Articolo 1 della Legge 25 maggio 1876, n. 3124
Articolo 2
Versione
10 giugno 1876
Art. 1.

Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del commissario civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, gia' assegnate Demanio, nonostante qualunque possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrita', al Demanio dello Stato.

Entrata in vigore il 10 giugno 1876