Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4279 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20968 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: merito possessorio, vertente
TRA
codice fiscale: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Lidia Natoli e dall'avv. Gloria Silvestrini
-RICORRENTE-
E
codice fiscale: , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avv. Salvatore Virgilio
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
In via principale nel merito:
1- confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 6.07.2023 e notificata in data 7.7.2023, con la quale è stata ordinata la reintegrazione nel possesso della signora Parte_2
2- accertare e dichiarare il comportamento illegittimo della proprietaria a seguito dello spoglio violento e clandestino del possesso dell'immobile per cui è causa e, conseguentemente,
1
3- condannare la signora a risarcire tutti i danni patrimoniali CP_1 quali: il rimborso delle spese sostenute per riacquistare l'abbigliamento, alimentazione, costi per il rilascio del nuovo passaporto, restituzione dei 4.000,00 euro, il costo della bicicletta, i gioielli d'oro e n. 4 orologi, tutti beni presenti presso l'abitazione e scomparsi, in forma specifica e/o equitativa ovvero nei limiti della prova raggiunta;
4- condannare la sig.ra a ripristinare lo stato dei luoghi ai fini CP_1 della abitabilità dei locali ovvero a rimborsare le spese per il ripristino dello stato dei luoghi nella somma che verrà determinata in corso di causa;
5- condannare la signora a risarcire tutti i danni non patrimoniali CP_1 quali: i disagi e il danno morale conseguenti alla condotta illecita della proprietaria, da liquidarsi in via equitativa ovvero quella diversa somma che emergerà in corso di causa oltre alle spese di causa del presente giudizio ed a quelle di cui al procedimento cautelare non versate;
6- rigettare la domanda ex adverso di accertamento dell'accesso delle forze dell'ordine in data 21.01.24 per i motivi esposti in atti;
7- rigettare le domande ed eccezioni tutte sollevate ex adverso in quanto infondate in fatto e diritto ivi comprese:
- la domanda di accertamento del mancato pagamento dei canoni e di generico inadempimento della conduttrice, in quanto non oggetto del presente giudizio e in ogni caso non provata ed infondata;
- la domanda di pagamento dei canoni e di un generico risarcimento del danno subito dalla convenuta, siccome tardiva in quanto proposta solo in sede di seconda memoria e in ogni caso non provata e infondata.
In via istruttoria:
a) si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1)E' vero che la signora versava, mensilmente, come canone di Pt_1 locazione la somma di € 600,00;
2)E' vero che la signora chiedeva alla signora il codice iban per Pt_1 CP_1 poter pagare i canoni con tale modalità, senza ottenerlo (vedasi sub doc. n. 2 che si rammostra);
3)E' vero che la signora ha vissuto nella stanza sita al piano terra di via Pt_1
Pomponazzi n. 25 dopo il 31.12.22 e fino al giorno 8 maggio 2023;
4)E' vero che la signora chiedeva alla signora di rinnovare il Pt_1 CP_1 contratto di locazione;
5)E' vero che, in data 8.05.23, rientrata presso la casa dopo aver fatto la spesa, trovava il cancello di ingresso chiuso della abitazione locata, con una catena ed un lucchetto;
2 6)E' vero che nella stanza sita al piano terra di via Pomponazzi n. 25 vi erano sino al maggio 2023 beni di proprietà della signora : il divano, una Pt_1 bicicletta, tutto l'abbigliamento, il contenuto del frigorifero, una somma di denaro pari ad € 4.000,00, gioielli d'oro e n. 4 orologi, scarpe, borse, il passaporto e una serie di documenti tra cui il primo contratto;
7)E' vero che la signora , dal giorno 8 maggio 2023 al 10.8.2023 è Pt_1 rimasta fuori dalla propria abitazione;
8)E' vero che al rientro nell'appartamento, il giorno 10 agosto 2023, la signora trovava i locali completamente distrutti e pieni di macerie, di sporcizia, Pt_1 elettrodomestici inutilizzabili;
9)E' vero che al rientro presso l'appartamento, il giorno 10 agosto 2023, erano scomparsi i seguenti beni: il divano, una bicicletta, tutto l'abbigliamento, il contenuto del frigorifero, gioielli d'oro e n. 4 orologi, scarpe, borse, il passaporto e una serie di documenti tra cui il primo contratto (sub doc. n. 4 da rammostrarsi al teste);
10)E' vero che all'interno dell'appartamento erano custoditi euro 4.000,00 scomparsi al rientro della ricorrente avvenuto il 10.8.2023;
11)E' vero che la signora da maggio 2023 sino al 10 agosto 2023 è Pt_1 vissuta presso amici e parenti;
12)E' vero che la ricorrente si è fatta prestare per i primi giorni dopo il rientro a casa i vestiti da parenti ed amici;
13)E' vero che la ricorrente ha acquistato nuovi vestiti per la somma di circa euro 1.000,00;
14)E' vero che la proprietà, mentre la ricorrente si trovava ancora presso l'abitazione prima della chiusura della porta di ingresso con un lucchetto, ha staccato la corrente;
15)E' vero che la ricorrente al rientro presso l'appartamento ha dormito per terra sopra una coperta;
16)E' vero che il 10 agosto 2023, al rientro ha trovato demolita la cucina e la ricorrente ha comprato da mangiare fuori con una spesa mensile di circa euro 500,00;
17)E' vero che il 21.01.24 alcuni amici del fidanzato della ricorrente hanno montato i mobili della cucina nell'appartamento di via Pomponazzi 25 in Milano”;
18)E' vero che la signora dalla data del 10 agosto 2023 ha Parte_1 vissuto tutti i giorni e le notti presso l'immobile sito in via Pomponazzi 25 a Milano;
b) ci si richiama alle produzioni documentali già in atti di cui al ricorso cautelare ed alla memoria integrativa chiedendone l'acquisizione e si allegano
3 le fotografie di cui alla prova testimoniale capitolo n. 17) della presente memoria.
Si indicano, quali testi, i seguenti soggetti:
-sig. , residente in [...] - Milano;
Controparte_2
-sig. , residente in [...] - Brescia;
CP_3
-sig. residente in [...] - Cesano Boscone;
Persona_1
-sig.ra residente in [...] - Cesano Persona_2
Boscone;
-sig.ra residente in [...] - Milano;
Persona_3
-sig. residente in [...] - Milano;
CP_4
-sig. , residente in [...] - Milano;
Parte_3
c) nel caso di accoglimento delle prove orali di controparte, di cui si è chiesto il rigetto con le motivazioni meglio espresse nella memoria del 23.02.24 qui integralmente richiamata, si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova contraria con i testi della prova diretta.
Per la parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, così giudicare:
NEL MERITO
1- ACCERTARE che il 21.01.2024, ore 23:00 circa, i Carabinieri di Milano – Sezione Radio Mobile hanno svolto un sopralluogo presso l'immobile di proprietà della NO sito in Milano, via Pomponazzi n. 25, CP_1 riscontrando la presenza di n. 5 persone sconosciute e non autorizzate, senza rinvenire la NO;
Parte_1
2- ACCERTARE che la NO non possiede e non conduce in Parte_1 locazione l'immobile sito in Milano, via Pomponazzi n. 25, e per l'effetto
3- REVOCARE l'ordinanza del 06.07.2023 reintegrando nel possesso del bene la NO;
CP_1
4- RESPINGERE le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto;
4 5- ACCERTARE che la NO non ha corrisposto alla NO Parte_1
i canoni di locazione dal 01.08.22 al 31.12.22 e dal 01.08.23 CP_1 ad oggi (febbraio 2024) per complessivi € 3.900,00 (€ 325,00 x 12);
6- ACCERTARE che la NO non ha corrisposto alla NO Parte_1
la somma complessiva di € 2.045,00, di cui € 1.500,00 per gli CP_1 oneri condominiali dal 01.08.22 al 31.12.22 e dal 01.08.23 ad oggi (febbraio 2024: € 125,00 x 12), di € 345,00 per le utenze dell'immobile intestate alla locatrice dal 01.08.22 al 31.12.22, nonché di € 200,00 per la tassa comunale per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani dal 01.07.21 al 31.12.22 e dal 01.08.23 ad oggi (gennaio 2024),
7- ACCERTARE che nel febbraio 2023 la NO ha Parte_1 consegnato l'immobile di Milano, via Pomponazzi n. 25, con il mobilio della cucina lesionato, il frigorifero asportato, la lavatrice non funzionante, i telecomandi dei due condizionatori mancanti, il vetro della porta d'ingresso in alluminio rotto, il tavolo e le sedie mancanti, la maniglia della seconda porta d'ingresso rotta, le pentole, i piatti e le posate mancanti, il lavabo del bagno rotto, il box doccia rotto, la cassetta di scarico del bagno rotta, l'asse del bagno rotto e il vetro della porta del bagno rotto per un valore complessivo di € 3.000,00, e per l'effetto
8- DICHIARARE risolto per grave inadempimento imputabile alla NO
il contratto di locazione del 01.07.2021 e/o ogni altro accordo Parte_1 conclusosi per fatti concludenti tra la NO e la NO Parte_1
; CP_1
9- ORDINARE alla NO il rilascio immediato dell'immobile, Parte_1 libero da persone e cose, in favore della NO;
CP_1
10-CONDANNARE la NO al versamento in favore della Parte_1 NO di € 5.945,00 o quella maggiore o minore somma CP_1 accertata in corso di causa, di cui € 3.900,00 per canoni di locazione o occupazione senza titolo, € 1.500,00 per spese condominiali, € 345,00 per le utenze ed € 200,00 per la Tari del Comune di Milano, oltre ai canoni, oneri e costi accessori in scadenza fino al rilascio del bene, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
11-CONDANNARE la NO al versamento in favore della Parte_1 NO di € 3.000,00 o quella maggiore o minore somma CP_1 accertata in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni cagionati nell'appartamento, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi della presente causa e di quella ex art. 703 c.p.c. secondo i parametri in vigore.
