Art. 1. Articolo unico.
In deroga all' art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 , e successive modificazioni, il limite dell'importo delle aperture di credito occorrenti ai pagamenti per il funzionamento del servizio delle escavazioni portuali del Ministero dei lavori pubblici e' portato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.
In deroga all' art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 , e successive modificazioni, il limite dell'importo delle aperture di credito occorrenti ai pagamenti per il funzionamento del servizio delle escavazioni portuali del Ministero dei lavori pubblici e' portato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.