Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile recante il n. 3279/2024 R.G. promosso da
, nato in [...] il [...], elett. dom. presso lo studio dell'avv. Parte_1
Patrizia Pirrone, che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], elett. dom. presso lo studio dell'avv. CP_1
Concetta Sanfilippo che rapp. e dif. per procura in atti.
RESISTENTE
e nei confronti di
, nato in Catania il [...] in [...] lui Curatore Controparte_2
Speciale avv. , rapp. e dif. da sé stessa in quanto avvocato Controparte_3
ed elett. dom. presso il proprio studio
LITISCONSORTE NECESSARIO
All'udienza camerale in data 23/1/2025 dinnanzi al Giudice delegato e relatore, Cons. dott. Cannata Baratta, in esito alle conclusioni delle parti, la causa viene rimessa al Collegio;
il
Pt_2
letto il ricorso proposto da (proc. n. 3279/2024 RG al Giudice RELATORE Parte_1
DELEGATO, odierno estensore, trasmesso in data 30/5/2024) con il quale Parte_1
che pur - in regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente al figlio minorenne nato in [...] il [...] da una relazione sentimentale, Controparte_2
indi cessata, intrattenuta con con la quale il figlio ha sempre convissuto pur dopo CP_1
l'allontanamento dalla casa familiare del padre che da circa tre (3) anni vive a Vicenza – chiede l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso con la madre - deduce tuttavia che “giorno dopo giorno, la signora ha iniziato a fomentare il CP_1
piccolo contro il padre, insultandolo e diffamandolo in presenza del bambino, in maniera CP_2 molto pesante” “racconta(ndogli)tante bugie, creando in rancore inutile nei confronti del CP_2
padre. La stessa non perde occasione per parlare male del padre al figlio, insultandolo e diffamandolo telefonicamente ed apertamente, in presenza del bambino, senza risparmiare CP_2
da pesanti attacchi e provocazioni nei confronti del ricorrente. A tal riguardo, spesso, gli attacchi della signora vengono espressi davanti al minore” nello “intento malefico volto a CP_1 distruggere la figura del padre agli occhi di ” che “in risposta diventa aggressivo e si CP_2 permette di rispondere malissimo al padre e spesso non gli risponde neanche al telefono” e “non ha più alcuna forma di rispetto verso il padre, ponendosi con lo stesso sempre più aggressivo e distaccato” precisando che “anche a scuola il bambino è cambiato, ed in più occasioni i genitori sono stati richiamati per il comportamento di ”; CP_2
ritenuto che, nella fissazione della udienza di comparizione delle parti deve – ordinariamente - tenersi conto, della necessità di armonizzare i tempi di trattazione e definizione della presente con quelli di trattazione e definizione di tutte le numerose cause pendenti sul ruolo;
invero, all'immane contenzioso “ordinario”, si aggiungono – e costituiscono, anzi, l'elemento centrale e pregnante della complessissima ed amplissima materia assegnata tabellarmente alla
Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, privo di Sezione Specializzata - le numerosissime e delicatissime cause in materia di famiglia (in tutti i previsti stadi provvedimentali, presidenziale, istruttorio, decisorio e camerale in sede di modifica e revisione) e minori (enormemente ampliatesi in esito alla attribuzione al Tribunale ordinario di competenze prima attribuite al Tribunale per i Minorenni), ben evidenziato che, al 14/6/2017 sono risultati pendenti sul ruolo del Giudice, odierno estensore, ben 1.604 procedimenti contenziosi in RG oltre agli innumerevoli procedimenti altresì contenziosi in RGVG (modifiche, revisioni, etc.), più che doppi rispetto a quelli in carico agli altri Giudici della Sezione e che dall'anno 2018 si è aggiunta la presidenza dei collegi di ricusazione;
deve poi valorizzarsi L'ESIGENZA DI ASSICURARE AI PROCEDIMENTI GIA' FISSATI, MA NON URGENTI, E
DUNQUE NON POTUTI TRATTARE DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE (da marzo 2020 in poi) da
19, LA PRIORITARIA TRATTAZIONE PER ORDINE DI RUOLO;
CP_4 ritenuto tuttavia che, nel ricorso de quo, vengono rappresentate e prospettate situazioni e condizioni relative alla prole minorenne che legittimano ECCEZIONALMENTE, pur con grave personale sacrificio del Giudice Delegato, UNA FISSAZIONE ANTICIPATA –
RISPETTO AI TEMPI ORDINARI – DELLA UDIENZA DI COMPARIZIONE, ai fini delle determinazioni anche officiose del Tribunale in punto di affidamento e collocamento delle minori e di determinazione dell'an e del quantum dei tempi e modalità di incontro con la stessa del genitore non affidatario e/o collocatario;
ritenuto che
, il contenzioso in atti nel presente giudizio che - al di là del petitum formale – si appalesa di natura eminentemente “de responsabilitate” ALLA STREGUA DELLE
ALLEGAZIONI DEL RICORRENTE (si auspica il definitivo tramonto del riferimento alla
