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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4353 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Costantino Parte_1
D'Angelo e Daniela D'Angelo, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Luigi
Imperato in Sessa Aurunca – Frazione Cascano – alla via Nazionale, Parco Mediterraneo;
RICORRENTE
E
e , anche quali genitori esercenti la responsabilità Controparte_1 Controparte_2
genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli Persona_1
avv.ti Adolfo Russo ed Eugenio Russo, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in
Caserta al Corso Trieste n. 146;
RESISTENTI IN RICONVENZIONALE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. – premettendo di aver concesso in Parte_1
data 30.5.2020 in favore del figlio e della nuora di Controparte_1 Controparte_2
utilizzare, unitamente alla loro figlia una camera da letto, una cameretta ed il Persona_1
bagno del piano primo della casa di abitazione e di proprietà esclusiva del ricorrente, sita in
Maddaloni alla via Napoli n. 462, meglio identificata in atti, nonché di utilizzare in comune con il ricorrente la cucina situata al piano terra della predetta casa, che l'utilizzo era stato concesso per il
1 poco tempo occorrente al figlio e alla sua famiglia per trovare una abitazione in Caserta, che, deterioratisi i rapporti tra le parti, il ricorrente ha manifestato la volontà di recedere dal suddetto contratto di comodato alla scadenza di quaranta giorni dal ricevimento della raccomandata, evidenziando la necessità di utilizzare, per intero, la casa a causa delle sue precarie, e, nel frattempo, aggravatesi, condizioni di salute che non gli consentono di attendere alle normali attività quotidiane ed impongono, quindi, la presenza in casa, al fine delle cure del caso, di un infermiere/badante per 24 ore al giorno che deve quindi anche pernottare nella stessa casa, e che il figlio e la sua famiglia non hanno restituito i locali utilizzanti ma anzi hanno posto in essere comportamenti che molestano l'utilizzo dell'abitazione da parte del ricorrente – ha chiesto al
Tribunale adito di dichiarare la risoluzione del contratto di comodato, di condannare CP_1
e , anche quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla
[...] Controparte_2
minore al rilascio dei beni oggetto del suddetto contratto, di dichiarare che gli Persona_1
stessi occupano abusivamente il garage e la scala interna e, per l'effetto, di condannare i resistenti al rilascio di questi locali, nonché di condannare i resistenti a risarcire i danni patrimoniali per l'occupazione abusiva dal 29.1.2022 e i danni non patrimoniali subiti per effetto dei comportamenti dei resistenti.
Notificato il ricorso e il pedissequo decreto, si sono costituiti i resistenti, eccependo di aver già rilasciato i locali in questione prima della istaurazione del presente giudizio e chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente.
Inoltre, i resistenti hanno proposto domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per aver dovuto locare un immobile quale abitazione della famiglia e non patrimoniali patiti per effetto di sue condotte vessatorie.
Istruita la causa documentalmente, questa è stata, da ultimo, rinviata all'udienza del 28.05.2025 per la decisione.
Ciò premesso, occorre, in primo luogo, rilevare che sulla domanda di cessazione del contratto di comodato e sulla conseguente domanda di rilascio proposta dal ricorrente va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, come documentato in atti, i coniugi CP_1
e hanno consegnato le chiavi dell'immobile in discorso tramite
[...] Controparte_2 ufficiale giudiziario in data 22.08.2022 con atto di offerta per intimazione ai sensi dell'art. 1206 c.c.
Pertanto, la valutazione della fondatezza di tali domande va operata unicamente ai fini della soccombenza virtuale per la regolazione delle spese di lite.
2 Ebbene, a prescindere dall'accertamento del rilascio dell'immobile in questione precedentemente alla instaurazione del presente giudizio, tali domande risultano nel merito infondate.
Il contratto di comodato concluso tra le parti non può essere qualificato come un comodato precario in quanto è volto a soddisfare esigenze abitative familiari.
Tanto è corroborato dalle risultanze dell'istruttoria del giudizio possessorio (RG RG 4828/2021) instaurato in data 09.06.2021 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dai coniugi odierni resistenti contro all'esito del quale il Giudice, dott.ssa Flavia Bonelli, con Parte_1
ordinanza del 19.11.2021, nel confermare il provvedimento pronunciato inaudita altera parte, ha ordinato la reintegra di e nel possesso dell'abitazione in Controparte_2 Controparte_1
Maddaloni alla Via Napoli n. 462 e la rimozione di tutti gli ostacoli che impedivano il libero accesso e godimento della casa familiare, consentendo l'accesso attraverso tutti i mezzi prima a disposizione (accesso dal portone principale e utilizzo del telecomando del garage).
Il comodato di casa familiare rientra nell'ambito del cd. comodato ordinario ex art 1809 c.c. in quanto ha ad oggetto un bene finalizzato ad un uso che consente di stabilirne la scadenza.
La durata del contratto oggetto di causa è determinabile per relationem, avuto riguardo alla destinazione alle esigenze abitative della famiglia.
Per giurisprudenza costante (Cass. SSUU n. 3168/2011; Cass. SSUU n. 20448/14), il rilascio dell'immobile non può essere richiesto ad nutum fino a quando durano le esigenze abitative familiari cui esso è destinato.
Pertanto, il recesso del comodante è stato esercitato in assenza dei presupposti Parte_1
ossia la cessazione delle esigenze familiari.
Neppure sono emersi motivi urgenti e indifferibili idonei a legittimare la richiesta di restituzione immediata ex art 1810 c.c.
Tali non possono ritenersi le precarie condizioni di salute allegate dal ricorrente a tali fini, in quanto le stesse non determinano senza dubbio la necessità di assumere una badante giorno e notte, né è dimostrato che per una eventuale badante giorno e notte non vi era un'altra camera se non quelle oggetto del comodato in favore dei resistenti.
Infondate risultano anche le ulteriori domande del ricorrente.
3 Con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, per quanto appena motivato sulla qualifica del comodato in questione quale comodato familiare e non precario, l'occupazione da parte dei resistenti, nonostante il recesso del ricorrente, non può qualificarsi come illegittimo.
Con riguardo alla domanda di risarcimento di danni non patrimoniali, va osservato che i danni vengono dedotti in via generica nello stato di ansia e turbamento che il ricorrente assume siano stati cagionati da condotte dei coniugi resistenti.
Inoltre, manca una prova specifica oltre che degli asseriti danni anche dei comportamenti addebitati ai resistenti e del nesso di causalità tra gli stessi e i fatti denunciati.
La prova orale articolata sul punto dal ricorrente risulta assolutamente generica.
Del resto, l'odierno ricorrente di in data 24/06/2021 ha depositato presso il Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorso ai sensi degli artt. 342 bis e ter c.c. (RG 5246/21) per l'adozione di ordini di protezione, deducendo di aver subito condotte pregiudizievoli dell'integrità psicofisica da parte di e di , rigettato con Controparte_2 Controparte_1 ordinanza del 22.07.2021, in quanto, tra l'altro, non è emersa la sussistenza della condotta pregiudizievole.
Passando ora alla valutazione della fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dai resistenti, va osservato quanto segue.
I resistenti hanno chiesto, in primo luogo, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali correlati ai canoni di locazione da corrispondere fino alla cessazione delle esigenze familiari.
Tale domanda non può essere accolta, in quanto i resistenti, nonostante l'esito vittorioso del giudizio possessorio sopra specificato e della legittimità della detenzione dell'immobile concesso in comodato familiare, hanno deciso volontariamente di abbandonarlo adducendo insanabili contrasti con il ricorrente.
Inoltre, i resistenti hanno chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento di danni non patrimoniali subiti per effetto delle condotte vessatorie del ricorrente.
Anche tale domanda risulta infondata, in quanto i danni asseritamente subiti non sono stati adeguatamente dimostrati né sono state dimostrate le condotte addebitate al ricorrente e il loro collegamento eziologico con gli asseriti danni subiti.
4 Assolutamente generica è la prova orale articolata sul punto dai resistenti.
In considerazione della soccombenza reciproca e della particolarità della controversia, le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di comodato e di rilascio dell'immobile proposta dal ricorrente;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti;
4) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.5.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4353 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Costantino Parte_1
D'Angelo e Daniela D'Angelo, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Luigi
Imperato in Sessa Aurunca – Frazione Cascano – alla via Nazionale, Parco Mediterraneo;
RICORRENTE
E
e , anche quali genitori esercenti la responsabilità Controparte_1 Controparte_2
genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli Persona_1
avv.ti Adolfo Russo ed Eugenio Russo, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in
Caserta al Corso Trieste n. 146;
RESISTENTI IN RICONVENZIONALE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. – premettendo di aver concesso in Parte_1
data 30.5.2020 in favore del figlio e della nuora di Controparte_1 Controparte_2
utilizzare, unitamente alla loro figlia una camera da letto, una cameretta ed il Persona_1
bagno del piano primo della casa di abitazione e di proprietà esclusiva del ricorrente, sita in
Maddaloni alla via Napoli n. 462, meglio identificata in atti, nonché di utilizzare in comune con il ricorrente la cucina situata al piano terra della predetta casa, che l'utilizzo era stato concesso per il
1 poco tempo occorrente al figlio e alla sua famiglia per trovare una abitazione in Caserta, che, deterioratisi i rapporti tra le parti, il ricorrente ha manifestato la volontà di recedere dal suddetto contratto di comodato alla scadenza di quaranta giorni dal ricevimento della raccomandata, evidenziando la necessità di utilizzare, per intero, la casa a causa delle sue precarie, e, nel frattempo, aggravatesi, condizioni di salute che non gli consentono di attendere alle normali attività quotidiane ed impongono, quindi, la presenza in casa, al fine delle cure del caso, di un infermiere/badante per 24 ore al giorno che deve quindi anche pernottare nella stessa casa, e che il figlio e la sua famiglia non hanno restituito i locali utilizzanti ma anzi hanno posto in essere comportamenti che molestano l'utilizzo dell'abitazione da parte del ricorrente – ha chiesto al
Tribunale adito di dichiarare la risoluzione del contratto di comodato, di condannare CP_1
e , anche quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla
[...] Controparte_2
minore al rilascio dei beni oggetto del suddetto contratto, di dichiarare che gli Persona_1
stessi occupano abusivamente il garage e la scala interna e, per l'effetto, di condannare i resistenti al rilascio di questi locali, nonché di condannare i resistenti a risarcire i danni patrimoniali per l'occupazione abusiva dal 29.1.2022 e i danni non patrimoniali subiti per effetto dei comportamenti dei resistenti.
Notificato il ricorso e il pedissequo decreto, si sono costituiti i resistenti, eccependo di aver già rilasciato i locali in questione prima della istaurazione del presente giudizio e chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente.
Inoltre, i resistenti hanno proposto domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per aver dovuto locare un immobile quale abitazione della famiglia e non patrimoniali patiti per effetto di sue condotte vessatorie.
Istruita la causa documentalmente, questa è stata, da ultimo, rinviata all'udienza del 28.05.2025 per la decisione.
Ciò premesso, occorre, in primo luogo, rilevare che sulla domanda di cessazione del contratto di comodato e sulla conseguente domanda di rilascio proposta dal ricorrente va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, come documentato in atti, i coniugi CP_1
e hanno consegnato le chiavi dell'immobile in discorso tramite
[...] Controparte_2 ufficiale giudiziario in data 22.08.2022 con atto di offerta per intimazione ai sensi dell'art. 1206 c.c.
Pertanto, la valutazione della fondatezza di tali domande va operata unicamente ai fini della soccombenza virtuale per la regolazione delle spese di lite.
2 Ebbene, a prescindere dall'accertamento del rilascio dell'immobile in questione precedentemente alla instaurazione del presente giudizio, tali domande risultano nel merito infondate.
Il contratto di comodato concluso tra le parti non può essere qualificato come un comodato precario in quanto è volto a soddisfare esigenze abitative familiari.
