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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 4028 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti;
Parte_1
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliata rappresentata e Controparte_1 difesa come in atti;
-OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_2 impugnato l'intimazione di pagamento n.02820239000931648000 notificata in data 19.04.2023 con riferimento alla cartella di pagamento n.02820100017806442000 relativa a violazioni in materia di DPR 1124/1965 su ruolo emesso dall' . CP_2
Ha devoluto all'attenzione del giudicante innanzitutto la mancata notifica degli atti prodromici tra cui la menzionata cartella. Ha inoltre eccepito un difetto di sottoscrizione della cartella di cui ha chiesto l'esibizione ex art.210 cpc ed infine la prescrizione della pretesa creditoria afferente a violazioni riscontrate nell'anno 2008.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità della presente opposizione stante la notifica regolare degli atti prodromici.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza a trattazione scritta del 20 maggio
2025 questo Magistrato assegnava la causa in decisione.
3. Nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare Controparte_3
l'intimazione di pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti. In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412;
Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ;
Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Fatta questa premessa occorre ricordare che in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass.,
20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure riportate integrano in parte motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc in quanto hanno ad oggetto la contestazione difetto di motivazione dell'atto impugnato e la mancata notifica delle cartelle di pagamento ad esso sottese. L'opposizione , tuttavia , è qualificabile anche come opposizione all'esecuzione , atteso che l'opponente eccepisce altresì l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione.
4. Ciò posto in punto di qualificazione, ritiene questo Giudice che i primi due motivi di opposizione vadano rigettati – quanto alle censure ex art. 617 c.p.c. –per aver dato l'opposto prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento come si evince dalle relate che costituiscono allegati della documentazione versata in atti dall'opposto agente della riscossione.
È in atti prova della regolare notifica della cartella di pagamento n.
02820100017806442000 avvenuta personalmente nelle mani del destinatario in data
25.10.2010. Peraltro l'opponente asserisce un difetto di sottoscrizione di tale atto, affermando tuttavia di non averne mai avuto notifica, con evidente contraddizione in termini.
Vi è prova altresì della notifica avvenuta personalmente della intimazione di pagamento n.02820169013042201000 in data 20.02.2017 e che ha preceduto l'intimazione di cui oggi si tratta.
Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di intervenuta prescrizione e tanto sula base della considerazione che l'odierna opponente ha calcolato il tempo occorrente alla prescrizione senza tenere conto che nelle more è intervenuta la normativa emergenziale del DL18/2020 e del DL 34/2020 che ha allungato i tempi di prescrizione sospendendo i termini di riscossione.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, Le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 147 2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 di spese quantificate in euro Controparte_1
4109,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Linda Catagna