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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1098 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 7.6.2023
da
- Parte_1
(avv. SOLIDORO SIRIO)
contro
- Controparte_1
(dott. CAPPONI STEFANO)
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente espone nell'atto introduttivo di essere in possesso di laurea in “Sviluppo Economico e dell'Impresa”, conseguita in data 19.6.2014, e di 24 CFU conseguiti nell'anno 2017/2018 e di essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Venezia.
Cont Chiede la condanna del all'inserimento nella I fascia delle GPS di Venezia per la classe di concorso A045 3 A047, accertato il diritto ad essere abilitato all'insegnamento. Il sig. rileva Pt_1
a sostegno della domanda: che i CFU rappresentano il requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti ai sensi dell'art.5 D. Lgs. 59/2017; che pertanto il possesso congiunto di laurea e 24 CFU (o in alternativa l'espletamento di tre anni di servizio) equivale all'abilitazione ai sensi dell'art.1 L. n.107/2015; che infine l'abilitazione dà titolo all'inserimento nelle GPS. Da tale ricostruzione normativa scaturirebbe l'illegittimità delle ordinanze ministeriali per violazione della norma primaria. In subordine, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art.5 D. Lgs.
59/2017 per violazione dell'art. 97 Cost., nonché degli artt. 1,2,3,4 Cost., la violazione della direttiva eurocomunitaria 70/99 e del principio di non discriminazione.
Cont
Il eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione e la carenza di interesse ad agire prestando comunque il ricorrente servizio per l'Amministrazione scolastica sino al 31.8.2024. Nel merito, contesta la pretesa equiparazione tra abilitazione all'insegnamento e possesso congiunto di titolo di studio e 24 CFU, rilevando che la suddetta equiparazione non possa rinvenirsi nemmeno nel
DM 92/2019 relativo ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili.
La causa, istruita documentalmente, viene ora decisa.
*
Deve preliminarmente essere ribadita la giurisdizione di questo Giudice. Il solleva in via CP_1
preliminare la questione relativa alla giurisdizione, rilevando che la presente controversia ha ad oggetto l'esistenza di un valido titolo di abilitazione e pertanto la correlata possibilità di inserimento nelle GPS, i cui requisiti di accesso devono essere valutati dal Giudice amministrativo. Si legge nella memoria che parte ricorrente, di fatto, lamenta, in violazione del proprio interesse legittimo al regolare agire amministrativo, la mancata corretta concreta determinazione, da parte della Pubblica
Amministrazione resistente, al momento della redazione dell'O.M. 112/2022, dei requisiti di accesso alle GPS. E proprio perché la posizione soggettiva è di interesse legittimo la giurisdizione non potrebbe che appartenere al GA.
Il Giudicante non condivide la posizione del . Soccorre in merito l'insegnamento delle S.U. CP_1 della S.C., che affermano che “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria –
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario
(v. Cass. S.U. Ordinanza n.17123 del 26/06/2019). Quest'ultimo è esattamente il caso di specie, in cui la ricorrente lamenta una violazione della normativa primaria.
*
Ulteriormente, sempre in via preliminare, quanto alla richiesta integrazione del contraddittorio, il GL non ravvisa nell'ipotesi di specie un caso di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria. Se sussiste l'eventualità che dal richiesto inserimento del ricorrente uno degli iscritti nelle graduatorie possa subire una immediata retrocessione, è peraltro impossibile individuare il potenziale controinteressato, dato che la graduatoria di cui si tratta è “aperta”, non ha limitazione numeriche ed è in continua contrazione e/o espansione quantitativa. In realtà il rischio di arretramento nella graduatoria costituisce solo un effetto indiretto dell'accoglimento della domanda e non è viceversa conseguenza del carattere inscindibile della situazione fatta valere, che solo giustifica l'integrazione del contraddittorio. La soluzione prospettata non contraddice con quanto affermato dalla S.C. (v. Cass.
7.7.2009 n. 15912), che individua una situazione di litisconsorzio necessario facendo leva sul carattere costitutivo della sentenza ex art.63 D. Lgs. n. 165 del 30.1.2001, laddove nel caso di specie la tutela richiesta non comprende affatto l'effetto della costituzione diretta del rapporto di lavoro, solo possibile ed eventuale.
*
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire. Certamente sussisteva l'interesse ad agire al momento della proposizione del ricorso, non avendo il ricorrente ancora stipulato alcun contratto a termine per l'a.s. 2023/2024, e d'altro canto l'interesse alla pronuncia giudiziale non è venuto meno nel prosieguo del giudizio, posto che le nuove GPS previste dall'OM. n.88/2024 non prevedono ulteriori inserimenti, reiterando quanto previsto nelle precedenti graduatorie. Se dunque il ricorrente avesse il diritto ad essere inserito in prima fascia nelle precedenti graduatorie, lo conserverebbe anche in quelle attuali.
Nel merito il ricorso non è comunque fondato.
L'art.1, co.110 L. n.107/2015 ha espressamente previsto che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento…”..
Il D.lgs. n.59/2017, come modificato dalla legge n. 145/2018, prevede all'art.5 che costituisca titolo di accesso al concorso alternativamente: “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso” oppure, congiuntamente, “laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” e 24 crediti formativi universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
L'art.5, co.1, del d.lgs. cit. riguarda i requisiti di accesso al concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica secondaria e non i requisiti di precedenza nelle supplenze, né le regole di conseguimento del titolo abilitativo. E' infatti evidente, proprio dall'utilizzo della disgiuntiva
“oppure” (v. per l'appunto art.5 comma 1 cit.), che i crediti universitari, i CFU conseguiti dopo la laurea magistrale, non sono ricompresi nella categoria dei titoli abilitanti, ma sono ad essi equiparati al limitato fine dell'accesso ai concorsi.
D'altro canto che l'abilitazione non coincida con il possesso del titolo di studio unito alla maturazione di 24 CFU risulta altresì dal comma 4 ter dell'art. 5, che chiarisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. In sostanza chi ha partecipato al concorso in assenza di abilitazione specifica ma solo in quanto in possesso di 24 Crediti formativi potrà comunque acquisire, se non vincitore del concorso, l'abilitazione e tanto a riprova che i requisiti di accesso al concorso non si identificano con l'abilitazione.
Il presupposto da cui muove il ragionamento attoreo, per cui l'identificazione legislativa tra l'abilitazione e il possesso di 24 CFU ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali consente al ricorrente di accedere alla I fascia delle graduatorie provinciali, non è in realtà corretto, perché
l'equiparazione legislativa è effettuata solo in funzione dell'accesso al concorso, laddove viceversa permane – a fini diversi - la distinzione tra abilitazione specifica per classe di concorso e maturazione dei CFU.
Deve ulteriormente aggiungersi che non possono costituire elemento a sostegno della tesi attorea le disposizioni contenute nel D.M. n. 92/2019, relativo ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili, in base al quale sono ammessi a partecipare ai predetti percorsi formativi i candidati in possesso della Laurea e di 24 CFU.
Il legislatore, infatti, all'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 59/2017 ha stabilito che: “costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'art. 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo e secondo grado”.
Successivamente (…) “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. Come esattamente rilevato dal , con tale disposizione il legislatore, riformando le CP_2
previgenti disposizioni, ha stabilito non solo che i candidati in possesso di Laurea e 24 CFU possiedono il titolo per accedere ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico e che, superato positivamente tale percorso di specializzazione, avranno titolo per accedere al concorso nazionale, ma anche che il superamento di tutte le prove concorsuali conferirà loro l'abilitazione all'insegnamento. L'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 modifica i requisiti di accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, abrogando le disposizioni contenute nell'art. 13 del D.M. n. 249/2010 che riservavano l'accesso a tali percorsi unicamente ai docenti abilitati. Peraltro il possesso congiunto di laurea e 24 CFU costituisce un mero titolo di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno e non costituisce viceversa titolo abilitante all'esercizio della professione di docente.
Né sotto diverso profilo l'interpretazione prospettata determina un'illegittima disparità di trattamento. Nell'ordinamento scolastico italiano l'abilitazione alla professione di docente ha richiesto da sempre, in linea di massima, il superamento di un esame di Stato, costituito o da un concorso per esami o da un corso abilitativo equiparato. E se non sono mancate eccezioni, ammettendosi in alcuni momenti storici l'immissione in ruolo di soggetti privi dei titoli di abilitazione
(v. cd. sistema del “doppio canale”, d. lgs. n. 297/94), si è trattato per l'appunto di eccezioni, che non consentono di ritenere superato il requisito del titolo abilitativo conseguito mediante un esame finale.
