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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10072/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai sigg.ri dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
(già (c.f.: ), nato a [...] CP_1 CP_2 CP_3 C.F._1
Pietro Terme il 12 dicembre 1969, assistito e difeso in giudizio dagli EO UI MA DO e RC IO ZO AZ ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in SI (RA), via Stroppata n. 38;
RICORRENTE contro (c.f. ), nato a [...] il 24 agosto CP_4 C.F._2
1950, assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Pierpaolo MAZZOLI, presso il cui studio in Bologna, via Morgagni n. 8, è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE con la chiamata in giudizio di (c.f. ), nata a [...] il 23 maggio CP_5 C.F._3
1954, assistita a difesa in giudizio dall'Avv. Carlotta TOSCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castel San Pietro Terme, via Garibaldi n. 8, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
***
Oggetto: Azione per dichiarazione giudiziale della paternità.
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da memoria del 14 marzo 2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ivi compresa la richiesta di estinzione del giudizio:
- Accertare che il ricorrente è nato dalla relazione tra la madre di quest'ultimo, sig.ra e CP_5 il sig. e dichiarare che il sig. è il padre biologico del ricorrente con ogni CP_6 CP_6
pagina 1 di 4 conseguente pronuncia;
- Ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castel San Pietro Terme di effettuare la prescritta annotazione del relativo atto di nascita.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, si chiede disporsi Ctu medico legale – genetica/biologica per l'accertamento della filiazione biologica tra il sig. e il sig. . SI (Ra) 14 Marzo 2025” CP_6 Persona_1
Il resistente ha concluso come da memoria del 14 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione anche istruttoria disattesa e respinta:
- dichiarare l'estinzione dell'azione spiegata dal Sig. e del relativo giudizio promosso Parte_1 contro il Sig. CP_6
- in ogni caso rigettare le domande del ricorrente e della terza chiamata in causa in quanto infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria Previa revoca dell'ordinanza del 21.03.2024, si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale del Sig. sui seguenti capitoli: Parte_1
1) Vero che in data 7.11.2023 si è incontrato con il Sig. per avere un confronto diretto CP_6 con lo stesso avente ad oggetto il presente procedimento di riconoscimento di paternità;
2) Vero che all'esito del colloquio di cui al capitolo che precede ha dichiarato al Sig. di CP_6 rinunciare all'azione di cui al presente procedimento e di ritirare conseguentemente il relativo ricorso, rilasciando la dichiarazione che le viene esibita (cfr doc. rich. n. 1 che si esibisce all'interrogando) e che veniva redatta di suo pugno e da lei sottoscritta;
3) Dica l'interrogando se lo stesso ha mai esposto denunce penali nei confronti del Sig. CP_6 ed eventualmente quando e per quali fatti e reati e se, oltre al presente procedimento, ha in corso altre azioni giudiziali contro il Sig. .” CP_6
La chiamata in causa ha concluso come da memoria del 26 febbraio 2025:
“Aderisce in toto alla domanda attorea, e alle conclusioni di , che qui si danno per Persona_1 interamente trascritte, accertandosi quindi che è nato dalla relazione tra Persona_1 CP_5
e , e che conseguentemente è il padre biologico di;
[...] CP_6 CP_6 Persona_1 con ordine agli ufficiali di stato civile territorialmente competenti di provvedere in conformità”
Il P.M. ha concluso:
“Dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. (ora ) ha agito in giudizio nei confronti di Persona_1 Parte_1 per ottenere l'accertamento che egli è nato dalla relazione tra CP_6 quest'ultimo e sua madre e la dichiarazione che il resistente è il suo CP_5 padre biologico. nonché l'emissione dell'ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di San Pietro terme di effettuare la prescritta annotazione sul registro degli atti di nascita. Il ricorrente ha esposto che nel 1969 sua madre aveva avuto una CP_5 relazione con dalla quale egli era nato. Ha aggiunto che quest'ultimo CP_6 aveva ammesso la sua paternità, ma aveva affermato di non volere “né la madre, né il bambino” e che la signora aveva più volte cercato il resistente, ricevendo CP_1
pagina 2 di 4 solo offese e umiliazioni. Ha ulteriormente precisato che egli era stato dapprima riconosciuto dal compagno della madre, e poi legittimato, dopo Persona_2 il matrimonio tra quest'ultimo e la signora . Ha specificato che egli aveva CP_1 contattato il signor il quale aveva accettato di incontrarlo e in alcune occasioni CP_6 gli aveva consegnato denaro. Ha infine puntualizzato che con sentenza n. 3095/21 il Tribunale di Bologna ha accertato che non è il suo padre Persona_2 naturale. Si è costituito il resistente, il quale ha chiesto che il presente procedimento sia dichiarato estinto, in quanto il 7 novembre 2023 il signor Parte_2 aveva dichiarato per iscritto di rinunciare all'azione proposta. Nel merito ha contestato ogni allegazione di controparte e ha chiesto il rigetto della domanda. Su chiamata della Giudice si è costituita in giudizio , la quale ha CP_5 aderito alle conclusioni del figlio. La causa, istruita documentalmente, tramite l'incarico a un C.T.U. per l'esecuzione degli accertamenti genetici e con l'audizione di una testimone, è stata trattenuta in decisione nell'udienza del 13 maggio 2025.
2. Preliminarmente si deve dare atto che la presente causa è procedibile, in quanto con sentenza n. 3095/21, divenuta irrevocabile, il Tribunale di Bologna ha accertato che non è il padre naturale dell'attore. Persona_2
3. Vanno respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti. La C.T.U. richiesta dal ricorrente è stata disposta, ma non eseguita a causa del fatto che il signor on si è presentato. CP_6
Le richieste istruttorie del resistente sono invece superflue.
4. Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione del resistente, secondo la quale la presente causa deve essere dichiarata estinta per intervenuta rinuncia agli atti del signor . CP_1
In particolare, il signor a depositato uno scritto recante data 7 novembre CP_6
2023 e firma che recita: “Intendo non procedere per vie legali e Persona_1 ritirare la denuncia nei confronti di ”. CP_6
Contestualmente ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti.
non ha disconosciuto la sua sottoscrizione, né ha contestato di Parte_1 avere redatto il documento, ma ha dichiarato, nell'udienza del 18 dicembre 2023, che “Il documento che ho firmato datato 7 novembre 2023 si riferisce non a questa causa ma a denunce che intendevo fare ai Carabinieri perché vengo sistematicamente maltrattato e deriso dal signor . CP_6
Orbene, non è contestato che l'unica causa pendente tra le parti è quella presente. Lo stesso ricorrente ha affermato che “intendeva” presentare denunce, ma non che non le aveva effettivamente proposte, cosicchè l'unico atto che poteva “ritirare” era il presente ricorso. Pertanto, nonostante l'imprecisione terminologica, dovuta verosimilmente al fatto pagina 3 di 4 che le parti non hanno conoscenze in campo giuridico, la dichiarazione non pare che potersi riferire al presente procedimento. È appena il caso di precisare che, nonostante il diritto a ottenere l'accertamento giudiziale della paternità sia indisponibile, la presente causa può essere oggetto di rinuncia, salva la possibilità da parte del signor di riproporre la domanda Pt_3
(cfr., nel caso di rinuncia di un padre all'azione di disconoscimento della paternità, Cass., Sez. I, n. 14879 del 15 giugno 2017: “Il genitore può rinunziare all'azione di disconoscimento della paternità che abbia promosso ma, vertendosi in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l'azione può essere successivamente riproposta, dallo stesso genitore e pure dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età”). Inoltre, nulla osta a che la rinuncia agli atti del giudizio non abbia le forme di un atto processuale, ma sia contenuta in un atto, anche stragiudiziale, sottoscritto dalle parti che dimostri sicuramente la loro volontà di porre fine al giudizio (cfr. Cass. Sez. Lavoro, n. 7565 del 13 agosto 1997). Stante l'intervenuta rinuncia agli atti del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Le spese di lite -ivi comprese quelle eventualmente sostenute per la C.T.U.- debbono essere poste a carico del signor limitatamente alla controversia con CP_1 il signor mentre debbono essere compensate per la causa con la chiamata in CP_6 giudizio. La liquidazione deve avvenire in misura prossima al minimo dello scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 euro, stante la modesta difficoltà della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinta,
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande svolte dall'attore;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 CP_6 in complessivi euro 3.900,00, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, a iva e a cpa come per legge;
- compensa le spese relative alla chiamata in causa della signora . CP_5
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai sigg.ri dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
(già (c.f.: ), nato a [...] CP_1 CP_2 CP_3 C.F._1
Pietro Terme il 12 dicembre 1969, assistito e difeso in giudizio dagli EO UI MA DO e RC IO ZO AZ ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in SI (RA), via Stroppata n. 38;
RICORRENTE contro (c.f. ), nato a [...] il 24 agosto CP_4 C.F._2
1950, assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Pierpaolo MAZZOLI, presso il cui studio in Bologna, via Morgagni n. 8, è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE con la chiamata in giudizio di (c.f. ), nata a [...] il 23 maggio CP_5 C.F._3
1954, assistita a difesa in giudizio dall'Avv. Carlotta TOSCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castel San Pietro Terme, via Garibaldi n. 8, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
***
Oggetto: Azione per dichiarazione giudiziale della paternità.
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da memoria del 14 marzo 2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ivi compresa la richiesta di estinzione del giudizio:
- Accertare che il ricorrente è nato dalla relazione tra la madre di quest'ultimo, sig.ra e CP_5 il sig. e dichiarare che il sig. è il padre biologico del ricorrente con ogni CP_6 CP_6
pagina 1 di 4 conseguente pronuncia;
- Ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castel San Pietro Terme di effettuare la prescritta annotazione del relativo atto di nascita.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, si chiede disporsi Ctu medico legale – genetica/biologica per l'accertamento della filiazione biologica tra il sig. e il sig. . SI (Ra) 14 Marzo 2025” CP_6 Persona_1
Il resistente ha concluso come da memoria del 14 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione anche istruttoria disattesa e respinta:
- dichiarare l'estinzione dell'azione spiegata dal Sig. e del relativo giudizio promosso Parte_1 contro il Sig. CP_6
- in ogni caso rigettare le domande del ricorrente e della terza chiamata in causa in quanto infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria Previa revoca dell'ordinanza del 21.03.2024, si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale del Sig. sui seguenti capitoli: Parte_1
1) Vero che in data 7.11.2023 si è incontrato con il Sig. per avere un confronto diretto CP_6 con lo stesso avente ad oggetto il presente procedimento di riconoscimento di paternità;
2) Vero che all'esito del colloquio di cui al capitolo che precede ha dichiarato al Sig. di CP_6 rinunciare all'azione di cui al presente procedimento e di ritirare conseguentemente il relativo ricorso, rilasciando la dichiarazione che le viene esibita (cfr doc. rich. n. 1 che si esibisce all'interrogando) e che veniva redatta di suo pugno e da lei sottoscritta;
3) Dica l'interrogando se lo stesso ha mai esposto denunce penali nei confronti del Sig. CP_6 ed eventualmente quando e per quali fatti e reati e se, oltre al presente procedimento, ha in corso altre azioni giudiziali contro il Sig. .” CP_6
La chiamata in causa ha concluso come da memoria del 26 febbraio 2025:
“Aderisce in toto alla domanda attorea, e alle conclusioni di , che qui si danno per Persona_1 interamente trascritte, accertandosi quindi che è nato dalla relazione tra Persona_1 CP_5
e , e che conseguentemente è il padre biologico di;
[...] CP_6 CP_6 Persona_1 con ordine agli ufficiali di stato civile territorialmente competenti di provvedere in conformità”
Il P.M. ha concluso:
“Dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. (ora ) ha agito in giudizio nei confronti di Persona_1 Parte_1 per ottenere l'accertamento che egli è nato dalla relazione tra CP_6 quest'ultimo e sua madre e la dichiarazione che il resistente è il suo CP_5 padre biologico. nonché l'emissione dell'ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di San Pietro terme di effettuare la prescritta annotazione sul registro degli atti di nascita. Il ricorrente ha esposto che nel 1969 sua madre aveva avuto una CP_5 relazione con dalla quale egli era nato. Ha aggiunto che quest'ultimo CP_6 aveva ammesso la sua paternità, ma aveva affermato di non volere “né la madre, né il bambino” e che la signora aveva più volte cercato il resistente, ricevendo CP_1
pagina 2 di 4 solo offese e umiliazioni. Ha ulteriormente precisato che egli era stato dapprima riconosciuto dal compagno della madre, e poi legittimato, dopo Persona_2 il matrimonio tra quest'ultimo e la signora . Ha specificato che egli aveva CP_1 contattato il signor il quale aveva accettato di incontrarlo e in alcune occasioni CP_6 gli aveva consegnato denaro. Ha infine puntualizzato che con sentenza n. 3095/21 il Tribunale di Bologna ha accertato che non è il suo padre Persona_2 naturale. Si è costituito il resistente, il quale ha chiesto che il presente procedimento sia dichiarato estinto, in quanto il 7 novembre 2023 il signor Parte_2 aveva dichiarato per iscritto di rinunciare all'azione proposta. Nel merito ha contestato ogni allegazione di controparte e ha chiesto il rigetto della domanda. Su chiamata della Giudice si è costituita in giudizio , la quale ha CP_5 aderito alle conclusioni del figlio. La causa, istruita documentalmente, tramite l'incarico a un C.T.U. per l'esecuzione degli accertamenti genetici e con l'audizione di una testimone, è stata trattenuta in decisione nell'udienza del 13 maggio 2025.