Tanto è corroborato dalle risultanze dell'istruttoria del giudizio possessorio (RG RG 4828/2021) instaurato in data 09.06.2021 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dai coniugi odierni resistenti contro all'esito del quale il Giudice, dott.ssa Flavia Bonelli, con Parte_1
ordinanza del 19.11.2021, nel confermare il provvedimento pronunciato inaudita altera parte, ha ordinato la reintegra di e nel possesso dell'abitazione in Controparte_2 Controparte_1
Maddaloni alla Via Napoli n. 462 e la rimozione di tutti gli ostacoli che impedivano il libero accesso e godimento della casa familiare, consentendo l'accesso attraverso tutti i mezzi prima a disposizione (accesso dal portone principale e utilizzo del telecomando del garage).
Il comodato di casa familiare rientra nell'ambito del cd. comodato ordinario ex art 1809 c.c. in quanto ha ad oggetto un bene finalizzato ad un uso che consente di stabilirne la scadenza.
La durata del contratto oggetto di causa è determinabile per relationem, avuto riguardo alla destinazione alle esigenze abitative della famiglia.
Per giurisprudenza costante (Cass. SSUU n. 3168/2011; Cass. SSUU n. 20448/14), il rilascio dell'immobile non può essere richiesto ad nutum fino a quando durano le esigenze abitative familiari cui esso è destinato.
Pertanto, il recesso del comodante è stato esercitato in assenza dei presupposti Parte_1
ossia la cessazione delle esigenze familiari.
Neppure sono emersi motivi urgenti e indifferibili idonei a legittimare la richiesta di restituzione immediata ex art 1810 c.c.
Tali non possono ritenersi le precarie condizioni di salute allegate dal ricorrente a tali fini, in quanto le stesse non determinano senza dubbio la necessità di assumere una badante giorno e notte, né è dimostrato che per una eventuale badante giorno e notte non vi era un'altra camera se non quelle oggetto del comodato in favore dei resistenti.
Infondate risultano anche le ulteriori domande del ricorrente.
3 Con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, per quanto appena motivato sulla qualifica del comodato in questione quale comodato familiare e non precario, l'occupazione da parte dei resistenti, nonostante il recesso del ricorrente, non può qualificarsi come illegittimo.
Con riguardo alla domanda di risarcimento di danni non patrimoniali, va osservato che i danni vengono dedotti in via generica nello stato di ansia e turbamento che il ricorrente assume siano stati cagionati da condotte dei coniugi resistenti.
Inoltre, manca una prova specifica oltre che degli asseriti danni anche dei comportamenti addebitati ai resistenti e del nesso di causalità tra gli stessi e i fatti denunciati.
La prova orale articolata sul punto dal ricorrente risulta assolutamente generica.
Del resto, l'odierno ricorrente di in data 24/06/2021 ha depositato presso il Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorso ai sensi degli artt. 342 bis e ter c.c. (RG 5246/21) per l'adozione di ordini di protezione, deducendo di aver subito condotte pregiudizievoli dell'integrità psicofisica da parte di e di , rigettato con Controparte_2 Controparte_1 ordinanza del 22.07.2021, in quanto, tra l'altro, non è emersa la sussistenza della condotta pregiudizievole.
Passando ora alla valutazione della fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dai resistenti, va osservato quanto segue.
I resistenti hanno chiesto, in primo luogo, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali correlati ai canoni di locazione da corrispondere fino alla cessazione delle esigenze familiari.
Tale domanda non può essere accolta, in quanto i resistenti, nonostante l'esito vittorioso del giudizio possessorio sopra specificato e della legittimità della detenzione dell'immobile concesso in comodato familiare, hanno deciso volontariamente di abbandonarlo adducendo insanabili contrasti con il ricorrente.
Inoltre, i resistenti hanno chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento di danni non patrimoniali subiti per effetto delle condotte vessatorie del ricorrente.
Anche tale domanda risulta infondata, in quanto i danni asseritamente subiti non sono stati adeguatamente dimostrati né sono state dimostrate le condotte addebitate al ricorrente e il loro collegamento eziologico con gli asseriti danni subiti.
4 Assolutamente generica è la prova orale articolata sul punto dai resistenti.
In considerazione della soccombenza reciproca e della particolarità della controversia, le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di comodato e di rilascio dell'immobile proposta dal ricorrente;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti;
4) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.5.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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