L'esistenza del titolo abilitativo è riproposta dal d. lgs. n.59/2017 e proprio la differenziazione a tutt'oggi esistente tra abilitazione e CFU esclude che la diversa valutazione effettuata ai fini dell'accesso alle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali integri un'irragionevole disparità di trattamento.
Deve escludersi altresì in radice la violazione della direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE, con cui il legislatore europeo riconosce agli Stati membri il diritto di subordinare l'esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali. In realtà il DM n.374 dell'11.5.2019 relativo all'aggiornamento delle graduatorie di II fascia di Circolo e di Istituto (ora I fascia delle graduatorie provinciali), che consente l'accesso alle graduatorie solo a coloro che siano in possesso di specifica abilitazione e non anche a coloro che siano in possesso del titolo di laurea nonché dei 24
CFU, non preclude affatto l'accesso alla professione di docente, ma si limita ad escludere i non abilitati dal conseguimento di un'opportunità occupazionale più vantaggiosa. Non trattandosi di una restrizione relativa all'accesso alla professione non è pertinente il richiamo alla normativa comunitaria.
A fronte della distinzione tra il possesso del titolo abilitativo, necessario per accedere alla prima fascia delle GPS, e il possesso congiunto della laurea e dei soli 24 crediti formativi universitari, i titolari della laurea e dei 24 CFU potranno accedere unicamente alla seconda fascia delle GPS.
Resta solo da aggiungere che l'orientamento di questo Tribunale è oggi avvalorato dalla recente pronuncia della S.C (ordinanza n.27482/2024), con cui è stato chiarito che, in tema di supplenze temporanee, possono essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto solo i soggetti titolari di abilitazione, ai quali non sono equiparati coloro che hanno solo il possesso della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici.
Il ricorso deve essere rigettato.
L'esistenza di precedenti normativi di segno contrario consente la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Venezia, 19.2.2025
Il GL
(dott. Barbara Bortot)
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1098 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 7.6.2023
da
- Parte_1
(avv. SOLIDORO SIRIO)
contro
- Controparte_1
(dott. CAPPONI STEFANO)
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente espone nell'atto introduttivo di essere in possesso di laurea in “Sviluppo Economico e dell'Impresa”, conseguita in data 19.6.2014, e di 24 CFU conseguiti nell'anno 2017/2018 e di essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Venezia.
Cont Chiede la condanna del all'inserimento nella I fascia delle GPS di Venezia per la classe di concorso A045 3 A047, accertato il diritto ad essere abilitato all'insegnamento. Il sig. rileva Pt_1
a sostegno della domanda: che i CFU rappresentano il requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti ai sensi dell'art.5 D. Lgs. 59/2017; che pertanto il possesso congiunto di laurea e 24 CFU (o in alternativa l'espletamento di tre anni di servizio) equivale all'abilitazione ai sensi dell'art.1 L. n.107/2015; che infine l'abilitazione dà titolo all'inserimento nelle GPS. Da tale ricostruzione normativa scaturirebbe l'illegittimità delle ordinanze ministeriali per violazione della norma primaria. In subordine, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art.5 D. Lgs.
59/2017 per violazione dell'art. 97 Cost., nonché degli artt. 1,2,3,4 Cost., la violazione della direttiva eurocomunitaria 70/99 e del principio di non discriminazione.
Cont
Il eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione e la carenza di interesse ad agire prestando comunque il ricorrente servizio per l'Amministrazione scolastica sino al 31.8.2024. Nel merito, contesta la pretesa equiparazione tra abilitazione all'insegnamento e possesso congiunto di titolo di studio e 24 CFU, rilevando che la suddetta equiparazione non possa rinvenirsi nemmeno nel
DM 92/2019 relativo ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili.
La causa, istruita documentalmente, viene ora decisa.