“potestas” genitoriale invero soppressa con Legge dello Stato nel lontano 2013 in peraltro affatto tardivo ossequio alle statuizioni precettive di cui alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176 e, sostituita con la radicalmente diversa “responsabilità genitoriale”), - con conseguente IMPRESCINDIBILE necessità, - certa in ogni caso la legittimazione sostanziale della figlia giusta “la nuova concezione non più incentrata sul minore
"oggetto" di tutela, ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI
PERFETTI, AUTONOMI ED AZIONABILI” (in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282) di assicurare alla minorenne anche la necessaria soggettività (capacità) processuale, ed attesi il gravissimo E RADICALE contrasto e la irriducibile conflittualità tra i genitori POSTA LA
RESA PROSPETTAZIONE “DE RESPONSABILITATE” DELLE ALLEGAZIONI DEL
RICORRENTE - di procedersi alla nomina di curatore speciale del figlio minorenne siccome litisconsorte necessario al fine di consentire l'esercizio delle prerogative allo stesso spettanti: ed invero ai sensi dell'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli
(minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77,: “1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti”: ora appunto, afferma la Corte Nomofilattica che “l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che, anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359) CON LA NECESSITATA –
LOGICAMENTE E GIURIDICAMENTE E, DUNQUE, SILLOGISTICAMENTE -
CONSEGUENZA, DA SIFFATTE PREMESSE DEDOTTA CHE, SIFFATTE STATUIZIONI
HANNO SEMPRE NATURA “DE POTESTATE” (recte, “DE RESPONSABILITATE”)
ONDE, come condivisibilmente è stato recentissimamente ribadito in sede nomofilattica “Ad avviso di questo Collegio (che, in parte qua, integralmente condivide le argomentazioni della già citata
Cass. n. 5256 del 2018), nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare il ricorso, o aderire a quello depositato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione) e dovendo, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale - con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace (art. 78 c.p.c., comma 2) - ogni volta che l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività (cfr.Cass. n. 1957 del
2016, Cass. n. 16533 del 2010, Cass. n. 12290 del 2010, tutte richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 5256 del 2018)” (in termini, Cass.,12/11/2018, n. 29001);
e già Corte Cost., 30/1/2002, n. 1 aveva rilevato che,“Tale prescrizione, ormai entrata nell'ordinamento, è idonea ad integrare - ove necessario - la disciplina dell'art. 336, secondo comma, cod. civ., nel senso di configurare il minore come "parte" del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ. (cfr. ordinanza n. 528 del 2000)” e che, la Corte Nomofilattica
a Sezioni Unite, nel rappresentare la simmetria ordinamentale tra i provvedimenti de potestate e i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minorenni, ne puntualizza CP_5
la sottrazione “alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”: “Ancora, gli argomenti su cui si fonda l'indirizzo tradizionale, secondo cui, a differenza della modifica delle condizioni di separazione e divorzio, la definitività e la decisorietà dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.sarebbe esclusa in ragione del fatto che essi attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale e sono assunti nell'esclusivo interesse del minore, non tengono, rispettivamente, conto che l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che, anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359), e recentissimamente la Corte Nomofilattica ha ribadito, in relazione alle statuizioni “de potestate” che “si verte in una materia nella quale il giudice competente dispone di poteri officiosi d'iniziativa ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 7160 del 12 aprile 2016 e n. 19343 del 29 settembre
2016)” (così, in termini Cass., 30/1/2020, n. 2076) e che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato…” (così, in termini, Cass.,
31/12/2020, n. 29999); deve inoltre ben evidenziarsi che, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New
York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta Convenzione di New
York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003,
n. 77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a
Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal
Trattato di Lisbona); inoltre, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge
27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta
Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della “genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune” (art. 18 della Convenzione di New York) quale definita della detta Convenzione di New York come
“la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel
“clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di
“genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale “tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c., costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare” (così, in termini, Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost.
(sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a
New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la
Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14
CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte Costituzionale, 28/03/2022, n.79);
e deve essere ben chiaro il definitivo tramonto della cd. “genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla Convenzione di New York ed indi soppiantata dalla “genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto “funzionale”; non può poi omettersi di evidenziare, sempre nella direzione della “genitorialità funzionale”, quanto prescritto dall'art. 29 della Convenzione di New York a tenore del quale “l'educazione del fanciullo
DEVE avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) …;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici…”; deve altresì rimarcarsi che, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della Costituzione della
Repubblica “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”; a tenore della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo” essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21: “Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”; non può poi omettersi d'evidenziare che con il recente pronunciamento n. 13217/2021 in data
17/5/2021 la Corte Suprema di Cassazione, ha opportunamente ribadito che “in materia di affidamento dei figli minori, è stato affermato che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., n. 28244/19)”; in relazione alle allegazioni del ricorrente – che pur, come detto, chiede Parte_1
l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso con la madre a tenore delle quali “giorno dopo giorno, la signora ha iniziato a fomentare il CP_1
piccolo contro il padre, insultandolo e diffamandolo in presenza del bambino, in maniera CP_2 molto pesante” “racconta(ndogli)tante bugie, creando in rancore inutile nei confronti del CP_2
padre. La stessa non perde occasione per parlare male del padre al figlio, insultandolo e diffamandolo telefonicamente ed apertamente, in presenza del bambino, senza risparmiare CP_2
da pesanti attacchi e provocazioni nei confronti del ricorrente. A tal riguardo, spesso, gli attacchi della signora vengono espressi davanti al minore” nello “intento malefico volto a CP_1 distruggere la figura del padre agli occhi di ”, devono indi quivi richiamarsi le norme e CP_2 principi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), fatta a
Istanbul il 11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1/8/2014 ex art. 75 legge di ratifica, SELF EXECUTING e, peraltro, oggetto indi di
ADESIONE DIRETTA anche da parte della Unione Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza 1/10/2023 in relazione alle previsioni e prescrizioni quivi di rilievo quivi di seguito trascritte:
Articolo 33 Violenza psicologica
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.
Articolo 34 Atti persecutori
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità;
Articolo 35 Violenza fisica
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.
Articolo 43
I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.
Articolo 46
Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione: a il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
e …”;
ritenuto altresì che, alla stregua della resa prospettazione, va disposto l'ascolto del figlio minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio CP_2
dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il
25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, a tenore del quale
“nei procedimenti che riguardano un minore, l'Autorità Giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve…
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore;
- permettere al minore di esprimere la propria opinione;
c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”;
e deve ben rimarcarsi che“l'obbligatorietà dell'audizione del minore anche nel regime giuridico previgente era stata sancita dal fermo orientamento di questa Corte (tra le più recenti Cass. 11687 del 2013). In particolare è stato affermato (Cass. 19202 del 2014) che l'audizione è "una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l'interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto". L'iniziale qualificazione giuridica dell'ascolto come un elemento necessario dell'istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori è stata ritenuta del tutto riduttiva al fine di comprendere la natura e la funzione dell'adempimento. L'ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell'interesse del medesimo” “Tale prioritario rilievo non determina l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. E' tuttavia, ineludibile, una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento anche in correlazione con l'intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione, sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse. (Cass. 13241 del 2011)” (così, in termini, Cass.,
26/3/2015, n. 6129 che ha dunque conseguentemente ritenuto la “la fondatezza della censura sotto lo specifico profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella valutazione del contenuto dell'audizione del minore oltre che della violazione del principio secondo il quale l'opinione del minore costituisce un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse alla luce dell'art. 12 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo;
dell'art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1996 relativa all'esercizio dei diritti dei minori, ratificata con L. n. 77 del 2003; dell'art. 24, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della norma interna (art. 155 sexies cod. civ.) applicabile ratione temporis
(ex multis Cass. 11687 del 2013 per la completezza dei richiami)”, ulteriormente evidenziandosi che, con recente pronunciamento nomofilattico è stato condivisibilmente detto che “Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, in via di principio VA INFATTI PREVIAMENTE
RIMARCATA LA CENTRALITÀ CHE IL DIRITTO ALL'ASCOLTO ASSUME
NELL'ATTUALE ASSETTO DELLA MATERIA, DELLA QUALE ESSO COSTITUISCE
REGOLA FONDAMENTALE E TENDENZIALMENTE INDEROGABILE (Cass. n. 18649 del
27/07/2017), anche se le dichiarazioni del minore poi non vincolano il giudice nell'adozione dei provvedimenti nel suo superiore interesse.
Nè è poi trascurabile nell'economia del procedimento la circostanza che L'AUDIZIONE DEL
MINORE NON È INCOMBENTE FINE A SE STESSO VOLTO A DARE MERO
ADEMPIMENTO AD UN OBBLIGO PIÙ GENERALMENTE SANCITO DALLA LEGGE, MA
MIRA, NEL SEGNO DI UN'ACCRESCIUTA CONSIDERAZIONE DELLA DIGNITÀ DEL
MINORE QUALE PERSONA IN GRADO DI ESPRIMERE UNA VOLONTÀ AUTONOMA, A
METTERE IL GIUDICE IN CONDIZIONI DI POTER VALUTARE DE VISU ET DE AUDITU,
SE LO STESSO SIA STATO ADEGUATAMENTE INFORMATO SULLE VICENDE
PROCESSUALI IN ATTO E QUANTO QUESTI ABBIA DA DIRE E/O MANIFESTI IN
MERITO AI RAPPORTI PERSONALI E FAMILIARI SOTTOSTANTI…” (COSÌ, IN
TERMINI, CASS., 6/11/2019, N. 28521) IN PIENA CONTINUITÀ, DUNQUE, CON IL
BELLISSIMO ENUNCIATO NOMOFILATTICO A TENORE DEL QUALE “L'ASCOLTO È
INFATTI UNA RELAZIONE TENDENZIALMENTE DIRETTA FRA IL GIUDICE E IL Per MINORE CHE , ALL'INTERNO DEL PROCESSO, ALLA PARTECIPAZIONE Per_2 ATTIVA DEL MINORE AL PROCEDIMENTO CHE LO RIGUARDA” (Cass., 24/5/2018, n.
12957); ora, in relazione alla singolare richiesta del ricorrente di procedere alla “escussione del Pt_1
minore”, non sarà inutile rammentare le auree considerazioni di cui in Cass., 26/03/2010, n.7282 che, partendo dalle prescrizioni di cui alla Convenzione di New York e di cui alla Convenzione di
Strasburgo afferma che “conseguenza altrettanto rilevante della nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul minore "soggetto" titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi ed azionabili, è che la sua audizione (pur quando sia facoltativa), non può essere qualificata un atto di indagine, ovvero un accertamento su di esso, rientrante nella categoria di quelli rivolti a convincere il giudice in ordine alla sussistenza o meno di determinati fatti storici, bensì lo strumento diretto per raccogliere le opinioni nonchè le valutazioni ed esigenze rappresentate dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto;
e nel contempo per consentire al giudice di percepire con immediatezza, attraverso la voce del minore e nella misura consentita dalla sua maturità psicofisica, le esigenze di tutela dei suoi primari interessi. Il che risulta conforme alle direttive poste dalle due Convenzioni menzionate, le quali non si riferiscono affatto ad un diritto del minore ad essere interrogato in forma di testimonianza, nonchè di convincere il giudice in ordine all'esistenza o meno di determinati fatti storici, MA ASSEGNANO AL SUO
DI UN DIRITTO Controparte_6
DELLA PERSONALITÀ” mentre in ordine alla istanza altresì dal ricorrente proposta Pt_1 di disporre “CTU medica (sic, nel testo) volta ad accertare le condizioni psicologiche del minore” basterà rammentare che anche recente pronunciamento nomofilattico della Suprema Corte ribadisce che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. TALE ADEMPIMENTO NON
PUÒ ESSERE SOSTITUITO DALLE RISULTANZE DI UNA CONSULENZA TECNICA DI
UFFICIO, LA QUALE ADEMPIE ALLA DIVERSA ESIGENZA DI FORNIRE AL GIUDICE
ALTRI STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER INDIVIDUARE LA SOLUZIONE PIÙ
CONFACENTE AL SUO INTERESSE (CASS., N. 23804/21; N. 1474/21). In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda
(Cass., n. 1474/21)” (così, in termini, Cass., 24/3/2022, n. 9691); orbene, come condivisibilmente affermato in sede Nomofilattica dalla Suprema Corte, per argomenti, dunque, applicabili de plano a già da tempo entrato nel suo 10° anno di età CP_2
- “L'audizione del minore infradodicenne presuppone (anche) che lo stesso sia capace di discernimento in relazione alla sua età ed al grado di maturità.
