TRIB
Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIII sezione civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Aiello, pronuncia il seguente decreto. letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, formulata ai sensi dell'art. 35bis, comma 4, d.lgs. 25\2008 nel procedimento R.G.4483-
1/2025;
osserva rilevato che il ricorso è stato ritualmente notificato, a cura della cancelleria, al
, presso la commissione che ha adottato l'atto impugnato in data Controparte_1
4.3.2025;
considerato che
il non ha depositato note difensive nei tre Controparte_1
giorni dalla notificazione del ricorso;
rilevato che allo stato e salvi gli esiti della cognizione della causa e della sua decisione definitiva, sussistono gravi e circostanziate ragioni per provvedere nel senso richiesto;
letti gli atti;
dall'esame della documentazione in atti emerge che la procedura accelerata adottata
è stata rispettata nella sua tempistica in quanto l' istanza, formulata in data 9.1.2025, è sfociata nel provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno – Sezione
Napoli- reso in data 14/1/2025, notificato in data 28.2.2025 impugnato in questa sede, dopo aver esaminato il ricorrente in data 13.1.2025; quanto all'applicabilità dell'ipotesi di cui alla lettera b-bis) comma 2 del d.lgs. n. 25/2008, ancorata alla provenienza da Paese di origine sicura, il Tribunale ritiene di non poter prescindere dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea — Grande Sezione, del 4/10/2024, causa C406/22 — la quale ha affermato che “l'articolo 37 della direttiva 2013/32 deve essere interpretalo nel senso che esso osta a che un paese terzo sia designato conie paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione, di cui all'allegato I di tale direttiva.” (par, 83). La sentenza chiarisce che il principio così enunciato deve trovare applicazione anche nel caso in cui risultino escluse determinate categorie di persone. Infatti, al punto 68, si afferma che “ secondo tale allegato, la designazione di un paese di origine sicuro dipende, come ricordato al punto 52 della presente sentenza, dalla possibilità di dimostrare che, in modo generale e uniforme, non si ricorre alla persecuzione quale definita all'articolo 9 della direttiva 2011/95, tortura o pene o trattamenti inumani degradanti e che non vi sia alcuna minaccia dovuta alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno”. Inoltre, la Corte, nella sentenza indicata, sottolinea che: “interpretare l'articolo 37 della direttiva 2013/32 nel senso che esso consente ai paesi terzi di essere designati come paesi di origine sicuri, ad eccezione di talune parti del loro territorio, avrebbe l'effetto di estendere l'ambito di applicazione di tale particolare regime di esame. Poiché una siffatta interpretazione non trova alcun sostegno nel tenore letterale di tale articolo 37 o, più in generale, in tale direttiva, il riconoscimento di una siffatta facoltà violerebbe l'interpretazione restrittiva cui devono essere subordinate le disposizioni derogatorie (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015, Commissione/Lussemburgo, C-502/13, EU:C:2015:143, punto 61, e dell'8 febbraio 2024, Bundesrepublik DE (Ricevibilità di un ricorso reiterato), C-216/22, EU:C:2024:122, punto 35 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 71). La Corte rileva poi che la precedente direttiva consentiva l'esclusione di parti di territorio (e di categorie di persone) ma tale possibilità è stata abrogata dalla direttiva attualmente in vigore e l'espressa intenzione di abrogare tale possibilità è confermata dalla spiegazione dettagliata di tale proposta elaborata dalla Commissione e fornita al Consiglio dell'Unione Europea (punto 76). È chiaro, pertanto, che, alla luce dell' interpretazione vincolante del diritto Unione fornita dalla citata sentenza, non è possibile designare come sicuro un Paese dove si ricorre alla persecuzione quale definita dall'articolo 9 della direttiva 201 1/95, tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti verso categorie di persone o vi siano minacce dovute alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno in parti del suo territorio. rilevato che, pur rientrando l'Egitto nella lista dei Paesi di origine sicura di cui al decreto interministeriale emanato ai sensi dell'art. 2bis del dlgs. n. 25/2008 da ultimo aggiornato il 7.5.2024, richiamato dalla Commissione nella propria decisione, risulta, dalla lettura della scheda paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale sull'Egitto, che nel territorio vengono riferite diffuse violazioni dei diritti umani in molteplici ambiti (diritto alla vita, alla salute, alla libertà di movimento, all'educazione, tutela della proprietà, identità di genere, casi di tortura e trattamento umano e degradante, e altre fattispecie); considerata l'attuale pendenza dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di numerosi rinvii pregiudiziali aventi ad oggetto il quesito “se il principio del primato del diritto europeo ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea imponga di assumere che, in caso di contrasto fra le disposizioni della direttiva 2013/32/UE in materia di presupposti dell'atto di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro e le disposizioni nazionali, sussista sempre l'obbligo per il giudice nazionale di non applicare queste ultime, in particolare se tale dovere per il giudice di disapplicare l'atto di designazione permanga anche nel caso in cui detta designazione venga operata con disposizioni di rango primario, quale la legge ordinaria”;
ritenuto, pertanto, che, alla luce di tali pendenze non appare possibile qualificare allo stato come sicuro il Paese Egitto, considerato, quindi, che il caso in esame esula dai casi tassativi di deroga al principio della sospensione automatica del provvedimento impugnato sancito dall'art. 35 bis, terzo comma D.Lvo 25/2008 in ossequio alla previsione di cui all'art. 46 § 5 della Direttiva
2013/32/UE;
PQM
• Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento.