Si richiama il contenuto delle memorie ex art. 171-ter n. 1-2-3 c.p.c. e dell'istanza del 19.09.2024, nonché dei documenti da n. 1 a n. 8 depositati.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/06/2023 ai sensi degli artt. 1168 cod. civ. e
703 c.p.c., ha chiesto di essere reintegrata nella detenzione Parte_1
dell'immobile costituito da un monolocale sito a Milano, via Pietro
Pomponazzi n. 25, posto al piano terra, a lei concesso in locazione dalla resistente lamentando che questa, in data 08/05/2023, CP_1
approfittando di una sua momentanea assenza per alcune ore, aveva fatto chiudere il cancello di accesso con una catena e un lucchetto, così impedendole di rientrare nella casa.
Si è costituita la resistente chiedendo di respingere la domanda, sul rilievo che l'immobile era stato abbandonato dall'istante fin dal gennaio 2023.
Sentito quindi l'unico informatore presente introdotto dalla parte ricorrente,
con ordinanza del 06/07/2023 è stato concesso il richiesto interdetto possessorio.
La ricorrente ha in seguito chiesto procedersi al giudizio di merito ai sensi dell'art. 703, comma quarto, c.p.c., al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti per effetto dello spoglio.
Indi, depositate dalle parti le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Tanto premesso, si deve anzitutto rilevare che la resistente, anche in questa fase di merito, non contesta le dichiarazioni rese dall'informatore escusso ad impulso della controparte, limitandosi invece a chiedere il rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso sul rilievo che la ricorrente sarebbe morosa, da anni, nel pagamento dei canoni di locazione pur affermandosi
6 conduttrice dell'immobile e, in ogni caso, non avrebbe più la disponibilità del cespite, atteso che in data 21/01/2024 i Carabinieri della Legione Lombardia vi avrebbero rinvenuto altre persone di nazionalità marocchina.
Ciò posto, va osservato che tali argomentazioni non consentono di decidere sulla reintegra nel possesso in maniera diversa dalla fase sommaria.
Invero le questioni attinenti ai canoni di locazione e, più in generale, alla vigenza o meno del contratto di locazione pacificamente concluso tra le parti,
non possono essere dedotte in questa sede, dovendo semmai formare oggetto di un eventuale procedimento di convalida dello sfratto per morosità o di intimazione di licenza per finita locazione, laddove nell'ambito delle azioni possessorie (non importa la fase, se sommaria o di merito) può discutersi esclusivamente della violazione, o meno, di una situazione di fatto tutelabile come possesso o detenzione qualificata e, nella sola fase di merito, anche delle relative conseguenze risarcitorie.
Quanto, poi, al rinvenimento nell'immobile - da parte dei Carabinieri - di persone diverse dalla ricorrente, si tratta di circostanza di per sé non decisiva,
posto che si è trattato di un unico episodio, che inoltre una delle persone identificate dai militari ha affermato di essere il fidanzato della ricorrente e che quest'ultima, contattata telefonicamente, è arrivata sul posto dopo pochi minuti.
In ogni caso, anche qualora si fosse trattato di occupanti abusivi o, come sospettato dalla resistente, di persone alle quali avrebbe a sua Parte_1
volta sublocato l'abitazione, ciò non toglie che la ricorrente ha subìto uno spoglio illegittimo riconducibile alla controparte e che, in quanto tale, ha diritto ad essere reintegrata nella detenzione dell'immobile.
7 Per quanto sopra deve allora respingersi la richiesta di revoca dell'ordinanza in data 06/07/2023, di cui va al contrario disposta l'integrale conferma.
Passando quindi all'esame delle domande risarcitorie, quali il rimborso delle spese sostenute per riacquistare l'abbigliamento e i generi alimentari, i costi per il rilascio del nuovo passaporto, la restituzione della somma di Euro 4.000,00
detenuta in casa, il costo della bicicletta, di gioielli d'oro e di n. 4 orologi
(punto 3 delle conclusioni), si rileva innanzitutto che trattasi di domanda in gran parte generica e indeterminata, atteso che l'istante discorre dei beni asseritamente sottratti in maniera complessiva e senza alcuna specificazione degli oggetti e del valore di ciascuno di essi;
inoltre non offre alcuna prova documentale del relativo acquisto e dei costi sostenuti, come agevolmente avrebbe potuto fare producendo le fatture o gli scontrini;
in ogni caso non ha provato né ha offerto di provare che la resistente sia responsabile di tali generiche sottrazioni che, ove anche verificatesi, non possono essere ascritte alla controparte oggettivamente, cioè per il solo fatto che questa ha commesso un fatto di spoglio.
Ne consegue che per tali voci di danno la domanda risarcitoria è priva di fondamento e in quanto tale da respingere.
Quanto alla richiesta di condannare “a ripristinare lo stato dei CP_1
luoghi ai fini della abitabilità dei locali ovvero a rimborsare le spese per il ripristino dello stato dei luoghi”, di cui al punto 4) delle conclusioni, anche in questo caso non vi è alcuna prova di quelle che erano le condizioni dell'immobile prima dello spoglio né sono stati documentati gli esborsi pretesamente sostenuti per il dedotto “ripristino dello stato dei luoghi”,
8 cosicché pure questa domanda non può che essere disattesa siccome generica e comunque non provata.
Quanto infine alla richiesta di danni non patrimoniali, “quali: i disagi e il danno morale conseguenti alla condotta illecita della proprietaria…”, di cui al punto 5) delle conclusioni, deve ricordarsi che a norma dell'art. 2059 cod. civ.
tali danni possono essere riconosciuti solo nei casi espressamente previsti dalla legge e, quindi, in caso di reati commessi in danno del presunto danneggiato o, a prescindere dal reato, in caso di lesioni di diritti fondamentali della persona.
Nella fattispecie, tuttavia, non ricorre alcuna delle indicate condizioni: non la lesione di un diritto della personalità, dato che lo spoglio ha avuto ad oggetto il bene immobile e dunque non una persona bensì una cosa;
non il fatto di reato,
posto che la responsabilità penale è personale e non è dato sapere chi abbia concretamente commesso il fatto di spoglio, se la resistente o, come appare più
probabile, il di lei coniuge, che ha sempre tenuto tutti i rapporti con la ricorrente.
Infatti, altro è l'attribuzione presuntiva dello spoglio alla resistente, in quanto persona che pacificamente possedeva l'immobile avvalendosi del marito per i contatti con gli inquilini, le manutenzioni ecc., altro è invece l'attribuzione a di una responsabilità penale, sia pure con valutazione incidentale CP_1
e limitata ai soli fini delle domande risarcitorie in questa sede avanzate,
considerato che un simile giudizio di responsabilità - ancorché svolto nell'ambito di una causa civile - presuppone comunque l'applicazione dei criteri di imputazione propri del diritto penale che, come è noto, sono ben diversi e molto più rigorosi rispetto a quelli civilistici.
9 In definitiva le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente sono tutte infondate e devono essere respinte.
Tale conclusione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite relative a questa fase di merito, dalla ricorrente introdotta inutilmente e senza adeguata ponderazione degli oneri probatori sulla medesima gravanti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)reintegra la ricorrente nel possesso del bene immobile Parte_1
indicato in ricorso oltre che in parte motiva, confermando in ogni sua parte l'ordinanza in data 06/07/2023, anche in ordine alla condanna alle spese relative alla fase sommaria;
2)rigetta tutte le domande risarcitorie avanzate da Parte_1
3)compensa per intero le spese processuali concernenti la sola fase di merito del giudizio possessorio, ferme restando quelle liquidate all'esito della fase sommaria.
Milano, 27 maggio 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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