2. Preliminarmente si deve dare atto che la presente causa è procedibile, in quanto con sentenza n. 3095/21, divenuta irrevocabile, il Tribunale di Bologna ha accertato che non è il padre naturale dell'attore. Persona_2
3. Vanno respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti. La C.T.U. richiesta dal ricorrente è stata disposta, ma non eseguita a causa del fatto che il signor on si è presentato. CP_6
Le richieste istruttorie del resistente sono invece superflue.
4. Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione del resistente, secondo la quale la presente causa deve essere dichiarata estinta per intervenuta rinuncia agli atti del signor . CP_1
In particolare, il signor a depositato uno scritto recante data 7 novembre CP_6
2023 e firma che recita: “Intendo non procedere per vie legali e Persona_1 ritirare la denuncia nei confronti di ”. CP_6
Contestualmente ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti.
non ha disconosciuto la sua sottoscrizione, né ha contestato di Parte_1 avere redatto il documento, ma ha dichiarato, nell'udienza del 18 dicembre 2023, che “Il documento che ho firmato datato 7 novembre 2023 si riferisce non a questa causa ma a denunce che intendevo fare ai Carabinieri perché vengo sistematicamente maltrattato e deriso dal signor . CP_6
Orbene, non è contestato che l'unica causa pendente tra le parti è quella presente. Lo stesso ricorrente ha affermato che “intendeva” presentare denunce, ma non che non le aveva effettivamente proposte, cosicchè l'unico atto che poteva “ritirare” era il presente ricorso. Pertanto, nonostante l'imprecisione terminologica, dovuta verosimilmente al fatto pagina 3 di 4 che le parti non hanno conoscenze in campo giuridico, la dichiarazione non pare che potersi riferire al presente procedimento. È appena il caso di precisare che, nonostante il diritto a ottenere l'accertamento giudiziale della paternità sia indisponibile, la presente causa può essere oggetto di rinuncia, salva la possibilità da parte del signor di riproporre la domanda Pt_3
(cfr., nel caso di rinuncia di un padre all'azione di disconoscimento della paternità, Cass., Sez. I, n. 14879 del 15 giugno 2017: “Il genitore può rinunziare all'azione di disconoscimento della paternità che abbia promosso ma, vertendosi in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l'azione può essere successivamente riproposta, dallo stesso genitore e pure dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età”). Inoltre, nulla osta a che la rinuncia agli atti del giudizio non abbia le forme di un atto processuale, ma sia contenuta in un atto, anche stragiudiziale, sottoscritto dalle parti che dimostri sicuramente la loro volontà di porre fine al giudizio (cfr. Cass. Sez. Lavoro, n. 7565 del 13 agosto 1997). Stante l'intervenuta rinuncia agli atti del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Le spese di lite -ivi comprese quelle eventualmente sostenute per la C.T.U.- debbono essere poste a carico del signor limitatamente alla controversia con CP_1 il signor mentre debbono essere compensate per la causa con la chiamata in CP_6 giudizio. La liquidazione deve avvenire in misura prossima al minimo dello scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 euro, stante la modesta difficoltà della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinta,
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande svolte dall'attore;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 CP_6 in complessivi euro 3.900,00, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, a iva e a cpa come per legge;
- compensa le spese relative alla chiamata in causa della signora . CP_5
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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