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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8623/2018 R.G. promossa da:
, , con il patrocinio degli avv.ti Cassanelli Enzo e Colangelo Parte_1 Parte_2
Pierluigi; attori contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Caputo Gaetano;
CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 09.04.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato e hanno citato in giudizio l' Parte_1 Parte_2 CP_1
, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “accertare e dichiarare l'
[...] CP_1
responsabile per inadempimento contrattuale ex art. 1228 c.c.; condannare l' al
[...] CP_1
risarcimento dei danni tutti come patiti dalla parte attrice nella somma pari ad euro 500.000,00, intesa come euro 250.000,00 per ciascuno dei due attori, ovvero nell'altra somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato che in data 12.06.2016 Persona_1 veniva colta da malore presso la propria abitazione, sita in Castellana Grotte alla contrada Concorrano
n. 5, alla presenza del marito, , e della figlia, . Più precisamente, la Parte_1 Parte_2 Per_1
avvertiva un senso di mancamento e dispnea. Contattato immediatamente dalla figlia il servizio del
118, trascorsi dieci minuti, il pronto intervento veniva nuovamente sollecitato dal marito, al fine di comprendere se il mezzo di soccorso fosse effettivamente in arrivo. Il soccorso veniva immediatamente informato dei disturbi di cirrosi biliare primitiva presofferti dalla come Per_1
risultanti dalla cartella clinica del nosocomio Giunto il mezzo di soccorso sul posto, Per_2
constatava come lo stesso non fosse medicalizzato, ospitando esclusivamente l'autista, Parte_1
l'infermiere e il soccorritore, i quali procedevano al rilievo dei parametri vitali inerenti alla glicemia ed alla pressione arteriosa. Alle ore 14,25 la giungeva presso il P.S. del nosocomio di Per_1
Putignano 'Santa Maria degli Angeli' in codice giallo - mediamente critico. All'atto dell'accettazione i valori constatati risultavano i seguenti: PA 140/90, SAT 94% O2. Dal referto di P.S. è risultato il seguente esame obiettivo: “Paziente vigile e stabile. PA 130/80 mmhg, Sat 91% con 3L/ora di O2,
FC 75”. Nonostante la permanenza presso il suddetto ospedale durasse cinquantacinque minuti, come risultante dalla documentazione sanitaria, la non veniva sottoposta ad alcun esame Per_1
diagnostico. Dal referto suddetto risulta che la paziente veniva visitata dalla dott.ssa Per_3
la quale raccoglieva la seguente anamnesi: “Paziente inviata con 118 non medicalizzata
[...]
per difficoltà respiratorie. Si contatta centrale operativa 118 nella persona del dott. e si ricorda Per_4
che attualmente il radiologico è in avaria in Putignano e la centrale operativa dispone con 118 medicalizzato trasferimento in ospedale idoneo”. Non veniva effettuato nessun altro tentativo di supporto medico, mentre, anche per la suddetta avaria dello strumento radiologico presso il nosocomio putignanese, si procedeva al trasferimento, alle ore 15,42, con mezzo medicalizzato, avente a bordo la stessa operatrice sanitaria già presente durante la prima fase di soccorso, presso l'ospedale di Monopoli 'San Giacomo' in codice verde - poco critico. Durante il trasporto, alle ore
16,12, si manifestavano gravi complicazioni cardiocircolatorie. Dal referto degli operatori del 118 risulta veniva formulata diagnosi iniziale di “IRA grave in cirrotica” con i seguenti parametri vitali:
“PA 90/60, sat 80% O2, FC 49”. Giunta presso il nosocomio di Monopoli in codice rosso, la Per_1
veniva trasportata presso il reparto di Rianimazione;
dal referto medico si evince: “paziente giunta in
P.S. accompagnata dall'equipaggio del 118 in arresto cardiaco. Il personale del 118 impegnato già nelle manovre rianimatorie. Respiro assente, attività cardiaca non apprezzabile. Si procede a IOT e ventilazione con va e view O2 100%. Massaggio cardiaco. Somministrazione adrenalina 3 fl atropina
3 fl. Seguito protocollo ACLS. Dopo 20 minuti di manovre, senza comparsa di segni vitali durante tutto il tempo, si dichiara il decesso [ore 17,20]”.
In data 21.01.2017 veniva inoltrata all' missiva di messa in mora con richiesta di CP_1 ristoro dei danni conseguiti al decesso di . In data 09.02.2017 perveniva riscontro Persona_1 da parte dell'ufficio legale dell' il quale, previa ricezione della documentazione medica e della CP_1
relazione medico-legale di parte, avrebbe dato corso ad un'indagine interna. In assenza di ulteriore riscontro, il successivo 20.09.2017 si provvedeva a formulare ulteriore, infruttuoso, sollecito. In data
16.11.2017 parte attrice instaurava il propedeutico procedimento ex art. 5 co. 1 bis d. lgs. 28/2010, che, però, si concludeva per mancata adesione della controparte l'11.01.2018.
Gli odierni attori hanno, quindi, chiesto il risarcimento dei danni patiti, iure proprio e iure hereditatis, a seguito della condotta inadempiente dell' convenuta. La negligenza degli CP_2
operatori sanitari intervenuti presso il nosocomio di Putignano sarebbe, invero, evincibile dal fatto che essi non procedevano né ad auscultare né a sottoporre ad ECG la pur arrivata in codice Per_1
giallo; al contrario, il personale in servizio riteneva opportuno, a fronte di un peggioramento del quadro clinico e dopo un'attesa di cinquantacinque minuti, modificare il codice d'arrivo in uno meno grave.
Con comparsa depositata il 26.10.2018, si è costituita in giudizio l' , la quale ha chiesto CP_1
il rigetto della domanda tanto per l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità - stanti la pregressa patologia da cui era affetta la ed il corretto operato dei medici putignanesi - Per_1
quanto per l'infondatezza del quantum richiesto, con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento di c.t.u. medico-legale.
Preliminarmente, la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, la domanda non è meritevole di accoglimento.
In data 12.06.2016 colta da dispnea presso la propria abitazione, veniva Persona_1
trasportata dal servizio di 118 presso il Pronto Soccorso del nosocomio 'Santa Maria degli Angeli' di
Putignano. Ivi giungeva, in codice giallo - mediamente critico, verso le ore 14,25. Non veniva effettuato nessun tentativo di supporto medico mentre, anche per avaria dello strumento radiologico in dotazione al nosocomio putignanese, si procedeva al trasferimento, alle ore 15,42, con mezzo medicalizzato, presso l'ospedale di Monopoli 'San Giacomo' in codice verde - poco critico. Durante il trasporto si manifestavano gravi complicazioni cardiocircolatorie. Giunta, alle ore 16,12, presso il nosocomio di Monopoli in codice rosso per arresto cardiaco, la dopo tentate manovre Per_1
rianimatorie, ivi decedeva alle ore 17,20.
Nella presente sede, gli attori, marito e figlia della de cuius, hanno chiesto il risarcimento dei danni, dagli stessi patiti iure proprio e iure hereditatis, nei confronti dell' Controparte_3
convenuta, ritenuta responsabile dell'occorso.
E' preliminarmente opportuno evidenziare che solo nel corso del giudizio penale a carico della dott.ssa , medico che prendeva in carico la presso il P.S. di Putignano, si perveniva Per_3 Per_1
ad individuare quale causa del decesso la patologia cardiologica acuta [e, dunque, non l'edema polmonare, diagnosticabile anche senza l'approccio radiologico, inizialmente ipotizzato dal CTP di parte attorea - cfr. pag. 8 della consulenza tecnica di parte a firma del dott. ]. Il giudizio Per_5
penale si concludeva con sentenza, passata in giudicato, n. 1443/2023 – avente valenza, in questa sede, di elemento di prova atipico - di assoluzione piena dell'imputata e ciò in quanto “ è pacificamente emerso che la singolarità del caso specifico e la non risolutività dei sintomi riscontrati nella paziente poi deceduta non avessero consentito all'imputata di prevedere e finanche di sospettare univocamente – in una logica ex ante ed in concreto – la patologia mortale tanto da escludere qualsiasi responsabilità omissiva della per errore di carattere diagnostico (…) in una prospettiva ex Per_3
ante gli accertamenti strumentali e laboristici miranti ad escludere la patologia cardiaca acuta non sarebbero stati di certo doverosi nel caso concreto con la conseguenza che la mancata esecuzione degli stessi non può essere considerata come malpractice medica rimproverabile a titolo colposo all'imputata”.
Pur volendo prescindere dalle conclusioni del giudizio penale in ordine alla condotta assunta dalla al momento del ricovero della non è ravvisabile il nesso eziologico tra Per_3 Per_1
condotta ed evento.
In materia di responsabilità professionale – precipuamente sanitaria la giurisprudenza della
Suprema Corte è consolidata nel ritenere l'obbligazione contrattuale della struttura ospedaliera ascrivibile – secondo una terminologia ormai superata – alle obbligazioni di mezzi piuttosto che di risultato. Ciò importa – in base ad una costruzione concettuale più attuale (cfr. c.d. sentenze San
Martino bis del 2019, nn. 28991 e 28992) – la deduzione in obligatione del solo interesse strumentale del paziente, distinto dall'interesse primario dello stesso creditore, che, quindi, resta estraneo all'oggetto dell'obbligazione del professionista-debitore. L'interesse strumentale è rappresentato dal rispetto delle leges artis; l'interesse primario, comunque connesso a quello strumentale sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante a livello della causa del contratto, è rappresentato dalla guarigione dalla malattia.
Ne consegue che, rispetto allo schema classico delle obbligazioni di dare o di fare, nel facere professionale il rapporto di causalità materiale, fra condotta debitoria e danno-evento, non è assorbito dalla allegazione dell'inadempimento. Nel territorio del facere professionale, il creditore è onerato di allegare la condotta asseritamente inadempiente del professionista, quindi di provare l'evento di danno costituito non già dal mancato rispetto delle leges artis (c.d. interesse strumentale) bensì dalla lesione alla salute in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie (c.d. interesse principale). Vieppiù, spetta al creditore provare il nesso causale fra condotta ed evento dannoso [“Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 co. 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale. […] Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore”].
La mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 5980/1998, 8195/2000, 11911/2002, 4126/2003)” [sic par.
1.1.3 Cass.
28991 e 28992/2019].
Nel caso di specie, era da tempo (orientativamente 2002-2003, epoca del Per_1 Persona_1
primo episodio di ipertransaminasemia) affetta da cirrosi biliare primitiva, condizione per la quale nei primi quindici giorni del mese di maggio del 2016 aveva subito un ricovero presso l'ospedale '
[...] di Castellana Grotte, da cui veniva dimessa con diagnosi di “coma epatico… cirrosi biliare… Per_2 tumori benigni del colon… ipertensione portale”, manifestazioni clinico-sintomatologiche della progressione della patologia epatica”. Il 12.06.2016 la paziente veniva accompagnata dal 118 presso l'ospedale di Putignano ove giungeva alle ore 14,25/14,30 per dispnea. All'accettazione i parametri indicati erano quelli di PA 140/90 con SPO2 94%; veniva attribuito un codice di gravità 'giallo'.
Nonostante ciò, la visita si verificava dopo circa un'ora, sostanziandosi in “Presa in visita - dati clinici.
Data e ora: 12.06.2016 15,25 … Anamnesi: Paziente inviata con 118 non medicalizzata per difficoltà respiratoria si contatta centrale operativa 118 nella persona dott. e si ricorda che attualmente Per_4
il radiologico è in avaria in Putignano e la centrale operativa dispone con 118 medicalizzato trasferimento in ospedale idoneo. Anamnesi farmacologica: paziente stabile PA 130/80 mmHg. Esame obiettivo: paziente vigile e stabile, PA 130-80 mmHg, Sat 91 con 3L/ora di ossigeno, FC 75.
Ipotesi diagnostica: difficoltà respiratoria in cirrosi biliare primitiva … Dimissione. Modalità: dimissione a domicilio con affidamento al medico curante. Data e ora: 12.06.2016 15,42.
Partecipazione alla spesa: urgente. Prognosi riservata: no. Permanenza in assistenza: 00,17 (hh,mm).
Diagnosi di dimissione: altra e non specificata patologia. Descrizione aggiuntiva: difficoltà respiratoria in paz. con cirrosi biliare” (cfr. relazione di pronto soccorso in atti).
La c.t.u. svolta in seno al presente giudizio, a firma del prof. ha Persona_6
evidenziato come la prestazione non sia stata tempestiva e completa, oltre ad essere contraddittoria;
specificamente (pp. 20-21 della perizia): “[…] non si comprende perché, a fronte di un quadro di dispnea seppur di grado lieve (SPO2 94% all'accettazione) ma in un soggetto provato da preesistenze patologiche di rilievo, si sia provveduto solo dopo un'ora alla visita. Non si sa se vi fossero altre urgenze, ovvero contingenze che possano fornire interpretazione logica di tanto. Si ebbe quindi un evidente ritardo nella prestazione. Per altro verso, nel corso della visita, al netto della mancata funzionalità dell'apparecchio radiologico (le cui cause sono altrettanto sconosciute, anche in relazione ai tempi di comunicazione di tanto alla Centrale Operativa del 118) non vi furono rilevazioni della obiettività toracica e di quella cardiaca, potendosi solo evidenziare che pur a fronte di una supplementazione di Ossigeno (3L/ora) si ebbe un aggravamento – seppur minimo e sempre nell'ambito di una ipossia lieve – dell'insufficienza respiratoria che passò dal 94% al 91%. Infine emerge dal referto che la dimissione avvenne 'a domicilio con affidamento al medico curante', a fronte del fatto che – per tabulas – la paziente fu trasferita presso l'ospedale di Monopoli con autoambulanza.”
La stessa c.t.u. ha riscontrato la condotta inadempiente a carico della struttura sanitaria putignanese, ma ha rappresentato come la successiva rapidissima evoluzione degli eventi non abbia consentito di compiere alcun giudizio sulla riconducibilità dell'evento mortale alla condotta inadempiente del personale sanitario. Il tragitto in autoambulanza dal nosocomio di Putignano a quello di Monopoli durava circa 30 minuti e durante lo stesso si verificava un evidente aggravamento, con crollo della saturazione, che giungeva all'80%, e bradicardia (49 bpm), fino all'arresto cardiocircolatorio, sì come rilevato in Monopoli [“È evidente quindi che il decesso della può Per_1
essere attribuito, allo stato, a qualsivoglia causa e che tanto – come anticipato – rende di fatto impossibile argomentare sotto il profilo causale in ordine alla eventuale efficacia che comportamenti alternativi possono aver avuto” Cfr. p. 22 c.t.u. a firma del prof. ]. Per_6
L'inadempimento dei sanitari del presidio nosocomiale di Putignano, pur accertato, non è correlabile – e tale onere sarebbe gravato sugli attori – al decadimento della condizione clinica ed al successivo decesso [evento di per sé neutro, in assenza di elementi certi sulla eziopatogenesi] della Per_1
Né sul punto è possibile valorizzare la tenuta “sciatta” della scheda di pronto soccorso, e ciò in quanto “l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno” (cfr. C. n. 16737/2024) circostanze, queste, non ricorrenti nel caso in esame.
e nei termini perentori destinati al completamento dell'attività Parte_1 Parte_2
assertiva finalizzata alla allegazione dei fatti primari costitutivi della domanda, non hanno neppure allegato la causa del decesso, che così è rimasta ignota.
La circostanza è dirimente sulla scorta degli esiti della consulenza tecnica espletata in corso di causa;
il CTU ha, difatti, concluso: “A tanto si aggiunga che, per quanto in atti, il “precipitare” delle condizioni si ebbe nel corso del trasporto in ambulanza, potendosi paventare anche e non solo in astratto, il realizzarsi di una causa/concausa sopravvenuta che anche in maniera autonoma può aver prodotto l'effetto realizzatosi”.
Chiare, sul punto, le repliche alle osservazioni del consulente tecnico di parte ad opera del prof.
: “ (…) Nel concreto però, ribadita la insufficienza della prestazione, il Dott. non Per_6 Per_5
spiega il perché di tanto. Non vi è nel suo scritto alcun riferimento a Leggi Generali di Copertura e/o ad elementi di specifica che giustifichino, anche dal punto di vista statistico-epidemiologico, la sua affermazione. Tanto è oltremodo comprensibile poiché, come già si è detto, nel caso in esame la fenomenologia degli eventi non è nota ed essa non può essere ricostruita attendibilmente neanche con il ricorso alle presunzioni logiche. Tanto ampiamente motiva la risposta fornita che, in questa sede, si conferma, essendo aleatorio, improvato ed improvabile affermare/negare che la pur insufficiente prestazione abbia concorso al determinismo degli eventi”.
Nel caso in esame l'Azienda sanitaria convenuta avrebbe potuto adempiere all'onere probatorio su di sé incombente solo a seguito dell'adempimento del primo ciclo causale ad opera degli attori. In altri termini, solo ove i congiunti della avessero, nei termini di cui al codice di rito, allegato e Per_1
provato il nesso causale fra condotta inadempiente del personale sanitario e l'evento dannoso,
l' avrebbe potuto attivarsi per dimostrare la causa liberatoria della propria responsabilità. CP_1
Né a distinte conclusioni potrebbe pervenirsi in termini di perdita di chance, invero implicante il medesimo riparto degli oneri assertivi e probatori (cfr. C. n. 25910/2023).
La relativa domanda non è stata, peraltro, avanzata nei termini perendori dettati dal codice di rito
(cfr. ex multis C. n. 21245/2012; C. n. 13491/2014; C. n. 25886/2022); i relativi tratti distintivi sono stati lumeggiati dal consulente tecnico di parte solo in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale (cfr. pag. 4).
Le spese di lite, comprese quelle di CTU di cui al decreto del 12.4.2021, sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2, finca n. 6 – disputatum) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 in relazione ai compensi della fase istruttoria/di trattazione e decisionale stante l'esiguità dell'attività difensiva
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna e in solido, alla refusione delle spese in favore della Parte_1 Parte_2 CP_1
che liquida in euro 14.169,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella
[...]
misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- pone definitivamente a carico di e le spese di CTU, salva la solidarietà Parte_1 Parte_2
esterna di tutte le parti processuali nei confronti del CTU.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 09.04.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8623/2018 R.G. promossa da:
, , con il patrocinio degli avv.ti Cassanelli Enzo e Colangelo Parte_1 Parte_2
Pierluigi; attori contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Caputo Gaetano;
CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 09.04.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato e hanno citato in giudizio l' Parte_1 Parte_2 CP_1
, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “accertare e dichiarare l'
[...] CP_1
responsabile per inadempimento contrattuale ex art. 1228 c.c.; condannare l' al
[...] CP_1
risarcimento dei danni tutti come patiti dalla parte attrice nella somma pari ad euro 500.000,00, intesa come euro 250.000,00 per ciascuno dei due attori, ovvero nell'altra somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato che in data 12.06.2016 Persona_1 veniva colta da malore presso la propria abitazione, sita in Castellana Grotte alla contrada Concorrano
n. 5, alla presenza del marito, , e della figlia, . Più precisamente, la Parte_1 Parte_2 Per_1
avvertiva un senso di mancamento e dispnea. Contattato immediatamente dalla figlia il servizio del
118, trascorsi dieci minuti, il pronto intervento veniva nuovamente sollecitato dal marito, al fine di comprendere se il mezzo di soccorso fosse effettivamente in arrivo. Il soccorso veniva immediatamente informato dei disturbi di cirrosi biliare primitiva presofferti dalla come Per_1
risultanti dalla cartella clinica del nosocomio Giunto il mezzo di soccorso sul posto, Per_2
constatava come lo stesso non fosse medicalizzato, ospitando esclusivamente l'autista, Parte_1
l'infermiere e il soccorritore, i quali procedevano al rilievo dei parametri vitali inerenti alla glicemia ed alla pressione arteriosa. Alle ore 14,25 la giungeva presso il P.S. del nosocomio di Per_1
Putignano 'Santa Maria degli Angeli' in codice giallo - mediamente critico. All'atto dell'accettazione i valori constatati risultavano i seguenti: PA 140/90, SAT 94% O2. Dal referto di P.S. è risultato il seguente esame obiettivo: “Paziente vigile e stabile. PA 130/80 mmhg, Sat 91% con 3L/ora di O2,
FC 75”. Nonostante la permanenza presso il suddetto ospedale durasse cinquantacinque minuti, come risultante dalla documentazione sanitaria, la non veniva sottoposta ad alcun esame Per_1
diagnostico. Dal referto suddetto risulta che la paziente veniva visitata dalla dott.ssa Per_3
la quale raccoglieva la seguente anamnesi: “Paziente inviata con 118 non medicalizzata
[...]
per difficoltà respiratorie. Si contatta centrale operativa 118 nella persona del dott. e si ricorda Per_4
che attualmente il radiologico è in avaria in Putignano e la centrale operativa dispone con 118 medicalizzato trasferimento in ospedale idoneo”. Non veniva effettuato nessun altro tentativo di supporto medico, mentre, anche per la suddetta avaria dello strumento radiologico presso il nosocomio putignanese, si procedeva al trasferimento, alle ore 15,42, con mezzo medicalizzato, avente a bordo la stessa operatrice sanitaria già presente durante la prima fase di soccorso, presso l'ospedale di Monopoli 'San Giacomo' in codice verde - poco critico. Durante il trasporto, alle ore
16,12, si manifestavano gravi complicazioni cardiocircolatorie. Dal referto degli operatori del 118 risulta veniva formulata diagnosi iniziale di “IRA grave in cirrotica” con i seguenti parametri vitali:
“PA 90/60, sat 80% O2, FC 49”. Giunta presso il nosocomio di Monopoli in codice rosso, la Per_1
veniva trasportata presso il reparto di Rianimazione;
dal referto medico si evince: “paziente giunta in
P.S. accompagnata dall'equipaggio del 118 in arresto cardiaco. Il personale del 118 impegnato già nelle manovre rianimatorie. Respiro assente, attività cardiaca non apprezzabile. Si procede a IOT e ventilazione con va e view O2 100%. Massaggio cardiaco. Somministrazione adrenalina 3 fl atropina
3 fl. Seguito protocollo ACLS. Dopo 20 minuti di manovre, senza comparsa di segni vitali durante tutto il tempo, si dichiara il decesso [ore 17,20]”.
In data 21.01.2017 veniva inoltrata all' missiva di messa in mora con richiesta di CP_1 ristoro dei danni conseguiti al decesso di . In data 09.02.2017 perveniva riscontro Persona_1 da parte dell'ufficio legale dell' il quale, previa ricezione della documentazione medica e della CP_1
relazione medico-legale di parte, avrebbe dato corso ad un'indagine interna. In assenza di ulteriore riscontro, il successivo 20.09.2017 si provvedeva a formulare ulteriore, infruttuoso, sollecito. In data
16.11.2017 parte attrice instaurava il propedeutico procedimento ex art. 5 co. 1 bis d. lgs. 28/2010, che, però, si concludeva per mancata adesione della controparte l'11.01.2018.
Gli odierni attori hanno, quindi, chiesto il risarcimento dei danni patiti, iure proprio e iure hereditatis, a seguito della condotta inadempiente dell' convenuta. La negligenza degli CP_2
operatori sanitari intervenuti presso il nosocomio di Putignano sarebbe, invero, evincibile dal fatto che essi non procedevano né ad auscultare né a sottoporre ad ECG la pur arrivata in codice Per_1
giallo; al contrario, il personale in servizio riteneva opportuno, a fronte di un peggioramento del quadro clinico e dopo un'attesa di cinquantacinque minuti, modificare il codice d'arrivo in uno meno grave.
Con comparsa depositata il 26.10.2018, si è costituita in giudizio l' , la quale ha chiesto CP_1
il rigetto della domanda tanto per l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità - stanti la pregressa patologia da cui era affetta la ed il corretto operato dei medici putignanesi - Per_1
quanto per l'infondatezza del quantum richiesto, con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento di c.t.u. medico-legale.
Preliminarmente, la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, la domanda non è meritevole di accoglimento.
In data 12.06.2016 colta da dispnea presso la propria abitazione, veniva Persona_1
trasportata dal servizio di 118 presso il Pronto Soccorso del nosocomio 'Santa Maria degli Angeli' di
Putignano. Ivi giungeva, in codice giallo - mediamente critico, verso le ore 14,25. Non veniva effettuato nessun tentativo di supporto medico mentre, anche per avaria dello strumento radiologico in dotazione al nosocomio putignanese, si procedeva al trasferimento, alle ore 15,42, con mezzo medicalizzato, presso l'ospedale di Monopoli 'San Giacomo' in codice verde - poco critico. Durante il trasporto si manifestavano gravi complicazioni cardiocircolatorie. Giunta, alle ore 16,12, presso il nosocomio di Monopoli in codice rosso per arresto cardiaco, la dopo tentate manovre Per_1
rianimatorie, ivi decedeva alle ore 17,20.
Nella presente sede, gli attori, marito e figlia della de cuius, hanno chiesto il risarcimento dei danni, dagli stessi patiti iure proprio e iure hereditatis, nei confronti dell' Controparte_3
convenuta, ritenuta responsabile dell'occorso.
E' preliminarmente opportuno evidenziare che solo nel corso del giudizio penale a carico della dott.ssa , medico che prendeva in carico la presso il P.S. di Putignano, si perveniva Per_3 Per_1
ad individuare quale causa del decesso la patologia cardiologica acuta [e, dunque, non l'edema polmonare, diagnosticabile anche senza l'approccio radiologico, inizialmente ipotizzato dal CTP di parte attorea - cfr. pag. 8 della consulenza tecnica di parte a firma del dott. ]. Il giudizio Per_5
penale si concludeva con sentenza, passata in giudicato, n. 1443/2023 – avente valenza, in questa sede, di elemento di prova atipico - di assoluzione piena dell'imputata e ciò in quanto “ è pacificamente emerso che la singolarità del caso specifico e la non risolutività dei sintomi riscontrati nella paziente poi deceduta non avessero consentito all'imputata di prevedere e finanche di sospettare univocamente – in una logica ex ante ed in concreto – la patologia mortale tanto da escludere qualsiasi responsabilità omissiva della per errore di carattere diagnostico (…) in una prospettiva ex Per_3
ante gli accertamenti strumentali e laboristici miranti ad escludere la patologia cardiaca acuta non sarebbero stati di certo doverosi nel caso concreto con la conseguenza che la mancata esecuzione degli stessi non può essere considerata come malpractice medica rimproverabile a titolo colposo all'imputata”.
Pur volendo prescindere dalle conclusioni del giudizio penale in ordine alla condotta assunta dalla al momento del ricovero della non è ravvisabile il nesso eziologico tra Per_3 Per_1
condotta ed evento.
In materia di responsabilità professionale – precipuamente sanitaria la giurisprudenza della
Suprema Corte è consolidata nel ritenere l'obbligazione contrattuale della struttura ospedaliera ascrivibile – secondo una terminologia ormai superata – alle obbligazioni di mezzi piuttosto che di risultato. Ciò importa – in base ad una costruzione concettuale più attuale (cfr. c.d. sentenze San
Martino bis del 2019, nn. 28991 e 28992) – la deduzione in obligatione del solo interesse strumentale del paziente, distinto dall'interesse primario dello stesso creditore, che, quindi, resta estraneo all'oggetto dell'obbligazione del professionista-debitore. L'interesse strumentale è rappresentato dal rispetto delle leges artis; l'interesse primario, comunque connesso a quello strumentale sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante a livello della causa del contratto, è rappresentato dalla guarigione dalla malattia.