Così deciso in Napoli, 11.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Aiello
XIII sezione civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Aiello, pronuncia il seguente decreto. letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, formulata ai sensi dell'art. 35bis, comma 4, d.lgs. 25\2008 nel procedimento R.G.4483-
1/2025;
osserva rilevato che il ricorso è stato ritualmente notificato, a cura della cancelleria, al
, presso la commissione che ha adottato l'atto impugnato in data Controparte_1
4.3.2025;
considerato che
il non ha depositato note difensive nei tre Controparte_1
giorni dalla notificazione del ricorso;
rilevato che allo stato e salvi gli esiti della cognizione della causa e della sua decisione definitiva, sussistono gravi e circostanziate ragioni per provvedere nel senso richiesto;
letti gli atti;
dall'esame della documentazione in atti emerge che la procedura accelerata adottata
è stata rispettata nella sua tempistica in quanto l' istanza, formulata in data 9.1.2025, è sfociata nel provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno – Sezione
Napoli- reso in data 14/1/2025, notificato in data 28.2.2025 impugnato in questa sede, dopo aver esaminato il ricorrente in data 13.1.2025; quanto all'applicabilità dell'ipotesi di cui alla lettera b-bis) comma 2 del d.lgs. n. 25/2008, ancorata alla provenienza da Paese di origine sicura, il Tribunale ritiene di non poter prescindere dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea — Grande Sezione, del 4/10/2024, causa C406/22 — la quale ha affermato che “l'articolo 37 della direttiva 2013/32 deve essere interpretalo nel senso che esso osta a che un paese terzo sia designato conie paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione, di cui all'allegato I di tale direttiva.” (par, 83). La sentenza chiarisce che il principio così enunciato deve trovare applicazione anche nel caso in cui risultino escluse determinate categorie di persone. Infatti, al punto 68, si afferma che “ secondo tale allegato, la designazione di un paese di origine sicuro dipende, come ricordato al punto 52 della presente sentenza, dalla possibilità di dimostrare che, in modo generale e uniforme, non si ricorre alla persecuzione quale definita all'articolo 9 della direttiva 2011/95, tortura o pene o trattamenti inumani degradanti e che non vi sia alcuna minaccia dovuta alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno”. Inoltre, la Corte, nella sentenza indicata, sottolinea che: “interpretare l'articolo 37 della direttiva 2013/32 nel senso che esso consente ai paesi terzi di essere designati come paesi di origine sicuri, ad eccezione di talune parti del loro territorio, avrebbe l'effetto di estendere l'ambito di applicazione di tale particolare regime di esame. Poiché una siffatta interpretazione non trova alcun sostegno nel tenore letterale di tale articolo 37 o, più in generale, in tale direttiva, il riconoscimento di una siffatta facoltà violerebbe l'interpretazione restrittiva cui devono essere subordinate le disposizioni derogatorie (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015, Commissione/Lussemburgo, C-502/13, EU:C:2015:143, punto 61, e dell'8 febbraio 2024, Bundesrepublik DE (Ricevibilità di un ricorso reiterato), C-216/22, EU:C:2024:122, punto 35 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 71). La Corte rileva poi che la precedente direttiva consentiva l'esclusione di parti di territorio (e di categorie di persone) ma tale possibilità è stata abrogata dalla direttiva attualmente in vigore e l'espressa intenzione di abrogare tale possibilità è confermata dalla spiegazione dettagliata di tale proposta elaborata dalla Commissione e fornita al Consiglio dell'Unione Europea (punto 76). È chiaro, pertanto, che, alla luce dell' interpretazione vincolante del diritto Unione fornita dalla citata sentenza, non è possibile designare come sicuro un Paese dove si ricorre alla persecuzione quale definita dall'articolo 9 della direttiva 201 1/95, tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti verso categorie di persone o vi siano minacce dovute alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno in parti del suo territorio. rilevato che, pur rientrando l'Egitto nella lista dei Paesi di origine sicura di cui al decreto interministeriale emanato ai sensi dell'art. 2bis del dlgs. n. 25/2008 da ultimo aggiornato il 7.5.2024, richiamato dalla Commissione nella propria decisione, risulta, dalla lettura della scheda paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale sull'Egitto, che nel territorio vengono riferite diffuse violazioni dei diritti umani in molteplici ambiti (diritto alla vita, alla salute, alla libertà di movimento, all'educazione, tutela della proprietà, identità di genere, casi di tortura e trattamento umano e degradante, e altre fattispecie); considerata l'attuale pendenza dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di numerosi rinvii pregiudiziali aventi ad oggetto il quesito “se il principio del primato del diritto europeo ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea imponga di assumere che, in caso di contrasto fra le disposizioni della direttiva 2013/32/UE in materia di presupposti dell'atto di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro e le disposizioni nazionali, sussista sempre l'obbligo per il giudice nazionale di non applicare queste ultime, in particolare se tale dovere per il giudice di disapplicare l'atto di designazione permanga anche nel caso in cui detta designazione venga operata con disposizioni di rango primario, quale la legge ordinaria”;
ritenuto, pertanto, che, alla luce di tali pendenze non appare possibile qualificare allo stato come sicuro il Paese Egitto, considerato, quindi, che il caso in esame esula dai casi tassativi di deroga al principio della sospensione automatica del provvedimento impugnato sancito dall'art. 35 bis, terzo comma D.Lvo 25/2008 in ossequio alla previsione di cui all'art. 46 § 5 della Direttiva
2013/32/UE;
PQM
• Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento.
Così deciso in Napoli, 11.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Aiello