TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
18.03.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4878.2023 R.G.
TRA
IA AN MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lauretta, come in atti
- ricorrente -
E
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Sica, giusta procura generale alle liti , come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.23 l'istante, ha dedotto: di essere titolare di prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 07327056 con decorrenza dal gennaio 2003, in quanto riconosciuta “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”, senza revisione, essendo affetta da “psicosi schizofrenica delirante cronica in debole mentale”; la ricorrente, per le stesse patologie di cui sopra era titolare di prestazione previdenziale pensione di reversibilità cat. SOCPEDEL n. 07442110 quale figlio inabile superstite;
la prestazione di invalidità civile cat. INVCIV n. 07327056 di cui la ricorrente era titolare, era stata regolarmente erogata fino al Novembre 2022, come si evinceva da cedolino versato in atti;
a partire dal mese di Dicembre 2022 la prestazione de quo veniva improvvisamente e senza nemmeno l'invio di una comunicazione alla beneficiaria, sospesa;
con provvedimento datato 21 giugno 2023, a distanza di 6 mesi dalla mancata erogazione dei ratei di cui alla prestazione cat. INCIV n. 07327056, l'INPS le comunicava la revoca della prestazione con la seguente motivazione: “in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018, Le comunichiamo il formale provvedimento di revoca definitiva della prestazione a partire dal 1° gennaio 2018”; inoltre, la Sig.ra AI riceveva ulteriore provvedimento, anch'esso datato 21/06/2023, con cui le veniva comunicato “nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2018 non ci è pervenuta entro il termine del 15 settembre 2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato, l'istituto è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge 14/2009.....”; tuttavia, la Sig.ra AI AN RI, nel periodo di riferimento, aveva posseduto quali uniche fonti di reddito le due prestazioni pensionistiche appena menzionate;
in realtà, contrariamente a quanto dedotto dalla sede INPS nel provvedimento impugnato, alcuna dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 era tenuta a rendere, non avendo percepito altri redditi oltre l'assegno di invalidità con accompagnamento di cui era titolare dal 2003 ed oltre la prestazione cat. SOCPEDEL 07442110; Su tali premesse, ritenuta con varie argomentazioni l'illegittimità di tale provvedimento di indebito, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il provvedimento amministrativo impugnato è illegittimo, e per l'effetto dichiarare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 14.392,33 richiesto dall'INPS con l'atto del 21/06/2023; 2) Accertare che la pensione d'inabilità INVCIV n. 07327056 di cui la ricorrente è titolare è stata immotivatamente cessata ed illegittimamente revocata dal dicembre 2022 dall'Ente convenuto;
3) Accertare che alla ricorrente spetta il pagamento della pensione d'inabilità INVCIV n. 07327056 ex art. 12 L. 118/71 sin dall'01/12/2022 (epoca della revoca), ricorrendone tutti i presupposti di legge;
4) Sentir condannare, per l'effetto, l'INPS al pagamento in favore della ricorrente della pensione d'inabilità ex art. 12 L. 118/71 sin dall'01/12/2022 (epoca della revoca), ripristinando in suo favore il pagamento della pensione cat. INV.CIV. n. 07327056; 5) Sentir condannare alle spese ed ai compensi professionali del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione al procuratore anticipatari” Si è costituito l'INPS che resistendo all'avverso ricorso ne ha chiesto il rigetto. In corso di causa l'Istituto ha evidenziato si aver emesso provvedimento in autotutela di annullamento dell'indebito ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere, spese compensate. Parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento dell'indebito e con le note di trattazione scritta ha aderito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese di lite, in quanto l'annullamento in autotutela da parte dell'Istituto era intervenuto in data 28.12.23. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto dell'annullamento dell'indebito per cui è causa con conseguente venir meno della materia del contendere.
Le spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che l'annullamento in autotutela è intervenuto solo in corso di giudizio, dopo la notifica del ricorso, sono a carico dell'Istituto e liquidate come da dispositivo, considerata la limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 18.03.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
18.03.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4878.2023 R.G.
TRA
IA AN MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lauretta, come in atti
- ricorrente -
E
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Sica, giusta procura generale alle liti , come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.23 l'istante, ha dedotto: di essere titolare di prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 07327056 con decorrenza dal gennaio 2003, in quanto riconosciuta “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)”, senza revisione, essendo affetta da “psicosi schizofrenica delirante cronica in debole mentale”; la ricorrente, per le stesse patologie di cui sopra era titolare di prestazione previdenziale pensione di reversibilità cat. SOCPEDEL n. 07442110 quale figlio inabile superstite;
la prestazione di invalidità civile cat. INVCIV n. 07327056 di cui la ricorrente era titolare, era stata regolarmente erogata fino al Novembre 2022, come si evinceva da cedolino versato in atti;
a partire dal mese di Dicembre 2022 la prestazione de quo veniva improvvisamente e senza nemmeno l'invio di una comunicazione alla beneficiaria, sospesa;
con provvedimento datato 21 giugno 2023, a distanza di 6 mesi dalla mancata erogazione dei ratei di cui alla prestazione cat. INCIV n. 07327056, l'INPS le comunicava la revoca della prestazione con la seguente motivazione: “in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018, Le comunichiamo il formale provvedimento di revoca definitiva della prestazione a partire dal 1° gennaio 2018”; inoltre, la Sig.ra AI riceveva ulteriore provvedimento, anch'esso datato 21/06/2023, con cui le veniva comunicato “nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2018 non ci è pervenuta entro il termine del 15 settembre 2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato, l'istituto è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge 14/2009.....”; tuttavia, la Sig.ra AI AN RI, nel periodo di riferimento, aveva posseduto quali uniche fonti di reddito le due prestazioni pensionistiche appena menzionate;
in realtà, contrariamente a quanto dedotto dalla sede INPS nel provvedimento impugnato, alcuna dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 era tenuta a rendere, non avendo percepito altri redditi oltre l'assegno di invalidità con accompagnamento di cui era titolare dal 2003 ed oltre la prestazione cat. SOCPEDEL 07442110; Su tali premesse, ritenuta con varie argomentazioni l'illegittimità di tale provvedimento di indebito, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il provvedimento amministrativo impugnato è illegittimo, e per l'effetto dichiarare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 14.392,33 richiesto dall'INPS con l'atto del 21/06/2023; 2) Accertare che la pensione d'inabilità INVCIV n. 07327056 di cui la ricorrente è titolare è stata immotivatamente cessata ed illegittimamente revocata dal dicembre 2022 dall'Ente convenuto;
3) Accertare che alla ricorrente spetta il pagamento della pensione d'inabilità INVCIV n. 07327056 ex art. 12 L. 118/71 sin dall'01/12/2022 (epoca della revoca), ricorrendone tutti i presupposti di legge;
4) Sentir condannare, per l'effetto, l'INPS al pagamento in favore della ricorrente della pensione d'inabilità ex art. 12 L. 118/71 sin dall'01/12/2022 (epoca della revoca), ripristinando in suo favore il pagamento della pensione cat. INV.CIV. n. 07327056; 5) Sentir condannare alle spese ed ai compensi professionali del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione al procuratore anticipatari” Si è costituito l'INPS che resistendo all'avverso ricorso ne ha chiesto il rigetto. In corso di causa l'Istituto ha evidenziato si aver emesso provvedimento in autotutela di annullamento dell'indebito ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere, spese compensate. Parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento dell'indebito e con le note di trattazione scritta ha aderito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese di lite, in quanto l'annullamento in autotutela da parte dell'Istituto era intervenuto in data 28.12.23. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto dell'annullamento dell'indebito per cui è causa con conseguente venir meno della materia del contendere.
Le spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che l'annullamento in autotutela è intervenuto solo in corso di giudizio, dopo la notifica del ricorso, sono a carico dell'Istituto e liquidate come da dispositivo, considerata la limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 18.03.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè