Accoglimento
Sentenza 16 luglio 2025
Parere definitivo 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/07/2025, n. 6230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6230 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06230/2025REG.PROV.COLL.
N. 00544/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2023, proposto da CA LL, NI LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LF Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30
contro
Comune di Centola, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1359/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con l’ordinanza n. 11/BM/2020 (prot. 12745) del 5 ottobre 2020, il Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica - Edilizia - Demanio del Comune di Centola (Sa), sulla base degli esiti del sopralluogo del 29 settembre 2020, intimava agli odierni appellanti la demolizione delle opere edilizie ivi descritte.
2 - Tale ordinanza demolitoria, unitamente al presupposto sopralluogo, veniva impugnata dagli appellanti con ricorso iscritto al n. 1758/2020 di R.G. dinanzi al T.A.R. della Campania, sede di Salerno, il quale lo respingeva con la sentenza n. 1359/2022, che veniva fatta oggetto del presente giudizio d’appello. Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.
3 – Gli appellanti chiedono l’annullamento o la riforma della citata sentenza deducendo i motivi d’appello di seguito indicati.
3.1 – “ Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 6, 6-bis, 10, 22, 31, 37 del dPR n. 380/01; del d.lgs. n. 42/2004; del dPR n. 31/2017. Falso presupposto e travisamento dei fatti. Difetto di adeguata istruttoria ”.
L’appellata sentenza dovrebbe essere anzitutto censurata nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’ordine demolitorio della “ recinzione di tutta l’area con paletti di ferro e rete metallica con ampio cancello d’ingresso ”. In particolare, secondo il TAR, pur trattandosi di opere assentibili mediante
SCIA, la loro abusiva esecuzione in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, comportava il legittimo esercizio del potere repressivo a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio.
Al contrario, deducono gli appellanti, come puntualmente indicato nel ricorso di primo grado era stata depositata una perizia tecnica asseverata, con allegata D.I.A. acquisita agli atti comunali il 4 agosto 2010 (prot. 6474), riguardante i lavori di “ manutenzione straordinaria per la sostituzione di un cancello esistente ”. La recinzione “ con paletti di ferro e rete metallica ”, a propria volta, sarebbe rientrata tra le attività di edilizia libera.
3.2 – “ error in iudicando - Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 6, 6-bis, 10, 22, 31, 37 del dPR n. 380/01; dell’art. 3 della l. 241/90; del d.lgs. n. 42/2004; del dPR n. 31/2017. Falso presupposto e travisamento dei fatti. Difetto di adeguata istruttoria e di motivazione ”.
Il giudice di primo grado ha inoltre ritenuto che, valutate nel loro insieme, le opere sub 1, 2 e 3 di cui all’impugnata ordinanza demolitoria, avrebbero comportato una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, per cui sarebbe stato necessario il permesso di costruire, discendendone la legittimità della misura demolitoria
Al contrario, espongono gli appellanti, l’odine di demolizione comprendeva manufatti diversi (una struttura in lamiera di m. 5 x 13, un bagno di m. 2,60 x 2, una tettoia completamente aperta su tutti e quattro i lati) che anche nel loro insieme palesavano la loro irrilevanza dal punto di vista dell’incidenza sul territorio, non implicando affatto la necessità di ottenere un “ permesso di costruire ”.
3.3 - Le considerazioni appena svolte, concludono gli appellanti, dovrebbero altresì condurre all’accoglimento della censura con la quale è stata contestata la mancanza di un adeguato supporto motivazionale dell’ordine demolitorio, considerata la mancata esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto giustificative dell’applicazione della misura demolitoria, anziché della sanzione pecuniaria, pur in presenza della descritta scarsa consistenza, nonché della risalenza nel tempo, delle opere in esame.
4 – L’appello è fondato solo in parte, con riferimento al primo motivo, mentre non è fondato, e deve essere pertanto respinto, con riferimento alle altre censure.
4.1 – In particolare, il secondo motivo d’appello non è fondato. Infatti, risulta comprovata, e neppure controversa fra le parti, l’avvenuta realizzazione senza alcun titolo e senza il previo parere paesaggistico ed ambientale, reso necessario dalla natura vincolata dell’area (sita nel Parco del Cilento e connotata da rischio sismico), di più manufatti abusivi in possesso di una propria rilevanza edilizia, avuto particolare riguardo alla costruzione in pannelli e lamiera di circa 65 mq., comportante la realizzazione di una nuova volumetria, e alla tettoia metallica aperta su tutti i lati ma con superficie coperta di circa 76 mq., in quanto certamente suscettibili, nel loro insieme, di incidere sul preesistente assetto del territorio.
4.2 – Il conseguente carattere abusivo di tali opere legittimava l’intervento demolitorio del Comune al fine di preservare un legale ed ordinato sviluppo edilizio del territorio secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche e di tutela. Devono, pertanto essere respinte anche le descritte ulteriori censure di ordine formale e procedimentale, alla luce della consolidata giurisprudenza secondo la quale il provvedimento demolitorio non necessita di una particolare istruttoria, né di una puntuale motivazione, quanto alla presenza di uno specifico interesse pubblico alla demolizione considerato anche l’intervenuto decorso del tempo (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, Ad. Plen. 9 del 2017).
4.3 – È viceversa fondato il primo motivo d’appello, in relazione alla specifica natura delle ulteriori opere contestate, con precipuo riferimento al cancello, per il quale era stata presentata una domanda idonea ad effettuare l’intervento manutentivo, e per la nuova recinzione, in quanto rientrante nell’ambito degli interventi di edilizia libera, sottratti come tali anche ad ogni eventuale adempimento discendente dalla natura vincolata dell’area. In base al d.P.R. 31 del 2017, allegato A risulta che per l’intervento in questione non fosse richiesta l’autorizzazione paesaggistica.
5 – In conclusione, l’appello deve essere accolto in parte e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza deve essere accolto in parte il ricorso di primo grado, quanto all’ordine di demolizione del cancello e della recinzione, respingendolo per la restante parte.
6 – La peculiarità e non univocità della fattispecie controversa giustifica, infine, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio sostenute dagli odierni appellanti, non essendosi il Comune costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per la restante parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione. Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie in parte, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO