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18 settembre 1991
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5 agosto 1994
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18 novembre 1995
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6 maggio 1998
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8 maggio 2010
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14 settembre 2012
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Art. 10. Sanzioni 1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) , ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attivita' ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e applica le sanzioni amministrative. (3) 5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che sono abrogate le disposizioni del comma 4 del presente articolo nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e applica le sanzioni amministrative. (3) 5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che sono abrogate le disposizioni del comma 4 del presente articolo nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.
Commentari • 3
- 1. La disciplina dell’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati gestiti da associazioni senza scopo di lucro dopo l’articolo 64 del…Visconti Gianfranco · https://www.diritto.it/ · 13 maggio 2010 · 4.55218
[…] In caso di violazione delle norme degli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001 si applica la sanzione amministrativa da 516 a 3.099 Euro prevista dall'art. 10 della Legge 287/1991 ed il Comune competente ordina la cessazione dell'attività di somministrazione (art. 4, commi 2° e 3° del DPR 235/2001). […]
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Giurisprudenza • 175
- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 996Provvedimento: […] - dell'ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Favignana, V Settore – Cultura Sport, Turismo, Spettacolo e Manifestazioni, ha ordinato ai sensi e per gli effetti dell'art.10 legge 287/1991 e dell'art.17-ter R.D. 73/1931 la cessazione immediata dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali siti a Favignana in -OMISSIS-;Leggi di più...
- emergenza pandemica·
- somministrazione assistita·
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- verbale di accertamento·
- art. 17-ter R.D. 73/1931·
- art. 10 legge 287/1991·
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- somministrazione non assistita·
- prova fino a querela di falso