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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A letto il ricorso n. 156-1/2024 proposto da Parte_1
c.f. e p. iva in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_1 mpore sig. , con sede in Castelnovo di Parte_2
Sotto (RE), via Rivarolo 24, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Viale Isonzo 72/2, presso lo studio e la persona dell'avv. Andrea Santachiara come da procura in atti nonché il ricorso proposto da , eletti vamente Parte_3 domiciliato in Reggio Emilia, Via della Veza n. 3, nello studio e presso la persona dell'avv. Giovanna Fava e dell'avv. Erika Bertazzoni e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F. e P.IVA con CP_1 P.IVA_2 sede legale in Reggio Emilia (RE), via Dei Gonzaga n. 181, in persona dell'amministratore unico pro tempore, sig. ; CP_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti d all'art. 2 comma 1 let. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la è soggetta alle CP_1 disposizioni del CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività non specializzata di lavori edili;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che il ricorrente è creditore per euro Parte_3
7514,56 (come da decreto ingiuntivo n.298/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in funzione di Giudice del Lavoro) nei confronti della società resistente mentre il credito del
[...]
è pari ad euro 5000,00 e l'ammontare dei debiti Parte_1 gati risultanti dag li atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII (tenuto conto che dall'istruttoria esperita risultano debiti previdenziali per euro 83.375,50 e debiti verso l'Agenzia delle Entrate per euro 38.128,25); ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti e dall'esito negativo del pignoramento tentato;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (C.F. e P.IVA ) con sede legale in CP_1 P.IVA_2
Reggio Emilia (RE), via Dei Gonzaga n. 181, in persona del legale rappresentante pro-tempore); II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore il dott. ; Persona_1
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 -bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 22 maggio 2025 ore 11 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termin e perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 -quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'i mpresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazi one della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio Emilia il 20 marzo 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali. il giudice rel. Simona Boiardi il Presidente Francesco Parisoli
c.f. e p. iva in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_1 mpore sig. , con sede in Castelnovo di Parte_2
Sotto (RE), via Rivarolo 24, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Viale Isonzo 72/2, presso lo studio e la persona dell'avv. Andrea Santachiara come da procura in atti nonché il ricorso proposto da , eletti vamente Parte_3 domiciliato in Reggio Emilia, Via della Veza n. 3, nello studio e presso la persona dell'avv. Giovanna Fava e dell'avv. Erika Bertazzoni e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F. e P.IVA con CP_1 P.IVA_2 sede legale in Reggio Emilia (RE), via Dei Gonzaga n. 181, in persona dell'amministratore unico pro tempore, sig. ; CP_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti d all'art. 2 comma 1 let. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la è soggetta alle CP_1 disposizioni del CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività non specializzata di lavori edili;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che il ricorrente è creditore per euro Parte_3
7514,56 (come da decreto ingiuntivo n.298/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in funzione di Giudice del Lavoro) nei confronti della società resistente mentre il credito del
[...]
è pari ad euro 5000,00 e l'ammontare dei debiti Parte_1 gati risultanti dag li atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII (tenuto conto che dall'istruttoria esperita risultano debiti previdenziali per euro 83.375,50 e debiti verso l'Agenzia delle Entrate per euro 38.128,25); ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti e dall'esito negativo del pignoramento tentato;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (C.F. e P.IVA ) con sede legale in CP_1 P.IVA_2
Reggio Emilia (RE), via Dei Gonzaga n. 181, in persona del legale rappresentante pro-tempore); II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore il dott. ; Persona_1
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 -bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 22 maggio 2025 ore 11 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termin e perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 -quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'i mpresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazi one della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio Emilia il 20 marzo 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali. il giudice rel. Simona Boiardi il Presidente Francesco Parisoli