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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale,di Roma, dr. Paola Giovene di Girasole, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 26/03/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 40253/2024
TRA nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. MARIA MAZZEO e dall'abg. , per mandato a CP_1 margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, viale della primavera n. 27; ricorrente E in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_2 resistente contumace FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato il 05/11/2024 il ricorrente in epigrafe affermava che con decreto di omologa del 10.7.24 il Tribunale di Roma sezione lavoro aveva riconosciuto la sussistenza in capo al suddetto del requisito medico per percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla revisione amministrativa del 14.9.23, ma la prestazione non era stata ancora corrisposta. Chiedeva, pertanto, la condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei CP_2 maturati, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Non si costituiva in giudizio l' benchè ritualmente citato. CP_2
All'esito dell'udienza di discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato e non CP_2 costituito. La domanda deve essere dichiarata fondata, in quanto il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con decreto di omologa del 10.7.24, su istanza della ricorrente, ha riconosciuto in capo a l'esistenza delle Parte_1 condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, mentre non vi è prova del pagamento dei ratei maturati dalla data del riconoscimento a novembre 2024.
Va invece dichiarata cessata la materia del contendere in ordine ai ratei maturati da dicembre 2024, avendo parte ricorrente affermato che l' ha messo in CP_2 pagamento la prestazione da dicembre 2024, non provvedendo tuttavia al pagamento degli arretrati Sussiste il requisito del non ricovero, come da atto notorio, in atti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Condanna l' al pagamento a favore dell'istante dei ratei di indennità di CP_2 accompagnamento e relativi interessi legali maturati dal 14.9.23 a novembre 2024, oltre interessi legali, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Dichiara cessata la materia del contendere per i ratei decorrenti da dicembre 2024 Condanna l' al pagamento dei compensi di lite che si liquidano in euro CP_2
1.300,00, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 27/03/2025.
IL GIUDICE
Il Giudice presso il Tribunale,di Roma, dr. Paola Giovene di Girasole, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 26/03/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 40253/2024
TRA nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. MARIA MAZZEO e dall'abg. , per mandato a CP_1 margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, viale della primavera n. 27; ricorrente E in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_2 resistente contumace FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato il 05/11/2024 il ricorrente in epigrafe affermava che con decreto di omologa del 10.7.24 il Tribunale di Roma sezione lavoro aveva riconosciuto la sussistenza in capo al suddetto del requisito medico per percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla revisione amministrativa del 14.9.23, ma la prestazione non era stata ancora corrisposta. Chiedeva, pertanto, la condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei CP_2 maturati, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Non si costituiva in giudizio l' benchè ritualmente citato. CP_2
All'esito dell'udienza di discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato e non CP_2 costituito. La domanda deve essere dichiarata fondata, in quanto il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con decreto di omologa del 10.7.24, su istanza della ricorrente, ha riconosciuto in capo a l'esistenza delle Parte_1 condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, mentre non vi è prova del pagamento dei ratei maturati dalla data del riconoscimento a novembre 2024.
Va invece dichiarata cessata la materia del contendere in ordine ai ratei maturati da dicembre 2024, avendo parte ricorrente affermato che l' ha messo in CP_2 pagamento la prestazione da dicembre 2024, non provvedendo tuttavia al pagamento degli arretrati Sussiste il requisito del non ricovero, come da atto notorio, in atti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Condanna l' al pagamento a favore dell'istante dei ratei di indennità di CP_2 accompagnamento e relativi interessi legali maturati dal 14.9.23 a novembre 2024, oltre interessi legali, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Dichiara cessata la materia del contendere per i ratei decorrenti da dicembre 2024 Condanna l' al pagamento dei compensi di lite che si liquidano in euro CP_2
1.300,00, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 27/03/2025.
IL GIUDICE