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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 28/05/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. 4-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 3 febbraio 2025 da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché il ricorso depositato il 10 aprile 2025 da e
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
per l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.I.V.A. Parte_6 Controparte_1
), sita in Montecalvo in Foglia, via Dorando Petri n. 12; P.IVA_1
rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società resistente è una società commerciale che svolge attività di produzione di preparati omogeneizzati e alimenti dietetici senza glutine;
letti gli artt. 2, 40 e 121 c.c.i.i.; considerato che l'art. 121 c.c.i.i. è sostanzialmente analogo all'art. 1 l.f., in relazione al quale la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha ritenuto che gravasse sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti c.d. dimensionali necessari per la dichiarazione di fallimento (fra le altre,
Cass. 33091/2018, Cass. 13746/2017), eventualmente anche esibendo i bilanci di esercizio o qualunque altro documento suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 25025/2020). rilevato tuttavia che tali principi non possono trovare compiuta applicazione in relazione al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, posto che l'art. 42 c.c.i.i. prevede che siano acquisiti d'ufficio dati e documenti relativi al debitore e menzionati dall'art. 367 c.c.i.i., al fine di verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la finalità della norma è evidentemente quella di evitare l'apertura di procedure a carico di imprese non in possesso dei requisiti minimi dimensionali, sicché il principio dell'onere della prova affermato dal successivo art. 121 c.c.i.i. è da ritenersi residuale, applicandosi solo nel caso in cui dagli atti acquisiti d'ufficio o offerti dal creditore non emerga già la natura di impresa minore del debitore;
letto altresì l'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., secondo cui è impresa minore quella che, negli ultimi tre esercizi, ha presentato un attivo patrimoniale superiore ad €300.00,00, dei ricavi superiori ad
€200.000,00, ovvero abbia un monte debitorio attuale (e dunque a prescindere da quando questo sia maturato) superiore ad €500.000,00; rilevato che i creditori che hanno depositato il ricorso del 3 febbraio 2025 hanno rappresentato di essere creditori della somma complessiva di €30.835,74, mentre i creditori che hanno depositato il ricorso del
10 aprile 2025 hanno riferito di essere creditori di €23.047,37;
considerato che
tali crediti sorgono a seguito del mancato pagamento della retribuzione da lavoro subordinato, t.f.r. ed altre competenze di fine rapporto e che i crediti in capo a Parte_4 [...]
e sono oggetto dei decreti ingiuntivi n. 52/2024 ed 11/2025 emessi dal Parte_5 Parte_6
Tribunale di Urbino, non opposti e divenuti dunque esecutivi;
dato inoltre atto che, nel corso dell'istruttoria preliquidatoria è stata acquisita d'ufficio la documentazione ai sensi degli artt. 42 e 367 c.c.i.i., da cui risulta che non ha depositato il CP_1
bilancio per il 2024; rilevato quindi che non è stata fornita la prova che la debitrice sia una c.d. impresa minore secondo il postulato dell'art. 2 c.c.i.i., poiché non è stato possibile acquisire il bilancio relativo all'ultimo esercizio e, in ogni caso, dal bilancio di esercizio del 2022 e del 2023, emerge il superamento delle soglie relativa all'attivo patrimoniale (€2.148.627,00 nel 2023 ed €1.705.094 nel 2022) ed al monte debitorio
(€1.770.096,00 nel 2023 ed €1.354.562,00 nel 2022); considerato inoltre che la società evocata in giudizio, pur essendosi costituita in data 12 maggio 2025, non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., per qualificarsi quale impresa minore e si è limitata a rappresentare di aver avviato le operazioni di raccolta della documentazione necessaria ad accertare le irregolarità interne alla società; ritenuto dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dal mancato pagamento dei debiti portati dai titoli giudiziali già citati (non opposti e notificati unitamente ai relativi atti di precetto), dal mancato deposito del bilancio di esercizio per il 2024, dalla confessione contenuta nell'atto di costituzione della società di presunte irregolarità interne all'impresa e del verbale negativo relativo ad un pignoramento mobiliare tentato il 20 febbraio 2025; rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della di far fronte in modo regolare CP_1
e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad €30.000,00 (art. 49, c. 5 c.c.i.i.), posto che la società evocata in giudizio è altresì risultata debitrice, alla data del 6 febbraio 2025, di €50.205,09 verso e, alla CP_2 data del 12 febbraio 2025, di €54.346,20 verso CP_3
P. Q. M.
visti gli artt. 2, c. 1, lett. b), 121, 27, c. 2, 40, 41 e 49 c.c.i.i.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.I.V.A. , Controparte_1 P.IVA_1
sita in Montecalvo in Foglia, via Dorando Petri n. 12;
NOMINA
Giudice delegato per la procedura il Dott. Francesco Paolo Grippa;
NOMINA
Curatore la Dott.ssa Persona_1
ORDINA
Al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, i.r.a.p. ed i.v.a. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i., nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 11 settembre 2025, ore 11.15 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
La curatrice, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att.c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 c.c.i.i..
Urbino, 15 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 3 febbraio 2025 da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché il ricorso depositato il 10 aprile 2025 da e
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
per l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.I.V.A. Parte_6 Controparte_1
), sita in Montecalvo in Foglia, via Dorando Petri n. 12; P.IVA_1
rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società resistente è una società commerciale che svolge attività di produzione di preparati omogeneizzati e alimenti dietetici senza glutine;
letti gli artt. 2, 40 e 121 c.c.i.i.; considerato che l'art. 121 c.c.i.i. è sostanzialmente analogo all'art. 1 l.f., in relazione al quale la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha ritenuto che gravasse sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti c.d. dimensionali necessari per la dichiarazione di fallimento (fra le altre,
Cass. 33091/2018, Cass. 13746/2017), eventualmente anche esibendo i bilanci di esercizio o qualunque altro documento suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 25025/2020). rilevato tuttavia che tali principi non possono trovare compiuta applicazione in relazione al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, posto che l'art. 42 c.c.i.i. prevede che siano acquisiti d'ufficio dati e documenti relativi al debitore e menzionati dall'art. 367 c.c.i.i., al fine di verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la finalità della norma è evidentemente quella di evitare l'apertura di procedure a carico di imprese non in possesso dei requisiti minimi dimensionali, sicché il principio dell'onere della prova affermato dal successivo art. 121 c.c.i.i. è da ritenersi residuale, applicandosi solo nel caso in cui dagli atti acquisiti d'ufficio o offerti dal creditore non emerga già la natura di impresa minore del debitore;
letto altresì l'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., secondo cui è impresa minore quella che, negli ultimi tre esercizi, ha presentato un attivo patrimoniale superiore ad €300.00,00, dei ricavi superiori ad
€200.000,00, ovvero abbia un monte debitorio attuale (e dunque a prescindere da quando questo sia maturato) superiore ad €500.000,00; rilevato che i creditori che hanno depositato il ricorso del 3 febbraio 2025 hanno rappresentato di essere creditori della somma complessiva di €30.835,74, mentre i creditori che hanno depositato il ricorso del
10 aprile 2025 hanno riferito di essere creditori di €23.047,37;
considerato che
tali crediti sorgono a seguito del mancato pagamento della retribuzione da lavoro subordinato, t.f.r. ed altre competenze di fine rapporto e che i crediti in capo a Parte_4 [...]
e sono oggetto dei decreti ingiuntivi n. 52/2024 ed 11/2025 emessi dal Parte_5 Parte_6
Tribunale di Urbino, non opposti e divenuti dunque esecutivi;
dato inoltre atto che, nel corso dell'istruttoria preliquidatoria è stata acquisita d'ufficio la documentazione ai sensi degli artt. 42 e 367 c.c.i.i., da cui risulta che non ha depositato il CP_1
bilancio per il 2024; rilevato quindi che non è stata fornita la prova che la debitrice sia una c.d. impresa minore secondo il postulato dell'art. 2 c.c.i.i., poiché non è stato possibile acquisire il bilancio relativo all'ultimo esercizio e, in ogni caso, dal bilancio di esercizio del 2022 e del 2023, emerge il superamento delle soglie relativa all'attivo patrimoniale (€2.148.627,00 nel 2023 ed €1.705.094 nel 2022) ed al monte debitorio
(€1.770.096,00 nel 2023 ed €1.354.562,00 nel 2022); considerato inoltre che la società evocata in giudizio, pur essendosi costituita in data 12 maggio 2025, non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., per qualificarsi quale impresa minore e si è limitata a rappresentare di aver avviato le operazioni di raccolta della documentazione necessaria ad accertare le irregolarità interne alla società; ritenuto dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dal mancato pagamento dei debiti portati dai titoli giudiziali già citati (non opposti e notificati unitamente ai relativi atti di precetto), dal mancato deposito del bilancio di esercizio per il 2024, dalla confessione contenuta nell'atto di costituzione della società di presunte irregolarità interne all'impresa e del verbale negativo relativo ad un pignoramento mobiliare tentato il 20 febbraio 2025; rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della di far fronte in modo regolare CP_1
e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad €30.000,00 (art. 49, c. 5 c.c.i.i.), posto che la società evocata in giudizio è altresì risultata debitrice, alla data del 6 febbraio 2025, di €50.205,09 verso e, alla CP_2 data del 12 febbraio 2025, di €54.346,20 verso CP_3
P. Q. M.
visti gli artt. 2, c. 1, lett. b), 121, 27, c. 2, 40, 41 e 49 c.c.i.i.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.I.V.A. , Controparte_1 P.IVA_1
sita in Montecalvo in Foglia, via Dorando Petri n. 12;
NOMINA
Giudice delegato per la procedura il Dott. Francesco Paolo Grippa;
NOMINA
Curatore la Dott.ssa Persona_1
ORDINA
Al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, i.r.a.p. ed i.v.a. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i., nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 11 settembre 2025, ore 11.15 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
La curatrice, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att.c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 c.c.i.i..
Urbino, 15 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone