degli artt. 55, lett. a) e 59 della legge 1.4.1981 n. 121, nella formulazione vigente fino all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 334 del 2000, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione

    La questione è ritenuta manifestamente infondata. Non sussiste identità di situazioni tra allievi interni ed esterni alla Polizia di Stato. Le altre comparazioni sono generiche e non dimostrate. Il computo degli anni per la laurea è oneroso per i civili e gratuito per i militari, ma la Corte Costituzionale ha già ritenuto tale disparità legittima. Inoltre, le norme sul riscatto degli studi non sono rilevanti nel presente giudizio, che riguarda il computo del corso quadriennale in sé.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 24/03/2026, n. 372
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 372
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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