Il riscontro di tale capacità è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice e non necessita di specifico accertamento positivo d'indole tecnica specialistica, anticipato rispetto al tempo dell'audizione. Tale capacità, peraltro, non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore, se esso non sia di per sè solo univocamente indicativo in tale senso, mentre può presumersi in genere ricorrente, anche considerati temi e funzione dell'audizione, quando si tratti di minori per età soggetti ad obblighi scolastici e, quindi, normalmente in grado di comprendere l'oggetto del loro ascolto e di esprimersi consapevolmente” (così, in termini, Cass., 19/1/2015, n. 752, nella fattispecie all'esame della Corte Nomofilattica – che ha rigettato il proposto ricorso - trattavasi di una bambina dell'età di otto anni e tre mesi ed il ricorso indi dalla
Corte rigettato era stato proposto per asserta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 155 sexies c.c., nonchè della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, in punto di capacità di discernimento del minore, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3".
La ricorrente sostiene che con la decisione impugnata è stato violato il disposto delle rubricate norme, in quanto l'audizione della minore, di età inferiore ai 12 anni, avrebbe dovuto essere preceduta da un'indagine sulla ricorrenza della sua capacità di discernimento, la quale non avrebbe potuto trovare riscontro nella sua età di otto anni e tre mesi all'epoca dell'ascolto e che comunque avrebbe dovuto essere approfondita tramite altri mezzi istruttori, quali eventualmente una c.t.u..”); infine, in ordine alle modalità più idonee di siffatto ascolto, basterà rammentare, oltre a quanto già detto, che “la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1^ n. 7282 del 26 marzo 2010) ha anche chiarito che l'audizione del minore, non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione del giudizio, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto e deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonchè di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato” (così, in termini, Cass., 5/3/2014, n. 5097) e ciò è, ovviamente rimesso, al libero, prudente ed insindacabile apprezzamento del Giudice (Cass., 23/10/2019, n.
27207); non può poi IN ALTRO AMBITO omettersi d'evidenziare in relazione ai testuali riferimenti resi dal ricorrente alle TEORIE SULLA CD. PAS (Parental Alienation Syndrome), Pt_1 ovvero ai suoi variegati “corollari”, che, “come affermato più volte da questa Corte, il richiamo alla Sindrome D'alienazione Parentale E AD OGNI SUO, PIÙ O MENO EVIDENTE, ANCHE
INCONSAPEVOLE, COROLLARIO, NON PUÒ DIRSI LEGITTIMO, COSTITUENDO IL
FONDAMENTO PSEUDOSCIENTIFICO DI PROVVEDIMENTI GRAVEMENTE INCISIVI
SULLA VITA DEI MINORI…” precisando ulteriormente che lo stesso “concetto di abuso psicologico” “appare indeterminato e vago, e di incerta pregnanza scientifica, insuscettibile di essere descritto secondo i parametri diagnostici della scienza medica, e di ardua definizione anche secondo le categorie della disciplina psicologica. Non può essere sottaciuto che quest'ultima, a differenza della disciplina medica, utilizza modalità e parametri che pervengono a risultati valutativi non agevolmente suscettibili di verifiche empiriche, che siano ripetibili, falsificabili e confutabili secondo i canoni scientifici universalmente approvati, e di riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica.” (così, in termini, Cass., 24/3/2022, n. 9691 che richiama altresì Cass., 17/5/2021, n. 13217/2021); ritenuto che, non omettendosi d'evidenziare che già Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione ed
è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio …”(Corte Cost.,
30/7/2008, n. 308), vanno acquisiti al processo le dichiarazioni personali dei redditi prodotti da e nell'ultimo triennio nonchè tutte le buste paga dal 1/1/2023 e Parte_1 CP_1 la documentazione di tutti gli ULTERIORI REDDITI DI QUALSIVOGLIA NATURA
(PENSIONI ED ASSEGNI PREVIDENZIALI E/O ASSISTENZIALI, REDDITO DI
CITTADINANZA etc., , con la specificazione, altresì, della avvenuta o meno presentazione di domanda in relazione al reddito di cittadinanza e relativi esiti) percetti dagli stessi dal 1/1/2023 alla attualità, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio REDATTA NELLE
SPECIFICHE FORME PUBBLICHE DI LEGGE E CON ESPRESSA AVVERTENZA
