Articolo 1 della Legge 12 dicembre 1950, n. 1046
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20 gennaio 1951
Art. 1. Articolo unico.

In deroga all' art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 , e successive modificazioni, il limite dell'importo delle aperture di credito occorrenti ai pagamenti per il funzionamento del servizio delle escavazioni portuali del Ministero dei lavori pubblici e' portato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1951