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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3253/24 R.G. Lav. e Prev.
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Carnevale presso il quale elettivamente domicilia in Forio d'Ischia (Na) al Vico I
Pera n. 8, come da procura in atti
-Ricorrente-
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto, come da procura in atti
-Resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 10.2.2024 l'istante in epigrafe chiedeva al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro di dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione dello stesso nella gestione commercianti ed il conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato n. 371 2023 00143923 67 000, per l'importo di euro 22.940,15, notificato in data
02.01.2024, avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni per il periodo da ottobre 2016 al dicembre 2021.
Il ricorrente esponeva: di svolgere attività professionale di fisioterapista e che dal 1996 era iscritto alla Gestione separata , cui assoggettava tutti i redditi derivanti dalla suddetta CP_1 attività, prodotti in forma societaria;
che, invero, in data 12.10.1996 unitamente al sig. aveva costituito la CP_2 Controparte_3 Parte_1 società esercente esclusivamente prestazioni professionali di fisioterapia, rese dai soci della stessa;
che nel luglio 2021 il socio veniva iscritto d'ufficio alla Gestione CP_2
Commercianti a decorrere dal 1.1.2016 e che a seguito di interlocuzioni tra il consulente della società e l , l'Istituto confermava la possibilità di operare la compensazione tra la CP_1 contribuzione dovuta alla gestione commercianti ed i contributi versati dall'anno 2016 alla gestione separata (doc. 9 fasc. ric.); che, pertanto, anche esso ricorrente, al solo scopo di evitare un contenzioso con l previdenziale, in data 2.12.2021, era stato indotto ad CP_4
1 iscriversi alla gestione commercianti con effetto dal 1.10.2016, riponendo legittimo affidamento sulla prospettata compensazione dei contributi dovuti a detta gestione con quelli già versati alla gestione separata;
che l in data 22.06.2023 restituiva al CP_1 ricorrente la somma di euro 4.461,75, pari all'ammontare dei contributi già corrisposti per gli anni 2017-2018 e contestualmente provvedeva alla formazione dell'avviso di addebito oggetto della presente impugnativa, rinvenuto dal consulente societario nel cassetto previdenziale del ricorrente e successivamente notificato allo stesso il giorno 2.1.2024; che a mezzo mail del 15.1.2024 l rappresentava alla società la necessità di ripetere gli CP_1 importi posti erroneamente a rimborso, allo scopo di procedere allo storno delle somme alla gestione commercianti;
che tempestivamente, in data 22.01.2024 , il OL aveva restituito le somme richieste dall' e che nonostante ciò, l non aveva operato CP_1 CP_1 alcuna compensazione e/sgravio delle somme né aveva sospeso l'avviso di addebito impugnato.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Giudice, previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 371 2023 00143923 67 000, di: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti;
2) Dichiarare nullo e/o CP_ annullare l'avviso di addebito n. n. 371 2023 00143923 67 000 per i dedotti vizi…omissis…3) In subordine, detrarre dalle somme richieste dall' con l'avviso di CP_1 addebito oggi opposto, le somme versate dal sig. alla gestione separata Parte_1 nel periodo 2016-2021, quantificate in € 12.264,24 (€ 7.802,59 emergenti dall'estratto contributivo allegato per gli anni 2016, 2019, 2020 e 2021 ed € 4.461,75 relativa agli anni 2017 e 2018 restituiti all' il 22.01.2024 e non ancora riaccreditati alla gestione CP_1 separata); 4) In ogni caso si chiede all'Ecc.mo Giudice adito di ridurre l'importo dell'avviso di addebito eliminando le sanzioni ivi contenute 5) In via ancora più subordinata si chiede la riduzione delle sanzioni contenute nell'avviso di addebito impugnato da quelle previste per l'evasione contributiva a quelle previste per l'omissione contributiva.”; vinte le spese di lite, con attribuzione.
Costituitosi in giudizio con memoria del 18.1.2024 l convenuto resisteva alla CP_1 domanda rilevando che la Controparte_5 risultava svolgere attività imprenditoriale nel settore terziario, rientrante nel novero delle attività iscrivibili in gestione commercianti;
che, pertanto, in difetto di elementi di segno contrario, opera la presunzione di sussistenza di un coinvolgimento abituale e prevalente del ricorrente nell'attività commerciale della predetta società; ha dedotto, ancora, l , CP_1
l'avvenuto storno parziale dei contributi versati dal ricorrente alla gestione separata con conseguente sgravio parziale dell'avviso di addebito opposto nella misura di Euro 10.121,60 e che “non è stato eseguito per intero lo storno dei contributi versati dal 2016 al
2021 alla gestione separata, perché allo stato la procedura informatica dedicata non lo permette” (cfr. memoria difensiva dell' pag. 4). Tanto premesso, ha così concluso: CP_1
“preso atto dello sgravio parziale dell'avviso di addebito sopra eccepito in narrativa, per il resto si dichiari inammissibile l'opposizione, in via gradata si rigetti l'opposizione e, dunque, si rigetti per quanto di ragione la domanda di accertamento negativo del credito formulata dal ricorrente, con condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle somme che risulteranno dovute per le poste incorporate nel titolo opposti.”, con vittoria di spese legali.
2 Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per trattative di bonario componimento che non sortivano buon esito;
quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
L'istituto opposto ha dimostrato l'intervenuto annullamento in sede amministrativa dei contributi portati nell'avviso di addebito impugnato con parziale sgravio dello stesso, per la somma di Euro 10.121,60 (cfr. doc. “partite credito Intranet INPS-Gestione AVA”)
Non vi è ragione di dubitare della veridicità della detta documentazione, fatta propria dal procuratore del ricorrente, il quale ha modificato le conclusioni del ricorso introduttivo (cfr. note autorizzate depositate in data 15.5.2025).
Va pertanto dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere.
La formula della declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994).
La cessazione della materia del contendere deve intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venire meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere.
(cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998;
Cass. 1614/1994).
La pronuncia può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664).
Per il resto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta. Contr Il credito contributivo azionato dall' trova origine nell'iscrizione d'ufficio del socio del ricorrente, nella gestione commercianti, cui è seguita l'iscrizione dello stesso CP_2
. Pt_1 CP_ Parte opponente deduce che l'avviso di addebito con il quale l' gli ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori alla Gestione speciale commercianti per gli anni 2016- 2021 si fonderebbe sull'erroneo presupposto della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla detta gestione, il tutto sul fondamento del fatto che, nel periodo cui si riferisce l'avviso di addebito, egli era socio della snc Fisio Ippocrate di OL LU e D'LL NI (cfr. visura camerale storica allegata nel fascicolo dell' ). CP_1
La Corte di Cassazione (con sentenza n. 3835/2016) ha chiarito che : “La Legge 27 novembre 1960, n. 1397, con la quale e' stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciale (ai quali e' stata poi estesa dalla Legge 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia), prevedeva
l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: : "a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese
3 organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreche' l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attivita' della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilita' della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuita'; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per
l'esercizio della loro attivita' dalle seguenti disposizioni di legge..." L'articolo 2 della legge stabiliva che "Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di societa' in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettera a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalita' giuridica". L'articolo 1 e' stato oggetto di successivi interventi modificativi (Legge n. 1088 del 1971, articolo 1;Legge n.160 del 1975, articolo 29) attraverso i quali l'obbligo dell'iscrizione e' stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed e' stato affermato a prescindere dall'ammontare del volume di affari dell'impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lettera c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuita', e' stato sostituito dalla partecipazione personale "con carattere di abitualita' e prevalenza".
Con la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 203, il legislatore e' nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle societa' a responsabilita' limitata, per i quali e' stata esclusa la necessita' del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attivita'. Anche la Legge n. 1397 del 1960, articolo 2, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'articolo 1, e' stato abrogato e sostituito dalla Legge 28 febbraio
1986, n. 45, articolo 3, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nella Legge 27 novembre 1960, n. 1397, articolo 1, come sostituito dalla Legge 3 giugno 1975, n. 160, articolo 29, si applicano anche ai soci di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attivita' previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, articolo 2. I soci devono possedere i requisiti di cui alla Legge 27 novembre 1960, n. 1397, articolo 1 cit., comma 1, lettera b) e
c), e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla Legge 11 giugno 1971, n.
426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attivita' ". Perche', quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non e' sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilita' illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma e' comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed e' quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della s.n.c. e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'articolo 2318 c.c.,"i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della societa' in nome collettivo". Ne discende che, cosi' come nelle societa' in nome collettivo non e' sufficiente a far sorgere
4 l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilita' illimitata del socio, parimenti nella societa' in accomandita semplice l'accomandatario sara' tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Non si puo' sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualita' di accomandatario, poiche', rispetto alle previsioni della Legge n.
1397 del 1960, cosi' come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della societa', con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attivita' commerciale, che ben puo' essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della societa'. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti,
e'ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.
3240 del 12.2.2010 nella quale e' stato evidenziato che "detta assicurazione e' posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non gia' dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attivita' lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".
Con l'ordinanza n. 18814 del 12 Luglio 2019 la Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè:
- la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
- la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
- la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
La Corte ha chiarito che la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (Cass. n. 3835 del 26/02/2016, Cass. n. 26680 del 2018).
Perché, quindi, sorga l'obbligo dell'iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma
è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva, e CP_ dunque dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, è a carico dell' (cfr. Cass. n.
5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009).
Orbene nel caso di specie l non ha fornito la prova della sussistenza, in capo al CP_1 ricorrente, nel periodo in cui lo stesso era socio della snc, dell'obbligo di versare contributi a titolo di “Gestione Commercianti” in ragione della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza non essendo sufficiente, in altri termini, la qualificazione o posizione formale di socio quando ad essa non si accompagni un ruolo gestorio, anche di mero fatto e limitato “che trovi ragionevole spiegazione solo in una
5 posizione di supremazia, o autonomia dai normali controlli cui sono sottoposti in genere i lavoratori subordinati o autonomi, correlata alla partecipazione alla proprietà dell'azienda”
(Cass. 24898/2010).
Più recentemente la giurisprudenza di legittimità (cfr. ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3292) ha ribadito al riguardo che l'onere probatorio della partecipazione al lavoro aziendale agli effetti dell'iscrizione alla gestione commercianti secondo le ordinarie regole grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo. Nella memoria difensiva l non ha neanche chiesto di provare la sussistenza di un CP_1 coinvolgimento abituale e prevalente del nell'attività imprenditoriale tenuto conto Pt_1 dell'oggetto sociale della società (cfr. visura camerale in atti); società nella quale lo stesso ricorrente, peraltro solo dal 2024 ed unitamente a riveste la carica di CP_2 amministratore.
Tenuto conto dell'oggetto sociale della impresa (gestione di impianti di ginnastica, anche correttiva, esercizio della relativa attività, riabilitazione e fisioterapia, v. visura in atti)
l ha osservato che la realizzazione dello stesso implica, oltre che un'attività CP_1 professionale, anche un'attività organizzativa e di gestione di tipo prettamente imprenditoriale, che necessariamente dev'essere svolta da qualcuno, con ciò presumendo che, in mancanza di altre persone, la stessa sia svolta dal socio accomandatario, ossia dal socio imprenditore.
Sicuramente, come già osservato dalla Suprema Corte (5360/2012) deve precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa
Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente
(anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata. Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata.
Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione).
Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
6 L'attività lavorativa è rivolta, invece, alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
Nella fattispecie, alcuna prova è stata fornita dall' circa la partecipazione del D'LL CP_1 all'attività aziendale con un'attività esecutiva, di coordinamento o direttiva per come asserito.
Deve quindi escludersi la ricorrenza dei presupposti cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.
Pertanto, assorbito ogni altro motivo di censura, in accoglimento dell'opposizione per quanto di ragione va dichiarata l'illegittimità della iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti e la non debenza dei contributi portati dall'avviso di addebito n. 371 2023
00143923 67 000, limitatamente all'importo che residua dall'intervenuto sgravio parziale
(euro 22.940,15 - Euro 10.121,60= 12.818,55).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
1)Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di Euro
10.121,60;
2) Accoglie nel resto l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti portati dall'avviso di CP_1 addebito n. 371 2023 00143923 67 000, limitatamente all'importo 12.818,55 che residua dallo sgravio parziale.
-condanna l alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in € CP_1
2600,00, a titolo di onorario, oltre contributo spese nella misura del 15% e oltre IVA e cpa come per legge, con distrazione.
Si comunichi
Napoli, 2 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3253/24 R.G. Lav. e Prev.
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Carnevale presso il quale elettivamente domicilia in Forio d'Ischia (Na) al Vico I
Pera n. 8, come da procura in atti
-Ricorrente-
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto, come da procura in atti
-Resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 10.2.2024 l'istante in epigrafe chiedeva al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro di dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione dello stesso nella gestione commercianti ed il conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato n. 371 2023 00143923 67 000, per l'importo di euro 22.940,15, notificato in data
02.01.2024, avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni per il periodo da ottobre 2016 al dicembre 2021.
Il ricorrente esponeva: di svolgere attività professionale di fisioterapista e che dal 1996 era iscritto alla Gestione separata , cui assoggettava tutti i redditi derivanti dalla suddetta CP_1 attività, prodotti in forma societaria;
che, invero, in data 12.10.1996 unitamente al sig. aveva costituito la CP_2 Controparte_3 Parte_1 società esercente esclusivamente prestazioni professionali di fisioterapia, rese dai soci della stessa;
che nel luglio 2021 il socio veniva iscritto d'ufficio alla Gestione CP_2
Commercianti a decorrere dal 1.1.2016 e che a seguito di interlocuzioni tra il consulente della società e l , l'Istituto confermava la possibilità di operare la compensazione tra la CP_1 contribuzione dovuta alla gestione commercianti ed i contributi versati dall'anno 2016 alla gestione separata (doc. 9 fasc. ric.); che, pertanto, anche esso ricorrente, al solo scopo di evitare un contenzioso con l previdenziale, in data 2.12.2021, era stato indotto ad CP_4
1 iscriversi alla gestione commercianti con effetto dal 1.10.2016, riponendo legittimo affidamento sulla prospettata compensazione dei contributi dovuti a detta gestione con quelli già versati alla gestione separata;
che l in data 22.06.2023 restituiva al CP_1 ricorrente la somma di euro 4.461,75, pari all'ammontare dei contributi già corrisposti per gli anni 2017-2018 e contestualmente provvedeva alla formazione dell'avviso di addebito oggetto della presente impugnativa, rinvenuto dal consulente societario nel cassetto previdenziale del ricorrente e successivamente notificato allo stesso il giorno 2.1.2024; che a mezzo mail del 15.1.2024 l rappresentava alla società la necessità di ripetere gli CP_1 importi posti erroneamente a rimborso, allo scopo di procedere allo storno delle somme alla gestione commercianti;
che tempestivamente, in data 22.01.2024 , il OL aveva restituito le somme richieste dall' e che nonostante ciò, l non aveva operato CP_1 CP_1 alcuna compensazione e/sgravio delle somme né aveva sospeso l'avviso di addebito impugnato.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Giudice, previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 371 2023 00143923 67 000, di: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti;
2) Dichiarare nullo e/o CP_ annullare l'avviso di addebito n. n. 371 2023 00143923 67 000 per i dedotti vizi…omissis…3) In subordine, detrarre dalle somme richieste dall' con l'avviso di CP_1 addebito oggi opposto, le somme versate dal sig. alla gestione separata Parte_1 nel periodo 2016-2021, quantificate in € 12.264,24 (€ 7.802,59 emergenti dall'estratto contributivo allegato per gli anni 2016, 2019, 2020 e 2021 ed € 4.461,75 relativa agli anni 2017 e 2018 restituiti all' il 22.01.2024 e non ancora riaccreditati alla gestione CP_1 separata); 4) In ogni caso si chiede all'Ecc.mo Giudice adito di ridurre l'importo dell'avviso di addebito eliminando le sanzioni ivi contenute 5) In via ancora più subordinata si chiede la riduzione delle sanzioni contenute nell'avviso di addebito impugnato da quelle previste per l'evasione contributiva a quelle previste per l'omissione contributiva.”; vinte le spese di lite, con attribuzione.
Costituitosi in giudizio con memoria del 18.1.2024 l convenuto resisteva alla CP_1 domanda rilevando che la Controparte_5 risultava svolgere attività imprenditoriale nel settore terziario, rientrante nel novero delle attività iscrivibili in gestione commercianti;
che, pertanto, in difetto di elementi di segno contrario, opera la presunzione di sussistenza di un coinvolgimento abituale e prevalente del ricorrente nell'attività commerciale della predetta società; ha dedotto, ancora, l , CP_1
l'avvenuto storno parziale dei contributi versati dal ricorrente alla gestione separata con conseguente sgravio parziale dell'avviso di addebito opposto nella misura di Euro 10.121,60 e che “non è stato eseguito per intero lo storno dei contributi versati dal 2016 al
2021 alla gestione separata, perché allo stato la procedura informatica dedicata non lo permette” (cfr. memoria difensiva dell' pag. 4). Tanto premesso, ha così concluso: CP_1
“preso atto dello sgravio parziale dell'avviso di addebito sopra eccepito in narrativa, per il resto si dichiari inammissibile l'opposizione, in via gradata si rigetti l'opposizione e, dunque, si rigetti per quanto di ragione la domanda di accertamento negativo del credito formulata dal ricorrente, con condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle somme che risulteranno dovute per le poste incorporate nel titolo opposti.”, con vittoria di spese legali.
2 Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per trattative di bonario componimento che non sortivano buon esito;
quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
L'istituto opposto ha dimostrato l'intervenuto annullamento in sede amministrativa dei contributi portati nell'avviso di addebito impugnato con parziale sgravio dello stesso, per la somma di Euro 10.121,60 (cfr. doc. “partite credito Intranet INPS-Gestione AVA”)
Non vi è ragione di dubitare della veridicità della detta documentazione, fatta propria dal procuratore del ricorrente, il quale ha modificato le conclusioni del ricorso introduttivo (cfr. note autorizzate depositate in data 15.5.2025).
Va pertanto dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere.
La formula della declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994).
La cessazione della materia del contendere deve intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venire meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere.
(cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998;
Cass. 1614/1994).
La pronuncia può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664).
Per il resto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta. Contr Il credito contributivo azionato dall' trova origine nell'iscrizione d'ufficio del socio del ricorrente, nella gestione commercianti, cui è seguita l'iscrizione dello stesso CP_2
. Pt_1 CP_ Parte opponente deduce che l'avviso di addebito con il quale l' gli ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori alla Gestione speciale commercianti per gli anni 2016- 2021 si fonderebbe sull'erroneo presupposto della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla detta gestione, il tutto sul fondamento del fatto che, nel periodo cui si riferisce l'avviso di addebito, egli era socio della snc Fisio Ippocrate di OL LU e D'LL NI (cfr. visura camerale storica allegata nel fascicolo dell' ). CP_1
La Corte di Cassazione (con sentenza n. 3835/2016) ha chiarito che : “La Legge 27 novembre 1960, n. 1397, con la quale e' stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciale (ai quali e' stata poi estesa dalla Legge 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia), prevedeva
l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: : "a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese
3 organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreche' l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attivita' della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilita' della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuita'; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per
l'esercizio della loro attivita' dalle seguenti disposizioni di legge..." L'articolo 2 della legge stabiliva che "Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di societa' in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettera a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalita' giuridica". L'articolo 1 e' stato oggetto di successivi interventi modificativi (Legge n. 1088 del 1971, articolo 1;Legge n.160 del 1975, articolo 29) attraverso i quali l'obbligo dell'iscrizione e' stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed e' stato affermato a prescindere dall'ammontare del volume di affari dell'impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lettera c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuita', e' stato sostituito dalla partecipazione personale "con carattere di abitualita' e prevalenza".
Con la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 203, il legislatore e' nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle societa' a responsabilita' limitata, per i quali e' stata esclusa la necessita' del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attivita'. Anche la Legge n. 1397 del 1960, articolo 2, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'articolo 1, e' stato abrogato e sostituito dalla Legge 28 febbraio
1986, n. 45, articolo 3, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nella Legge 27 novembre 1960, n. 1397, articolo 1, come sostituito dalla Legge 3 giugno 1975, n. 160, articolo 29, si applicano anche ai soci di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attivita' previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, articolo 2. I soci devono possedere i requisiti di cui alla Legge 27 novembre 1960, n. 1397, articolo 1 cit., comma 1, lettera b) e
c), e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla Legge 11 giugno 1971, n.
426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attivita' ". Perche', quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non e' sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilita' illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma e' comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed e' quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della s.n.c. e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'articolo 2318 c.c.,"i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della societa' in nome collettivo". Ne discende che, cosi' come nelle societa' in nome collettivo non e' sufficiente a far sorgere
4 l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilita' illimitata del socio, parimenti nella societa' in accomandita semplice l'accomandatario sara' tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Non si puo' sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualita' di accomandatario, poiche', rispetto alle previsioni della Legge n.
1397 del 1960, cosi' come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della societa', con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attivita' commerciale, che ben puo' essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della societa'. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti,
e'ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.
3240 del 12.2.2010 nella quale e' stato evidenziato che "detta assicurazione e' posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non gia' dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attivita' lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".
Con l'ordinanza n. 18814 del 12 Luglio 2019 la Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè:
- la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
- la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
- la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
La Corte ha chiarito che la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (Cass. n. 3835 del 26/02/2016, Cass. n. 26680 del 2018).
Perché, quindi, sorga l'obbligo dell'iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma
è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva, e CP_ dunque dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, è a carico dell' (cfr. Cass. n.
5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009).
Orbene nel caso di specie l non ha fornito la prova della sussistenza, in capo al CP_1 ricorrente, nel periodo in cui lo stesso era socio della snc, dell'obbligo di versare contributi a titolo di “Gestione Commercianti” in ragione della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza non essendo sufficiente, in altri termini, la qualificazione o posizione formale di socio quando ad essa non si accompagni un ruolo gestorio, anche di mero fatto e limitato “che trovi ragionevole spiegazione solo in una
5 posizione di supremazia, o autonomia dai normali controlli cui sono sottoposti in genere i lavoratori subordinati o autonomi, correlata alla partecipazione alla proprietà dell'azienda”
(Cass. 24898/2010).
Più recentemente la giurisprudenza di legittimità (cfr. ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3292) ha ribadito al riguardo che l'onere probatorio della partecipazione al lavoro aziendale agli effetti dell'iscrizione alla gestione commercianti secondo le ordinarie regole grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo. Nella memoria difensiva l non ha neanche chiesto di provare la sussistenza di un CP_1 coinvolgimento abituale e prevalente del nell'attività imprenditoriale tenuto conto Pt_1 dell'oggetto sociale della società (cfr. visura camerale in atti); società nella quale lo stesso ricorrente, peraltro solo dal 2024 ed unitamente a riveste la carica di CP_2 amministratore.
Tenuto conto dell'oggetto sociale della impresa (gestione di impianti di ginnastica, anche correttiva, esercizio della relativa attività, riabilitazione e fisioterapia, v. visura in atti)
l ha osservato che la realizzazione dello stesso implica, oltre che un'attività CP_1 professionale, anche un'attività organizzativa e di gestione di tipo prettamente imprenditoriale, che necessariamente dev'essere svolta da qualcuno, con ciò presumendo che, in mancanza di altre persone, la stessa sia svolta dal socio accomandatario, ossia dal socio imprenditore.
Sicuramente, come già osservato dalla Suprema Corte (5360/2012) deve precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa
Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente
(anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata. Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata.
Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione).
Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
6 L'attività lavorativa è rivolta, invece, alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
Nella fattispecie, alcuna prova è stata fornita dall' circa la partecipazione del D'LL CP_1 all'attività aziendale con un'attività esecutiva, di coordinamento o direttiva per come asserito.
Deve quindi escludersi la ricorrenza dei presupposti cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.
Pertanto, assorbito ogni altro motivo di censura, in accoglimento dell'opposizione per quanto di ragione va dichiarata l'illegittimità della iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti e la non debenza dei contributi portati dall'avviso di addebito n. 371 2023
00143923 67 000, limitatamente all'importo che residua dall'intervenuto sgravio parziale
(euro 22.940,15 - Euro 10.121,60= 12.818,55).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
1)Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di Euro
10.121,60;
2) Accoglie nel resto l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti portati dall'avviso di CP_1 addebito n. 371 2023 00143923 67 000, limitatamente all'importo 12.818,55 che residua dallo sgravio parziale.
-condanna l alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in € CP_1
2600,00, a titolo di onorario, oltre contributo spese nella misura del 15% e oltre IVA e cpa come per legge, con distrazione.
Si comunichi
Napoli, 2 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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