DELLE SANZIONI IN CASO DI MENDACIO attestante la insussistenza di redditi da lavoro e/o d'altra natura (pensioni ed assegni previdenziali e/o assistenziali, reddito di cittadinanza etc.); CON RISERVA DI DISPORRE INDAGINI ECONOMICO-PATRIMONIALI A
MEZZO DELLA POLIZIA TRIBUTARIA;
ritenuto che
, alla presente fattispecie, CONNOTATA DALLA NATURA AFFATTO
INDISPONIBILE DEL SUPERIORE INTERESSE DELLA PROLE MINORENNE si applicano - per disposizione della Corte EDU - le norme SOVRANAZIONALI processuali e sostanziali – CHE NON CONSENTONO, TRA L'ALTRO, Parte_3
PROPRIO A TUTELA DEL SUPERIORE ED INDISPONIBILE INTERESSE DELLA
PROLE MINORENNE, LA PREVISIONE DI DECADENZA O PRECLUSIONE ALCUNA
OVVERO DI VINCOLI FORMALI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'
PROCESSUALI OPERATIVE E FUNZIONALI - di cui alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176; alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003,
n. 77 e, nella eventuale ricorrenza, ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA
SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA
CONTRO
LA VIOLENZA NEI CONFRONTI
DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA (CONVENZIONE DI ISTANBUL),
FATTA A ISTANBUL IL 11/5/2011, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON
LEGGE 27/6/2013, N. 77 ED ENTRATA IN VIGORE IL 1/8/2014 EX ART. 75 LEGGE DI
RATIFICA SELF EXECUTING e, peraltro, oggetto indi di ADESIONE DIRETTA anche da parte della Unione Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza 1/10/2023 – MENTRE non sarà altresì inutile rammentare le AUREE STATUIZIONI del recentissimo pronunciamento della Corte EDU di condanna dell'Italia a tenore delle quali “il processo decisionale deve essere sufficientemente incentrato sull'interesse superiore del minore e, in tal senso, privo di formalismo eccessivo e in grado di realizzare questo interesse a prescindere” non soltanto “dalle richieste delle parti interessate” ma addirittura “da eventuali vizi procedurali” (Corte EDU, sent. 31/8/2023-ric. N.
47196/21 causa C c. Italia)
Fissa
l'udienza dinnanzi a sè qual Giudice relatore delegato, in data 12/9/2024 ore 9,15 - AD HORAS - in presenza del Pubblico Ministero - anche ai fini dell'ascolto AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DI CUI AGLI ARTT. 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI
DIRITTI DEI FANCIULLI (MINORI DEGLI ANNI 18), ADOTTATA DAL CONSIGLIO
D'EUROPA A STRASBURGO IL 25 GENNAIO 1996, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA
CON LEGGE 20 MARZO 2003, N. 77 e 12 DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA APPROVATA A Controparte_7
DELLE NAZIONI UNITE IL 20/11/1989, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA
CON LEGGE 27/5/1991, del figlio minorenne nato in [...] il Controparte_2
21/7/2014, ordinando al genitore convivente di curare ed al Curatore speciale di assicurare la presentazione del figlio minorenne alla fissata udienza;
nomina curatore speciale del figlio minorenne nato in [...] il Controparte_2
21/7/2014 siccome litisconsorte necessario, l'avv. al fine di consentire Controparte_3
l'esercizio delle prerogative spettanti al figlio minorenne e ne ordina la comparizione alla fissata udienza, disponendo che lo stesso prenda immediato contatto con il minorenne, invitandolo sin d'ora a richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse degli stessi ED A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO SPIEGANDO LE DOMANDE DI NATURA
PERSONALE, ECONOMICA e DE RESPONSABILITATE NELL'INTERESSE del figlio minorenne, informando le parti della obbligatorietà della difesa tecnica a mezzo di procuratore alle liti abilitato, della facoltà di NON COMPARIRE PERSONALMENTE alla fissata udienza
NELLA RICORRENZA delle ipotesi di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(Convenzione di Istanbul), fatta a Istanbul il 11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1/8/2014 ex art. 75 legge di ratifica SELF
EXECUTING e, peraltro, oggetto indi di ADESIONE DIRETTA anche da parte della Unione
Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la
UE con decorrenza 1/10/2023 e che, sussistendone le condizioni di legge, può essere presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare nella NON
RICORRENZA delle ipotesi di cui alla sopra indicata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(Convenzione di Istanbul), fatta a Istanbul il 11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n. 77.
Assegna al ricorrente termine fino al 30/6/2024 per la notificazione del ricorso e del presente provvedimento alla resistente ed al nominato Curatore speciale del figlio CP_1
minorenne avv. . Controparte_3
Ordina a e di depositare entro il termine della fissata udienza le Parte_1 CP_1 dichiarazioni personali dei redditi prodotti nell'ultimo triennio nonchè tutte le buste paga dal
1/1/2023 e la documentazione di tutti gli ULTERIORI REDDITI DI QUALSIVOGLIA
NATURA (PENSIONI ED ASSEGNI PREVIDENZIALI E/O ASSISTENZIALI, REDDITO
DI CITTADINANZA etc., , con la specificazione, altresì, della avvenuta o meno presentazione di domanda in relazione al reddito di cittadinanza e relativi esiti) percetti dagli stessi dal
1/1/2023 alla attualità, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio REDATTA NELLE
SPECIFICHE FORME PUBBLICHE DI LEGGE E CON ESPRESSA AVVERTENZA
DELLE SANZIONI IN CASO DI MENDACIO attestante la insussistenza di redditi da lavoro e/o d'altra natura (pensioni ed assegni previdenziali e/o assistenziali, reddito di cittadinanza etc.); CON RISERVA DI DISPORRE INDAGINI ECONOMICO-PATRIMONIALI A
MEZZO DELLA POLIZIA TRIBUTARIA.
Ordina al Servizio Sociale del Comune di Catania una immediata inchiesta socio-ambientale al fine di verificare la CONDIZIONE PERSONALE e FAMILIARE del figlio minorenne nato in [...] il [...] convivente con la madre - Controparte_2 CP_1
nata in [...] il [...] - nella casa familiare sita in Catania, via Sabato Martelli Castaldi
n. 129, scala B: saranno analiticamente descritti: il luogo di dimora precisando analiticamente le articolazioni della unità abitativa;
i soggetti che in tal luogo dimorano, e la condizione personale e lavorativa della madre assegnando all'uopo termine fino al CP_1
15/9/2024 per riferire con relazione scritta al Curatore speciale nominato, avv. Controparte_3
.
[...]
DISPONE CHE IL NOMINATO CURATORE SPECIALE verifichi con decorrenza dall'anno scolastico 2022-2023 la effettiva frequenza scolastica e parascolastica del minorenne nato in [...] il [...] con specificazione analitica Controparte_2
del calendario dei giorni di assenza dalle lezioni;
di quali assenze risultino essere state giustificate e di quale genitore le abbia giustificate;
di quali assenze siano rimaste ingiustificate;
del profitto in ogni materia;
della “condotta” lato sensu intesa del minorenne, anche in relazione – giusta gli asserti del ricorrente - ad eventuali Parte_1
manifestazioni comportamentali da parte del figlio minorenne durante la permanenza a scuola, tali da determinare “il richiamo dei genitori”: deduce invero il anche a scuola Pt_1
il bambino è cambiato, ed in più occasioni i genitori sono stati richiamati per il comportamento di ”; della partecipazione del fanciullo alle attività extracurricolari;
della presenza CP_2
genitoriale di entrambi o di uno soltanto dei genitori ed, in tale ultimo caso, di quale dei genitori, ai colloqui periodici con il corpo docente;
ordina il Giudice che la competente
Autorità Scolastica fornisca al Curatore Speciale le analitiche informazioni, corredate dalla relativa documentazione;
al fine di salvaguardare, nelle more, il “diritto alla plurigenitorialità” del figlio minorenne dispone ex officio CON EFFETTO IMMEDIATO MA, OVVIAMENTE, CP_2
ALL'ESITO DELLA EFFETTIVA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON
LA CONTROPARTE E CON IL CURATORE SPECIALE E DELLA PRESA DI
CONTATTO CON IL FANCIULLO DEL CURATORE SPECIALE, che Parte_1
possa incontrare in video chiamata il figlio minorenne anche giornalmente nella CP_2
fascia oraria compresa tra le ore 20,00 e le ore 21,30, od in altra diversa su disposizione del
Servizio Sociale di Catania TERRITORIALMENTE COMPETENTE di concerto con il
Pe Curatore Speciale del figlio minorenne, Parte_4
.
[...]
