Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 9 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1635/2023
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Sorbello, giusta procura in atti.
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste CP_1 C.F._1
Puglisi, giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 22 marzo 2023, l' , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al precetto notificatole il 31 dicembre 2022, con cui le aveva intimato il pagamento della complessiva somma CP_1 di € 590,36, per l'illegittima ritenuta fiscale operata sulla somma di € 1.759,38, dovuta a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione del pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, nel periodo dicembre 2016/febbraio 2021, giusta sentenza del Giudice del lavoro del
Tribunale di Messina n. 229/2021, spedita in formula esecutiva il 3 febbraio 2022.
Eccepiva la nullità e/o illegittimità del precetto per infondatezza del motivo posto a sostegno dell'intimazione di pagamento.
Affermava di aver correttamente trattenuto la ritenuta Irpef sulla somma di € 1759,38, riconosciuta alla resistente a titolo di risarcimento del danno e di averle correttamente
è comunque interamente soggetta a tassazione fiscale
Chiedeva, pertanto, che, in accoglimento del ricorso, venisse dichiarato nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto atteso che, correttamente essa opponente, quale sostituto di imposta, aveva effettuato, sulla somma dovuta, la ritenuta fiscale versandola all'Ente di competenza, con vittoria di spese e compensi.
2. , costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza e l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3.- L'udienza del 9 giugno 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
4.- La causa viene decisa richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento di questo Tribunale, condiviso da questo decidente (sent. n. 2056/2024).
Al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza sulla natura, retributiva o meno, del buono pasto.
Costituisce ormai ius receptum in tema di pubblico impiego privatizzato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v.
Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL Sanità 7 aprile 1999, dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000.
Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto.
Il pasto non è monetizzabile”. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009
(biennio economico 2008-2009), nel senso che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio
o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione
- nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
L'attribuzione dei buoni pasto rappresenta un'agevolazione di carattere assistenziale, che non corrisponde all'erogazione di una somma in denaro, bensì di titoli non monetizzabili destinati esclusivamente a esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa.
Si tratta, dunque, di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale. (Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2115)
L'azienda ha ritenuto di dovere operare sugli importi versati a titolo di risarcimento per la mancata erogazione del buono pasto (quale modalità sostitutiva del servizio mensa) la trattenuta fiscale, ritenendo che l'indennizzo dovesse essere ritenuto un mancato guadagno, essendo pertanto assoggettato a tassazione ai sensi delle disposizioni del TUIR, per cui le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Nel caso di specie, il risarcimento ha la funzione di indennizzare il lavoratore dalla perdita subita per la mancata erogazione del buono pasto che gli sarebbe spettato, per cui la somma corrisposta non doveva essere assoggettata a tassazione.
In ogni caso, considerando il risarcimento quale prestazione sostituiva di mensa aziendale, va richiamato l'art. 51 del TUIR, secondo cui il “reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Lo stesso articolo al secondo comma punto c) esclude dalla formazione del reddito “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro
8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative
a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.
La prestazione, pertanto, sarebbe comunque esente da imposta sino all'importo giornaliero di €
5,29, considerato che il risarcimento del danno è stato riconosciuto per un importo pari a € 4,13 inferiore alla somma citata dalla norma.
Non può pertanto condividersi il parere reso dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'interpello, che aveva ritenuto la natura reddituale del risarcimento e la riconducibilità nell'ambito dell'art. 6, comma 2, del TUIR, non configurandosi alcuna delle specifiche ipotesi di esclusione previste dall'art. 51, comma 2, lett. c).
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
5.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della controversia ed applicando i valori minimi previsto, considerata la semplicità delle questioni trattate. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto opposto;
- condanna l' opponente, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla rifusione delle spese del giudizio in favore di che si liquidano in CP_1
€ 320,5, oltre iva, c.p.a. e spese generali, da distrarre in favore dell'Avv. Oreste Puglisi antistatario.
Messina, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga