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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1182/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
(incorporante la originaria Parte_1 Parte_2
), in persona del suo legale rappresentante, corrente in Bari ed ivi elettivamente
[...] domiciliata alla via de Rossi n.15 presso lo studio dell'avv. Paolo Nitti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
appellante
Contro pagina 1 di 7
n.3 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Quaranta, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellato
Nonché
, nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliato alla via CP_2
Piccinni n.70 presso lo studio dell'avv. Michele Giove, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellato
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.2487/2020, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 30/7/2020, pubblicata il 31/7/2020, a definizione del giudizio n.1706/2010 r.g. promosso dalla dante causa dell'odierna appellante in danno di , , , e CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ed avente ad oggetto “revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c.”. Parte_6
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 22/9/2023, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per la società appellante: “in accoglimento del proposto gravame, sentir riformare la sentenza impugnata per i motivi d'appello innanzi rassegnati, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio”; per l'appellato
: “In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello poiché CP_1 intempestivo ai sensi dell'art.327 c.p.c., come argomentato in narrativa e, in ogni caso, ai sensi dell'art.358 bis c.p.c. stante l'assenza di una ragionevole probabilità che
l'impugnazione possa essere accolta;
nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del preente giudizio anche ai sensi dlel'art.91 c.p.c. da distrarsi in favore dell'avv. Pierluigi Quaranta che si dichiara antistatario”; per l'appellato : “si conclude chiedendo il CP_2
pagina 2 di 7 rigetto dell'appello e della domanda avanzata nei confronti del deducente, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte, con il rigetto di ogni richiesta istruttoria e con vittoria di spese e competenze del presente grado da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Svolgimento del processo
Con citazione del 3/2/2010 la , già Parte_2 [...]
, dante causa dell'odierna appellante avendola, nelle more, incorporata, CP_3 proponendo una domanda revocatoria ex art.2901 c.c., traeva in giudizio vari convenuti innanzi l'adito Tribunale di Bari per ivi sentire dichiarare inefficace, nei propri confronti, due distinti atti dispositivi asseritamente stipulati in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie.
Esponendo una complessa dinamica fattuale, in sintesi, indicava un rilevante credito di natura ripetitoria, pari ad €1.822.203,12 oltre interessi, nei confronti di e CP_1
Cont di , i quali, qualificandosi soci ed amministratori della società Parte_5 consorziata in Ati con la dante causa della società attorea, aggiudicataria di un rilevante appalto pubblico commissionato dal per la costruzione di due edifici Controparte_5 scolastici e, in quanto tale, coinvolta in un contezioso giudiziale con il predetto Ente civico, avevano materialmente incamerato, tramite una procura speciale inidonea, la somma predetta dal somma che, all'esito degli sviluppi del Controparte_5 contenzioso, doveva restituirsi in suo favore.
Avendo provveduto al versamento di tale somma, si determinava un credito in regresso della società predetta in danno dei due convenuti predetti i quali, in tesi, con due distinti atti dispositivi, si erano nelle more spogliati dei propri beni immobili così pregiudicando il soddisfacimento del credito predetto.
In particolare, i due atti dispositivi contestati, si individuavano, per il , in CP_1 un atto di vendita dell'8/10/2007 di un proprio immobile in Bari in favore di tale e per il , in un atto di donazione del 2/10/2007 con il CP_2 Parte_5 quale lo stesso cedeva a titolo di liberalità un proprio immobile in Bari in favore della pagina 3 di 7 moglie e dei figli e , tutti Parte_3 Parte_4 Parte_6 convenuti in giudizio.
Radicatosi il contradittorio nei termini suddetti, il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del dichiarato decesso del convenuto con riassunzione dlelo Parte_5 stesso ad iniziativa della società attrice ed instaurazione di un nuovo contradittorio processuale con la sola vedova , costituitasi i n riassunzione in Persona_1 proprio nonché quale unica erede del coniuge, vista la documentata rinuncia all'eredità da parte dei figli, originari convenuti, e . Parte_6 Parte_4
Il giudizio, all'esito della fase di trattazione processuale ex art.183 c.p.c., pssava in decisione senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria e definito con la sentenza oggetto della presente impugnativa.
L'adito Tribunale monocratico, con sentenza del 30/7/2020, previa disamina distinta dei due atti dispositivi impugnati, accoglieva la domanda revocatoria solamente con riferimento all'atto di donazione concluso dal in ambito famigliare, Parte_5 ritenendo, come da consolidata giurisprudenza di merito e legittimità, irrilevante il c.d. consilium fraudis a carico dei terzi donatari e sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecabile solamente in capo al donante disponente, mentre disattendeva la domanda con riguardo all distinto atto di vendita intercorso tra il ed il CP_1
terzo estraneo a qualsiasi rapporto parentale co n il venditore, ignaro delle CP_2 complesse vicende societarie che avevano coinvolto ,lo stesso e, conseguentemente, inconsapevole, salvo prova contraria, carente nella fattispecie, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della società creditrice del di tale rilevante somma. CP_1
Sulla scorta di quanto innanzi, rilevata la mancata prova di un presupposto soggettivo indefettibile per l'accoglimento della domanda revocatoria, sia pure con riferimento al solo atto di vendita intercorso, previo riconoscimento del presupposto oggettivo di riconoscimento del credito vantato, anteriore agli atti dispositivi e del pregiudizio effettivo, accoglieva la domanda per quanto di ragione limitatamente all'atto di donazione, rigettandola, invece, per l'atto di vendita, con le conseguenziali statuizioni di rito anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite pagina 4 di 7 Avverso tale statuizione insorgeva la società che aveva, nelle more, incorporato l'originaria società attorea, subentrata alla stessa nelle ragioni creditorie in danno del e nel pregiudizio subito a seguito dell'atto dispositivo di vendita intercorso con CP_1 il proponendo il gravame che ci occupa, supportando lo stesso sulla scorta di CP_2 un unico sostanziale motivo (peraltro evidentemente inammissibile ex art.345 c.p.c.) ovvero nella prospettata errata omissione circa la rilevante esiguità del prezzo versato dal in evidente e notevole sproporzione con il valore di mercato del bene CP_2 immobile vendutogli dal , tanto, attestando, in tesi, la correità dell'acquirente CP_1 nel progetto doloso e pregiudizievole di assolvere il venditore da qualsiasi tentativo di recupero creditorio da parte della società attorea, invocando, pertanto, la riforma parziale dell'impugnata sentenza nei termini di accoglimento integrale della proposta domanda revocatoria.
Costituendosi i due appellati, e , con rispettivi atti difensivi, CP_1 CP_2 eccepivano entrambi pregiudizialmente la tardività dell'avverso gravame, notificato a distanza di circa un anno dalla data di pubblicazione della sentenza gravata, non mancando, tuttavia di rilevare la palese infondatezza del gravame anche nel merito, in conseguenza della evidente novità dell'eccezione difensiva, mai addotta nel giudizio di primo grado, oltre che per la carenza di qualsiasi riscontro probatorio a supporto della stessa.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 10/12/2021, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 12/5/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte reciproche note di trattazione scritta, veniva riservata a sentenza sulle trascritte conclusioni, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c..
Motivazione della decisione
Evidente si configura la inammissibilità rituale del gravame per violazione del termine di proponibilità dello stesso ex art.327 c.p.c., applicabile alla fattispecie processuale in esame in ragione dell'introduzione del giudizio con atto del 3/2/2010, con conseguente pagina 5 di 7 decadenza dall'impugnazione, vanamente decorso il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
A tale riguardo, incontestata la decorrenza del termine dal 31/7/2020, data di pubblicazione della sentenza, risulta parimenti pacifico che il gravame veniva notificato oltre il termine predetto che, compreso il periodo di sospensione feriale, andava a compiersi, in data 2/3/2021 ( a nulla rilevando la successiva sospensione straordinaria
4ex covid decorrente dal 9/3 allì11/5/21), a fronte di una notifica effettuata in data
27/7/2021, abbondantemente fuori termine.
D'altronde, l'assoluto silenzio, da parte del difensore della società appellante nelle proprie difese conclusionali, in ordine a tale rilevante eccezione pregiudiziale, limitandosi la difesa ad argomentare nel merito dell'impugnazione, conferma, sia pure implicitamente, l'ammissione circa la palese tardività dello stesso gravame.
Ovviamente, la rilevata inammissibilità rituale, preclude qualsivoglia trattazione del merito, peraltro, rilevabile, prima facie, manifestamente infondato in ragione della novità della censura rispetto al primo grado del giudizio e della mancanza di qualsiasi riscontro probatorio o documentale a supporto della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate, giusta consolidata giurisprudenza, con riferimento al valore del credito azionato in revocatoria e corrispondente al valore della controversia come dichiarato dalla stessa appellante, con ritenuta applicazione, tuttavia, vista la non rilevante complessità delle questioni tratte
(appello rigettato senza entrare nel merito dell'impugnativa) dei coeficienti tabellari minimi del rispettivo scaglione di pertinenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante avverso la sentenza n.2487/2020 Parte_1 resa dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in data 30/7/2020, pubblicata il 31/7/2020, così provvede:
1)Dichiara inammissibile l'appello;
pagina 6 di 7 2)Condanna la società appellante, in persona del suo legale rappresentante, alla integrale refusione, in favore dell'appellato , delle competenze difensive CP_1 relative al presente grado, liquidate le stesse in complessivi €13.076,00 oltre gli accessori di legge e che distrae in favore dell'avv. Pierluigi Quaranta, per dichiarata sua anticipazione;
3)Condanna la società appellante, in persona del suo legale rappresentante, alla integrale refusione, in favore dell'appellato, , delle competenze difensive CP_2 relative al presente grado, liquidate le stesse in complessivi €13.076,00 oltre gli accessori di legge e che distrae in favore dell'avv. Michele Giove, per dichiarata sua anticipazione;
4)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare la società appellante,
, in persona del suo legale rappresentante, tenuta al pagamento, in Parte_1 favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio in videoconferenza dell'11/2/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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