ALLA PRESENTE FATTISPECIE, CONNOTATA DALLA NATURA AFFATTO
INDISPONIBILE DEL SUPERIORE INTERESSE DELLA PROLE MINORENNE SI
APPLICANO - PER DISPOSIZIONE DELLA CORTE EDU - LE NORME
SOVRANAZIONALI PROCESSUALI E SOSTANZIALI – CHE NON CONSENTONO, TRA
L'ALTRO, PROPRIO A TUTELA DEL SUPERIORE ED Parte_3
INDISPONIBILE INTERESSE DELLA PROLE MINORENNE, LA PREVISIONE DI
DECADENZA O PRECLUSIONE ALCUNA OVVERO DI VINCOLI FORMALI
NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PROCESSUALI OPERATIVE E
FUNZIONALI - DI CUI ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
APPROVATA A NEW YORK DALLA NAZIONI Controparte_8
UNITE IL 20/11/1989, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE
27/5/1991, N. 176; ALLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI
FANCIULLI (MINORI DEGLI ANNI 18), ADOTTATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA A
STRASBURGO IL 25 GENNAIO 1996, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON LEGGE 20 MARZO 2003, N. 77 ED ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA
PREVENZIONE E LA LOTTA
CONTRO
LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE
DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA (CONVENZIONE DI ISTANBUL), FATTA A
ISTANBUL IL 11/5/2011, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE
27/6/2013, N. 77 ED ENTRATA IN VIGORE IL 1/8/2014 EX ART. 75 LEGGE DI RATIFICA
SELF EXECUTING e, peraltro, oggetto indi di ADESIONE DIRETTA anche da parte della
Unione Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza 1/10/2023.
RICHIEDE LA PRESENZA IN UDIENZA DEL PUBBLICO MINISTERO IN RELAZIONE ALLA
PROSPETTAZIONE “de responsabilitate” DELLE ALLEGAZIONI DEL RICORRENTE.
DISPONE CHE IL NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA
DI CATANIA ASSICURI IDONEO SERVIZIO D'ORDINE.
Si comunichi a cura della Cancelleria al Curatore Speciale nominato, al Servizio Sociale di Catania ed al Pubblico Ministero.
Catania 31/5/2024”;
in esito alla costituzione in giudizio con comparsa del Curatore speciale del minorenne , avv. CP_2 Controparte_3
che svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate, alla
[...]
fissata udienza in data 12/9/2024, sulla richiesta del Curatore
Speciale che evidenziava che “dal'ascolto del minore è emerso che questo vede regolarmente il padre e che la conflittualità iniziale tra i genitori appare ridimensionata”, alla quale si associavano i procuratori alle liti dei genitori i quali confermavano “l'attenuazione degli iniziali contrasti e la positiva volontà di una possibile definizione concordata della vicenda”, si remorava, nella non opposizione del PM, l'ascolto del figlio minorenne, onde, venuta la causa alla udienza in data
23/1/2025 e , personalmente Parte_1 CP_1
comparsi unitamente ai rispettivi procuratori alle liti, dichiaravano espressamente “di essersi riconciliati e di avere ripreso la piena convivenza more uxorio”, onde, dando “atto il Curatore Speciale della effettiva ripresa della convivenza more uxorio” i procuratori alle liti delle parti ed il
Curatore Speciale chiedevano concordemente e congiuntamente dichiararsi “cessata la materia del contendere per l'avvenuta riconciliazione dichiarando cessato il mandato conferito ai Servizi Territoriali”; orbene, osserva il Tribunale che, la ottenuta presa di coscienza da parte della coppia genitoriale dei profondi significati della cogenitorialità con conseguente riconciliazione anche della coppia sentimentale, in realtà accerta e definisce – doverosamente ex officio con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere - un percorso di crescita dei genitori, odierne parti, stimolato e secondato dal Giudice, percorso che ha accompagnato gli stessi fino al felice esito d'una stabile convivenza more uxorio come coppia sentimental- genitoriale, con piena realizzazione, dunque, del
Superiore Interesse del figlio minorenne CP_2
ai sensi la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a
New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge
27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della Repubblica
Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, che riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado
– per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale
“devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a
Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona), e con effettivo attingimento da parte di del suo “diritto alla CP_2
plurigenitorialità”, quale diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (ex multis Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a
New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”:
e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto principio
“principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della
“plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della
“genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità genitoriale” quale definita della detta Convenzione di
New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di “genitorialità funzionale”.
PTM
Il Tribunale, statuisce come specificamente in parte motiva.
Nulla per spese.
Si comunichi ai Servizi Istituzionali incaricati.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 21/3/2025
Il presidente estensore
Cannata Baratta