Ne consegue che, rispetto allo schema classico delle obbligazioni di dare o di fare, nel facere professionale il rapporto di causalità materiale, fra condotta debitoria e danno-evento, non è assorbito dalla allegazione dell'inadempimento. Nel territorio del facere professionale, il creditore è onerato di allegare la condotta asseritamente inadempiente del professionista, quindi di provare l'evento di danno costituito non già dal mancato rispetto delle leges artis (c.d. interesse strumentale) bensì dalla lesione alla salute in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie (c.d. interesse principale). Vieppiù, spetta al creditore provare il nesso causale fra condotta ed evento dannoso [“Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 co. 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale. […] Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore”].
La mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 5980/1998, 8195/2000, 11911/2002, 4126/2003)” [sic par.
1.1.3 Cass.
28991 e 28992/2019].
Nel caso di specie, era da tempo (orientativamente 2002-2003, epoca del Per_1 Persona_1
primo episodio di ipertransaminasemia) affetta da cirrosi biliare primitiva, condizione per la quale nei primi quindici giorni del mese di maggio del 2016 aveva subito un ricovero presso l'ospedale '
[...] di Castellana Grotte, da cui veniva dimessa con diagnosi di “coma epatico… cirrosi biliare… Per_2 tumori benigni del colon… ipertensione portale”, manifestazioni clinico-sintomatologiche della progressione della patologia epatica”. Il 12.06.2016 la paziente veniva accompagnata dal 118 presso l'ospedale di Putignano ove giungeva alle ore 14,25/14,30 per dispnea. All'accettazione i parametri indicati erano quelli di PA 140/90 con SPO2 94%; veniva attribuito un codice di gravità 'giallo'.
Nonostante ciò, la visita si verificava dopo circa un'ora, sostanziandosi in “Presa in visita - dati clinici.
Data e ora: 12.06.2016 15,25 … Anamnesi: Paziente inviata con 118 non medicalizzata per difficoltà respiratoria si contatta centrale operativa 118 nella persona dott. e si ricorda che attualmente Per_4
il radiologico è in avaria in Putignano e la centrale operativa dispone con 118 medicalizzato trasferimento in ospedale idoneo. Anamnesi farmacologica: paziente stabile PA 130/80 mmHg. Esame obiettivo: paziente vigile e stabile, PA 130-80 mmHg, Sat 91 con 3L/ora di ossigeno, FC 75.
Ipotesi diagnostica: difficoltà respiratoria in cirrosi biliare primitiva … Dimissione. Modalità: dimissione a domicilio con affidamento al medico curante. Data e ora: 12.06.2016 15,42.
Partecipazione alla spesa: urgente. Prognosi riservata: no. Permanenza in assistenza: 00,17 (hh,mm).
Diagnosi di dimissione: altra e non specificata patologia. Descrizione aggiuntiva: difficoltà respiratoria in paz. con cirrosi biliare” (cfr. relazione di pronto soccorso in atti).
La c.t.u. svolta in seno al presente giudizio, a firma del prof. ha Persona_6
evidenziato come la prestazione non sia stata tempestiva e completa, oltre ad essere contraddittoria;
specificamente (pp. 20-21 della perizia): “[…] non si comprende perché, a fronte di un quadro di dispnea seppur di grado lieve (SPO2 94% all'accettazione) ma in un soggetto provato da preesistenze patologiche di rilievo, si sia provveduto solo dopo un'ora alla visita. Non si sa se vi fossero altre urgenze, ovvero contingenze che possano fornire interpretazione logica di tanto. Si ebbe quindi un evidente ritardo nella prestazione. Per altro verso, nel corso della visita, al netto della mancata funzionalità dell'apparecchio radiologico (le cui cause sono altrettanto sconosciute, anche in relazione ai tempi di comunicazione di tanto alla Centrale Operativa del 118) non vi furono rilevazioni della obiettività toracica e di quella cardiaca, potendosi solo evidenziare che pur a fronte di una supplementazione di Ossigeno (3L/ora) si ebbe un aggravamento – seppur minimo e sempre nell'ambito di una ipossia lieve – dell'insufficienza respiratoria che passò dal 94% al 91%. Infine emerge dal referto che la dimissione avvenne 'a domicilio con affidamento al medico curante', a fronte del fatto che – per tabulas – la paziente fu trasferita presso l'ospedale di Monopoli con autoambulanza.”
La stessa c.t.u. ha riscontrato la condotta inadempiente a carico della struttura sanitaria putignanese, ma ha rappresentato come la successiva rapidissima evoluzione degli eventi non abbia consentito di compiere alcun giudizio sulla riconducibilità dell'evento mortale alla condotta inadempiente del personale sanitario. Il tragitto in autoambulanza dal nosocomio di Putignano a quello di Monopoli durava circa 30 minuti e durante lo stesso si verificava un evidente aggravamento, con crollo della saturazione, che giungeva all'80%, e bradicardia (49 bpm), fino all'arresto cardiocircolatorio, sì come rilevato in Monopoli [“È evidente quindi che il decesso della può Per_1
essere attribuito, allo stato, a qualsivoglia causa e che tanto – come anticipato – rende di fatto impossibile argomentare sotto il profilo causale in ordine alla eventuale efficacia che comportamenti alternativi possono aver avuto” Cfr. p. 22 c.t.u. a firma del prof. ]. Per_6
L'inadempimento dei sanitari del presidio nosocomiale di Putignano, pur accertato, non è correlabile – e tale onere sarebbe gravato sugli attori – al decadimento della condizione clinica ed al successivo decesso [evento di per sé neutro, in assenza di elementi certi sulla eziopatogenesi] della Per_1
Né sul punto è possibile valorizzare la tenuta “sciatta” della scheda di pronto soccorso, e ciò in quanto “l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno” (cfr. C. n. 16737/2024) circostanze, queste, non ricorrenti nel caso in esame.
e nei termini perentori destinati al completamento dell'attività Parte_1 Parte_2
assertiva finalizzata alla allegazione dei fatti primari costitutivi della domanda, non hanno neppure allegato la causa del decesso, che così è rimasta ignota.
La circostanza è dirimente sulla scorta degli esiti della consulenza tecnica espletata in corso di causa;
il CTU ha, difatti, concluso: “A tanto si aggiunga che, per quanto in atti, il “precipitare” delle condizioni si ebbe nel corso del trasporto in ambulanza, potendosi paventare anche e non solo in astratto, il realizzarsi di una causa/concausa sopravvenuta che anche in maniera autonoma può aver prodotto l'effetto realizzatosi”.
Chiare, sul punto, le repliche alle osservazioni del consulente tecnico di parte ad opera del prof.
: “ (…) Nel concreto però, ribadita la insufficienza della prestazione, il Dott. non Per_6 Per_5
spiega il perché di tanto. Non vi è nel suo scritto alcun riferimento a Leggi Generali di Copertura e/o ad elementi di specifica che giustifichino, anche dal punto di vista statistico-epidemiologico, la sua affermazione. Tanto è oltremodo comprensibile poiché, come già si è detto, nel caso in esame la fenomenologia degli eventi non è nota ed essa non può essere ricostruita attendibilmente neanche con il ricorso alle presunzioni logiche. Tanto ampiamente motiva la risposta fornita che, in questa sede, si conferma, essendo aleatorio, improvato ed improvabile affermare/negare che la pur insufficiente prestazione abbia concorso al determinismo degli eventi”.
Nel caso in esame l'Azienda sanitaria convenuta avrebbe potuto adempiere all'onere probatorio su di sé incombente solo a seguito dell'adempimento del primo ciclo causale ad opera degli attori. In altri termini, solo ove i congiunti della avessero, nei termini di cui al codice di rito, allegato e Per_1
provato il nesso causale fra condotta inadempiente del personale sanitario e l'evento dannoso,
l' avrebbe potuto attivarsi per dimostrare la causa liberatoria della propria responsabilità. CP_1
Né a distinte conclusioni potrebbe pervenirsi in termini di perdita di chance, invero implicante il medesimo riparto degli oneri assertivi e probatori (cfr. C. n. 25910/2023).
La relativa domanda non è stata, peraltro, avanzata nei termini perendori dettati dal codice di rito
(cfr. ex multis C. n. 21245/2012; C. n. 13491/2014; C. n. 25886/2022); i relativi tratti distintivi sono stati lumeggiati dal consulente tecnico di parte solo in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale (cfr. pag. 4).
Le spese di lite, comprese quelle di CTU di cui al decreto del 12.4.2021, sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2, finca n. 6 – disputatum) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 in relazione ai compensi della fase istruttoria/di trattazione e decisionale stante l'esiguità dell'attività difensiva
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna e in solido, alla refusione delle spese in favore della Parte_1 Parte_2 CP_1
che liquida in euro 14.169,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella
[...]
misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- pone definitivamente a carico di e le spese di CTU, salva la solidarietà Parte_1 Parte_2
esterna di tutte le parti processuali nei confronti del CTU.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 09.04.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco