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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 940/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 940 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 23 maggio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliata in Aversa C.F._1
(CE) alla Via Belvedere, 117, presso e nello studio dell'avvocato Nicola Croce, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
[...] , nato a [...] il Parte_2
10/09/1951, residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
Marcianise (CE) alla Via Piave, 10, presso e nello studio dell'avvocato Laura D'Anna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 06 marzo 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in Parete (CE) il giorno 10/08/1974 dal quale sono nate tre figlie ( nata a [...] il Persona_1
04/05/1975, nata a [...] il [...] e Persona_2
nata a [...] il [...]). Persona_3
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n.
6837/2019 del 18/06/2019 e che dalla data in cui le parti sono
Pag. 2 di 6 comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
12/05/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 23/05/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 24/05/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta il 21/05/2019) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 6837/2019 del
18/06/2019 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
1) il sig. corrisponderà euro 200,00 alla sig.ra Parte_2
Pt_1
a titolo di mantenimento, da versarsi il giorno 1 di ogni
[...]
mese sul proprio conto corrente;
2) le figlie risultano tutte essere autosufficienti
Pag. 3 di 6 economicamente e pertanto, nulla è previsto quale mantenimento in loro favore;
3) i coniugi, in virtù dei conferimenti economici che si sono fatti durante il matrimonio ed in particolare per la sistemazione dei rapporti matrimoniali tra di loro, per dirimere controversie di carattere patrimoniale e per risolvere la crisi coniugale, hanno concordato quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni conflitto tra di loro, un nuovo assetto ai loro interessi economici, effettuando anche una redistribuzione dei diritti in ordine al seguente immobile e in particolare: , si impegna a trasferire a Parte_2
la proprietà della quota di 1/2 (un mezzo) Parte_1
indivisa della seguente unità immobiliare facenti parte del fabbricato sito in Parete (GR) alla Via Enrico Toti n. 15, con annessi spazi scoperti esclusivi, costituito da abitazione su piani terra e primo di catastali 6 (sei) vani e da locale deposito a piano seminterrato di catastali mq. 118 (centodiciotto), confinante con Via Enrico Toti e le p.lle 1061, 5866 e 998; riportato nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: -- foglio 2, particella 5593 sub. 3, Via Enrico Toti n. 15, Piano T -
1, categoria A/2, classe 2, vani 6, superficie catastale totale mq.
234 (totale escluse aree scoperte mq. 219), R.C. Euro 511,29; -- foglio 2, particella 5593 sub. 2, Via Enrico Toti n. 15, Piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 118, superficie catastale totale mq. 141, R.C. Euro 213,30.
Ogni onere, imposta e tassa successiva all'acquisizione della
Pag. 4 di 6 detta quota, resta invece a carico della sig.ra Il Parte_1
trasferimento di cui sopra dovrà avvenire per atto pubblico, entro e non oltre 120 giorni dalla sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi, a cura di notaio che verrà concordato e scelto dalle parti. Le parti avranno, ove applicabile, per effetto della presente convenzione, diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali analogicamente a quanto previsto dall'art. 19 L. 6/03/87 n. 74 per l'esenzione delle imposte di registro ipotecarie catastali, eventuali Invim, bolli e ogni altra tassa. La cura e le spese relative all'atto pubblico di trasferimento restano interamente a carico della sig.ra Pt_1
[...]
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative. Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Parete
(CE) in data 10/08/1974, tra , nata a Parte_1
Frignano (CE) il 21/09/1952 e , nato a Parte_2
San Cipriano d'Aversa (CE) il 10/09/1951 – (Atto n. 23, Parte
II, s. A, Anno 1974);
Pag. 5 di 6 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Parete (CE) le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4/6/2025.
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 940/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 940 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 23 maggio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliata in Aversa C.F._1
(CE) alla Via Belvedere, 117, presso e nello studio dell'avvocato Nicola Croce, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
[...] , nato a [...] il Parte_2
10/09/1951, residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
Marcianise (CE) alla Via Piave, 10, presso e nello studio dell'avvocato Laura D'Anna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 06 marzo 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in Parete (CE) il giorno 10/08/1974 dal quale sono nate tre figlie ( nata a [...] il Persona_1
04/05/1975, nata a [...] il [...] e Persona_2
nata a [...] il [...]). Persona_3
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n.
6837/2019 del 18/06/2019 e che dalla data in cui le parti sono
Pag. 2 di 6 comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
12/05/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 23/05/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 24/05/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta il 21/05/2019) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 6837/2019 del
18/06/2019 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
1) il sig. corrisponderà euro 200,00 alla sig.ra Parte_2
Pt_1
a titolo di mantenimento, da versarsi il giorno 1 di ogni
[...]
mese sul proprio conto corrente;
2) le figlie risultano tutte essere autosufficienti
Pag. 3 di 6 economicamente e pertanto, nulla è previsto quale mantenimento in loro favore;
3) i coniugi, in virtù dei conferimenti economici che si sono fatti durante il matrimonio ed in particolare per la sistemazione dei rapporti matrimoniali tra di loro, per dirimere controversie di carattere patrimoniale e per risolvere la crisi coniugale, hanno concordato quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni conflitto tra di loro, un nuovo assetto ai loro interessi economici, effettuando anche una redistribuzione dei diritti in ordine al seguente immobile e in particolare: , si impegna a trasferire a Parte_2
la proprietà della quota di 1/2 (un mezzo) Parte_1
indivisa della seguente unità immobiliare facenti parte del fabbricato sito in Parete (GR) alla Via Enrico Toti n. 15, con annessi spazi scoperti esclusivi, costituito da abitazione su piani terra e primo di catastali 6 (sei) vani e da locale deposito a piano seminterrato di catastali mq. 118 (centodiciotto), confinante con Via Enrico Toti e le p.lle 1061, 5866 e 998; riportato nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: -- foglio 2, particella 5593 sub. 3, Via Enrico Toti n. 15, Piano T -
1, categoria A/2, classe 2, vani 6, superficie catastale totale mq.
234 (totale escluse aree scoperte mq. 219), R.C. Euro 511,29; -- foglio 2, particella 5593 sub. 2, Via Enrico Toti n. 15, Piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 118, superficie catastale totale mq. 141, R.C. Euro 213,30.
Ogni onere, imposta e tassa successiva all'acquisizione della
Pag. 4 di 6 detta quota, resta invece a carico della sig.ra Il Parte_1
trasferimento di cui sopra dovrà avvenire per atto pubblico, entro e non oltre 120 giorni dalla sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi, a cura di notaio che verrà concordato e scelto dalle parti. Le parti avranno, ove applicabile, per effetto della presente convenzione, diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali analogicamente a quanto previsto dall'art. 19 L. 6/03/87 n. 74 per l'esenzione delle imposte di registro ipotecarie catastali, eventuali Invim, bolli e ogni altra tassa. La cura e le spese relative all'atto pubblico di trasferimento restano interamente a carico della sig.ra Pt_1
[...]
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative. Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Parete
(CE) in data 10/08/1974, tra , nata a Parte_1
Frignano (CE) il 21/09/1952 e , nato a Parte_2
San Cipriano d'Aversa (CE) il 10/09/1951 – (Atto n. 23, Parte
II, s. A, Anno 1974);
Pag. 5 di 6 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Parete (CE) le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4/6/2025.
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna
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