Sentenza 18 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/08/2003, n. 12092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12092 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE OPOLO TA2 092 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE NEGATORIA SERVITUTIS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente PONTORIERIDott. Franco R.G.N. 3850/02 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere 8637/02 25974 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Cron. Rep. 3207 Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere Ud. 04/03/03 Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ESPOSTO AR CA, ROMA VIA CAVOUR 96, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAPUTO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ER IO GU;
- intimato e sul 2° ricorso n° 01/02/8637 proposto da: NI IO GU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DURAZZO 30, presso lo studio dell'avvocato 2003 GENNARO FREDELLA, difeso dall'avvocato RAUL 370 PELLEGRINI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ESPOSTO AR CA;
- intimata N 868/01 avverso la sentenza della Corte d'Appello di BARI, depositata il 09/11/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto ricorso principale, inammissibilità ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 23.1.1992, MA EL SP adiva il Pretore di Foggia proponendo azione di danno temuto nei confronti di OS ER in quanto costei, dopo aver eseguito lavori interni preordinati a modificare l'originario appartamento di sua proprietà sito al 2° piano di via Saeco n.35 in Foggia ed a dividerlo in due distinte unità immobiliari, aveva predisposto abusivamente uno scarico fognante che, attraversando la facciata del muro condominiale, andava ad immettersi nel tubo di scarico sottostante il pavimento dell'appartamento di essa istante, sito al 1° piano dello stesso stabile. Chiedeva, pertanto, stante il pericolo che quella tubazione abusiva potesse му arrecare danni al proprio immobile, che alla ER fosse ordinato, in via cautelare, di procedere alla sua immediata eliminazione. Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto della domanda cautelare sul presupposto della assoluta inesistenza di qualsivoglia pericolo connesso alla realizzazione della predetta condotta fognante. Il Pretore emetteva ordinanza con cui rigettava la richiesta di provvedimenti immediati e, ritenuta la propria incompetenza per valore a giudicare nel merito, rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Foggia. Con atto notificato in data 7.7.1991 la SP riassumeva la causa convenendo dinanzi a quel tribunale la ER proponendo analoghe domande. Si costituiva la ER contestando la pretesa abusività della collocazione della condotta fognaria e la sua idoneità a cagionare pericolo. Con sentenza in data 16.5.1997, il Tribunale di Foggia, accogliendo la domanda per quanto di ragione, condannava la convenuta a disattivare ed eliminare la condotta di scarico di acque luride che confluiva nella tubatura dell'attrice ed al pagamento delle spese. Avverso la sentenza proponeva appello la ER prospettando questioni processuali e di merito e chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza del 15.11.2000 la causa veniva interrotta per il decesso della ER, quindi riassunta da IO GU AN, erede della predetta. Con sentenza in data 3.10/9.11.2001, la Corte di appello di Bari accoglieva per quanto si dirà l'interposto appello, regolando le spese. Osservava la Corte adita che l'azione era stata correttamente interpretata, come negatoria servitutis, per la chiara prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale peraltro veniva integralmente riprodotto ry il ricorso della fase cautelare in cui la ricorrente poneva a fondamento della pretesa il suo diritto di proprietà, e dell'appartamento, e della condotta fognante nella quale era stata immessa altra condotta abusivamente realizzata dalla proprietaria dell'appartamento sovrastante il suo e della quale chiedeva la rimozione, evidentemente sul presupposto di non volerne tollerare la servitù. Era invece meritevole di accoglimento il motivo relativo alla contestazione della proprietà del tubo in capo alla SP in quanto ritenere che la condotta fognante posta sotto il pavimento dell'abitazione dell'SP, sita al primo piano dell'edificio e quindi sopra la volta del piano terra, fosse, solo per tale collocazione, di proprietà della predetta SP, significava attribuire valore di presunzione grave e concordante ad un dato equivoco, in quanto doveva ritenersi non infrequente, in edifici di abitazione a più piani, vedere condotte certamente condominiali perché servono più piani, sistemate sotto il pavimento di un appartamento, specie se al primo piano, sopra al pianterreno o addirittura a vista sotto il soffitto dello stesso piano terra, o lungo pareti perimetrali certamente di proprietà esclusiva. D'altra parte non poteva essere considerata, come indizio presuntivo contrastante, nel senso quindi della condominialità, la circostanza che la condotta in questione già proseguiva verso l'alto per riceversi lo scarico di acque luride bianche della cucina dell'appartamento della ER, sovrastante appunto quello della SP. La domanda, pertanto, non poteva essere accolta non essendo provata la proprietà esclusiva della condotta fognante in questione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA EL SP, sulla base di due motivi;
resiste con controricorso, proponendo nel contempo ricorso incidentale basato su di un solo motivo, IO GU AN. му Motivi della decisione I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art.335 cpc. Il primo motivo su cui si basa l'invero scarno ricorso principale denuncia violazione dell'art.949 c.c., nonché omessa motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, con riferimento all'art.360, nn.3 e 5 cpc. Il richiamo all'art.949 c.c. appare palesemente inconsistente;
la norma richiamata, infatti, si limita a regolare l'actio negatoria servitutis, attribuendone la legittimazione al proprietario. Poiché la Corte barese ha basato la sua decisione sul fatto che non v'era prova (quanto meno sufficiente) della proprietà dell'impianto di scarico in capo all'SP, è evidente che non sussiste violazione alcuna di tale norma e che la censura si deve ritenere incentrata sulla validità o meno della 3 motivazione sulla cui base la sentenza impugnata ha escluso che la prova suddetta fosse stata fornita. Ma va subito rilevato che trattasi di questione di fatto che, ove adeguatamente motivata, non può essere oggetto di esame in questa sede di legittimità. Sulla base di tale premessa, va rilevato che la Corte pugliese ha ampiamente argomentato al riguardo, in particolare osservando che le argomentazioni del CTU non integravano sul punto una presunzione precisa, grave e concordante, atteso che il dato esaminato era equivoco, stante che doveva ritenersi non infrequente, in edifici di abitazione a più piani, vedere condotte certamente condominiali, perché servono più piani, sistemate sotto il pavimento di un appartamento, specie se al primo piano sopra il pianterreno o addirittura a vista sotto il soffitto dello stesso piano terra, o lungo pareti my perimetrali certamente di proprietà esclusiva. D'altra parte non poteva non essere considerata, come indizio presuntivo contrastante, nel senso quindi della condominialità, la circostanza che la condotta in questione già proseguiva verso l'alto per riceversi lo scarico di acque luride bianche della cucina dell'appartamento della ER, sovrastante appunto quello della SP. Né altre considerazioni dello stesso CTU potevano considerarsi probanti, siccome neppure dedotte dalla E-sposto e comunque non provate. Del resto, il giudice del merito non è tenuto ad esaminare ogni profilo prospettato, essendo sufficiente che egli abbia correttamente fondato il proprio convincimento su altri elementi, di per sé idonei a formare la pronuncia adottata (cfr. Cass. 16.1.1996, n.301; 29.11.1999, n. 13342; 1.12.1999, n. 13359). Il primo motivo è pertanto privo di pregio. 4 Altrettanto inconsistente è il secondo motivo (violazione dell'art.832 c.c. nonché insufficiente motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, con riferimento all'art. 360, nn.3 e 5 cpc). L'art.832 c.c. infatti tutela la proprietà esclusiva degli altri condomini;
una volta asserito (e dimostrato) che non v'è prova atta a dimostrare la proprietà esclusiva della SP sul tubo in questione, risulta evidente che non può sussistere violazione di tale norma. Quanto alla pretesa utilizzazione del muro, asseritamente di proprietà dell'odierna ricorrente, la domanda appare completamente nuova rispetto ai temi dibattuti nella fase di merito e pertanto non è deducibile per la prima volta in cassazione, necessitando di accertamenti di fatto, incompatibili con questa sede (cfr. Cass. 30.3.1995, n.3810). Anche tale motivo deve essere respinto e, con esso, il ricorso principale. Il ricorso incidentale non contiene l'esposizione sommaria del fatto, che non è neppure adeguatamente desumibile dalle argomentazioni svolte;
esso risulta pertanto inammissibile (cfr. Cass. 21.11.2001, n. 14627). Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le psese inerenti al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l'incidentale; compensa le spese. Così deciso in Roma, il 4.3.2003 IlPresidente IL CANCELLIERECT Il Consigliere estensore Dott.ssa Donatella D'Anna Мингоровко й 18 AGO. 2003 ALLIERE C 5 T