*
Deve preliminarmente essere ribadita la giurisdizione di questo Giudice. Il solleva in via CP_1
preliminare la questione relativa alla giurisdizione, rilevando che la presente controversia ha ad oggetto l'esistenza di un valido titolo di abilitazione e pertanto la correlata possibilità di inserimento nelle GPS, i cui requisiti di accesso devono essere valutati dal Giudice amministrativo. Si legge nella memoria che parte ricorrente, di fatto, lamenta, in violazione del proprio interesse legittimo al regolare agire amministrativo, la mancata corretta concreta determinazione, da parte della Pubblica
Amministrazione resistente, al momento della redazione dell'O.M. 112/2022, dei requisiti di accesso alle GPS. E proprio perché la posizione soggettiva è di interesse legittimo la giurisdizione non potrebbe che appartenere al GA.
Il Giudicante non condivide la posizione del . Soccorre in merito l'insegnamento delle S.U. CP_1 della S.C., che affermano che “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria –
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario
(v. Cass. S.U. Ordinanza n.17123 del 26/06/2019). Quest'ultimo è esattamente il caso di specie, in cui la ricorrente lamenta una violazione della normativa primaria.
*
Ulteriormente, sempre in via preliminare, quanto alla richiesta integrazione del contraddittorio, il GL non ravvisa nell'ipotesi di specie un caso di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria. Se sussiste l'eventualità che dal richiesto inserimento del ricorrente uno degli iscritti nelle graduatorie possa subire una immediata retrocessione, è peraltro impossibile individuare il potenziale controinteressato, dato che la graduatoria di cui si tratta è “aperta”, non ha limitazione numeriche ed è in continua contrazione e/o espansione quantitativa. In realtà il rischio di arretramento nella graduatoria costituisce solo un effetto indiretto dell'accoglimento della domanda e non è viceversa conseguenza del carattere inscindibile della situazione fatta valere, che solo giustifica l'integrazione del contraddittorio. La soluzione prospettata non contraddice con quanto affermato dalla S.C. (v. Cass.
7.7.2009 n. 15912), che individua una situazione di litisconsorzio necessario facendo leva sul carattere costitutivo della sentenza ex art.63 D. Lgs. n. 165 del 30.1.2001, laddove nel caso di specie la tutela richiesta non comprende affatto l'effetto della costituzione diretta del rapporto di lavoro, solo possibile ed eventuale.
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Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire. Certamente sussisteva l'interesse ad agire al momento della proposizione del ricorso, non avendo il ricorrente ancora stipulato alcun contratto a termine per l'a.s. 2023/2024, e d'altro canto l'interesse alla pronuncia giudiziale non è venuto meno nel prosieguo del giudizio, posto che le nuove GPS previste dall'OM. n.88/2024 non prevedono ulteriori inserimenti, reiterando quanto previsto nelle precedenti graduatorie. Se dunque il ricorrente avesse il diritto ad essere inserito in prima fascia nelle precedenti graduatorie, lo conserverebbe anche in quelle attuali.
Nel merito il ricorso non è comunque fondato.
L'art.1, co.110 L. n.107/2015 ha espressamente previsto che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento…”..
Il D.lgs. n.59/2017, come modificato dalla legge n. 145/2018, prevede all'art.5 che costituisca titolo di accesso al concorso alternativamente: “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso” oppure, congiuntamente, “laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” e 24 crediti formativi universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
L'art.5, co.1, del d.lgs. cit. riguarda i requisiti di accesso al concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica secondaria e non i requisiti di precedenza nelle supplenze, né le regole di conseguimento del titolo abilitativo. E' infatti evidente, proprio dall'utilizzo della disgiuntiva
“oppure” (v. per l'appunto art.5 comma 1 cit.), che i crediti universitari, i CFU conseguiti dopo la laurea magistrale, non sono ricompresi nella categoria dei titoli abilitanti, ma sono ad essi equiparati al limitato fine dell'accesso ai concorsi.
D'altro canto che l'abilitazione non coincida con il possesso del titolo di studio unito alla maturazione di 24 CFU risulta altresì dal comma 4 ter dell'art. 5, che chiarisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. In sostanza chi ha partecipato al concorso in assenza di abilitazione specifica ma solo in quanto in possesso di 24 Crediti formativi potrà comunque acquisire, se non vincitore del concorso, l'abilitazione e tanto a riprova che i requisiti di accesso al concorso non si identificano con l'abilitazione.
Il presupposto da cui muove il ragionamento attoreo, per cui l'identificazione legislativa tra l'abilitazione e il possesso di 24 CFU ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali consente al ricorrente di accedere alla I fascia delle graduatorie provinciali, non è in realtà corretto, perché
l'equiparazione legislativa è effettuata solo in funzione dell'accesso al concorso, laddove viceversa permane – a fini diversi - la distinzione tra abilitazione specifica per classe di concorso e maturazione dei CFU.
Deve ulteriormente aggiungersi che non possono costituire elemento a sostegno della tesi attorea le disposizioni contenute nel D.M. n. 92/2019, relativo ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili, in base al quale sono ammessi a partecipare ai predetti percorsi formativi i candidati in possesso della Laurea e di 24 CFU.
Il legislatore, infatti, all'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 59/2017 ha stabilito che: “costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'art. 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo e secondo grado”.
Successivamente (…) “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. Come esattamente rilevato dal , con tale disposizione il legislatore, riformando le CP_2
previgenti disposizioni, ha stabilito non solo che i candidati in possesso di Laurea e 24 CFU possiedono il titolo per accedere ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico e che, superato positivamente tale percorso di specializzazione, avranno titolo per accedere al concorso nazionale, ma anche che il superamento di tutte le prove concorsuali conferirà loro l'abilitazione all'insegnamento. L'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 modifica i requisiti di accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, abrogando le disposizioni contenute nell'art. 13 del D.M. n. 249/2010 che riservavano l'accesso a tali percorsi unicamente ai docenti abilitati. Peraltro il possesso congiunto di laurea e 24 CFU costituisce un mero titolo di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno e non costituisce viceversa titolo abilitante all'esercizio della professione di docente.
Né sotto diverso profilo l'interpretazione prospettata determina un'illegittima disparità di trattamento. Nell'ordinamento scolastico italiano l'abilitazione alla professione di docente ha richiesto da sempre, in linea di massima, il superamento di un esame di Stato, costituito o da un concorso per esami o da un corso abilitativo equiparato. E se non sono mancate eccezioni, ammettendosi in alcuni momenti storici l'immissione in ruolo di soggetti privi dei titoli di abilitazione
(v. cd. sistema del “doppio canale”, d. lgs. n. 297/94), si è trattato per l'appunto di eccezioni, che non consentono di ritenere superato il requisito del titolo abilitativo conseguito mediante un esame finale.
L'esistenza del titolo abilitativo è riproposta dal d. lgs. n.59/2017 e proprio la differenziazione a tutt'oggi esistente tra abilitazione e CFU esclude che la diversa valutazione effettuata ai fini dell'accesso alle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali integri un'irragionevole disparità di trattamento.
Deve escludersi altresì in radice la violazione della direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE, con cui il legislatore europeo riconosce agli Stati membri il diritto di subordinare l'esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali. In realtà il DM n.374 dell'11.5.2019 relativo all'aggiornamento delle graduatorie di II fascia di Circolo e di Istituto (ora I fascia delle graduatorie provinciali), che consente l'accesso alle graduatorie solo a coloro che siano in possesso di specifica abilitazione e non anche a coloro che siano in possesso del titolo di laurea nonché dei 24
CFU, non preclude affatto l'accesso alla professione di docente, ma si limita ad escludere i non abilitati dal conseguimento di un'opportunità occupazionale più vantaggiosa. Non trattandosi di una restrizione relativa all'accesso alla professione non è pertinente il richiamo alla normativa comunitaria.
A fronte della distinzione tra il possesso del titolo abilitativo, necessario per accedere alla prima fascia delle GPS, e il possesso congiunto della laurea e dei soli 24 crediti formativi universitari, i titolari della laurea e dei 24 CFU potranno accedere unicamente alla seconda fascia delle GPS.
Resta solo da aggiungere che l'orientamento di questo Tribunale è oggi avvalorato dalla recente pronuncia della S.C (ordinanza n.27482/2024), con cui è stato chiarito che, in tema di supplenze temporanee, possono essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto solo i soggetti titolari di abilitazione, ai quali non sono equiparati coloro che hanno solo il possesso della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici.
Il ricorso deve essere rigettato.
L'esistenza di precedenti normativi di segno contrario consente la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Venezia, 19.2.2025
Il GL
(dott. Barbara Bortot)